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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 02/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1013 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Paolo Di Gravio (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via B. C.F._2
Croce 4
- ATTORE -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Alessandro Masciocchi (c.f. e dall'Avv. Alba Dalla Lana (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Marino, CodiceFiscale_5
alla via Cavour 123
- CONVENUTO -
Conclusioni: per l'attore, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 24.2.2025
e da note di trattazione scritta depositate in data 22.4.2025; per il convenuto, come da note di
1 precisazione delle conclusioni depositate in data 21.2.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 23.4.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 4.7.2019 , premesso di aver concluso in Parte_1
data 7.5.2005 un accordo con ed avente ad oggetto la realizzazione Controparte_1 CP_2
di un complesso residenziale su un terreno di sua proprietà, ha chiesto condannarsi Controparte_1 al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultimo all'accordo concluso (danni indicati in € 400.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta dovuta, anche a seguito di liquidazione equitativa).
A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto: che non ha provveduto ad effettuare Controparte_1
i pagamenti pattuiti in base al suddetto accordo;
che nelle more l'attore dava incarico all'architetto incaricato della realizzazione dei villini ad uso abitativo, sostenendo i relativi oneri;
che a seguito del mancato deposito della documentazione integrativa richiesta dal Comune, il medesimo Comune, con nota del 23.9.2010, comunicava l'archiviazione della pratica relativa alla richiesta di permesso a costruire;
che vani sono rimasti i solleciti ad adempiere diretti a , anche con riguardo Controparte_1
alla sua necessaria attivazione per la costituzione della società CP_3
2. Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda e deducendo: di non essersi Controparte_1 reso inadempiente all'accordo concluso, avendo anzi corrisposto € 60.000,00 di cui aveva già chiesto la restituzione in un precedente giudizio instaurato a fronte dell'inadempimento dell'attore all'accordo del 7.5.2005; che in particolare con decreto ingiuntivo n. 192/16 del Tribunale di
Avezzano, notificato e non opposto, è stato ingiunto all'odierno attore il pagamento della suddetta somma;
che a seguito della notifica del precetto l'odierno attore ha proposto opposizione a precetto ed opposizione tardiva all'esecuzione, procedimento nel corso del quale non solo non venivano prospettati dall'odierno attore inadempimenti da parte di all'accordo concluso, ma Controparte_1
venivano anzi dedotte circostanze incompatibili con le allegazioni formulate in questo giudizio;
che tale giudizio è stato definito con sentenza n. 742/18, passata in giudicato, con cui le domande proposte dall'odierno attore sono state dichiarate inammissibili;
che il debito dell'attore nei confronti del convenuto è stato riconosciuto anche nell'ambito della procedura di sovraindebitamento avviata e successivamente rinunciata;
che conseguentemente la domanda formulata in questa sede è inammissibile in ragione del giudicato ormai formatosi nei procedimenti sopra indicati;
che comunque nel merito non sussiste alcun suo inadempimento all'accordo concluso, non avendo egli
2 mai avuto contezza delle richieste del Comune ed essendo la società già costituita a far CP_3
data dal 2001; che infine non è stato né puntualmente allegato né dimostrato il danno subito.
3. Con ordinanza del 16.4.2021 sono stati parzialmente ammessi i documenti prodotti e sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie, successivamente ammesse con ordinanza del 16.2.2023.
Con ordinanza del 6.7.2023 parte attrice è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale stante la mancata citazione dei testi;
quindi espletato l'interrogatorio formale del convenuto, la causa, con ordinanza del 6.5.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. La domanda proposta deve essere dichiarata inammissibile, in quanto, come dedotto e dimostrato dal convenuto, osta alla valutazione nel merito della domanda formulata in questa sede la preclusione derivante dal giudicato formatosi in altro procedimento.
In particolare sono stati prodotti:
- il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'odierno convenuto, accolto con emissione del decreto n. 192/16 del Tribunale di Avezzano e fondato anche sul medesimo accordo del 7.5.2005 oggetto del presente giudizio (accordo prodotto in sede monitoria e che il ricorrente in monitorio assumeva non essere stato adempiuto dall'odierno attore che non si era attivato per la costruzione del complesso residenziale, con conseguente richiesta di restituzione delle somme da lui corrisposte mediante i sette assegni ivi indicati per il complessivo importo di € 60.000,00);
- l'atto di opposizione a precetto e di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposto dall'odierno attore, con cui questi ha dedotto di non essere debitore di per non aver né Controparte_1
sottoscritto né girato gli assegni oggetto del decreto ingiuntivo;
- la sentenza n. 742/2018 che ha definito tale giudizio di opposizione, con la quale sono state dichiarate inammissibili le domande proposte ed avverso cui non consta essere stata proposta impugnazione.
Ebbene dalle suesposte circostanze consegue, in primo luogo, che si è formato il giudicato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto e tale giudicato, in accordo con la giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass., ord. n. 8299/21), non viene di per sé meno a seguito della proposizione di un'opposizione tardiva, opposizione che, peraltro, è stata dichiarata inammissibile nel caso di specie.
3 Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr., Cass., ord. n. 25180/24, nonché Cass., sent. n. 16319/07 con cui è stato appunto sottolineato che il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo fa stato fra le stesse parti anche sull'inesistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione).
Da quanto precede consegue dunque l'inammissibilità delle domande proposte in questa sede.
L'odierno convenuto ha infatti agito in via monitoria allegando l'inadempimento dell'odierno attore all'accordo concluso in data 7.5.2005 e chiedendo conseguentemente la restituzione degli importi corrisposti in esecuzione di tale accordo, sicché l'eventuale inadempimento dell'odierno convenuto, quale possibile fatto impeditivo del diritto azionato in via monitoria e quale fatto certamente noto all'odierno attore all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo, rientrava chiaramente nell'ambito delle questioni deducibili nel giudizio di opposizione.
Giova peraltro, seppur sinteticamente, evidenziare nel merito:
- quanto al mancato riscontro da parte del convenuto alle richieste inviate dal competente Comune, che non consta che tali richieste, non indirizzate al convenuto e relative ad attività prima facie non effettuabili dal non proprietario, siano state comunicate al convenuto medesimo;
- quanto alla mancata attivazione del convenuto per la costituzione della società che Controparte_3
consta dalla visura camerale in atti che tale società era già costituita al momento della conclusione dell'accordo del 2005;
- che quindi tali inadempimenti, per come allegati, non risultano sussistenti;
- che in ogni caso il preteso danno subito è risultato indimostrato e che, ancor prima, non è stato specificamente dedotto il danno patrimoniale che sarebbe concretamente derivato dal preteso inadempimento.
4 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte attrice;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa) tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1013 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 2.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1013 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Paolo Di Gravio (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via B. C.F._2
Croce 4
- ATTORE -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Alessandro Masciocchi (c.f. e dall'Avv. Alba Dalla Lana (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Marino, CodiceFiscale_5
alla via Cavour 123
- CONVENUTO -
Conclusioni: per l'attore, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 24.2.2025
e da note di trattazione scritta depositate in data 22.4.2025; per il convenuto, come da note di
1 precisazione delle conclusioni depositate in data 21.2.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 23.4.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 4.7.2019 , premesso di aver concluso in Parte_1
data 7.5.2005 un accordo con ed avente ad oggetto la realizzazione Controparte_1 CP_2
di un complesso residenziale su un terreno di sua proprietà, ha chiesto condannarsi Controparte_1 al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultimo all'accordo concluso (danni indicati in € 400.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta dovuta, anche a seguito di liquidazione equitativa).
A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto: che non ha provveduto ad effettuare Controparte_1
i pagamenti pattuiti in base al suddetto accordo;
che nelle more l'attore dava incarico all'architetto incaricato della realizzazione dei villini ad uso abitativo, sostenendo i relativi oneri;
che a seguito del mancato deposito della documentazione integrativa richiesta dal Comune, il medesimo Comune, con nota del 23.9.2010, comunicava l'archiviazione della pratica relativa alla richiesta di permesso a costruire;
che vani sono rimasti i solleciti ad adempiere diretti a , anche con riguardo Controparte_1
alla sua necessaria attivazione per la costituzione della società CP_3
2. Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda e deducendo: di non essersi Controparte_1 reso inadempiente all'accordo concluso, avendo anzi corrisposto € 60.000,00 di cui aveva già chiesto la restituzione in un precedente giudizio instaurato a fronte dell'inadempimento dell'attore all'accordo del 7.5.2005; che in particolare con decreto ingiuntivo n. 192/16 del Tribunale di
Avezzano, notificato e non opposto, è stato ingiunto all'odierno attore il pagamento della suddetta somma;
che a seguito della notifica del precetto l'odierno attore ha proposto opposizione a precetto ed opposizione tardiva all'esecuzione, procedimento nel corso del quale non solo non venivano prospettati dall'odierno attore inadempimenti da parte di all'accordo concluso, ma Controparte_1
venivano anzi dedotte circostanze incompatibili con le allegazioni formulate in questo giudizio;
che tale giudizio è stato definito con sentenza n. 742/18, passata in giudicato, con cui le domande proposte dall'odierno attore sono state dichiarate inammissibili;
che il debito dell'attore nei confronti del convenuto è stato riconosciuto anche nell'ambito della procedura di sovraindebitamento avviata e successivamente rinunciata;
che conseguentemente la domanda formulata in questa sede è inammissibile in ragione del giudicato ormai formatosi nei procedimenti sopra indicati;
che comunque nel merito non sussiste alcun suo inadempimento all'accordo concluso, non avendo egli
2 mai avuto contezza delle richieste del Comune ed essendo la società già costituita a far CP_3
data dal 2001; che infine non è stato né puntualmente allegato né dimostrato il danno subito.
3. Con ordinanza del 16.4.2021 sono stati parzialmente ammessi i documenti prodotti e sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie, successivamente ammesse con ordinanza del 16.2.2023.
Con ordinanza del 6.7.2023 parte attrice è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale stante la mancata citazione dei testi;
quindi espletato l'interrogatorio formale del convenuto, la causa, con ordinanza del 6.5.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. La domanda proposta deve essere dichiarata inammissibile, in quanto, come dedotto e dimostrato dal convenuto, osta alla valutazione nel merito della domanda formulata in questa sede la preclusione derivante dal giudicato formatosi in altro procedimento.
In particolare sono stati prodotti:
- il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'odierno convenuto, accolto con emissione del decreto n. 192/16 del Tribunale di Avezzano e fondato anche sul medesimo accordo del 7.5.2005 oggetto del presente giudizio (accordo prodotto in sede monitoria e che il ricorrente in monitorio assumeva non essere stato adempiuto dall'odierno attore che non si era attivato per la costruzione del complesso residenziale, con conseguente richiesta di restituzione delle somme da lui corrisposte mediante i sette assegni ivi indicati per il complessivo importo di € 60.000,00);
- l'atto di opposizione a precetto e di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposto dall'odierno attore, con cui questi ha dedotto di non essere debitore di per non aver né Controparte_1
sottoscritto né girato gli assegni oggetto del decreto ingiuntivo;
- la sentenza n. 742/2018 che ha definito tale giudizio di opposizione, con la quale sono state dichiarate inammissibili le domande proposte ed avverso cui non consta essere stata proposta impugnazione.
Ebbene dalle suesposte circostanze consegue, in primo luogo, che si è formato il giudicato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto e tale giudicato, in accordo con la giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass., ord. n. 8299/21), non viene di per sé meno a seguito della proposizione di un'opposizione tardiva, opposizione che, peraltro, è stata dichiarata inammissibile nel caso di specie.
3 Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr., Cass., ord. n. 25180/24, nonché Cass., sent. n. 16319/07 con cui è stato appunto sottolineato che il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo fa stato fra le stesse parti anche sull'inesistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione).
Da quanto precede consegue dunque l'inammissibilità delle domande proposte in questa sede.
L'odierno convenuto ha infatti agito in via monitoria allegando l'inadempimento dell'odierno attore all'accordo concluso in data 7.5.2005 e chiedendo conseguentemente la restituzione degli importi corrisposti in esecuzione di tale accordo, sicché l'eventuale inadempimento dell'odierno convenuto, quale possibile fatto impeditivo del diritto azionato in via monitoria e quale fatto certamente noto all'odierno attore all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo, rientrava chiaramente nell'ambito delle questioni deducibili nel giudizio di opposizione.
Giova peraltro, seppur sinteticamente, evidenziare nel merito:
- quanto al mancato riscontro da parte del convenuto alle richieste inviate dal competente Comune, che non consta che tali richieste, non indirizzate al convenuto e relative ad attività prima facie non effettuabili dal non proprietario, siano state comunicate al convenuto medesimo;
- quanto alla mancata attivazione del convenuto per la costituzione della società che Controparte_3
consta dalla visura camerale in atti che tale società era già costituita al momento della conclusione dell'accordo del 2005;
- che quindi tali inadempimenti, per come allegati, non risultano sussistenti;
- che in ogni caso il preteso danno subito è risultato indimostrato e che, ancor prima, non è stato specificamente dedotto il danno patrimoniale che sarebbe concretamente derivato dal preteso inadempimento.
4 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte attrice;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa) tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1013 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 2.6.2025
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Dott.ssa Ilaria Pepe
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