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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/06/2021, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00784/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01924/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2008, proposto da
NA ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Cetoli, con domicilio eletto presso lo studio Angelo PO in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo, 55/A;
contro
Comune di Cavallino – Treporti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Del "diniego di condono L.326/2003 nr. 2007/0111 per costruzione di capanno da pesca con bilancia da pesca, previa demolizione di edificio esistente avente stessa destinazione d'uso", a firma del responsabile del servizio; la comunicazione dei motivi ostativi dell'istanza, prot. 12119 Comune di Cavallino, assegnante il termine di 10 giorni per le eventuali osservazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. NA ha impugnato il provvedimento con cui il Comune resistente ha negato il condono del capanno da pesca nella titolarità dell’interessato e insistente nel territorio comunale.
Il ricorrente ha dedotto, in particolare, di aver proceduto alla demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato, realizzando un nuovo edificio con le stesse dimensioni in pianta ma con una maggiore altezza rispetto al precedente.
Avverso il provvedimento gravato sono stati sviluppati i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo si deduce che l’intervento realizzato non avrebbe ampliato la cubatura del precedente fabbricato, in quanto il vano ricavato dall’aumento di altezza avrebbe solo una funzione di “coibentazione” dell’edificio, e inoltre non sarebbe stato ricostruito un manufatto laterale adibito a magazzino;
2) con il secondo motivo si osserva che l’intervento effettuato sarebbe suscettibile di condono giacché il nuovo volume realizzato risponderebbe a necessità tecniche e di buona costruzione;
3) con il terzo motivo, infine, si lamenta che il Comune non avrebbe speso alcuna motivazione, nel provvedimento gravato, relativamente alle osservazioni presentate dal ricorrente avverso il parere reso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, pur trattandosi di osservazioni sviluppate con riferimento al medesimo intervento edilizio.
Il Comune di Cavallino Treporti non si è costituito in giudizio.
All’udienza in data 27.05.2021, celebratasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’intervento edilizio in commento consiste nella demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria di un manufatto insistente in area soggetta a vincolo ambientale disciplinato dal D. Lgs. 42/2004: in relazione ad esso il ricorrente ha presentato, in data 6.12.2004, una domanda di condono ai sensi della L.326/2003 e della L.R.V. 21/2004 ( cfr . all. 1) al ricorso).
Con i motivi di gravame proposti, esaminabili congiuntamente, si lamenta che non sarebbe stato realizzato alcun aumento di volume rilevante, che esso corrisponderebbe comunque alla necessità di mettere in atto tecniche di buona costruzione, e che il provvedimento impugnato sarebbe carente quanto alla motivazione.
Il ricorso è infondato.
Viene in rilievo un intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificato, effettuato senza previo rilascio di titolo a costruire e con aumento della volumetria, in ragione di un aumento dell’altezza media dell’edificio in misura pari a 0,23 cm.
Alla data della presentazione dell’istanza era applicabile, oltre alla generale disciplina statale in materia di condono (dettata, per gli immobili soggetti a vincolo, dall’art. 32 della L.326/2003 e dagli artt. 32 e 33 della L.47/85, richiamati dal comma 27 dell’art. 32 della legge del 2003) anche la più stringente normativa regionale dettata dalla L.R.V. 21/2004, che consente solo entro limiti assai rigorosi la sanatoria di opere abusive ove insistenti su area assoggettata a vincolo.
Questa la lettera dell’art. 3 comma 3 della legge regionale:
“ Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l'intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo: a) i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile; b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume ” .
Alla luce di quanto precede l’intervento realizzato, consistente in opere valutabili in termini di volume, non è suscettibile di condono: in tal senso, appare irrilevante che il nuovo volume sia stato destinato a scopo di realizzare una migliore coibentazione dell’edificato (circostanza, peraltro, del tutto indimostrata).
Quanto al lamentato vizio di motivazione del provvedimento gravato, è lo stesso ricorrente ad affermare che le osservazioni di cui si assume che l’Amministrazione non abbia tenuto alcun conto sono state, invero, proposte nell’ambito di un diverso procedimento (seppur collegato a quello in esame).
3. Da quanto precede discende il rigetto del gravame.
La mancata costituzione del Comune resistente esclude la necessità di provvedere sul regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO