Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 217/2025 RGAL TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA ERMINIA BIANCO
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO DI Controparte_1
SANZO
resistente OGGETTO: azione di accertamento negativo
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.01.2025 la società indicata in epigrafe conveniva in giudizio il Sig. , deducendo che in data 22.11.2024 aveva Controparte_1 proposto ricorso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza avverso il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-CS/2024/1224 del 19/08/2024, notificato il 24/10/2024, con il quale le era stata contestata l'omessa liquidazione, in favore dell'ex dipendente , del saldo TFR Controparte_1 pari ad euro 7.840,61. Esponeva che con il ricorso all' aveva dedotto l'avvenuto pagamento del TFR (con un solo importo residuo di euro 517,42) eseguito tramite bonifici bancari ed un assegno del 05.10.2020 e che ciò nonostante l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza aveva respinto il ricorso amministrativo sul rilevo che i pagamenti effettuati non risultano imputabili alla retribuzione di differita. Eccepiva la nullità del Decreto n. 36/2024, con cui, respinto il ricorso, il verbale di diffida accertativa aveva acquisto efficacia di titolo esecutivo, non essendo in esso indicati l'organo giurisdizionale a cui proporre ricorso ed il relativo termine.
1
[...] in favore del lavoratore della somma di Euro 7.323,19 Parte_1 Controparte_1
a titolo di TFR e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non dovutezza della somma di Euro 7.840,61 riconosciuta a tal titolo dall di Cosenza con decreto n. 36/2024, rideterminando, di conseguenza, il credito in Euro 517,42, quale differenza tra quanto dovuto per il TFR e quanto già versato a tal titolo (ovvero 7.840,61 - 7.323,19 = 517,42)”. Si costituiva il convenuto , chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 per infondatezza. All'odierna udienza si procedeva all'interrogatorio formale di CP_1
e all'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa con sentenza
[...] contestuale ex art. 429 c.p.c.
Si osserva in via preliminare che l'istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali è stata introdotto dall'art. 12 del D.lgs. n. 124/2004. La norma così recita “1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
2 rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida”. Rileva il Tribunale che secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità “…la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (cfr. Sez. L. ordinanza n. 23744/2022). Più di recente: “In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti (com'è nel caso di specie) poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegato solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o
3 della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate”
Cass., Sez. L. n. 30119/2023). Tanto premesso e rilevata incidentalmente l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto n. 36/2024 (rispetto alla quale deve in ogni caso rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del convenuto) atteso che nessuna norma (infatti non indicata in ricorso) prevede che il provvedimento di rigetto del ricorso debba contenere le indicazioni ritenute mancanti e tanto meno a pena di nullità, la domanda è nel merito infondata. Richiamati gli esiti della prova per interpello (il resistente ha negato di aver mai ricevuto anticipi sul TFR, perché mai richiesti) non può che convenirsi con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza in odine alla ritenuta inidoneità della documentazione che dovrebbe riscontrare gli assunti della società ricorrente. I bonifici eseguiti in favore del lavoratore, infatti, non consentono di ritenere, ed anzi, escludono con assoluta chiarezza che gli importi corrisposti si riferiscano al trattamento di fine rapporto. I bonifici indicano tutti una causale palesemente riferita alle retribuzioni mensili (stipendio maggio, giugno ecc.; acconto mensilità; saldo mensilità; saldo mese;
salari arretrati;
mensilità). La causale indicata nei bonifici del 21.12.2020, del 25.01.2021 e del 15.02.2022 (spettanze) è evidentemente troppo generica perché il relativo pagamento possa essere imputato al trattamento di fine rapporto. Gli assegni in data 22.06.2018 e 09.10.2020 non recano, infine, alcuna causale. La domanda, pertanto, deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.695,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge. Cosenza, 26/03/2025 IL GIUDICE dott. Vicenzo Lo Feudo
4