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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CI SE AN, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 911/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
-
Difeso da
Difensore 2 Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRAVVENZ CDS 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRAVVENZ CDS 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRIBUTI IVS 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRIBUTI IVS 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRIBUTI IVS 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRIBUTI IVS 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRIBUTI IVS 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200017251217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, Ricorrente 1 limitatamente alla cartella sottesa n. 03420200017251217000, relativa a tassa auto, chiedendone l'annullamento.
L'opponente, a sostegno del ricorso, deduceva:
la prescrizione dei crediti sottesi all'atto oggi impugnato,
l'omessa notifica dell'atto presupposto.
La mancata indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento dell'autorità amministrativa presso i quali
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela delle modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio eccepiva la tardività del ricorso, l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e deduceva l'avvenuta notifica della cartella in data 30.3.2022.
Con le memorie illustrative il contribuente eccepiva la mancanza della c.a.n. e la nullità della notifica allegata dalla controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato.
Le eccezioni relative all'omessa indicazione del termine e dell'autorità presso cui impugnare il provvedimento risultano infondate alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente. (Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19189 del 06/09/2006).
In ordine alla dedotta nullità dell'intimazione per carenza di notifica degli atti impositivi presupposti, rileva la Corte che la produzione della relata di notifica del 30.3.2022 della cartella di pagamento dimostra l'infondatezza della prospettazione relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto.
Al riguardo è il caso di rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente nella memoria illustrativa, trattandosi di notifica diretta e non di notifica effettuata a mezzo di messo notificatore, non era necessario l'invio della c.d. Can con conseguente rigetto della relativa eccezione di nullità.
Residua la valutazione in merito all'eccezione di prescrizione che si rileva infondata in quanto, al momento della notifica della intimazione non risulta maturato il termine di prescrizione triennale decorrente dall'epoca di notifica della cartella di pagamento, risultando inammissibile ogni questione relativa alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella che doveva essere dedotta in sede di impugnazione della medesima.
In virtù del principio di soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna delle parti costituite, in € 250,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna delle parti costituite, in € 250,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CI SE AN, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 911/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
-
Difeso da
Difensore 2 Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRAVVENZ CDS 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRAVVENZ CDS 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRIBUTI IVS 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRIBUTI IVS 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRIBUTI IVS 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRIBUTI IVS 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 CONTRIBUTI IVS 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007733111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200017251217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, Ricorrente 1 limitatamente alla cartella sottesa n. 03420200017251217000, relativa a tassa auto, chiedendone l'annullamento.
L'opponente, a sostegno del ricorso, deduceva:
la prescrizione dei crediti sottesi all'atto oggi impugnato,
l'omessa notifica dell'atto presupposto.
La mancata indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento dell'autorità amministrativa presso i quali
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela delle modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio eccepiva la tardività del ricorso, l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e deduceva l'avvenuta notifica della cartella in data 30.3.2022.
Con le memorie illustrative il contribuente eccepiva la mancanza della c.a.n. e la nullità della notifica allegata dalla controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato.
Le eccezioni relative all'omessa indicazione del termine e dell'autorità presso cui impugnare il provvedimento risultano infondate alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente. (Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19189 del 06/09/2006).
In ordine alla dedotta nullità dell'intimazione per carenza di notifica degli atti impositivi presupposti, rileva la Corte che la produzione della relata di notifica del 30.3.2022 della cartella di pagamento dimostra l'infondatezza della prospettazione relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto.
Al riguardo è il caso di rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente nella memoria illustrativa, trattandosi di notifica diretta e non di notifica effettuata a mezzo di messo notificatore, non era necessario l'invio della c.d. Can con conseguente rigetto della relativa eccezione di nullità.
Residua la valutazione in merito all'eccezione di prescrizione che si rileva infondata in quanto, al momento della notifica della intimazione non risulta maturato il termine di prescrizione triennale decorrente dall'epoca di notifica della cartella di pagamento, risultando inammissibile ogni questione relativa alla prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella che doveva essere dedotta in sede di impugnazione della medesima.
In virtù del principio di soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna delle parti costituite, in € 250,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna delle parti costituite, in € 250,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.