TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 11455 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 11455 / 2024
TRA
, rapp.t a e difesa come in atti dall'avv. FANI FELICIANO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Resistente contumace
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo che a seguito del decreto di omologa positivo reso nel giudizio R.G. 6602/2023, con cui era stato riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta;
CP_ aveva inoltrato in data 23.05.2024 il decreto di omologa nonché il modello AP70 all' che erano trascorsi 120 giorni e che l' non aveva provveduto né al pagamento dei ratei né a richiedere CP_1 ulteriore documentazione. Chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_2
e non riscossi.
CP_ L' non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso, e pertanto se ne dichiara la contumacia.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti costituite ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento dei ratei da parte dell' e, dunque, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, atteso che il CP_2
pagamento è avvenuto nel mese di novembre 2024.
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto e risultante dagli atti di causa: la ricorrente ha difatti depositato in allegato alle note scritte per l'udienza il prospetto di liquidazione della prestazione di cui è causa. Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va tuttavia osservato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto la liquidazione del dovuto solo in data successiva al deposito del ricorso, e comunque oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 20/10/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 11455 / 2024
TRA
, rapp.t a e difesa come in atti dall'avv. FANI FELICIANO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Resistente contumace
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo che a seguito del decreto di omologa positivo reso nel giudizio R.G. 6602/2023, con cui era stato riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta;
CP_ aveva inoltrato in data 23.05.2024 il decreto di omologa nonché il modello AP70 all' che erano trascorsi 120 giorni e che l' non aveva provveduto né al pagamento dei ratei né a richiedere CP_1 ulteriore documentazione. Chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_2
e non riscossi.
CP_ L' non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso, e pertanto se ne dichiara la contumacia.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti costituite ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento dei ratei da parte dell' e, dunque, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, atteso che il CP_2
pagamento è avvenuto nel mese di novembre 2024.
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto e risultante dagli atti di causa: la ricorrente ha difatti depositato in allegato alle note scritte per l'udienza il prospetto di liquidazione della prestazione di cui è causa. Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va tuttavia osservato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto la liquidazione del dovuto solo in data successiva al deposito del ricorso, e comunque oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 20/10/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo