Art. 2.
All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.