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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/09/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3545/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3545/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Paola Rosa Muzzetta del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_2
Biondi del Foro di Massa, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 maggio 2025 e premettevano di essere Parte_1 Parte_2 genitori di e (nati, rispettivamente, nelle date del 15 febbraio 2013, 11 marzo Per_1 Per_2 Per_3
2016 e 11 marzo 2019).
Dando conto della cessazione della loro convivenza nel corso dell'anno 2024, gli stessi ricorrenti hanno chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto l'affidamento (condiviso), la collocazione (materna), le frequentazioni con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minorenni, oltre a questioni economiche accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, essi, con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda formulata in ricorso merita accoglimento.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo concluso dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è pertanto manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale specifico profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 8 maggio 2025 e depositato il 12 maggio 2025.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3545/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Paola Rosa Muzzetta del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_2
Biondi del Foro di Massa, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 maggio 2025 e premettevano di essere Parte_1 Parte_2 genitori di e (nati, rispettivamente, nelle date del 15 febbraio 2013, 11 marzo Per_1 Per_2 Per_3
2016 e 11 marzo 2019).
Dando conto della cessazione della loro convivenza nel corso dell'anno 2024, gli stessi ricorrenti hanno chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto l'affidamento (condiviso), la collocazione (materna), le frequentazioni con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minorenni, oltre a questioni economiche accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, essi, con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda formulata in ricorso merita accoglimento.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo concluso dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è pertanto manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale specifico profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 8 maggio 2025 e depositato il 12 maggio 2025.
Così deciso in Parma il 12 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2