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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla ha pronunciato, all'udienza di discussione del 3 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 378/2023 R.G. e vertente
fra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Iurillo Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Barile (PZ), alla Via G. Verdi 27, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Sciaraffa,
Rinaldo Di Ciommo e Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Per_1
Roma, come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: assegno mensile di invalidità.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 16.2.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Con memoria, depositata il 5.3.2024, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U. della fase ATP dott. Per_2
anche alla luce della nuova documentazione sanitaria prodotta dalla parte.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposta la convocazione a chiarimenti del ctu dott. Persona_3
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre non siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione domandata, evidenziando che anche la nuova documentazione prodotta non apporta elementi di novità rispetto alla precedente valutazione effettuata, in quanto relativa a patologie ed esiti già esistenti.
In particolare, il ctu concludeva per una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% art. 2 e 13 L. 110/71 e art. 9 DL 509/88 -55%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peralto, immuni da rilievi critici. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente il ctu ha valutato tutta la documentazione sanitaria in atti anche di acquisizione successiva alla visita effettuata.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sussistendo valida dichiarazione in atti.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni Parte_1 altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente in via definitiva.
Potenza, 3 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla