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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1382/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Annarita Donofrio Presidente rel.
Anna Orlandi Consigliere
Giovanni Battista Marsala Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LOMBARDI DAVIDE con domicilio eletto in VIA PANI N. 5
47921 RIMINI appellante e
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
assistito e difeso dall'Avv. CACIAGLI CLAUDIO e dall'avv. SPADONI
STEFANO ( ) C/O C.F._3 [...]
RIMINi con Email_1 domicilio eletto in C/O DOMICILIO
[...]
RIMINI Email_2
appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 23.10.2020 presso il Tribunale di Rimini,
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_2
20.09.2009, dal quale sono nate le figlie gemelle e il Per_1 Per_2
20.07.2011, con conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione pubblicata il 24.10.2017, in cui era stato disposto l'affido condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, regolamentazione delle visite paterne e onere in capo al padre di contribuire al mantenimento delle minori con assegno mensile di € 400,00 complessivi (€ 200,00 per figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie, il pagamento integrale della retta per il nido delle minori (poi riferita alle scuole primarie), nonché la rata di mutuo dell'immobile assegnato alla . Parte_1
Rappresentava che la situazione economica delle parti era rimasta immutata rispetto al tempo della separazione. In particolare, precisava di essere socio di maggioranza della Roen Corporation S.r.l. e di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società Enco;
di essere comproprietario dell'immobile assegnato alla moglie, per l'acquisto del quale, oltre ad pag. 2/11 essere stato economicamente aiutato dai suoi familiari, aveva contratto mutuo fondiario ipotecario ventennale per l'importo di € 60.000,00; che la percepiva un reddito annuo medio di circa € 22/23.000,00, oltre Parte_1
l'assegno familiare per le minori.
Si costituiva , associandosi alla domanda di cessazione Controparte_2
degli effetti civili del matrimonio e alla disciplina relativa all'affido e alla collocazione delle minori, ma contestando quanto dedotto e argomentato dal ricorrente in ordine alla sua situazione reddituale;
evidenziava che, anche nel corso del procedimento di separazione, si erano rese necessarie indagini patrimoniali al fine di far emergere l'effettiva situazione reddituale di e rappresentava la lacunosità delle dichiarazioni rese dal CP_1
medesimo, che non aveva documentato l'entità dei redditi che gli derivavano dall'attività lavorativa prestata in favore della società Enco con sede in San Marino.
In relazione al mantenimento in favore delle minori, sottolineava che il ricorrente non aveva mai provveduto a indicizzarlo, nonostante fosse decorso molto tempo dalla separazione, e concludeva chiedendo a titolo di mantenimento per ciascuna figlia la somma di € 450,00, oltre l'accollo integrale da parte di delle rate del mutuo e delle spese CP_1
scolastiche, precisando che le somme che il padre sosteneva di corrispondere per l'acquisto del vestiario delle minori (€ 200,00/300,00) erano incluse nell'importo relativo al mantenimento ordinario.
Con sentenza non definitiva n. 780/2022 il Tribunale di Rimini dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza definitiva n. 743/2024 il Tribunale di Rimini disponeva l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, con pag. 3/11 collocazione abitativa prevalente presso la madre, cui per l'effetto assegnava la casa familiare, e regolamento delle visite paterne come concluso concordemente dalle parti.
Quanto all'unica questione controversa – quantum dell'assegno – statuiva l'obbligo del padre di versare l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie (€ 400,00 per ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie, rigettato le restanti domande;
compensava tra le parti le spese di lite.
2.- La ha impugnato l'ordinanza istruttoria del 10.05.2022 del Parte_1
Tribunale di Rimini, laddove non ha ammesso l'istanza tesa all'acquisizione dei saldi delle posizioni e operazioni bancarie riferibili a e le altre richieste istruttorie ivi menzionate, e la sentenza n. CP_1
743/2024 del Tribunale di Rimini, nella parte in cui menziona per relationem il rigetto dell'istanza istruttoria di cui sopra determina il quantum dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle due figli minori nella misura di € 400,00 a favore di ciascuna;
libera della prestazione integrale della rata di mutuo della casa familiare CP_1
e delle spese scolastiche;
non dispone esplicitamente il decorso della prestazione dell'assegno a favore delle minori dal momento dell'introduzione della relativa domanda;
compensa le spese di lite.
Con il primo motivo di appello, la lamentava la mancata Parte_1
acquisizione di tutta la documentazione dei saldi, delle posizioni e operazioni bancarie ricondotte dalla GdF a . CP_1
Con il secondo motivo lamentava un'erronea/carente valutazione di una serie di circostanze da cui emerge l'effettiva capacità reddituale di e segnatamente:
1. la pluralità dei rapporti bancari e societari;
2. CP_1
pag. 4/11 l'acquisto di una nuova abitazione;
3. l'omessa produzione aggiornata delle dichiarazioni dei redditi del 2016/2017.
Con il terzo motivo lamentava la mancata comparazione delle posizioni reddituali delle parti.
Con il quarto motivo lamentava che l'innalzamento ad € 400,00 per ciascuna figlia dell'assegno mensile (rispetto alle statuizioni della separazione) risulta svilito dalla nuova regolamentazione delle spese lì dove, a differenza che nella separazione, non risultano più a totale carico del padre le spese scolastiche, il vestiario e il mutuo.
Con il quinto motivo lamenta l'omessa valutazione delle accresciute esigenze delle minori in età evolutiva.
Con il sesto censura l'omessa indicazione del decorso di efficacia delle statuizioni economiche e con il settimo l'illegittimità della ripartizione delle spese legali.
Tanto dedotto la chiede in via istruttoria ammettere Parte_1
l'acquisizione del compendio documentale di cui al fascicolo Proc. Rep. di
Rimini R.G.N.R. n. 965/21; della documentazione bancaria e societaria di
Elco S.r.l., salvo produzione spontanea;
l'acquisizione dei documenti relativi al triennio 2022-2023-2024; nel merito, quantificare l'assegno di mantenimento per le due minori a carico del padre nella misura di € 800,00 ciascuna, ripartire le spese straordinarie per le minori nella misura del 70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre;
esplicitare il decorso dell'efficacia della prestazione dell'assegno di mantenimento dal momento della domanda originaria;
con vittoria di spese.
pag. 5/11 3.- In data 24.12.2024 si è costituito rilevando , con riguardo ai CP_1
documenti delle indagini svolte nel proc. penale RGNR n. 965/21 Procura della Repubblica di Rimini, che l'appellante omette di allegarne tre e, segnatamente: il doc. 4 (istanza ex art. 116 c.p.p. e decreto autorizzativo), il doc. 5 (istanza di archiviazione del PM) e il doc. 6 (dichiarazione dei redditi 2024 di;
eccepisce, inoltre, la tardività e dunque Parte_1
l'inammissibilità della nota di deposito del 25.10.2024 (contenente i documenti dell'indagine di cui al procedimento penale RGNR n. 965/21
Procura Repubblica Rimini) e si oppone alla richiesta istruttoria avversa, chiedendo l'espunzione degli anzidetti documenti.
Con riguardo ai motivi di appello ne deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità, eccependo che:
- l'ordinanza del 10.05.2022 è corretta, avendo il Giudice del divorzio, e ancor prima quello della separazione, ritenuto che le allegazioni documentali di fossero sufficienti e che non fosse necessario CP_1
integrare o attualizzare gli accertamenti tributari eseguiti dalla GdF.
- la tesi dell'appellante secondo cui un elevato numero di rapporti bancari è indice di ingenti disponibilità economiche è palesemente errata e infondata e in ogni caso il primo Giudice ha esaustivamente valutato tutte le posizioni bancarie intestate a;
CP_1
- l'acquisto di un immobile per l'importo di € 150.000,00 è avvenuto con un pagamento rateale in tre rate, in parte mediante un prestito del padre e del fratello e, per la restante parte, con un mutuo fondiario ipotecario acceso presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna;
pag. 6/11 - la regolare produzione della documentazione relativa alla società Roen
Corporation S.r.l. con sede in Italia e Enco S.r.l. con sede nella Repubblica di San Marino
- la compiuta valutazione da parte del tribunale dei redditi di entrambi i coniugi, delle esigenze e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- la correttezza della statuizione sulle spese,
Formulava appello incidentale per la mancata indicazione della decorrenza degli oneri di mantenimento della prole a suo carico, chiedendo di identificarla con la data di pronuncia della sentenza di primo grado.
4.- Il PM regolarmente interveniva.
5.- L'appello va parzialmente accolto.
Preliminarmente, si rileva che la presente causa si svolge con le norme ante-Cartabia in ragione della data di instaurazione del primo giudizio e che, per tale motivo, i documenti prodotti si ritengono ammissibili perché sugli stessi è stato regolarmente garantito il contraddittorio compresi i documenti prodotti all'ultima udienza, lì dove, secondo la giurisprudenza sviluppatasi nel vigore della vecchia disciplina applicabile al procedimento in oggetto, nei procedimenti di separazione e divorzio con rito camerale in appello la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato il pieno contraddittorio tra le parti, anche in considerazione della peculiarità di questo procedimento, ove tutti i provvedimenti vengono assunti “rebus sic stantibus” e dunque possono essere travolti da fatti successivi alla loro adozione (Corte Appello
pag. 7/11 Brescia sez. III 23.12.2021 n. 1697, Corte Appello Palermo sez I 6.9.2021
n. 1443, Cassazione ord. 30.11.2020 n. 27234) .
Premesso inoltre che il potere del giudice di disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria rappresenta una deroga alle ordinarie regole sull'onere della prova, per cui l'esercizio di tale potere non può mai sopperire alla carenza probatoria delle parti, ma serve per assumere informazioni integrative di un 'patrimonio istruttorio' già formato e fornito dalle parti, seppure incompleto o non completabile, nel caso di specie non si ritiene di svolgere ulteriori indagini né di acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta, ritenendo già ampiamente utile per quanto rileva in questa sede quanto prodotto dalle parti nell'adempimento dell'onere della prova a proprio carico fermi gli eventuali rilievi nelle opportune sedi di altre indagini/risultanze.
Dagli atti risulta peraltro che, sul presupposto di un doloso occultamento dei redditi durante il giudizio di divorzio con trasferimento delle attività/possidenze in San Marino, su denuncia della moglie è stata avviata un'indagine dalla Procura di Rimini per l'ipotesi di evasione fiscale e riciclaggio. Esaminata la documentazione acquisita in sede penale per il periodo 2015-2021 con riferimento a tutti i rapporti rinvenuti e società riconducibili all'indagato, il PM in data 17.3.2023 ha chiesto l'archiviazione del procedimento per insussistenza del reato di riciclaggio ed autoriciclaggio per carenza del reato presupposto.
La questione in questa sede riguarda l'assegno di mantenimento per i figli per l'aspetto delle spese ordinarie e straordinarie che questa Corte, sulla base di tutti i documenti prodotti e senza necessità di ulteriori pag. 8/11 approfondimenti, sulla base dei redditi regolarmente dichiarati, dell'età delle figlie e dei tempi di permanenza presso i genitori, ritiene congruo in €
400,00 per ciascuna figlia, con un riparto delle spese straordinarie del 60%
a carico del padre e del 40% a carico della madre considerata la differenza reddituale appresso indicata.
La , impiegata di biblioteca nel comune di Rimini, ha conseguito Parte_1
un sensibile miglioramento della propria situazione economica rispetto al tempo della sentenza di separazione, quando lavorava part-rime con reddito lordo annuo di € 11.139,00, mentre all'attualità il suo reddito complessivo nella dichiarazione 2024 è di € 24.581,00.
, socio di maggioranza e amministratore della Roen Corporation CP_1
S.r.l. e dipendente della società Enco, percepisce reddito da lavoro dipendente, reddito da partecipazione societaria e reddito da terreni e fabbricati, per un totale superiore rispetto a quello della moglie di €
44.269,00 nella dichiarazione 2021, € 22.858,00 nella dichiarazione 2022,
€ 23.744,00 nella dichiarazione 2023; è proprietario del 50% dell'immobile assegnato alla , nonché di altro immobile sito in Rimini Parte_1
acquistato nel 2014 ove abita.
La madre gode dell'abitazione nella casa coniugale a lei assegnata e il padre abita in un nuovo appartamento di proprietà.
Nè rileva in questa sede l'eventuale differenza del riparto delle spese familiari rispetto all'epoca della separazione, in mancanza di un accordo delle parti in deroga all'ordinario regime del mutuo secondo i principi civilistici.
pag. 9/11 Le statuizioni di cui alla presente sentenza sulla base di una complessiva valutazione degli elementi acquisiti inducono a disporre la decorrenza di quanto qui statuito dal deposito del ricorso in grado di appello.
Spese compensate per la reciproca soccombenza per entrambi i gradi in relazione a tutte le domande formulate ab initio dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Rimini n. 743/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: fissa in € 400,00 il contributo mensile ordinario dovuto dal padre per ciascuna figlia oltre il 60% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in grado di appello.
Spese compensate per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 30.1.2025
Il Presidente rel.
Annarita Donofrio
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1382/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Annarita Donofrio Presidente rel.
Anna Orlandi Consigliere
Giovanni Battista Marsala Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LOMBARDI DAVIDE con domicilio eletto in VIA PANI N. 5
47921 RIMINI appellante e
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
assistito e difeso dall'Avv. CACIAGLI CLAUDIO e dall'avv. SPADONI
STEFANO ( ) C/O C.F._3 [...]
RIMINi con Email_1 domicilio eletto in C/O DOMICILIO
[...]
RIMINI Email_2
appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 23.10.2020 presso il Tribunale di Rimini,
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_2
20.09.2009, dal quale sono nate le figlie gemelle e il Per_1 Per_2
20.07.2011, con conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione pubblicata il 24.10.2017, in cui era stato disposto l'affido condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, regolamentazione delle visite paterne e onere in capo al padre di contribuire al mantenimento delle minori con assegno mensile di € 400,00 complessivi (€ 200,00 per figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie, il pagamento integrale della retta per il nido delle minori (poi riferita alle scuole primarie), nonché la rata di mutuo dell'immobile assegnato alla . Parte_1
Rappresentava che la situazione economica delle parti era rimasta immutata rispetto al tempo della separazione. In particolare, precisava di essere socio di maggioranza della Roen Corporation S.r.l. e di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società Enco;
di essere comproprietario dell'immobile assegnato alla moglie, per l'acquisto del quale, oltre ad pag. 2/11 essere stato economicamente aiutato dai suoi familiari, aveva contratto mutuo fondiario ipotecario ventennale per l'importo di € 60.000,00; che la percepiva un reddito annuo medio di circa € 22/23.000,00, oltre Parte_1
l'assegno familiare per le minori.
Si costituiva , associandosi alla domanda di cessazione Controparte_2
degli effetti civili del matrimonio e alla disciplina relativa all'affido e alla collocazione delle minori, ma contestando quanto dedotto e argomentato dal ricorrente in ordine alla sua situazione reddituale;
evidenziava che, anche nel corso del procedimento di separazione, si erano rese necessarie indagini patrimoniali al fine di far emergere l'effettiva situazione reddituale di e rappresentava la lacunosità delle dichiarazioni rese dal CP_1
medesimo, che non aveva documentato l'entità dei redditi che gli derivavano dall'attività lavorativa prestata in favore della società Enco con sede in San Marino.
In relazione al mantenimento in favore delle minori, sottolineava che il ricorrente non aveva mai provveduto a indicizzarlo, nonostante fosse decorso molto tempo dalla separazione, e concludeva chiedendo a titolo di mantenimento per ciascuna figlia la somma di € 450,00, oltre l'accollo integrale da parte di delle rate del mutuo e delle spese CP_1
scolastiche, precisando che le somme che il padre sosteneva di corrispondere per l'acquisto del vestiario delle minori (€ 200,00/300,00) erano incluse nell'importo relativo al mantenimento ordinario.
Con sentenza non definitiva n. 780/2022 il Tribunale di Rimini dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza definitiva n. 743/2024 il Tribunale di Rimini disponeva l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, con pag. 3/11 collocazione abitativa prevalente presso la madre, cui per l'effetto assegnava la casa familiare, e regolamento delle visite paterne come concluso concordemente dalle parti.
Quanto all'unica questione controversa – quantum dell'assegno – statuiva l'obbligo del padre di versare l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie (€ 400,00 per ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie, rigettato le restanti domande;
compensava tra le parti le spese di lite.
2.- La ha impugnato l'ordinanza istruttoria del 10.05.2022 del Parte_1
Tribunale di Rimini, laddove non ha ammesso l'istanza tesa all'acquisizione dei saldi delle posizioni e operazioni bancarie riferibili a e le altre richieste istruttorie ivi menzionate, e la sentenza n. CP_1
743/2024 del Tribunale di Rimini, nella parte in cui menziona per relationem il rigetto dell'istanza istruttoria di cui sopra determina il quantum dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle due figli minori nella misura di € 400,00 a favore di ciascuna;
libera della prestazione integrale della rata di mutuo della casa familiare CP_1
e delle spese scolastiche;
non dispone esplicitamente il decorso della prestazione dell'assegno a favore delle minori dal momento dell'introduzione della relativa domanda;
compensa le spese di lite.
Con il primo motivo di appello, la lamentava la mancata Parte_1
acquisizione di tutta la documentazione dei saldi, delle posizioni e operazioni bancarie ricondotte dalla GdF a . CP_1
Con il secondo motivo lamentava un'erronea/carente valutazione di una serie di circostanze da cui emerge l'effettiva capacità reddituale di e segnatamente:
1. la pluralità dei rapporti bancari e societari;
2. CP_1
pag. 4/11 l'acquisto di una nuova abitazione;
3. l'omessa produzione aggiornata delle dichiarazioni dei redditi del 2016/2017.
Con il terzo motivo lamentava la mancata comparazione delle posizioni reddituali delle parti.
Con il quarto motivo lamentava che l'innalzamento ad € 400,00 per ciascuna figlia dell'assegno mensile (rispetto alle statuizioni della separazione) risulta svilito dalla nuova regolamentazione delle spese lì dove, a differenza che nella separazione, non risultano più a totale carico del padre le spese scolastiche, il vestiario e il mutuo.
Con il quinto motivo lamenta l'omessa valutazione delle accresciute esigenze delle minori in età evolutiva.
Con il sesto censura l'omessa indicazione del decorso di efficacia delle statuizioni economiche e con il settimo l'illegittimità della ripartizione delle spese legali.
Tanto dedotto la chiede in via istruttoria ammettere Parte_1
l'acquisizione del compendio documentale di cui al fascicolo Proc. Rep. di
Rimini R.G.N.R. n. 965/21; della documentazione bancaria e societaria di
Elco S.r.l., salvo produzione spontanea;
l'acquisizione dei documenti relativi al triennio 2022-2023-2024; nel merito, quantificare l'assegno di mantenimento per le due minori a carico del padre nella misura di € 800,00 ciascuna, ripartire le spese straordinarie per le minori nella misura del 70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre;
esplicitare il decorso dell'efficacia della prestazione dell'assegno di mantenimento dal momento della domanda originaria;
con vittoria di spese.
pag. 5/11 3.- In data 24.12.2024 si è costituito rilevando , con riguardo ai CP_1
documenti delle indagini svolte nel proc. penale RGNR n. 965/21 Procura della Repubblica di Rimini, che l'appellante omette di allegarne tre e, segnatamente: il doc. 4 (istanza ex art. 116 c.p.p. e decreto autorizzativo), il doc. 5 (istanza di archiviazione del PM) e il doc. 6 (dichiarazione dei redditi 2024 di;
eccepisce, inoltre, la tardività e dunque Parte_1
l'inammissibilità della nota di deposito del 25.10.2024 (contenente i documenti dell'indagine di cui al procedimento penale RGNR n. 965/21
Procura Repubblica Rimini) e si oppone alla richiesta istruttoria avversa, chiedendo l'espunzione degli anzidetti documenti.
Con riguardo ai motivi di appello ne deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità, eccependo che:
- l'ordinanza del 10.05.2022 è corretta, avendo il Giudice del divorzio, e ancor prima quello della separazione, ritenuto che le allegazioni documentali di fossero sufficienti e che non fosse necessario CP_1
integrare o attualizzare gli accertamenti tributari eseguiti dalla GdF.
- la tesi dell'appellante secondo cui un elevato numero di rapporti bancari è indice di ingenti disponibilità economiche è palesemente errata e infondata e in ogni caso il primo Giudice ha esaustivamente valutato tutte le posizioni bancarie intestate a;
CP_1
- l'acquisto di un immobile per l'importo di € 150.000,00 è avvenuto con un pagamento rateale in tre rate, in parte mediante un prestito del padre e del fratello e, per la restante parte, con un mutuo fondiario ipotecario acceso presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna;
pag. 6/11 - la regolare produzione della documentazione relativa alla società Roen
Corporation S.r.l. con sede in Italia e Enco S.r.l. con sede nella Repubblica di San Marino
- la compiuta valutazione da parte del tribunale dei redditi di entrambi i coniugi, delle esigenze e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- la correttezza della statuizione sulle spese,
Formulava appello incidentale per la mancata indicazione della decorrenza degli oneri di mantenimento della prole a suo carico, chiedendo di identificarla con la data di pronuncia della sentenza di primo grado.
4.- Il PM regolarmente interveniva.
5.- L'appello va parzialmente accolto.
Preliminarmente, si rileva che la presente causa si svolge con le norme ante-Cartabia in ragione della data di instaurazione del primo giudizio e che, per tale motivo, i documenti prodotti si ritengono ammissibili perché sugli stessi è stato regolarmente garantito il contraddittorio compresi i documenti prodotti all'ultima udienza, lì dove, secondo la giurisprudenza sviluppatasi nel vigore della vecchia disciplina applicabile al procedimento in oggetto, nei procedimenti di separazione e divorzio con rito camerale in appello la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato il pieno contraddittorio tra le parti, anche in considerazione della peculiarità di questo procedimento, ove tutti i provvedimenti vengono assunti “rebus sic stantibus” e dunque possono essere travolti da fatti successivi alla loro adozione (Corte Appello
pag. 7/11 Brescia sez. III 23.12.2021 n. 1697, Corte Appello Palermo sez I 6.9.2021
n. 1443, Cassazione ord. 30.11.2020 n. 27234) .
Premesso inoltre che il potere del giudice di disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria rappresenta una deroga alle ordinarie regole sull'onere della prova, per cui l'esercizio di tale potere non può mai sopperire alla carenza probatoria delle parti, ma serve per assumere informazioni integrative di un 'patrimonio istruttorio' già formato e fornito dalle parti, seppure incompleto o non completabile, nel caso di specie non si ritiene di svolgere ulteriori indagini né di acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta, ritenendo già ampiamente utile per quanto rileva in questa sede quanto prodotto dalle parti nell'adempimento dell'onere della prova a proprio carico fermi gli eventuali rilievi nelle opportune sedi di altre indagini/risultanze.
Dagli atti risulta peraltro che, sul presupposto di un doloso occultamento dei redditi durante il giudizio di divorzio con trasferimento delle attività/possidenze in San Marino, su denuncia della moglie è stata avviata un'indagine dalla Procura di Rimini per l'ipotesi di evasione fiscale e riciclaggio. Esaminata la documentazione acquisita in sede penale per il periodo 2015-2021 con riferimento a tutti i rapporti rinvenuti e società riconducibili all'indagato, il PM in data 17.3.2023 ha chiesto l'archiviazione del procedimento per insussistenza del reato di riciclaggio ed autoriciclaggio per carenza del reato presupposto.
La questione in questa sede riguarda l'assegno di mantenimento per i figli per l'aspetto delle spese ordinarie e straordinarie che questa Corte, sulla base di tutti i documenti prodotti e senza necessità di ulteriori pag. 8/11 approfondimenti, sulla base dei redditi regolarmente dichiarati, dell'età delle figlie e dei tempi di permanenza presso i genitori, ritiene congruo in €
400,00 per ciascuna figlia, con un riparto delle spese straordinarie del 60%
a carico del padre e del 40% a carico della madre considerata la differenza reddituale appresso indicata.
La , impiegata di biblioteca nel comune di Rimini, ha conseguito Parte_1
un sensibile miglioramento della propria situazione economica rispetto al tempo della sentenza di separazione, quando lavorava part-rime con reddito lordo annuo di € 11.139,00, mentre all'attualità il suo reddito complessivo nella dichiarazione 2024 è di € 24.581,00.
, socio di maggioranza e amministratore della Roen Corporation CP_1
S.r.l. e dipendente della società Enco, percepisce reddito da lavoro dipendente, reddito da partecipazione societaria e reddito da terreni e fabbricati, per un totale superiore rispetto a quello della moglie di €
44.269,00 nella dichiarazione 2021, € 22.858,00 nella dichiarazione 2022,
€ 23.744,00 nella dichiarazione 2023; è proprietario del 50% dell'immobile assegnato alla , nonché di altro immobile sito in Rimini Parte_1
acquistato nel 2014 ove abita.
La madre gode dell'abitazione nella casa coniugale a lei assegnata e il padre abita in un nuovo appartamento di proprietà.
Nè rileva in questa sede l'eventuale differenza del riparto delle spese familiari rispetto all'epoca della separazione, in mancanza di un accordo delle parti in deroga all'ordinario regime del mutuo secondo i principi civilistici.
pag. 9/11 Le statuizioni di cui alla presente sentenza sulla base di una complessiva valutazione degli elementi acquisiti inducono a disporre la decorrenza di quanto qui statuito dal deposito del ricorso in grado di appello.
Spese compensate per la reciproca soccombenza per entrambi i gradi in relazione a tutte le domande formulate ab initio dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Rimini n. 743/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: fissa in € 400,00 il contributo mensile ordinario dovuto dal padre per ciascuna figlia oltre il 60% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in grado di appello.
Spese compensate per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 30.1.2025
Il Presidente rel.
Annarita Donofrio
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