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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11926 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48646/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.48646/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1987, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina De Andreis, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
AL (RC) il 28.09.1987, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelita Alvaro, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 , premesso che Parte_1 in data 29.10.2011 aveva contratto matrimonio in Roma con
[...]
[..
[...] , che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 19.01.2012) CP_2 Per_1
e (Roma, 17.09.2017), che la relazione nel tempo era divenuta intollerabile, Per_2
a causa di insanabili contrasti tra le parti, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare chiedeva disporsi l'affido condiviso dei due figli minori collocandoli presso la madre e stabilire l'obbligo del resistente al mantenimento dei due figli mediante il versamento della somma mensile pari ad
Euro 1200,00 nei confronti di , rispartire le spese straordinarie Parte_1 per i figli nella misura pari al 70% per il padre e nella misura pari al 30% per la madre.
, nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione personale, contestava le condizioni economiche della separazione oltre alle regole di collocamento dei figli.
All'udienza del 16.06.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- affido condiviso dei figli minori e con prevalente collocamento presso la Per_1 Persona_3 madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Roma, Via Roberto Ago,
26 con tutto quanto in essa contenuto;
- frequentazione dei figli con il padre: i fine settimana alternati, ovvero sabato e domenica, dalle ore 10,00 del sabato alle ore
19,00 della domenica dopo cena, il padre vedrà i figli presso la casa familiare nei we per i prossimi sei mesi fino a quando non avrà trovato una nuova soluzione abitativa, mentre la madre se ne allontanerà quando i figli stanno con il padre;
tale modalità potrà verificarsi fino a quando il padre non avrà trovato una sistemazione;
due pomeriggi alla settimana il martedì e il giovedì, salvo diversi accordi dall'uscita di scuola fino alle 19,30 prima di cena;
- durante l'estate i figli staranno due settimane consecutive con la madre e due settimane con il padre in agosto;
nel mese di luglio la ricorrente si trasferirà in Calabria e il padre trascorrerà con i figli due we dalla domenica all'ora di pranzo fino al giovedì all'ora di pranzo;
il periodo delle vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
le altre festività alternate ad anni alterni;
- i genitori concordano di far proseguire il percorso psicologico al figlio 2 - il contributo per il mantenimento dei Per_1 due figli minori è stabilito in complessivi Euro 700,00 mensili (Euro 350,00 per
2 ciascun figlio) che il padre si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre con bonifico, detto assegno a partire dal corrente mese, oltre rivalutazione
ST (a decorrere da giugno 2026); inoltre il padre si farà carico di sostenere per intero le spese per l'abbigliamento dei due figli nei due cambi di stagione (nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno); - le spese straordinarie per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre con riferimento a quanto previsto dal
Protocollo applicato dal Tribunale;
- l'assegno unico per i figli erogato dall'Inps al 50%; - gli arretrati del condominio di Via Roberto Ago, 26 finora maturati, verranno divisi al 50% tra i coniugi;
- spese di lite compensate”
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di separazione formulate dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle clausole che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 48646/2024, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 29.10.2011; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 00633, parte 1, serie 04);
- dispone in ordine alle condizioni di separazione in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.48646/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1987, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina De Andreis, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
AL (RC) il 28.09.1987, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelita Alvaro, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 , premesso che Parte_1 in data 29.10.2011 aveva contratto matrimonio in Roma con
[...]
[..
[...] , che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 19.01.2012) CP_2 Per_1
e (Roma, 17.09.2017), che la relazione nel tempo era divenuta intollerabile, Per_2
a causa di insanabili contrasti tra le parti, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare chiedeva disporsi l'affido condiviso dei due figli minori collocandoli presso la madre e stabilire l'obbligo del resistente al mantenimento dei due figli mediante il versamento della somma mensile pari ad
Euro 1200,00 nei confronti di , rispartire le spese straordinarie Parte_1 per i figli nella misura pari al 70% per il padre e nella misura pari al 30% per la madre.
, nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione personale, contestava le condizioni economiche della separazione oltre alle regole di collocamento dei figli.
All'udienza del 16.06.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- affido condiviso dei figli minori e con prevalente collocamento presso la Per_1 Persona_3 madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Roma, Via Roberto Ago,
26 con tutto quanto in essa contenuto;
- frequentazione dei figli con il padre: i fine settimana alternati, ovvero sabato e domenica, dalle ore 10,00 del sabato alle ore
19,00 della domenica dopo cena, il padre vedrà i figli presso la casa familiare nei we per i prossimi sei mesi fino a quando non avrà trovato una nuova soluzione abitativa, mentre la madre se ne allontanerà quando i figli stanno con il padre;
tale modalità potrà verificarsi fino a quando il padre non avrà trovato una sistemazione;
due pomeriggi alla settimana il martedì e il giovedì, salvo diversi accordi dall'uscita di scuola fino alle 19,30 prima di cena;
- durante l'estate i figli staranno due settimane consecutive con la madre e due settimane con il padre in agosto;
nel mese di luglio la ricorrente si trasferirà in Calabria e il padre trascorrerà con i figli due we dalla domenica all'ora di pranzo fino al giovedì all'ora di pranzo;
il periodo delle vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
le altre festività alternate ad anni alterni;
- i genitori concordano di far proseguire il percorso psicologico al figlio 2 - il contributo per il mantenimento dei Per_1 due figli minori è stabilito in complessivi Euro 700,00 mensili (Euro 350,00 per
2 ciascun figlio) che il padre si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre con bonifico, detto assegno a partire dal corrente mese, oltre rivalutazione
ST (a decorrere da giugno 2026); inoltre il padre si farà carico di sostenere per intero le spese per l'abbigliamento dei due figli nei due cambi di stagione (nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno); - le spese straordinarie per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre con riferimento a quanto previsto dal
Protocollo applicato dal Tribunale;
- l'assegno unico per i figli erogato dall'Inps al 50%; - gli arretrati del condominio di Via Roberto Ago, 26 finora maturati, verranno divisi al 50% tra i coniugi;
- spese di lite compensate”
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di separazione formulate dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle clausole che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 48646/2024, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 29.10.2011; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 00633, parte 1, serie 04);
- dispone in ordine alle condizioni di separazione in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
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