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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione seconda civile, dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3021/2022, avente per oggetto “altri istituti e leggi speciali”, promossa da:
- (C.F./P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione su foglio separato, dagli Avv. Natale Polimeni e Antonino Priolo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Nimpo, sito in Catanzaro, alla Via E. De Riso, n. 52.
- attrice -
CONTRO
- (C.F./P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rogata dal
Notaio (Rep. N. 163.078; Racc. n. 36.819), ed elettivamente domiciliata presso Persona_1 gli uffici dell'Avvocatura Regionale, posti nella Cittadella Regionale, sita in Catanzaro, Loc.
Germaneto.
- convenuta –
E
- C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
“pro tempore”, con sede legale in Catanzaro, Via Pugliese, n. 30.
-convenuta contumace-
Conclusioni: la società ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Parte_1 accertare e dichiarare che la Società attrice ha esattamente adempiuto ai propri obblighi nascenti dall'avviso pubblico “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
1 organizzativa”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 9833 del 7 settembre 2017, e dal Decreto
Dirigenziale n. 12991 del 12 novembre 2018, di concessione in via provvisoria di un contributo di €
157.140,00; 2) previa disapplicazione, ove necessario, del Decreto Dirigenziale della CP_1
n. 4980 del 9 maggio 2022, e di tutti gli altri provvedimenti amministrativi ostativi al
[...] riconoscimento dei diritti fatti valere in questa sede, accertare e dichiarare il diritto della Società attrice ad ottenere in via definitiva il contributo di € 157.140,00 nell'importo originariamente concesso, giusto dal Decreto Dirigenziale della n. 12991 del 12 novembre 2018; CP_1 CP_1
3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'irripetibilità degli importi già corrisposti a parte attrice a titolo di anticipazione dei contributi definitivi di cui all'avviso pubblico “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 9833 del 7 settembre 2017, e di cui al Decreto Dirigenziale n. 12991 del 12 novembre 2018, con conseguente diritto di parte attrice a trattenere i relativi importi concessi;
4) conseguentemente, in tutti i casi, accertare e dichiarare infondata la determinazione di revoca del contributo originariamente concesso e la richiesta di pagamento degli interessi sulla sorte capitale liquidata, ovvero contenerla esclusivamente nei limiti degli inadempimenti eventualmente riscontrati. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
La dal canto suo, ha esposto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Controparte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione, accertare e dichiarare la legittimità del decreto n.4980/2022 e, per l'effetto, confermarlo, rigettando la domanda perché inammissibile, improponibile e/o infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa e dichiarare la dovutezza delle somme chieste con l'ingiunzione, con condanna alla restituzione. Con vittoria di spese e di competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 27 luglio 2022, la parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto di revoca e l'ingiunzione di pagamento n. 4980/2022 emessi dalla , asserendo di aver adempiuto agli obblighi di cui all'Avviso Pubblico Controparte_1
“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”.
In particolare, la società attrice ha riferito:
(i) di aver presentato, al fine di ottenere la concessione del contributo pubblico, la domanda di cui al predetto Avviso Pubblico, a valere sull'Azione 3.3.4 del POR Calabria FESR FSE
2014/220;
2 (ii) che, tra i progetti valutati positivamente dalla Commissione di Valutazione, era ricompreso quello presentato dalla Società stessa;
(iii) che, con Decreto n. 12991 del 12.11.2018, sulla base degli elementi istruttori raccolti dal soggetto gestore “ , è stata disposta in proprio favore la concessione provvisoria Controparte_2 di agevolazioni economiche per un importo complessivo di euro 157.140,00, a fronte di un piano di investimento pari ad euro 261.900.000,00;
(iv) che, in data 12.12.2018, ha provveduto a sottoscrivere l'Atto di Adesione ed Obbligo, per come previsto dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico;
(v) che la somma di euro 157.140,00 è stata liquidata in tre “tranches” (la prima di euro
62.856,00, a titolo di anticipazione, con Decreto Dirigenziale n. 3278 del 15.03.2019; la seconda di euro 78.570,00, a titolo di primo SAL, con Decreto Dirigenziale n. 14911 del 03.12.2019; la terza di euro 15.714,00, a titolo di saldo, con Decreto Dirigenziale n. 3761 del 09.04.2021);
(vi) che, con Decreto Dirigenziale n. 3765 del 9 aprile 2021, l'Amministrazione convenuta ha stabilito “di prorogare il termine di realizzazione degli interventi di cui all'art. 13 comma 6 dell'Avviso Pubblico, approvato con D.D.G. 9883 del 07/09/2017, al 31.12.2021 per ciascuno dei due ambiti prioritari previsti dal menzionato avviso” in considerazione delle riscontrate “difficoltà nel rispetto dei termini per la realizzazione degli interventi” attesi gli effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19 sul tessuto imprenditoriale turistico-regionale;
(vii) che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria ha comunicato, via
PEC, nota prot. n. 0406303 del 10.12.2021 (assunta agli atti dell'Amministrazione convenuta il
15.12.2021 con nota prot. n. 541521), con cui è stata notificata un'informativa di irregolarità rispetto alle prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico;
(viii) che nella citata nota prot. n. 0406303 del 10.12.2021 è riportato che “l'impresa beneficiaria, già all'avvio del programma d'investimento ha utilizzato il natante de quo con porto di partenza e di arrivo sulla costa settentrionale del litorale siculo e itinerari che hanno interessato esclusivamente zone turistiche in aree non calabresi, così distogliendo il bene dalla prefissata attività di pubblico interesse”, in tal modo violando gli artt. 1, co. 3, e 17, co. 1, lett. t), dell'Avviso
Pubblico che, a propria volta, richiama il rispetto dell'art. 71 Reg. 1303/2013;
(ix) che, con nota prot. n. 546004 del 20.12.2021, la ha comunicato alla Controparte_1 parte attrice l'avvio del procedimento di revoca dell'ammissione alle agevolazioni a valere sul bando e l'avvio delle procedure di recupero delle somme erogate così come indicato dall'art. 20, co.
1 e 5, dell'Avviso Pubblico e, di conseguenza, il decreto di revoca e di ingiunzione fiscale.
Avverso tali provvedimenti, la società attrice ha dedotto la non operatività del vincolo di
3 stabilità con riguardo al periodo in contestazione, asserendo che in tale fase, corrispondente agli anni 2019 e 2020, l'investimento posto in essere dalla stessa era ancora in fase di realizzazione e non già ultimato. In particolare, a fondamento dell'assunto secondo cui, in tale periodo, non operava ancora il vincolo di stabilità in questione, la parte attrice richiamava, da un lato, l'art. 13, co. 7, del bando, in base al quale “[la] data di ultimazione è definita dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile regolarmente pagato e quietenzato” e, dall'altro, il punto 14 dell'atto di adesione e d'obbligo che imponeva alla ” di “rispettare gli obblighi di stabilità delle Parte_1 operazioni ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013 e, nello specifico, a non cedere, alienare, o distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di completamento dell'operazione, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni”.
In conclusione, secondo la prospettazione di parte attrice, il vincolo di stabilità di cui all'art. 71 Regolamento UE n. 1303 cit., doveva considerarsi operante soltanto a partire dal 13 aprile 2021, quale data in cui l'investimento era stato completamente realizzato dalla società opponente.
Secondo la ”, a partire da tale momento, ma in verità anche prima, l'imbarcazione Parte_1 oggetto del finanziamento pubblico era stata impiegata in via esclusiva, con partenza e rientro finale, al termine dell'utilizzazione, nella Regione , nel cui territorio essa ha la propria sede CP_1 operativa.
A sostegno di ciò, la parte opponente ha richiamato quanto asserito dalla società CP_2 in una comunicazione inviatale con PEC del 24.02.2021 con cui quest'ultima asseriva che: “La stabilità delle operazioni prevista nei Fondi UE per le imprese, prevede un vincolo di destinazione degli investimenti pertanto non ammette anche alcuna rilocalizzazione dell'attività agevolata fuori dalle aree del programma. Ai sensi dell'art. 71 comma 1 ultimo capoverso del Reg. 1303/2013 tale vincolo è previsto per 5 anni. L'art. 7, comma 1 del Decreto direttoriale 6 marzo 2017 stabilisce che il termine quinquennale è ridotto a tre anni nel caso in cui l'operazione sia realizzata da microimprese, piccole e medie imprese (PMI). Con decorrenza in entrambi i casi dal pagamento finale al beneficiario ovvero dalla liquidazione del saldo del contributo spettante”.
In ogni caso, la società attrice ha evidenziato come l'impiego dell'imbarcazione in un ambito territoriale (Sicilia) diverso da quello indicato nel programma di investimento ( in CP_1 un momento in cui l'investimento era ancora in fase di realizzazione e non ancora completato, non poteva giustificare la revoca integrale dell'agevolazione economica. In particolare, secondo la prospettazione di parte opponente, le contestazioni formulate dall'Amministrazione convenuta non integrano quel grave inadempimento (ex art. 1455 c.c.) in grado di giustificare la richiesta di
4 integrale restituzione del finanziamento concessole, anche in considerazione del principio di proporzionalità che impone un rapporto di congruenza tra le mancanze imputate al beneficiario e le conseguenze della risoluzione del rapporto negoziale.
Costituitasi in giudizio, la ha sottolineato come fosse da considerarsi Controparte_1 palese la violazione, da parte della società attrice, degli artt. 1, co. 3 e 17, co. 1, lett. t), dell'Avviso
Pubblico, che a sua volta richiama il rispetto dell'art. 71 del Reg. 1303/2013, “Considerato che nella citata nota prot. n. 0406303 del 10/12/2021 […] - che non è pertanto possibile trasferire
l'attività di Charter nautico fuori dalle destinazioni turistiche regionali presenti nell'allegato suindicato”.
In particolare, l'Amministrazione convenuta ha rilevato che “il riferimento alle destinazioni turistiche deve essere inteso come luogo di localizzazione dell'impresa e, quindi, di creazione o mantenimento della sede operativa, diversamente da quanto prospettato da controparte, sia nella fase di realizzazione del progetto, sia per tutto il periodo di stabilità delle operazioni previsto dalla normativa comunitaria richiamata (Art. 71 del Reg. 1303/2013), così come indicato nell'Avviso pubblico all'art. 17 – Obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
pertanto, ai fini del rispetto di tale normativa, è necessario che i beni acquistati con le agevolazioni pubbliche vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività economica prevista e che la sede operativa dell'impresa venga mantenuta nel Comune della Regione Calabria individuato dagli atti di pianificazione regionale come destinazione turistica da valorizzare e l'elenco delle destinazioni turistiche regionali è riportato nell'allegato 1.2 dell'Avviso Pubblico Azione 3.3.4”.
Inoltre, la ha sottolineato come l'Avviso Pubblico preveda, all'art. 6, co. 2 Controparte_1
(rubricato “Interventi e spese ammissibili”), che: “Le aree di destinazione turistica regionale, individuate nel Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/2011 del
07/11/2011 […] sono quelle che ricadono nel territorio dei Comuni riportati nell'elenco allegato al presente Avviso (Allegato A1)”. Dipoi, l'art. 20, co. 5, lett. c), stabilisce che: “Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente […] qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non siano stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati”.
A ciò, l'Amministrazione ha aggiunto come la società attrice, nella domanda di agevolazione (punto 2.3 – pag. 12/13), abbia dichiarato che “l'iniziativa, da realizzare nel territorio del Comune di REGGIO DI CALABRIA, ricade nella seguente destinazione turistica Reggio
Calabria, compresa tra quelle indicate nella Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria
n. 140 del 07/11/2011” (pag. 2)”. Nel formulario della domanda, il beneficiario inoltre si è
5 impegnato dichiarando che: “opererà nel territorio della destinazione turistica di Reggio Calabria, all'interno del quale offrirà oltre al noleggio dell'imbarcazione servizi nautici in “genere, includendo tra l'altro l'assistenza la ricerca di equipaggi e il reperimento dei posti barca. […] Per differenziarsi dai concorrenti, la società intenderà offrire la possibilità di far conoscere il territorio
e i fondali marini, mettendo in atto oltre che il noleggio, una serie di iniziative per la valorizzazione di tutto il tratto di costa di riferimento”.
Inoltre, la società ”, in forza dell'atto di adesione e obbligo, sottoscritto in Parte_1 data 12.12.2018, si era obbligata, per un verso, “a destinare i beni oggetto dell'agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale oggetto del progetto di investimento agevolato ed a non distogliere, neppure temporaneamente da tale finalità” (punto 20) e, per l'altro,
“a non apportare […] variazioni o modifiche sostanziali ai contenuti dell'iniziativa imprenditoriale tali da far venire meno le condizioni soggettive e oggettive che hanno dato luogo alla concessione delle agevolazioni e/o tali da far venir meno la organicità e funzionalità del programma di investimento previsto ed annesso”.
La società “ ”, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, sicché CP_2 deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 15 dicembre 2022, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., fissando per l'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 9 maggio 2023.
Con ordinanza del 9 maggio 2023, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 marzo 2024, al termine della quale si è proceduto ad un ulteriore rinvio, prima all'udienza del 17 dicembre 2024 e, infine, all'udienza del 19 giugno 2025.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 luglio 2025, con assegnazione alle parti di termini di giorni trenta per le conclusioni e di giorni venti per le repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il Decreto Parte_1
Dirigenziale n. 4980 del 9 maggio 2022 e correlativa ingiunzione fiscale, con il quale la CP_1
ha disposto la revoca dell'agevolazione a suo tempo concessa alla parte attrice con Decreto
[...]
Dirigenziale n. 12991 del 12 novembre 2018 e le è stato ordinato “di provvedere al pagamento della somma di € 157.140,00 maggiorata degli interessi legali maturati dalle rispettive date di erogazione e fino alla data di restituzione”, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di recupero.
Per le ragioni che si esporranno, deve ritenersi infondata l'opposizione proposta.
6 Propedeuticamente, va ricostruito il contesto normativo e documentale nel quale si inseriva la richiesta di contributo, e quindi le finalità previste nel bando e i relativi obblighi derivanti dalla concessione di quest'ultimo.
Come risulta dalla documentazione in atti, l'iniziativa era finalizzata al miglioramento delle condizioni turistiche della (tenuto conto che l'Avviso Pubblico, all'art. 1, co. 3, Controparte_1 era destinato “al finanziamento di progetti per il miglioramento e la qualificazione dei servizi turistici e dell'offerta ricettiva delle imprese operanti nelle destinazioni turistiche regionali”) che
“sostiene la realizzazione di progetti diretti al miglioramento della qualità dell'offerta nelle aree di destinazione turistica, in coerenza con quanto previsto dalla S3 per l'ambito turistico” (art. 6, co.
1). Tali aree di destinazione turistica regionale erano individuate nel Piano approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/2011 del 7 novembre 2011 come “quelle che ricadono nel territorio dei Comuni riportati nell'elenco allegato al presente Avviso (Allegato A1)”.
Inoltre, la società attrice nel presentare la domanda di contribuito aveva dichiarato “che
l'iniziativa, da realizzare nel territorio del Comune di REGGIO DI CALABRIA, ricade nella seguente destinazione turistica Reggio Calabria, compresa tra quelle indicate nella Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 140 del 07/11/2011” e, al punto 2.3, che la società
“opererà nel territorio della destinazione turistica di Reggio Calabria”, precisando tra le
“iniziative per la valorizzazione di tutto il tratto di costa di riferimento” diverse direttrici tra cui
“1) Noleggio mirato alla visita della costa, delle spiagge e calette accessibili solo via mare”.
con specifico riferimento alle strategie di marcato, la parte attrice, al punto 2.5 della CP_3 domanda di contributo, ha richiamato esplicitamente la “politica promozionale condotta dalla
che, con il sostegno per la realizzazione di investimenti finalizzati alla Controparte_1 qualificazione delle infrastrutture portuali previste dal Piano di Sviluppo Turistico Sostenibile, intende dare un contributo significativo per lo sviluppo dell'area dello Jonio e del Basso Tirreno come meta turistica a livello internazionale”. Inoltre, nella sintesi del progetto presentato, veniva indicato che la società “opererà nella destinazione turistica della citta di Reggio Calabria all'interno del quale offrirà oltre al noleggio dell'imbarcazione servizi nautici in genere, includendo tra l'altro l'assistenza, la ricerca di equipaggi, e il reperimento dei posti barca”, specificandosi che l'impresa proponente “opererà nel territorio della destinazione turistica di
Reggio Calabria che comprende l'area metropolitana circostante il capoluogo provinciale, e si estende fino a Villa San Giovanni, includendo l'esteso litorale che da Capo dell'Armi arriva a
Punta PE (area naturalistica di interesse comunitario)”.
Infine, la società attrice ha assunto l'impegno di “[…] destinare i beni oggetto
7 dell'agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale oggetto del progetto di investimento agevolato e a non distoglierle, neppure temporaneamente, da tale finalità […]”.
Considerati il quadro nel quale si inseriva l'intervento di finanziamento e gli impegni assunti dalla società beneficiaria, è evidente come quanto erogato dalla fosse Controparte_1 finalizzato a contribuire al perseguimento dello scopo del miglioramento del sistema turistico calabrese, con conseguente assunzione dell'obbligo a svolgere prevalentemente l'attività di impresa nella . Controparte_1
Ciò detto, sulla scorta della documentazione e dell'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria (compendiata nella nota prot. n. 0406303 del 10 dicembre 2021), risulta il mancato conseguimento delle predette finalità pubblicistiche nei termini di uno sviamento, nel senso che l'attività di noleggio è risultata essere stata svolta al di fuori del contesto regionale calabrese. Più precisamente, la Guardia di Finanza ha indicato quali porti di partenza e di rientro nel periodo 2019-2020 solo porti della Sicilia (si è affermato, infatti, nella nota che “l'impresa beneficiaria, già all'avvio del programma
d'investimento ha utilizzato il natante de quo con porto di partenza e di arrivo sulla costa settentrionale del litorale siculo e itinerari che hanno interessato esclusivamente zone turistiche in aree non calabresi, così distogliendo il bene dalla prefissata attività di pubblico interesse”).
Tali elementi, insieme alla mancata conclusione di contratti di ormeggio presso la CP_1
, devono portare alla conclusione che la società attrice e il suo amministratore hanno
[...] proceduto, in effetti, a noleggiare – ossia a svolgere l'attività per la quale era stata richiesta e concessa l'agevolazione economica – al di fuori del territorio costiero calabrese, così violando l'impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo, in tal modo giustificando la revoca del beneficio economico con conseguente emanazione del provvedimento di ingiunzione fiscale diretto ad ottenere la restituzione dell'agevolazione a suo tempo corrisposta.
È evidente, quindi, come la società abbia posto in essere una Parte_1 condotta in violazione degli obblighi assunti con l'avviso pubblico e accettati con la sottoscrizione della domanda di contributo, utilizzando le somme erogate dalla per acquistare il Controparte_1 natante (bene strumentale oggetto di investimento), ma destinandolo ad una finalità diversa da quella prevista e, quindi, venendo meno all'impegno assunto.
Ricostruita in tal modo l'intera vicenda, deve ritenersi infondata l'eccezione di merito sollevata dalla società opponente relativa alla decorrenza dei vincoli di destinazione. In particolare, non può essere condivisa il percorso argomentativo rappresentato dalla società, secondo cui solo dal pagamento del saldo (13 aprile 2021) avrebbero dovuto considerarsi vigenti i vincoli pubblicistici di
8 cui all'Avviso Pubblico (richiamando anche il Decreto Dirigenziale di Proroga dei termini n. 3765 del 9 aprile 2021), considerato che prima del versamento dell'intero contributo l'obbligo del beneficiario sarebbe stato quello di realizzare, nella percentuale e con gli obiettivi prestabiliti, le opere del Progetto “che saranno poi necessarie ad attuare le finalità pubblicistiche per la cui realizzazione il contributo è elargito”.
Infatti, tale prospettazione non può ritenersi ammissibile, in quanto sovrappone piani affatto differenti: da un lato, l'obbligo di destinazione pubblicistica del contributo erogato;
dall'altro, il
“dies a quo” di decorrenza dell'obbligo di conservazione della destinazione pubblicistica già realizzata.
Dalla documentazione in atti è, invero, incontestabile che la società attrice avesse assunto con la sottoscrizione della domanda di contributo l'obbligo di immediata destinazione dei fondi alle finalità pubblicistiche indicate nell'Avviso Pubblico, con conseguente inadempimento in caso di utilizzo del bene strumentale per scopi diversi da quelli indicati nel programma sovvenzionato.
Allo stesso modo non può essere confuso il completamento del programma con il vincolo di destinazione quinquennale del bene finanziato, decorrente dal saldo del contributo.
Infatti, con riguardo alla richiamata interpretazione resa dalla “ nella Controparte_2 comunicazione inviata alla in data 24 febbraio 2021 (nella quale, tra Parte_1
l'altro, veniva attestata la decorrenza del vincolo di destinazione degli investimenti di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole), deve sottolinearsi come tale documento si limiterebbe a richiamare il vincolo temporale di destinazione degli investimenti che decorre dal saldo, aspetto che, come detto, non può essere confuso con il profilo, del tutto diverso, attinente all'obbligo di destinazione del contributo alle finalità pubblicistiche indicate nell'Avviso Pubblico.
Inoltre, deve ritenersi congrua e ben motivata la valutazione di proporzionalità, effettuata dalla tra l'inadempimento agli obblighi convenzionali assunti dalla società Controparte_1 attrice, con la stipula del l'Atto di Adesione ed Obbligo (per come previsto dall'art. 13 dell'Avviso
Pubblico) e le conseguenze risolutive del rapporto contrattuale. Infatti, considerate la sussistenza e la gravità del complessivo comportamento della “ – la quale, come più volte Parte_1 sottolineato, è venuta meno all'obbligo di destinazione cui era soggetto il finanziamento pubblico ricevuto, svolgendo la propria attività di noleggio al di fuori del contesto regionale calabrese per un periodo della durata di ben due anni (2019-2020) – deve ritenersi proporzionata la scelta della di revocare per intero il finanziamento pubblico precedentemente concesso, atteso Controparte_1 che “il mantenimento del contributo presuppone l'esito positivo della verifica concernente l'utilizzo dei fondi ottenuti per le finalità che hanno motivato, per l'appunto, la concessione del
9 finanziamento pubblico” (Trib. Catanzaro, sent. n. 839/2021).
In conclusione, l'opposizione formulata dalla società dev'essere Parte_1 rigettata, per essere legittimo il Decreto Dirigenziale n. 4980 del 9 maggio 2022, e conseguente condanna della parte attrice al pagamento della somma di euro 157.140,00, oltre interessi legali dalla messa in mora e fino all'integrale soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto dello scaglione di riferimento o, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 in base ai valori minimi in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Parte_1
- Rigetta l'opposizione proposta dalla , in persona del legale Parte_1 rappresentante “pro tempore”, nei confronti della e di avverso Controparte_1 Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento emessa con Decreto Dirigenziale n. 13637 del 27/09/2023, per la somma di euro 157.140,00, oltre interessi legali dalla messa in mora e sino all'integrale soddisfo;
- condanna , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 alla refusione in favore della , in persona del Presidente p.t., che si liquidano nella Controparte_1 misura complessiva di euro 7.051,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese con riguardo alla posizione di contumace. CP_2
Catanzaro, lì 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT in tirocinio mirato
Dott. Roberto Fiocca.
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