Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 115
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte rileva che al momento della notifica dell'intimazione non risulta maturato il termine di prescrizione triennale decorrente dalla notifica della cartella di pagamento. Viene inoltre affermato che ogni questione relativa a prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella doveva essere dedotta in sede di impugnazione della medesima.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ritiene infondata tale eccezione, in quanto la produzione della relata di notifica della cartella di pagamento dimostra l'avvenuta notifica.

  • Rigettato
    Mancanza indicazioni obbligatorie sull'atto

    La Corte ritiene infondate tali eccezioni, richiamando un orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata indicazione di tali elementi non inficia la validità dell'atto, ma comporta la scusabilità dell'errore del ricorrente con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto tempestivamente.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per mancata C.A.N.

    La Corte rigetta tale eccezione, ritenendo che, trattandosi di notifica diretta e non effettuata a mezzo di messo notificatore, non fosse necessaria l'invio della C.A.N.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 115
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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