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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/07/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da: CA MA CI e con Avv. Planelli e Caldiroli APPELLANTI Parte_1
CONTRO
, in persona del l.r. p.t., APPELLATA CONTUMACE Controparte_1
Conclusioni Parte appellante ha concluso riportandosi agli atti di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CA MA CI e acquirenti di biglietti aerei sul volo n. W68255 operato dalla Parte_1 [...]
, in persona del l.r. p.t. (di seguito , con partenza prevista per il giorno 26.07.2021 CP_1 CP_1 alle ore 6,30 da Roma FCO a , avevano convenuto avanti al Giudice di pace di Busto Arsizio Pt_2 CP_1
[... per ottenerne la condanna al versamento della somma di €.819,00, di cui €. 500,00 (€.250,00 per passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, €. 48,00 a titolo di rimborso delle spese di pernotto,
€. 7,80 a titolo di rimborso delle spese di vitto, €. 9,00 a titolo di rimborso dei pedaggi autostradali, €. 104,30 a titolo di rimborso chilometrico ed € 150,00 per le spese dell'attività stragiudiziale, oltre agli interessi dal fatto al soddisfo. Deducevano gli appellanti che, senza alcun preavviso, il volo era stato cancellato e avevano sopportato, per procedere all'imbarco, tutte le spese documentate di cui avevano chiesto invano alla controparte il rimborso, nonostante l'invio, sia personalmente sia tramite la Parte_3
[...
, di diffida al vettore per ottenere la compensazione pecuniaria nonché la refusione delle spese sostenute (per il bed&breakfast, per i pedaggi autostradali, per l'attività stragiudiziale svolta e rimasta senza esito, ecc.). Instauratosi il contradittorio, si era costituita eccependo la sussistenza di una circostanza CP_1 eccezionale determinata dallo sciopero degli operatori del trasporto aereo tale da non essere tenuta a pagare la compensazione pecuniaria richiesta, ma rendendosi al contempo disponibile, a titolo transattivo, al rimborso delle spese sostenute versando la somma di €168,80, oltre al pagamento delle spese legali. Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con sentenza n. 622/2024, accoglieva parzialmente le domande attoree e condannava la convenuta al pagamento di €500,00 (€250,00 per ogni passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e spese processuali liquidate in complessivi €250,00, oltre accessori di legge e spese generali. Avverso tale decisione CA MA CI e hanno proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
pagina 1 di 4 “I. Pronuncia ultra petitum, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 22 della Convenzione di Montreal del 1999. Il risarcimento del danno patrimoniale da mancata assistenza”;
“II. Violazione dell'art. 1223 c.c. Assorbimento delle spese dell'attività stragiudiziale nelle spese di giudizio”;
“III. Falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. La debenza degli interessi di cui al comma IV del citato articolo a far data dalla proposizione della domanda giudiziale”;
“IV. Richiesta di riquantificazione delle spese di giudizio”. In appello restava contumace parte appellata. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. L'appello deve essere accolto, e, pertanto, la sentenza impugnata va riformata, stante l'erronea motivazione offerta dal Giudice di primo grado in ordine ai motivi di gravame avanzati. Gli appellanti hanno, in primis, chiesto la riforma della sentenza oggetto di impugnazione per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale loro causato per spese sostenute e rivelatesi inutili a causa dell'inadempimento da parte del vettore del dovere di assistenza. Lamentano gli appellanti che il giudice di pace, con il rigetto della domanda di risarcimento dei danni spiegata, abbia pronunciato non solo ultra petitum, non avendo mai il vettore chiesto il rigetto di detta domanda essendosi limitato a contestare la domanda di compensazione pecuniaria e avendo offerto la somma di €168,80 per rimborso delle spese sostenute, ma anche in violazione degli articoli 115 c.p.c. e 22 della Convenzione di Montreal del 1999 (non avendo il primo giudice ritenuto liquidabili le spese richieste in quanto “solo indirettamente correlate alla cancellazione del volo. Il vettore è responsabile solo dei danni diretti all'inadempimento dell'obbligazione contratta”), stante la responsabilità del vettore per tutti i danni subiti per mancata assistenza in ossequio al disposto di cui agli artt. 5-8-9 del Regolamento CE n. 261/2004. Nella vertenza in esame va opportunamente evidenziato che la società convenuta, nel corso del processo di primo grado, nulla ha contestato o eccepito sulla domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni dedotti, dolendosi esclusivamente della presenza di una circostanza eccezionale volta a giustificare il mancato versamento della compensazione pecuniaria richiesta, onde s'impone a questo giudice l'accoglimento dell'appello proposto e, dunque, della domanda spiegata dalla parte attrice in primo grado di risarcimento dei danni subiti. E' noto, invero, che, a seguito della novella legislativa dell'art. 115 c.p.c., la parte convenuta deve necessariamente procedere a specifica contestazione, i.e., deve contrastare il fatto avverso dedotto con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure con una difesa seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, prendendo posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (cfr. ex plurimis, Cass.12636/2005, Cass.5488/2006, Cass.12119/2006, Cass.12231/2007, Cass. 27596/2008). È, difatti, risaputo che chi agisce in giudizio è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte della parte convenuta del fatto invocato a sostegno della pretesa azionata.
pagina 2 di 4 E', dunque, onere del convenuto quello di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, che, in difetto, debbono, conseguentemente ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass. 12517/2016; Cass. 3727/2012; Cass. 5356/2009; Cass. 10031/2004, Cass. 31837/2021, Cass. 19896/2015; Cass. 26908/2020). Logico corollario di quanto sopra è che l'appello deve essere accolto, dovendosi peraltro rilevare che CA MA CI e hanno prodotto tutta la documentazione volta a provare la propria domanda di Parte_1 risarcimento danni (cfr. docc. 1 e ss. del fascicolo di primo grado). Vanno, poi, accolti anche gli altri motivi e, in particolare, il gravame con il quale parte appellante lamenta la mancata refusione delle spese relative alla fase stragiudiziale. Sul punto è bene premettere che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale (da ritenersi intrinsecamente diverse rispetto alle spese processuali vere e proprie) hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (così Cass. 24481/2020, v, anche Cass. S.U. 16990/2017, Cass. 2644/2018). Nel caso in esame parte attrice in primo grado, seppur abbia dimostrato lo svolgimento di attività precontenziosa al fine di evitare il giudizio o renderlo più celere (si veda la lettera di diffida datata 3.08.2021, cfr. all.4 del fascicolo di primo grado), non ha, però, documentato gli esborsi sostenuti per la fase stragiudiziale, che, pur tuttavia, si ritengono congrui nell'importo richiesto di €150,00. Pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, parte appellata deve essere condannata a versare alla parte appellante la somma di complessiva di €. 819,10, di cui €. 500,00 (€.250,00 per passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, €. 48,00 a titolo di rimborso delle spese di pernotto,
€. 7,80 a titolo di rimborso delle spese di vitto, €. 9,00 a titolo di rimborso dei pedaggi autostradali, €. 104,30 a titolo di rimborso chilometrico ed € 150,00 per le spese dell'attività stragiudiziale. Su tali somme graveranno gli interessi legali dalla data in cui è insorto il diritto all'indennizzo (per la compensazione pecuniaria) e dai singoli esborsi (per le altre spese) al soddisfo, con applicazione del saggio previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori doglianze devono ritenersi assorbite, rinunciate e/o disattese. Stante l'integrale accoglimento delle pretese della parte appellante, in forza del principio della soccombenza e in riforma della sentenza appellata, l'appellata deve essere altresì condannata alla refusione delle spese sostenute dalla parte appellante nel primo grado di giudizio, riquantificate come stabilito in dispositivo, e in grado di appello. Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, guardando al valore dell'accolto, per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (esclusa, quindi, l'attività istruttoria e decisionale) e della difficoltà delle questioni trattate.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da CA MA CI e e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
n.622/2024 resa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, condanna , in Controparte_2 persona del l.r. p.t., a corrispondere a CA MA CI e la somma complessiva di €. 819,10, Parte_1 di cui €. 500,00 (€. 250,00 per passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, €. 48,00 a titolo di rimborso delle spese di pernotto, €. 7,80 a titolo di rimborso delle spese di vitto, €. 9,00 a titolo di rimborso dei pedaggi autostradali, €. 104,30 a titolo di rimborso chilometrico ed €. 150,00 per le spese dell'attività stragiudiziale, oltre agli interessi legali come indicati in parte motiva;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €70,00 per esborsi ed €136,00 per compensi, oltre oneri di legge, e, quanto al presente giudizio, in €91,50 per esborsi ed €262,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Busto Arsizio, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Annarita D'Elia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da: CA MA CI e con Avv. Planelli e Caldiroli APPELLANTI Parte_1
CONTRO
, in persona del l.r. p.t., APPELLATA CONTUMACE Controparte_1
Conclusioni Parte appellante ha concluso riportandosi agli atti di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CA MA CI e acquirenti di biglietti aerei sul volo n. W68255 operato dalla Parte_1 [...]
, in persona del l.r. p.t. (di seguito , con partenza prevista per il giorno 26.07.2021 CP_1 CP_1 alle ore 6,30 da Roma FCO a , avevano convenuto avanti al Giudice di pace di Busto Arsizio Pt_2 CP_1
[... per ottenerne la condanna al versamento della somma di €.819,00, di cui €. 500,00 (€.250,00 per passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, €. 48,00 a titolo di rimborso delle spese di pernotto,
€. 7,80 a titolo di rimborso delle spese di vitto, €. 9,00 a titolo di rimborso dei pedaggi autostradali, €. 104,30 a titolo di rimborso chilometrico ed € 150,00 per le spese dell'attività stragiudiziale, oltre agli interessi dal fatto al soddisfo. Deducevano gli appellanti che, senza alcun preavviso, il volo era stato cancellato e avevano sopportato, per procedere all'imbarco, tutte le spese documentate di cui avevano chiesto invano alla controparte il rimborso, nonostante l'invio, sia personalmente sia tramite la Parte_3
[...
, di diffida al vettore per ottenere la compensazione pecuniaria nonché la refusione delle spese sostenute (per il bed&breakfast, per i pedaggi autostradali, per l'attività stragiudiziale svolta e rimasta senza esito, ecc.). Instauratosi il contradittorio, si era costituita eccependo la sussistenza di una circostanza CP_1 eccezionale determinata dallo sciopero degli operatori del trasporto aereo tale da non essere tenuta a pagare la compensazione pecuniaria richiesta, ma rendendosi al contempo disponibile, a titolo transattivo, al rimborso delle spese sostenute versando la somma di €168,80, oltre al pagamento delle spese legali. Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con sentenza n. 622/2024, accoglieva parzialmente le domande attoree e condannava la convenuta al pagamento di €500,00 (€250,00 per ogni passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e spese processuali liquidate in complessivi €250,00, oltre accessori di legge e spese generali. Avverso tale decisione CA MA CI e hanno proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
pagina 1 di 4 “I. Pronuncia ultra petitum, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 22 della Convenzione di Montreal del 1999. Il risarcimento del danno patrimoniale da mancata assistenza”;
“II. Violazione dell'art. 1223 c.c. Assorbimento delle spese dell'attività stragiudiziale nelle spese di giudizio”;
“III. Falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. La debenza degli interessi di cui al comma IV del citato articolo a far data dalla proposizione della domanda giudiziale”;
“IV. Richiesta di riquantificazione delle spese di giudizio”. In appello restava contumace parte appellata. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. L'appello deve essere accolto, e, pertanto, la sentenza impugnata va riformata, stante l'erronea motivazione offerta dal Giudice di primo grado in ordine ai motivi di gravame avanzati. Gli appellanti hanno, in primis, chiesto la riforma della sentenza oggetto di impugnazione per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale loro causato per spese sostenute e rivelatesi inutili a causa dell'inadempimento da parte del vettore del dovere di assistenza. Lamentano gli appellanti che il giudice di pace, con il rigetto della domanda di risarcimento dei danni spiegata, abbia pronunciato non solo ultra petitum, non avendo mai il vettore chiesto il rigetto di detta domanda essendosi limitato a contestare la domanda di compensazione pecuniaria e avendo offerto la somma di €168,80 per rimborso delle spese sostenute, ma anche in violazione degli articoli 115 c.p.c. e 22 della Convenzione di Montreal del 1999 (non avendo il primo giudice ritenuto liquidabili le spese richieste in quanto “solo indirettamente correlate alla cancellazione del volo. Il vettore è responsabile solo dei danni diretti all'inadempimento dell'obbligazione contratta”), stante la responsabilità del vettore per tutti i danni subiti per mancata assistenza in ossequio al disposto di cui agli artt. 5-8-9 del Regolamento CE n. 261/2004. Nella vertenza in esame va opportunamente evidenziato che la società convenuta, nel corso del processo di primo grado, nulla ha contestato o eccepito sulla domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni dedotti, dolendosi esclusivamente della presenza di una circostanza eccezionale volta a giustificare il mancato versamento della compensazione pecuniaria richiesta, onde s'impone a questo giudice l'accoglimento dell'appello proposto e, dunque, della domanda spiegata dalla parte attrice in primo grado di risarcimento dei danni subiti. E' noto, invero, che, a seguito della novella legislativa dell'art. 115 c.p.c., la parte convenuta deve necessariamente procedere a specifica contestazione, i.e., deve contrastare il fatto avverso dedotto con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure con una difesa seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, prendendo posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (cfr. ex plurimis, Cass.12636/2005, Cass.5488/2006, Cass.12119/2006, Cass.12231/2007, Cass. 27596/2008). È, difatti, risaputo che chi agisce in giudizio è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte della parte convenuta del fatto invocato a sostegno della pretesa azionata.
pagina 2 di 4 E', dunque, onere del convenuto quello di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, che, in difetto, debbono, conseguentemente ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass. 12517/2016; Cass. 3727/2012; Cass. 5356/2009; Cass. 10031/2004, Cass. 31837/2021, Cass. 19896/2015; Cass. 26908/2020). Logico corollario di quanto sopra è che l'appello deve essere accolto, dovendosi peraltro rilevare che CA MA CI e hanno prodotto tutta la documentazione volta a provare la propria domanda di Parte_1 risarcimento danni (cfr. docc. 1 e ss. del fascicolo di primo grado). Vanno, poi, accolti anche gli altri motivi e, in particolare, il gravame con il quale parte appellante lamenta la mancata refusione delle spese relative alla fase stragiudiziale. Sul punto è bene premettere che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale (da ritenersi intrinsecamente diverse rispetto alle spese processuali vere e proprie) hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (così Cass. 24481/2020, v, anche Cass. S.U. 16990/2017, Cass. 2644/2018). Nel caso in esame parte attrice in primo grado, seppur abbia dimostrato lo svolgimento di attività precontenziosa al fine di evitare il giudizio o renderlo più celere (si veda la lettera di diffida datata 3.08.2021, cfr. all.4 del fascicolo di primo grado), non ha, però, documentato gli esborsi sostenuti per la fase stragiudiziale, che, pur tuttavia, si ritengono congrui nell'importo richiesto di €150,00. Pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, parte appellata deve essere condannata a versare alla parte appellante la somma di complessiva di €. 819,10, di cui €. 500,00 (€.250,00 per passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, €. 48,00 a titolo di rimborso delle spese di pernotto,
€. 7,80 a titolo di rimborso delle spese di vitto, €. 9,00 a titolo di rimborso dei pedaggi autostradali, €. 104,30 a titolo di rimborso chilometrico ed € 150,00 per le spese dell'attività stragiudiziale. Su tali somme graveranno gli interessi legali dalla data in cui è insorto il diritto all'indennizzo (per la compensazione pecuniaria) e dai singoli esborsi (per le altre spese) al soddisfo, con applicazione del saggio previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori doglianze devono ritenersi assorbite, rinunciate e/o disattese. Stante l'integrale accoglimento delle pretese della parte appellante, in forza del principio della soccombenza e in riforma della sentenza appellata, l'appellata deve essere altresì condannata alla refusione delle spese sostenute dalla parte appellante nel primo grado di giudizio, riquantificate come stabilito in dispositivo, e in grado di appello. Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, guardando al valore dell'accolto, per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (esclusa, quindi, l'attività istruttoria e decisionale) e della difficoltà delle questioni trattate.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da CA MA CI e e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
n.622/2024 resa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, condanna , in Controparte_2 persona del l.r. p.t., a corrispondere a CA MA CI e la somma complessiva di €. 819,10, Parte_1 di cui €. 500,00 (€. 250,00 per passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, €. 48,00 a titolo di rimborso delle spese di pernotto, €. 7,80 a titolo di rimborso delle spese di vitto, €. 9,00 a titolo di rimborso dei pedaggi autostradali, €. 104,30 a titolo di rimborso chilometrico ed €. 150,00 per le spese dell'attività stragiudiziale, oltre agli interessi legali come indicati in parte motiva;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €70,00 per esborsi ed €136,00 per compensi, oltre oneri di legge, e, quanto al presente giudizio, in €91,50 per esborsi ed €262,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Busto Arsizio, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Annarita D'Elia
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