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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.7.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9306/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 23/01/1966 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FUSCO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona della dott.ssa , Sindaco del CP_1 CP_2 CP_3
, in qualità di legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Bianca Miriello
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione sanzione conservativa
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava la sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre dal servizio e dalla retribuzione, comminata dal Comune di , chiedendone l'annullamento. CP_1
Deduceva, a tal fine, la ricorrente: che dal 01.02.1990 lavorava nel corpo della Polizia
Municipale del Comune di con la qualifica di “Istruttore Vigilanza” Cat. C;
che, in CP_1 data 25.07.2016, veniva sottoposta (unitamente ad altri colleghi) a misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli - Nord nel proc. pen. n. 10023/2016 RGNR per i reati pp. e pp. dagli artt. 323, 479 c.p., “perché in concorso tra loro, ponendo in essere più
1 azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed agendo anche in tempi diversi, la
e il nella loro qualità di vigili urbani in servizio presso la Polizia Municipale del Pt_1 Pt_2
Comune di , l nella sua qualità di tecnico del medesimo comune, incaricati di CP_1 CP_2 effettuare un sopralluogo presso il fabbricato sito in , alla via Palizzi n. 11, onde CP_1 verificare l'esistenza di eventuali abusi edilizi e, quindi, di suffragare il contenuto di un esposto che segnalava ciò, redigendo all'esito in data 5 marzo 2014 le note riassuntive recanti in calce le loro firme ed assunte al protocollo del comune in parola al numero 143, omettevano di fare menzione alcuna dell'esistenza al secondo piano dell'edificio suddetto di un appartamento, già sottotetto, reso abitabile pur in assenza di qualsiasi permesso col quale fosse stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso e da considerarsi per tale ragione del tutto abusivo nonché del fatto che tale locale, di proprietà – come il resto del fabbricato – della , a sua volta vigile urbano in forza alla Polizia Municipale Persona_1 del Comune di , era già stato oggetto di Ordinanza n. 98 del 27.8.1998, con la CP_1 quale era stato, tra l'altro, ingiunto alla di demolire il sottotetto in argomento, Persona_1 fornendo in tal modo una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, procuravano intenzionalmente alla un vantaggio patrimoniale, consentendo di fatto alla Persona_1 stessa di poter continuare ad utilizzare illegittimamente l'immobile, in quanto l'omessa segnalazione dell'abuso descritto non avrebbe comportato l'adozione di nuove Ordinanze di demolizione o di altri provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale ai sensi del
DPR 380/01; in il 5.3.2014”; che, in data 28.07.2016, il Segretario Generale del CP_1
Comune di , con nota prot.n.1843, disponeva la sospensione obbligatoria dal CP_1 servizio della ricorrente e trasmetteva la notizia de qua all'U.P.D. (Ufficio procedimenti disciplinari) per dare corso ai conseguenziali provvedimenti disciplinari;
che, in data
29.07.2016, l avviava il procedimento disciplinare e, contestualmente, lo Pt_3 sospendeva ai sensi dell'art. 55 ter del D.lgs 165/2001; che, in data 07.12.2016, l'istante veniva condannata dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, a seguito di giudizio abbreviato c.d. secco per il reato di falso ideologico ( 479 c.p.), alla pena sospesa di mesi sei;
che la ricorrente interponeva gravame avverso la predetta statuizione di condanna penale e che, in data 23.12.2016, riceveva la Delibera n. 118 con cui la Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale) disponeva la sospensione facoltativa dal servizio ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 2008 fino alla sentenza definitiva ed, in ogni caso, non oltre la durata massima prevista dalla vigente normativa (recte: cinque anni); che, in data
08.11.2021, la Giunta Comunale con deliberazione n. 3 prorogava la sospensione precauzionale facoltativa de qua;
che, in data 13.03.2023, la Corte di Appello di Napoli
2 Sez, V Penale, in riforma della sentenza del GIP di cui al capo e) – avendo la ricorrente rinunciato alla maturata prescrizione - statuiva l'assoluzione dal reato ascritto perché il fatto non costituiva reato (allegato 6 ric.); che, in data 13.03.2023, l'istante interponeva atto di diffida acquisito al prot. n. 9687 del 27.03.2023 per conseguire la riammissione in servizio ma riceveva – in data 13.04.2023 – il provvedimento recante prot. n. 10690 del
05.04.2023, con cui il Segretario Comunale revocava con efficacia ex nunc la sospensione cautelare dal servizio e, contestualmente, disponeva la riammissione in servizio dal
17.04.2023, rigettando l'istanza di riattivare il procedimento disciplinare in quanto la sentenza di assoluzione non è irrevocabile;
diffidava, quindi, – in data 06.11.2023 – il
Segretario Generale a riattivare il procedimento disciplinare ivi allegando/trasmettendo copia conforme della sentenza assolutoria n. 3347 del 13.04.2023 depositata il 07.06.2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli Sez. I, divenuta irrevocabile il 28.07.2023; che la ricorrente– nella qualità di agente di P.G. per i medesimi fatti oggetto della contestata sanzione - riceveva dal Sostituto Procuratore Generale c/o la Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Dlgs 271/89 identica incolpazione/contestazione per asserito illecito disciplinare;
che il procedimento d'incolpazione, nel prendere atto della sentenza assolutoria della Corte di Appello di Napoli Sez. V n. 3347 del 07.06.2023 e della Parte documentazione prodotta (analoga a quella valutata dall' ), si concludeva, su espressa richiesta del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ilda Iadanza ed il conforme Visto del
Procuratore Generale Dott. del 07.07.2023, con provvedimento di Persona_2 archiviazione con cui “dichiara di non esercitare l'azione disciplinare”; ( all. n. 10); che, malgrado ciò, la ricorrente, in data 22.12.2023, riceveva la convocazione per giorno
06.02.2024 alle ore 10:00 (all. n. 11) in merito alla riapertura del procedimento disciplinare, con cui il Segretario Generale rinnovava la contestazione riportando asetticamente e letteralmente il capo d'imputazione formulato in sede penale e opinava che la sentenza della Corte di Appello di Napoli, pur avendo assolto gli imputati dal reato di falsità ideologica per assenza di dolo, aveva comunque ritenuto il fatto esistente, sotto il profilo oggettivo e materiale e, sotto il profilo soggettivo, attribuibile a leggerezza e negligenza;
prefigurava che i fatti “qualora risultassero – all'esito del procedimento ripreso col presente atto – confermati e rilevanti sotto l'autonomo profilo disciplinare, configurerebbero
l'infrazione di cui all'art. 3, comma 7, lett. i) CCNL del 11.04.2008 (applicabile ratione temporis), consistente in violazione dei doveri di comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”; che la ricorrente, alla data del
06.02.2024, depositava una memoria difensiva con n. 23 allegati onde ricostruire
3 puntualmente i fatti ed evidenziare che alcuna responsabilità disciplinare potesse essere alla stessa ascritta neanche a titolo di colpa (all. n. 12); che Il Segretario Generale, nella Parte qualità di unico componente dell' , concludeva il procedimento con l'impugnata sanzione conservativa della privazione di mesi tre della retribuzione ivi sostenendo che la ricorrente avrebbe colposamente “omesso un adempimento (attestare un fatto rilevante nel proprio atto redatto nell'esercizio delle proprie funzioni) certamente rientrante nei suoi doveri d'ufficio, che ha contraddistinto pertanto un'esecuzione non diligente di tali doveri, commessa con un rilevante grado di negligenza e di leggerezza, considerando in particolare la rilevanza della materia (sopralluoghi edilizi) in cui si è verificata, la responsabilità connessa alla posizione di lavoro del dipendente da cui discende un particolare dovere di attenzione e precisione nell'esecuzione delle proprie mansioni, nonché il livello di affidamento che ovviamente depone l'amministrazione sui propri dipendenti incaricati di accertamenti di simile tipologia dal quale scaturisce un corrispondente dovere di completezza, precisione ed approfondimento nella loro esecuzione”.
La ricorrente evidenziava, al contrario, come, a seguito dell'esposto anonimo (all. n. 13) non aveva esitato neanche un attimo (unitamente al collega ) ad effettuare la Pt_2 sollecitata attività d'indagine/investigativa e, all'uopo, in riferimento alla proprietà
[...]
, aveva effettuato un sopralluogo, chiedendo l'assistenza dell'Ufficio Persona_3 CP_4
- Geom. - per ivi verificare e riscontrare le difformità/abusi
[...] Controparte_5 anonimamente segnalati;
che così, in data 05.03.2014, si era recata, unitamente al tecnico comunale, sul posto e aveva riscontrato che non vi erano lavori in corso e, pertanto, al fine di relazionare all'A.G. sull'attività di controllo aveva atteso la relazione del tecnico;
che, in data 07.03.2014, aveva recepito la relazione del tecnico comunale Geom.
[...]
recante prot. n. 4317 che “dal raffronto tra quanto denunciato e quanto CP_5 riscontrato in loco ed i titoli abilitativi agli atti di questo ufficio riscontrava alcune difformità
…..ecc…; ( all. n. 14); che, in data 08.03.2014, l'istante aveva anche relazionato con la nota prot. 143 quanto “riscontrato dalla relazione tecnica prot. 4317 del 07.03.2014 a firma del tecnico comunale geom. , completa di rilievi fotografici”; la relazione Controparte_5 riportava, quindi, in dettaglio tutti gli abusi riscontrati dal tecnico comunale (all. n. 15); che, in data 17.03.2014, la ricorrente aveva effettuato – solo per mero scrupolo - un'attenta verifica degli atti d'ufficio e, conseguentemente, trasmesso la notizia di reato recante prot.
n. 710/P.M. 3 ( all. n. 16) indicando tutti gli abusi sì come accertati e relazionati dall'ufficio tecnico e perseguibili (senza indicare il mutamento d'uso del sottotetto sia perché non
4 indicato nella relazione del tecnico comunale sia perché tale abuso risultava già denunciato in epoca risalente 1997/1998 a carico della e per cui erano Controparte_6 pervenuti provvedimenti giudiziari di estinzione del reato per prescrizione con ordine di dissequestro e restituzione del bene all'avente titolo) alla competente Procura di Napoli
Nord con ben 11 allegati, tra cui la citata relazione del tecnico comunale recante prot. n.
4317 nonché i rilievi fotografici da loro effettuati nonché anche gli atti di donazione dei cespiti costituenti il complesso immobiliare de quo.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni sopra esposte.
Il si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del Controparte_3 ricorso.
Rinviata la causa per la discussione, con un termine per il deposito di note difensive e, disposta la sostituzione dell'udienza del 3.7.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Venendo al merito della sanzione irrogata alla ricorrente, deve rilevarsi che nessuna contestazione viene dalla stessa svolta con riguardo alla materialità del fatto contestatole
(omessa attestazione del mutamento d'uso del sottotetto), limitandosi la a negare Pt_1 la propria responsabilità per i fatti alla stessa addebitati, sul presupposto che la condotta tenuta non rientrasse nell'alveo della falsa attestazione colposa.
In particolare, la ricorrente evidenzia che la condotta contestatale non poteva ritenersi neanche colposa perché la ricorrente aveva puntualmente notiziato e senza nulla sottacere rispetto a quanto risultava: 1) dalla relazione del tecnico comunale 07.03.2014, in quanto la verifica della conformità del fabbricato ai titoli abilitativi era prerogativa esclusiva dell'ufficio tecnico;
2) dagli atti d'ufficio della polizia municipale, ove risultava che il mutamento d'uso del sottotetto già era stato contestato nel 1998 per cui sopraggiungeva nel 2002 declaratoria di prescrizione con dissequestro all'avente titolo.
Evidenzia, in particolare, l'istante che, rispetto all'illecito mutamento di destinazione d'uso del sottotetto in abitazione sotto i due profili (amministrativo e penale), la ricorrente a nulla era tenuta perché, sotto il profilo penale, risultava già contestato/denunciato nel 1998 a carico di e, tra l'altro, la Procura aveva disposto il dissequestro definitivo Controparte_6 nel 2002, avendo rilevato che il reato di mutamento di destinazione d'uso era prescritto;
sotto il profilo amministrativo, il mutamento d'uso era stato già sanzionato amministrativamente dall'Ufficio Tecnico con l'ordinanza n. 98 del 31.08.1998 alla SI.ra
. Controparte_6
5 Da ciò derivava che competeva all'ufficio tecnico adottare i conseguenziali provvedimenti Parte ex art. 31 del D.P.R. 380/2001 come lo stesso aveva evidenziato nel provvedimento impugnato “non spettava al lavoratore intervenuto (recte: vigile urbano) porre rimedio alle anomalie in questione”.
Evidenzia, pertanto, la che, in tale contesto, l'operato dalla stessa svolto non era Pt_1 censurabile neanche per negligenza e/o leggerezza poiché la ricorrente: aveva effettuato tutte le attività investigative, una volta ricevuto l'esposto anonimo;
aveva verificato, mediante sopralluogo del 05.03.2014, quanto denunziato anonimamente, avvalendosi dell'ausilio/assistenza del tecnico comunale;
aveva recepito la relazione tecnica dell'Ufficio
Geom. F. Aruta del 07.03.2014; aveva effettuato una puntuale ricognizione degli atti d'ufficio rispetto a quanto riscontrato/relazionato in loco (ergo: mutamento d'uso già contestato e dichiarato prescritto in sede penale nel 2002); aveva, infine, notiziato all'A.G. delle attività investigative compiute ivi trasmettendo la relazione con tutti gli allegati, ivi compresi i rilievi fotografici (prot. 710/PM3 del 17.03.2014), in conformità delle direttive impartite in materia dal Procuratore Aggiunto della Repubblica prot. 300 del 19.01.2010.
Secondo la prospettazione attorea, la correttezza dell'operato della ricorrente risulta, altresì, avvalorata proprio dalle successive relazioni effettuate dal Geom. Controparte_7 il 21.10.2014 prot. n. 20658 e 13.11.2014 prot. n. 21727 ( all. n. 17 e n. 18) ove veniva confermata pedissequamente la sussistenza di tutti gli abusi così come rilevati dal geom.
ed oggetto della notizia di reato ossia: “ ; Frazionamento al piano Controparte_5 Pt_4 primo;
Modifica prospetti;
Locale deposito in alluminio” e dove veniva altresì confermato che il mutamento d'uso del piano sottotetto era stato già contestato penalmente dalla
Polizia locale il 25.08.1998 e, conseguentemente, risultava già sanzionato con ordinanza di demolizione n. 98 del 27.08.1998 a , madre dell'attuale titolare Controparte_6 dell'immobile.
Detto in altri termini – secondo la prospettazione attorea - non sussisteva alcun obbligo in capo alla ricorrente di riferire fatti e circostanze irrilevanti ai fini penali ed amministrativi, essendosi puntualmente attenuta ad assolvere agli obblighi d'ufficio ivi trasmettendo la notizia di reato per i reati effettivamente perseguibili (gli altri abusi evidenziati nella relazione) e non coperti da declaratoria di prescrizione.
Ciò posto, si legge nel provvedimento disciplinare: ““A prescindere che tale indicazione della preventiva consultazione degli atti d'ufficio non risulta affatto dalla relazione redatta, si ritiene che proprio in questo consista l'omissione in cui è incorso il lavoratore: per sua stessa ammissione sapeva che il sottotetto abusivo fosse esistente e oggetto di ordinanza
6 di demolizione del 1998, oltre che nello stesso anno di tale abuso fosse stata fatta comunicazione di notizia reato con successiva archiviazione del procedimento penale per prescrizione e conseguente dissequestro;
eppure, all'atto del controllo l'abuso era ancora lì, l'ordinanza di demolizione non era stata ottemperata, l'immobile (che doveva essere stato acquisito al patrimonio comunale) ancora nella disponibilità della collega: l'anomalia pertanto era palese e documentarla nei propri atti avrebbe certamente contraddistinto un'esecuzione diligente del proprio obbligo accertativo mentre ometterla, giustificandosi ex post con l'esistenza di atti d'ufficio risalenti a 16 anni prima e rimasti evidentemente lettera morta, configura una evidente negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, con vantaggio per la collega rimasta, sotto questo profilo, “illesa” dall'ulteriore controllo…”.
Il Comune resistente sostiene, in altri termini, che la lavoratrice aveva comunque omesso di riportare nella propria relazione il mutamento d'uso del sottotetto, pur essendo a conoscenza, per sua stessa ammissione, del predetto abuso e dei pregressi atti repressivi risalenti al 1998 (ordinanza di demolizione, sequestro, archiviazione per prescrizione e successivo dissequestro).
Ebbene, sul punto, giova rilevare che, sebbene la circostanza dell'omessa attestazione sia in sé accertata, essa non presenta le caratteristiche di intenzionalità, dannosità o gravità richieste per giustificare la sanzione conservativa applicata (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre mesi).
E, invero, l'abuso era noto da anni, già sanzionato e peraltro fotografato e, quindi, comunque risultante dalla complessiva disamina della relazione dell'istante, anche se non espressamente indicato dalla . Pt_1
Come, poi, rilevato dalla Corte d'Appello di Napoli, VI Sezione penale, nella sentenza n.
12943/2024 – anche se trattasi della sentenza resa nel procedimento penale a carico della
(imputata per concorso morale nel falso) - :”….in presenza di una Persona_4 relazione che enumerava gli abusi esistenti nell'immobile, senza precisare, in particolare,
l'aspetto del sottotetto ma allegando fotografie a corredo che esso abuso comprendevano, probabilmente è più corretto ritenere che il falso sia insussistente in fatto dovendosi assolvere l'appellante con la relativa formula come in dispositivo”.
Ebbene, anche se tale sentenza di assoluzione riguarda la posizione dell'altra imputata, mentre, per quanto concerne la posizione della ricorrente , risulta definitivamente Pt_1 accertato, con sentenza penale divenuta irrevocabile, che il fatto (ovvero l'aver sottaciuto l'esistenza dell'abuso) sussiste, ma non costituisce reato – in mancanza di prova dell'elemento soggettivo – va comunque, in questa sede, evidenziato che la relazione
7 della odierna ricorrente conteneva effettivamente la descrizione degli altri abusi edilizi, oltre alla documentazione fotografica sufficiente a rendere evidente anche l'aspetto del sottotetto in questione.
Pertanto, da un punto di vista disciplinare, pur volendosi ritenere che il fatto materiale, nella sola componente omissiva (omessa attestazione dell'attuale esistenza del mutamento d'uso del sottotetto in questione) sussista, alla luce della documentazione versata in atti e della stessa ammissione della ricorrente circa la mancata menzione nella relazione della persistenza del predetto sottotetto abusivo, tuttavia ciò che rileva ai fini disciplinari è la qualificazione giuridica del fatto e la proporzionalità della sanzione irrogata.
Ebbene, nel caso di specie:
- non vi è dolo, come riconosciuto in sede penale;
- il sottotetto in questione era già oggetto di ordinanza di demolizione, nota all'Amministrazione;
- non vi è alcun danno documentato né vantaggio concreto arrecato a terzi;
- la relazione redatta dalla ricorrente enumerava gli altri abusi edilizi esistenti nell'immobile e allegava fotografie che, sebbene non accompagnate da esplicita descrizione, consentivano comunque di individuare visivamente l'ulteriore abuso omesso.
Quanto all'ulteriore elemento evidenziato dal Comune resistente circa lo stato “più completo” e funzionale dell'abuso (“non è neanche vero che la situazione di fatto del sottotetto in data 5.3.2014 fosse la stessa identica di quella riscontrata nel 1998. Allora infatti era stato verificato un immobile allo stato “grezzo” e privo di infissi, sebbene già costituente un'illegittima ed abusiva modifica della destinazione d'uso, mentre nel 2014
l'immobile era perfettamente rifinito ed utilizzato, con una protrazione degli effetti della condotta illegittima certamente meritevoli di evidenziazione” – v. provvedimento disciplinare, sul punto), trattasi di circostanza non determinante ai fini della legittimità della sanzione irrogata.
E, invero, il sottotetto in questione risultava già da tempo oggetto di ordinanza di demolizione dal 1998 e la sua presenza era già documentata negli atti comunali, anche se poi dissequestrato, per sopravvenuta prescrizione del reato, non trattandosi pertanto di situazione “nuova” o “ignota”. Peraltro, la prescrizione del reato non cancella l'illecito amministrativo né impedisce di agire in autotutela su un abuso edilizio mai rimosso.
Il avrebbe, quindi, potuto comunque agire, anche in assenza di un esplicito CP_3 rilievo, sulla base di atti pregressi e già noti, atteso che il dissequestro dell'immobile non
8 precludeva, in alcun modo, un'azione amministrativa repressiva, che avrebbe potuto essere riattivata anche d'ufficio.
Peraltro, la attualità dell'abuso in questione era comunque visibile nelle foto allegate alla contestata relazione e, quindi, l'elemento materiale della condotta omissiva dell'istante non può configurarsi come occultamento intenzionale o consapevole, né impedimento concreto all'adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'Amministrazione.
Pur riconoscendosi – come, peraltro, accertato in sede penale - una lieve negligenza o leggerezza nella redazione dell'atto, questa non è certo sufficiente, in assenza di dolo, colpa grave, danno certo o recidiva, a legittimare la sanzione irrogata nei confronti della ricorrente.
Detti elementi inducono a ritenere che la condotta della ricorrente possa semmai configurare una lieve negligenza formale e/o leggerezza nella redazione dell'atto, priva tuttavia di effetti lesivi concreti.
Il comportamento della ricorrente è stato poi sussunto dal nella Controparte_3 seguente norma del Codice Disciplinare: art. 3, comma 7, lett. i), CCNL 11.4.2008 adottando, tuttavia, un provvedimento conservativo e non espulsivo, “tenuto principalmente conto, da un lato, delle valutazioni operate nel paragrafo precedente, dall'altro lato, della “buona fede” della condotta evidenziata dal lavoratore e dell'assenza di precedenti o aspetti che possano condurre ad esprimere giudizi di disvalore della complessiva condotta lavorativa antecedente e susseguente al fatto”.
L'art. 3 del CCNL richiamato così prevede: “1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente
9 responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio
1970 n. 300; f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi
10 specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15; c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla
11 retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lettera a); b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
13 d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6; 14 e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
15 f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
16 g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
17 h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti…”.
Ebbene, va rilevato che l'art. 3 comma 7, lett. i), richiamato dall'Amministrazione resistente, disciplina una fattispecie tipica di licenziamento con preavviso: l'applicazione della diversa sanzione conservativa evidenzia una discrepanza tra la norma indicata e la sanzione applicata, in violazione del principio di tipicità dell'illecito disciplinare.
Ne consegue, in primis, un vizio di sussunzione giuridica del fatto contestato, che rende illegittima la sanzione applicata.
Inoltre, la condotta contestata alla ricorrente, anche se considerata sussistente nei termini materiali – anche se nella sola componente omissiva - non presenta i caratteri del dolo o della colpa grave, per le ragioni sopra indicate e andava sanzionata con misura meno afflittiva, quale il rimprovero scritto ex art. 3 comma 4, lettera c), in presenza di una condotta negligente nell'esecuzione dei compiti assegnati ma isolata, non reiterata, priva
12 di dolo o colpa grave e senza conseguenze concrete, trattandosi di sanzione più proporzionata rispetto al fatto contestato non tale da giustificare una sanzione conservativa così afflittiva come quella irrogata, sicché occorre rideterminarsi la sanzione irrogata alla predetta, ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, del decreto legislativo n.
165/2001, con la meno afflittiva sanzione della censura o rimprovero scritto, ritenendosi che detta misura sia proporzionale alla minore gravità della condotta contestata, considerata anche l'assenza di recidive.
Va, infine, rilevato, in ordine alle spese di lite, che l'Amministrazione resistente ha esplicitamente indicato nelle conclusioni, in via subordinata, la richiesta di rideterminazione della sanzione, sicché occorre – conclusivamente – compensare per l'intero le spese di lite tra le parti, in ragione della soccombenza reciproca delle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, rideterminando la sanzione impugnata in quella della censura o rimprovero scritto;
2) Compensa le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Aversa, 4.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.7.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9306/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 23/01/1966 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FUSCO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona della dott.ssa , Sindaco del CP_1 CP_2 CP_3
, in qualità di legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Bianca Miriello
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione sanzione conservativa
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava la sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre dal servizio e dalla retribuzione, comminata dal Comune di , chiedendone l'annullamento. CP_1
Deduceva, a tal fine, la ricorrente: che dal 01.02.1990 lavorava nel corpo della Polizia
Municipale del Comune di con la qualifica di “Istruttore Vigilanza” Cat. C;
che, in CP_1 data 25.07.2016, veniva sottoposta (unitamente ad altri colleghi) a misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli - Nord nel proc. pen. n. 10023/2016 RGNR per i reati pp. e pp. dagli artt. 323, 479 c.p., “perché in concorso tra loro, ponendo in essere più
1 azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed agendo anche in tempi diversi, la
e il nella loro qualità di vigili urbani in servizio presso la Polizia Municipale del Pt_1 Pt_2
Comune di , l nella sua qualità di tecnico del medesimo comune, incaricati di CP_1 CP_2 effettuare un sopralluogo presso il fabbricato sito in , alla via Palizzi n. 11, onde CP_1 verificare l'esistenza di eventuali abusi edilizi e, quindi, di suffragare il contenuto di un esposto che segnalava ciò, redigendo all'esito in data 5 marzo 2014 le note riassuntive recanti in calce le loro firme ed assunte al protocollo del comune in parola al numero 143, omettevano di fare menzione alcuna dell'esistenza al secondo piano dell'edificio suddetto di un appartamento, già sottotetto, reso abitabile pur in assenza di qualsiasi permesso col quale fosse stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso e da considerarsi per tale ragione del tutto abusivo nonché del fatto che tale locale, di proprietà – come il resto del fabbricato – della , a sua volta vigile urbano in forza alla Polizia Municipale Persona_1 del Comune di , era già stato oggetto di Ordinanza n. 98 del 27.8.1998, con la CP_1 quale era stato, tra l'altro, ingiunto alla di demolire il sottotetto in argomento, Persona_1 fornendo in tal modo una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, procuravano intenzionalmente alla un vantaggio patrimoniale, consentendo di fatto alla Persona_1 stessa di poter continuare ad utilizzare illegittimamente l'immobile, in quanto l'omessa segnalazione dell'abuso descritto non avrebbe comportato l'adozione di nuove Ordinanze di demolizione o di altri provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale ai sensi del
DPR 380/01; in il 5.3.2014”; che, in data 28.07.2016, il Segretario Generale del CP_1
Comune di , con nota prot.n.1843, disponeva la sospensione obbligatoria dal CP_1 servizio della ricorrente e trasmetteva la notizia de qua all'U.P.D. (Ufficio procedimenti disciplinari) per dare corso ai conseguenziali provvedimenti disciplinari;
che, in data
29.07.2016, l avviava il procedimento disciplinare e, contestualmente, lo Pt_3 sospendeva ai sensi dell'art. 55 ter del D.lgs 165/2001; che, in data 07.12.2016, l'istante veniva condannata dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, a seguito di giudizio abbreviato c.d. secco per il reato di falso ideologico ( 479 c.p.), alla pena sospesa di mesi sei;
che la ricorrente interponeva gravame avverso la predetta statuizione di condanna penale e che, in data 23.12.2016, riceveva la Delibera n. 118 con cui la Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale) disponeva la sospensione facoltativa dal servizio ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 2008 fino alla sentenza definitiva ed, in ogni caso, non oltre la durata massima prevista dalla vigente normativa (recte: cinque anni); che, in data
08.11.2021, la Giunta Comunale con deliberazione n. 3 prorogava la sospensione precauzionale facoltativa de qua;
che, in data 13.03.2023, la Corte di Appello di Napoli
2 Sez, V Penale, in riforma della sentenza del GIP di cui al capo e) – avendo la ricorrente rinunciato alla maturata prescrizione - statuiva l'assoluzione dal reato ascritto perché il fatto non costituiva reato (allegato 6 ric.); che, in data 13.03.2023, l'istante interponeva atto di diffida acquisito al prot. n. 9687 del 27.03.2023 per conseguire la riammissione in servizio ma riceveva – in data 13.04.2023 – il provvedimento recante prot. n. 10690 del
05.04.2023, con cui il Segretario Comunale revocava con efficacia ex nunc la sospensione cautelare dal servizio e, contestualmente, disponeva la riammissione in servizio dal
17.04.2023, rigettando l'istanza di riattivare il procedimento disciplinare in quanto la sentenza di assoluzione non è irrevocabile;
diffidava, quindi, – in data 06.11.2023 – il
Segretario Generale a riattivare il procedimento disciplinare ivi allegando/trasmettendo copia conforme della sentenza assolutoria n. 3347 del 13.04.2023 depositata il 07.06.2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli Sez. I, divenuta irrevocabile il 28.07.2023; che la ricorrente– nella qualità di agente di P.G. per i medesimi fatti oggetto della contestata sanzione - riceveva dal Sostituto Procuratore Generale c/o la Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Dlgs 271/89 identica incolpazione/contestazione per asserito illecito disciplinare;
che il procedimento d'incolpazione, nel prendere atto della sentenza assolutoria della Corte di Appello di Napoli Sez. V n. 3347 del 07.06.2023 e della Parte documentazione prodotta (analoga a quella valutata dall' ), si concludeva, su espressa richiesta del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ilda Iadanza ed il conforme Visto del
Procuratore Generale Dott. del 07.07.2023, con provvedimento di Persona_2 archiviazione con cui “dichiara di non esercitare l'azione disciplinare”; ( all. n. 10); che, malgrado ciò, la ricorrente, in data 22.12.2023, riceveva la convocazione per giorno
06.02.2024 alle ore 10:00 (all. n. 11) in merito alla riapertura del procedimento disciplinare, con cui il Segretario Generale rinnovava la contestazione riportando asetticamente e letteralmente il capo d'imputazione formulato in sede penale e opinava che la sentenza della Corte di Appello di Napoli, pur avendo assolto gli imputati dal reato di falsità ideologica per assenza di dolo, aveva comunque ritenuto il fatto esistente, sotto il profilo oggettivo e materiale e, sotto il profilo soggettivo, attribuibile a leggerezza e negligenza;
prefigurava che i fatti “qualora risultassero – all'esito del procedimento ripreso col presente atto – confermati e rilevanti sotto l'autonomo profilo disciplinare, configurerebbero
l'infrazione di cui all'art. 3, comma 7, lett. i) CCNL del 11.04.2008 (applicabile ratione temporis), consistente in violazione dei doveri di comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”; che la ricorrente, alla data del
06.02.2024, depositava una memoria difensiva con n. 23 allegati onde ricostruire
3 puntualmente i fatti ed evidenziare che alcuna responsabilità disciplinare potesse essere alla stessa ascritta neanche a titolo di colpa (all. n. 12); che Il Segretario Generale, nella Parte qualità di unico componente dell' , concludeva il procedimento con l'impugnata sanzione conservativa della privazione di mesi tre della retribuzione ivi sostenendo che la ricorrente avrebbe colposamente “omesso un adempimento (attestare un fatto rilevante nel proprio atto redatto nell'esercizio delle proprie funzioni) certamente rientrante nei suoi doveri d'ufficio, che ha contraddistinto pertanto un'esecuzione non diligente di tali doveri, commessa con un rilevante grado di negligenza e di leggerezza, considerando in particolare la rilevanza della materia (sopralluoghi edilizi) in cui si è verificata, la responsabilità connessa alla posizione di lavoro del dipendente da cui discende un particolare dovere di attenzione e precisione nell'esecuzione delle proprie mansioni, nonché il livello di affidamento che ovviamente depone l'amministrazione sui propri dipendenti incaricati di accertamenti di simile tipologia dal quale scaturisce un corrispondente dovere di completezza, precisione ed approfondimento nella loro esecuzione”.
La ricorrente evidenziava, al contrario, come, a seguito dell'esposto anonimo (all. n. 13) non aveva esitato neanche un attimo (unitamente al collega ) ad effettuare la Pt_2 sollecitata attività d'indagine/investigativa e, all'uopo, in riferimento alla proprietà
[...]
, aveva effettuato un sopralluogo, chiedendo l'assistenza dell'Ufficio Persona_3 CP_4
- Geom. - per ivi verificare e riscontrare le difformità/abusi
[...] Controparte_5 anonimamente segnalati;
che così, in data 05.03.2014, si era recata, unitamente al tecnico comunale, sul posto e aveva riscontrato che non vi erano lavori in corso e, pertanto, al fine di relazionare all'A.G. sull'attività di controllo aveva atteso la relazione del tecnico;
che, in data 07.03.2014, aveva recepito la relazione del tecnico comunale Geom.
[...]
recante prot. n. 4317 che “dal raffronto tra quanto denunciato e quanto CP_5 riscontrato in loco ed i titoli abilitativi agli atti di questo ufficio riscontrava alcune difformità
…..ecc…; ( all. n. 14); che, in data 08.03.2014, l'istante aveva anche relazionato con la nota prot. 143 quanto “riscontrato dalla relazione tecnica prot. 4317 del 07.03.2014 a firma del tecnico comunale geom. , completa di rilievi fotografici”; la relazione Controparte_5 riportava, quindi, in dettaglio tutti gli abusi riscontrati dal tecnico comunale (all. n. 15); che, in data 17.03.2014, la ricorrente aveva effettuato – solo per mero scrupolo - un'attenta verifica degli atti d'ufficio e, conseguentemente, trasmesso la notizia di reato recante prot.
n. 710/P.M. 3 ( all. n. 16) indicando tutti gli abusi sì come accertati e relazionati dall'ufficio tecnico e perseguibili (senza indicare il mutamento d'uso del sottotetto sia perché non
4 indicato nella relazione del tecnico comunale sia perché tale abuso risultava già denunciato in epoca risalente 1997/1998 a carico della e per cui erano Controparte_6 pervenuti provvedimenti giudiziari di estinzione del reato per prescrizione con ordine di dissequestro e restituzione del bene all'avente titolo) alla competente Procura di Napoli
Nord con ben 11 allegati, tra cui la citata relazione del tecnico comunale recante prot. n.
4317 nonché i rilievi fotografici da loro effettuati nonché anche gli atti di donazione dei cespiti costituenti il complesso immobiliare de quo.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni sopra esposte.
Il si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del Controparte_3 ricorso.
Rinviata la causa per la discussione, con un termine per il deposito di note difensive e, disposta la sostituzione dell'udienza del 3.7.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Venendo al merito della sanzione irrogata alla ricorrente, deve rilevarsi che nessuna contestazione viene dalla stessa svolta con riguardo alla materialità del fatto contestatole
(omessa attestazione del mutamento d'uso del sottotetto), limitandosi la a negare Pt_1 la propria responsabilità per i fatti alla stessa addebitati, sul presupposto che la condotta tenuta non rientrasse nell'alveo della falsa attestazione colposa.
In particolare, la ricorrente evidenzia che la condotta contestatale non poteva ritenersi neanche colposa perché la ricorrente aveva puntualmente notiziato e senza nulla sottacere rispetto a quanto risultava: 1) dalla relazione del tecnico comunale 07.03.2014, in quanto la verifica della conformità del fabbricato ai titoli abilitativi era prerogativa esclusiva dell'ufficio tecnico;
2) dagli atti d'ufficio della polizia municipale, ove risultava che il mutamento d'uso del sottotetto già era stato contestato nel 1998 per cui sopraggiungeva nel 2002 declaratoria di prescrizione con dissequestro all'avente titolo.
Evidenzia, in particolare, l'istante che, rispetto all'illecito mutamento di destinazione d'uso del sottotetto in abitazione sotto i due profili (amministrativo e penale), la ricorrente a nulla era tenuta perché, sotto il profilo penale, risultava già contestato/denunciato nel 1998 a carico di e, tra l'altro, la Procura aveva disposto il dissequestro definitivo Controparte_6 nel 2002, avendo rilevato che il reato di mutamento di destinazione d'uso era prescritto;
sotto il profilo amministrativo, il mutamento d'uso era stato già sanzionato amministrativamente dall'Ufficio Tecnico con l'ordinanza n. 98 del 31.08.1998 alla SI.ra
. Controparte_6
5 Da ciò derivava che competeva all'ufficio tecnico adottare i conseguenziali provvedimenti Parte ex art. 31 del D.P.R. 380/2001 come lo stesso aveva evidenziato nel provvedimento impugnato “non spettava al lavoratore intervenuto (recte: vigile urbano) porre rimedio alle anomalie in questione”.
Evidenzia, pertanto, la che, in tale contesto, l'operato dalla stessa svolto non era Pt_1 censurabile neanche per negligenza e/o leggerezza poiché la ricorrente: aveva effettuato tutte le attività investigative, una volta ricevuto l'esposto anonimo;
aveva verificato, mediante sopralluogo del 05.03.2014, quanto denunziato anonimamente, avvalendosi dell'ausilio/assistenza del tecnico comunale;
aveva recepito la relazione tecnica dell'Ufficio
Geom. F. Aruta del 07.03.2014; aveva effettuato una puntuale ricognizione degli atti d'ufficio rispetto a quanto riscontrato/relazionato in loco (ergo: mutamento d'uso già contestato e dichiarato prescritto in sede penale nel 2002); aveva, infine, notiziato all'A.G. delle attività investigative compiute ivi trasmettendo la relazione con tutti gli allegati, ivi compresi i rilievi fotografici (prot. 710/PM3 del 17.03.2014), in conformità delle direttive impartite in materia dal Procuratore Aggiunto della Repubblica prot. 300 del 19.01.2010.
Secondo la prospettazione attorea, la correttezza dell'operato della ricorrente risulta, altresì, avvalorata proprio dalle successive relazioni effettuate dal Geom. Controparte_7 il 21.10.2014 prot. n. 20658 e 13.11.2014 prot. n. 21727 ( all. n. 17 e n. 18) ove veniva confermata pedissequamente la sussistenza di tutti gli abusi così come rilevati dal geom.
ed oggetto della notizia di reato ossia: “ ; Frazionamento al piano Controparte_5 Pt_4 primo;
Modifica prospetti;
Locale deposito in alluminio” e dove veniva altresì confermato che il mutamento d'uso del piano sottotetto era stato già contestato penalmente dalla
Polizia locale il 25.08.1998 e, conseguentemente, risultava già sanzionato con ordinanza di demolizione n. 98 del 27.08.1998 a , madre dell'attuale titolare Controparte_6 dell'immobile.
Detto in altri termini – secondo la prospettazione attorea - non sussisteva alcun obbligo in capo alla ricorrente di riferire fatti e circostanze irrilevanti ai fini penali ed amministrativi, essendosi puntualmente attenuta ad assolvere agli obblighi d'ufficio ivi trasmettendo la notizia di reato per i reati effettivamente perseguibili (gli altri abusi evidenziati nella relazione) e non coperti da declaratoria di prescrizione.
Ciò posto, si legge nel provvedimento disciplinare: ““A prescindere che tale indicazione della preventiva consultazione degli atti d'ufficio non risulta affatto dalla relazione redatta, si ritiene che proprio in questo consista l'omissione in cui è incorso il lavoratore: per sua stessa ammissione sapeva che il sottotetto abusivo fosse esistente e oggetto di ordinanza
6 di demolizione del 1998, oltre che nello stesso anno di tale abuso fosse stata fatta comunicazione di notizia reato con successiva archiviazione del procedimento penale per prescrizione e conseguente dissequestro;
eppure, all'atto del controllo l'abuso era ancora lì, l'ordinanza di demolizione non era stata ottemperata, l'immobile (che doveva essere stato acquisito al patrimonio comunale) ancora nella disponibilità della collega: l'anomalia pertanto era palese e documentarla nei propri atti avrebbe certamente contraddistinto un'esecuzione diligente del proprio obbligo accertativo mentre ometterla, giustificandosi ex post con l'esistenza di atti d'ufficio risalenti a 16 anni prima e rimasti evidentemente lettera morta, configura una evidente negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, con vantaggio per la collega rimasta, sotto questo profilo, “illesa” dall'ulteriore controllo…”.
Il Comune resistente sostiene, in altri termini, che la lavoratrice aveva comunque omesso di riportare nella propria relazione il mutamento d'uso del sottotetto, pur essendo a conoscenza, per sua stessa ammissione, del predetto abuso e dei pregressi atti repressivi risalenti al 1998 (ordinanza di demolizione, sequestro, archiviazione per prescrizione e successivo dissequestro).
Ebbene, sul punto, giova rilevare che, sebbene la circostanza dell'omessa attestazione sia in sé accertata, essa non presenta le caratteristiche di intenzionalità, dannosità o gravità richieste per giustificare la sanzione conservativa applicata (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre mesi).
E, invero, l'abuso era noto da anni, già sanzionato e peraltro fotografato e, quindi, comunque risultante dalla complessiva disamina della relazione dell'istante, anche se non espressamente indicato dalla . Pt_1
Come, poi, rilevato dalla Corte d'Appello di Napoli, VI Sezione penale, nella sentenza n.
12943/2024 – anche se trattasi della sentenza resa nel procedimento penale a carico della
(imputata per concorso morale nel falso) - :”….in presenza di una Persona_4 relazione che enumerava gli abusi esistenti nell'immobile, senza precisare, in particolare,
l'aspetto del sottotetto ma allegando fotografie a corredo che esso abuso comprendevano, probabilmente è più corretto ritenere che il falso sia insussistente in fatto dovendosi assolvere l'appellante con la relativa formula come in dispositivo”.
Ebbene, anche se tale sentenza di assoluzione riguarda la posizione dell'altra imputata, mentre, per quanto concerne la posizione della ricorrente , risulta definitivamente Pt_1 accertato, con sentenza penale divenuta irrevocabile, che il fatto (ovvero l'aver sottaciuto l'esistenza dell'abuso) sussiste, ma non costituisce reato – in mancanza di prova dell'elemento soggettivo – va comunque, in questa sede, evidenziato che la relazione
7 della odierna ricorrente conteneva effettivamente la descrizione degli altri abusi edilizi, oltre alla documentazione fotografica sufficiente a rendere evidente anche l'aspetto del sottotetto in questione.
Pertanto, da un punto di vista disciplinare, pur volendosi ritenere che il fatto materiale, nella sola componente omissiva (omessa attestazione dell'attuale esistenza del mutamento d'uso del sottotetto in questione) sussista, alla luce della documentazione versata in atti e della stessa ammissione della ricorrente circa la mancata menzione nella relazione della persistenza del predetto sottotetto abusivo, tuttavia ciò che rileva ai fini disciplinari è la qualificazione giuridica del fatto e la proporzionalità della sanzione irrogata.
Ebbene, nel caso di specie:
- non vi è dolo, come riconosciuto in sede penale;
- il sottotetto in questione era già oggetto di ordinanza di demolizione, nota all'Amministrazione;
- non vi è alcun danno documentato né vantaggio concreto arrecato a terzi;
- la relazione redatta dalla ricorrente enumerava gli altri abusi edilizi esistenti nell'immobile e allegava fotografie che, sebbene non accompagnate da esplicita descrizione, consentivano comunque di individuare visivamente l'ulteriore abuso omesso.
Quanto all'ulteriore elemento evidenziato dal Comune resistente circa lo stato “più completo” e funzionale dell'abuso (“non è neanche vero che la situazione di fatto del sottotetto in data 5.3.2014 fosse la stessa identica di quella riscontrata nel 1998. Allora infatti era stato verificato un immobile allo stato “grezzo” e privo di infissi, sebbene già costituente un'illegittima ed abusiva modifica della destinazione d'uso, mentre nel 2014
l'immobile era perfettamente rifinito ed utilizzato, con una protrazione degli effetti della condotta illegittima certamente meritevoli di evidenziazione” – v. provvedimento disciplinare, sul punto), trattasi di circostanza non determinante ai fini della legittimità della sanzione irrogata.
E, invero, il sottotetto in questione risultava già da tempo oggetto di ordinanza di demolizione dal 1998 e la sua presenza era già documentata negli atti comunali, anche se poi dissequestrato, per sopravvenuta prescrizione del reato, non trattandosi pertanto di situazione “nuova” o “ignota”. Peraltro, la prescrizione del reato non cancella l'illecito amministrativo né impedisce di agire in autotutela su un abuso edilizio mai rimosso.
Il avrebbe, quindi, potuto comunque agire, anche in assenza di un esplicito CP_3 rilievo, sulla base di atti pregressi e già noti, atteso che il dissequestro dell'immobile non
8 precludeva, in alcun modo, un'azione amministrativa repressiva, che avrebbe potuto essere riattivata anche d'ufficio.
Peraltro, la attualità dell'abuso in questione era comunque visibile nelle foto allegate alla contestata relazione e, quindi, l'elemento materiale della condotta omissiva dell'istante non può configurarsi come occultamento intenzionale o consapevole, né impedimento concreto all'adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'Amministrazione.
Pur riconoscendosi – come, peraltro, accertato in sede penale - una lieve negligenza o leggerezza nella redazione dell'atto, questa non è certo sufficiente, in assenza di dolo, colpa grave, danno certo o recidiva, a legittimare la sanzione irrogata nei confronti della ricorrente.
Detti elementi inducono a ritenere che la condotta della ricorrente possa semmai configurare una lieve negligenza formale e/o leggerezza nella redazione dell'atto, priva tuttavia di effetti lesivi concreti.
Il comportamento della ricorrente è stato poi sussunto dal nella Controparte_3 seguente norma del Codice Disciplinare: art. 3, comma 7, lett. i), CCNL 11.4.2008 adottando, tuttavia, un provvedimento conservativo e non espulsivo, “tenuto principalmente conto, da un lato, delle valutazioni operate nel paragrafo precedente, dall'altro lato, della “buona fede” della condotta evidenziata dal lavoratore e dell'assenza di precedenti o aspetti che possano condurre ad esprimere giudizi di disvalore della complessiva condotta lavorativa antecedente e susseguente al fatto”.
L'art. 3 del CCNL richiamato così prevede: “1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente
9 responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio
1970 n. 300; f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi
10 specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15; c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla
11 retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lettera a); b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
13 d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6; 14 e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
15 f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
16 g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
17 h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti…”.
Ebbene, va rilevato che l'art. 3 comma 7, lett. i), richiamato dall'Amministrazione resistente, disciplina una fattispecie tipica di licenziamento con preavviso: l'applicazione della diversa sanzione conservativa evidenzia una discrepanza tra la norma indicata e la sanzione applicata, in violazione del principio di tipicità dell'illecito disciplinare.
Ne consegue, in primis, un vizio di sussunzione giuridica del fatto contestato, che rende illegittima la sanzione applicata.
Inoltre, la condotta contestata alla ricorrente, anche se considerata sussistente nei termini materiali – anche se nella sola componente omissiva - non presenta i caratteri del dolo o della colpa grave, per le ragioni sopra indicate e andava sanzionata con misura meno afflittiva, quale il rimprovero scritto ex art. 3 comma 4, lettera c), in presenza di una condotta negligente nell'esecuzione dei compiti assegnati ma isolata, non reiterata, priva
12 di dolo o colpa grave e senza conseguenze concrete, trattandosi di sanzione più proporzionata rispetto al fatto contestato non tale da giustificare una sanzione conservativa così afflittiva come quella irrogata, sicché occorre rideterminarsi la sanzione irrogata alla predetta, ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, del decreto legislativo n.
165/2001, con la meno afflittiva sanzione della censura o rimprovero scritto, ritenendosi che detta misura sia proporzionale alla minore gravità della condotta contestata, considerata anche l'assenza di recidive.
Va, infine, rilevato, in ordine alle spese di lite, che l'Amministrazione resistente ha esplicitamente indicato nelle conclusioni, in via subordinata, la richiesta di rideterminazione della sanzione, sicché occorre – conclusivamente – compensare per l'intero le spese di lite tra le parti, in ragione della soccombenza reciproca delle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, rideterminando la sanzione impugnata in quella della censura o rimprovero scritto;
2) Compensa le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Aversa, 4.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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