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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1276/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2056/2024 spedito il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascali - Casa Comunale 95016 Mascali CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6518/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2945/2020 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1868/2025 depositato il
21/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Mascali emetteva avviso di accertamento n. 2945/2020 nei confronti del sig. Ricorrente_1
, avente ad oggetto l'omessa/infedele denuncia Imu, per l'anno di imposta 2015, con il quale recuperava un maggior tributo pari a complessivi euro 1.152,00.
Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: di essere proprietario indiviso per 1/3 degli immobili gravati dalla tassazione;
che la propria residenza insiste presso il Comune di Mascali su
Indirizzo_1; che gli immobili non risultano di esclusiva proprietà e che, comunque, non sono sussumibili nelle categorie catastali A/1- A/8 – A/9 perché sprovvisti di qualsiasi utenza e completamente disabitati, pertanto, esenti da imposta;
ed infine, la mancata notificazione degli atti prodromici. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Mascali, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 6518 depositata in data 24 ottobre 2023, ritenendo infondate le contestazioni esposte dal contribuente, rigettava il ricorso nulla disponendo sulle spese.
Avverso tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1 reiterando le contestazioni già formulate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, considerato che il contribuente non ha fornito prova dei presupposti per non essere assoggettato all'imposta e per essere beneficiario della riduzione, a nulla rilevando le visure catastali prodotte e, soprattutto, non avendo previamente presentato all'Ente impositore la documentazione a sostegno delle proprie ragioni, risulta non soddisfatto l'onere gravante sull'attore di cui all'art. 2697 c.c.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'avviso opposto.
Nulla dispone in merito alle spese, data la mancata costituzione dell'Ente impositore.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2056/2024 spedito il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascali - Casa Comunale 95016 Mascali CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6518/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2945/2020 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1868/2025 depositato il
21/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Mascali emetteva avviso di accertamento n. 2945/2020 nei confronti del sig. Ricorrente_1
, avente ad oggetto l'omessa/infedele denuncia Imu, per l'anno di imposta 2015, con il quale recuperava un maggior tributo pari a complessivi euro 1.152,00.
Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: di essere proprietario indiviso per 1/3 degli immobili gravati dalla tassazione;
che la propria residenza insiste presso il Comune di Mascali su
Indirizzo_1; che gli immobili non risultano di esclusiva proprietà e che, comunque, non sono sussumibili nelle categorie catastali A/1- A/8 – A/9 perché sprovvisti di qualsiasi utenza e completamente disabitati, pertanto, esenti da imposta;
ed infine, la mancata notificazione degli atti prodromici. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Mascali, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 6518 depositata in data 24 ottobre 2023, ritenendo infondate le contestazioni esposte dal contribuente, rigettava il ricorso nulla disponendo sulle spese.
Avverso tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1 reiterando le contestazioni già formulate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, considerato che il contribuente non ha fornito prova dei presupposti per non essere assoggettato all'imposta e per essere beneficiario della riduzione, a nulla rilevando le visure catastali prodotte e, soprattutto, non avendo previamente presentato all'Ente impositore la documentazione a sostegno delle proprie ragioni, risulta non soddisfatto l'onere gravante sull'attore di cui all'art. 2697 c.c.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'avviso opposto.
Nulla dispone in merito alle spese, data la mancata costituzione dell'Ente impositore.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente