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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/09/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1372/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNONE Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO e dell'avv. AITA PAOLA
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. MALOMO ROBERTO
- parte appellata -
e
(C.F. ) RO P.IVA_3
- appellata contumace -
Per la riforma della sentenza n. 2302/2023, resa dal Giudice di Pace di Velletri in data
11/09/2023, depositata in data 15/09/2023 e mai notificata, con la quale il Giudice di prime cure, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla contro la Parte_1
nonché l' , così provvedeva: “Annulla RO Parte_2 la C.E. e compensa le spese”. PartitaIVA_4
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
7.10.2025.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La società ha proposto gravame contro la sentenza n. 2302/2023 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Velletri ha accolto l'opposizione contro la nonché RO
l' , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Velletri, contrariis reiectis, così provvedere:
1. dichiarare ammissibile l'appello proposto e, in accoglimento dello stesso, riformare la impugnata sentenza n. 2302/2023 nella parte in cui le controparti non sono state condannate al pagamento delle spese e delle competenze professionali, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
2. condannare la e/o l' RO TR
, in solido tra loro o quella tenutavi per legge in via esclusiva, al pagamento
[...] delle spese e delle competenze professionali per l'attività difensiva svolta nel precedente grado di giudizio, determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con attribuzione ai sottoscritti procuratori costituiti per averne fatto anticipo;
3. condannare la CP_1
e/o l' , in solido tra loro o quella tenutavi per
[...] TR legge in via esclusiva, al pagamento delle spese e delle competenze professionali per
l'attività difensiva svolta nel presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi del suddetto D.M.”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado proponendo il seguente motivo di appello: violazione dell'art. 92 c.p.c..
Si è costituita in giudizio eccependo la propria carenza TR di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'appello.
La prefettura di nonostante ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e CP_1 dev'essere dichiarata contumace.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'udienza del 7.10.2025, il G.I. ha riservato la decisione nei 30 giorni previsti dalla norma.
***
L'appello è fondato e la sentenza di prime cura va riformata.
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di parte convenuta TR
in ordine alla sua carenza di legittimazione passiva è infondata.
[...]
pagina 2 di 4 Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere (cfr. Cass. civ. n. 15900/2017).
Nel caso di specie è stato correttamente convenuto in giudizio sia l'esattore, sia l'ente impositore.
Passando al merito, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ..
Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ex art. 92 c.p.c..
Nel caso in esame, il primo giudice ha motivato che nulla doveva essere disposto in punto di spese di lite “atteso che parte ricorrente, con l'erronea indicazione del verbale, ha generato indubbia confusione nelle altre parti che, in caso contrario, avrebbero potuto provvedere in autotutela”.
La sentenza deve essere riformata sul punto.
Infatti l'appellante ha visto accolta integralmente, in primo grado, la propria domanda, essendo stata accolta l'opposizione considerata la mancanza di titolo esecutivo a seguito di annullamento del verbale presupposto.
In tale situazione processuale, non si giustifica la compensazione, tra l'altro totale, delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa nel merito della lite, né la stessa può essere giustificata dall'erronea indicazione del verbale, trattandosi di un mero errore materiale inidoneo a generare qualsivoglia confusione.
In ordine alla quantificazione delle spese da porsi a carico della e ad RO
in solido fra loro, deve precisarsi che oggetto TR dell'opposizione è la cartella esattoriale n. 097 2021 01211064 87/001 per il pagamento dell'importo di € 5.043,16.
Applicando i valori per fase previsti dal D.M. 147/2022, la liquidazione delle spese professionali per il primo grado è pari ad € 633,00 e per il secondo grado ammonta ad €
894,60 (con applicazione dei valori minimi attesa la ridotta attività svolta e, quanto al secondo grado l'applicazione della riduzione del 30% ex art. 4 comma 4 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Visti gli artt. 2 e 7 D.lgs. 150/2011, 437 e 438-430 c.p.c.,
- dichiara la contumacia della;
RO
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 gravata sentenza liquida in complessivi € 633,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, le spese del primo grado a carico delle parti convenute in solido fra loro e in favore della da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Conferma nel resto Parte_1
l'impugnata sentenza;
- condanna la e , in solido fra loro, RO TR alla rifusione delle spese del secondo grado nei confronti della liquidate in € Parte_1
147,00 per spese esenti e in complessivi € 894,60 per onorari oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza depositata nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Velletri, 18 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1372/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNONE Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO e dell'avv. AITA PAOLA
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. MALOMO ROBERTO
- parte appellata -
e
(C.F. ) RO P.IVA_3
- appellata contumace -
Per la riforma della sentenza n. 2302/2023, resa dal Giudice di Pace di Velletri in data
11/09/2023, depositata in data 15/09/2023 e mai notificata, con la quale il Giudice di prime cure, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla contro la Parte_1
nonché l' , così provvedeva: “Annulla RO Parte_2 la C.E. e compensa le spese”. PartitaIVA_4
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
7.10.2025.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La società ha proposto gravame contro la sentenza n. 2302/2023 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Velletri ha accolto l'opposizione contro la nonché RO
l' , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Velletri, contrariis reiectis, così provvedere:
1. dichiarare ammissibile l'appello proposto e, in accoglimento dello stesso, riformare la impugnata sentenza n. 2302/2023 nella parte in cui le controparti non sono state condannate al pagamento delle spese e delle competenze professionali, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
2. condannare la e/o l' RO TR
, in solido tra loro o quella tenutavi per legge in via esclusiva, al pagamento
[...] delle spese e delle competenze professionali per l'attività difensiva svolta nel precedente grado di giudizio, determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con attribuzione ai sottoscritti procuratori costituiti per averne fatto anticipo;
3. condannare la CP_1
e/o l' , in solido tra loro o quella tenutavi per
[...] TR legge in via esclusiva, al pagamento delle spese e delle competenze professionali per
l'attività difensiva svolta nel presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi del suddetto D.M.”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado proponendo il seguente motivo di appello: violazione dell'art. 92 c.p.c..
Si è costituita in giudizio eccependo la propria carenza TR di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'appello.
La prefettura di nonostante ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e CP_1 dev'essere dichiarata contumace.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'udienza del 7.10.2025, il G.I. ha riservato la decisione nei 30 giorni previsti dalla norma.
***
L'appello è fondato e la sentenza di prime cura va riformata.
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di parte convenuta TR
in ordine alla sua carenza di legittimazione passiva è infondata.
[...]
pagina 2 di 4 Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere (cfr. Cass. civ. n. 15900/2017).
Nel caso di specie è stato correttamente convenuto in giudizio sia l'esattore, sia l'ente impositore.
Passando al merito, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ..
Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ex art. 92 c.p.c..
Nel caso in esame, il primo giudice ha motivato che nulla doveva essere disposto in punto di spese di lite “atteso che parte ricorrente, con l'erronea indicazione del verbale, ha generato indubbia confusione nelle altre parti che, in caso contrario, avrebbero potuto provvedere in autotutela”.
La sentenza deve essere riformata sul punto.
Infatti l'appellante ha visto accolta integralmente, in primo grado, la propria domanda, essendo stata accolta l'opposizione considerata la mancanza di titolo esecutivo a seguito di annullamento del verbale presupposto.
In tale situazione processuale, non si giustifica la compensazione, tra l'altro totale, delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa nel merito della lite, né la stessa può essere giustificata dall'erronea indicazione del verbale, trattandosi di un mero errore materiale inidoneo a generare qualsivoglia confusione.
In ordine alla quantificazione delle spese da porsi a carico della e ad RO
in solido fra loro, deve precisarsi che oggetto TR dell'opposizione è la cartella esattoriale n. 097 2021 01211064 87/001 per il pagamento dell'importo di € 5.043,16.
Applicando i valori per fase previsti dal D.M. 147/2022, la liquidazione delle spese professionali per il primo grado è pari ad € 633,00 e per il secondo grado ammonta ad €
894,60 (con applicazione dei valori minimi attesa la ridotta attività svolta e, quanto al secondo grado l'applicazione della riduzione del 30% ex art. 4 comma 4 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Visti gli artt. 2 e 7 D.lgs. 150/2011, 437 e 438-430 c.p.c.,
- dichiara la contumacia della;
RO
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 gravata sentenza liquida in complessivi € 633,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, le spese del primo grado a carico delle parti convenute in solido fra loro e in favore della da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Conferma nel resto Parte_1
l'impugnata sentenza;
- condanna la e , in solido fra loro, RO TR alla rifusione delle spese del secondo grado nei confronti della liquidate in € Parte_1
147,00 per spese esenti e in complessivi € 894,60 per onorari oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza depositata nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Velletri, 18 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 4 di 4