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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/12/2024, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 13956/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentati e difesi dall' Avv. MAFFICINI SARA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 03/12/2024 le parti, con nota di deposito del 07/11/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, sig.ra
[...]
, in data 05/11/2022, trascritto nel registro degli Pt_1 Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Verona n. 342 / parte II / s. A / anno 2022,
ex art. 5 Reg. UE n. 1259/2010;
2) disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore lla sig.ra R_ [...]
per le ragioni già dettagliatamente riportate in ricorso;
Pt_1
3) quanto all'esercizio del diritto di visita del padre alla figlia stante la R_
tenera età della stessa (di appena tre mesi), le parti ritengono prematuro
prevedere un calendario di visite. Le parti si impegnano a garantire il diritto
alla bigenitorialità di accordandosi di volta in volta per organizzare R_
momenti di visita e di condivisione tra la minore e il padre;
4) porsi a carico del sig. un obbligo contributivo mensile di € Parte_2
200,00, a titolo di mantenimento della minore, da corrispondersi tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro Pt_1
il giorno 15 del mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
5) porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il 50% delle Parte_2
spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, così come previste nel
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona e dettagliatamente riportate in
ricorso;
6) darsi atto che l'importo dell'Assegno Unico verrà percepito interamente – pagina 2 di 6 come già accade – dalla sig.ra Pt_1
7) darsi atto che, con l'adempimento di quanto previsto dal presente atto, le
parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale
e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
8) darsi atto che le parti dichiarano di non voler impugnare la sentenza;
9) darsi atto che le parti dichiarano di non avere intenzione di riconciliarsi e di
voler sostituire l'udienza prevista per il 03/12/2024 con le presenti note
scritte.
Spese interamente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in 07/11/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
In via preliminare osserva il Collegio che, nonostante la cittadinanza marocchina dei coniugi,
essendo sia i coniugi che la figlia abitualmente residenti in Italia, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in relazione a tutte le domande in esame (divorzio, responsabilità genitoriale e obbligo di contribuzione in favore della figlia minore) ai sensi del Reg. CE n. 1111/2019 applicabile ratione temporis, rispettivamente art. 3 par. 1 lett. a i) e art. 7 e, in ordine alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione di mantenimento, ai sensi del Reg. CE 4/2009, art. 3 lett. a), b) e d). pagina 3 di 6 Per quanto riguarda la legge applicabile, in relazione alla pronuncia sul vincolo, le parti hanno chiesto l'applicazione della loro legge nazionale e la pronuncia di divorzio diretto.
A tale riguardo, deve rilevarsi come ai sensi dell'art. 5 Reg. 1259/2010 UE, i coniugi possono designare di comune accordo la legge da applicare al procedimento di separazione o di divorzio che li riguarda.
Il Regolamento citato ha carattere universale;
dunque, la legge designata dal regolamento può essere applicata anche laddove non sia quella di uno Stato membro partecipante (cfr. il considerando n. 12). In
caso di accordo quindi, le parti possono scegliere, quale testo normativo applicabile, quello risultante,
alternativamente, da uno qualsiasi dei criteri di collegamento.
Nel caso di specie, il criterio indicato è quello della cittadinanza, previsto dall'art. 5 lettera c): la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Peraltro nel caso in esame entrambi i coniugi hanno cittadinanza marocchina.
L'accordo risulta dal ricorso introduttivo sottoscritto personalmente dalle parti e non sono emerse violazioni nella formazione del consenso delle parti.
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistendone le condizioni, può essere applicato il diritto marocchino e, dunque, le disposizioni contenute nel codice di famiglia del Marocco
(Moudawana) del 2004.
In particolare secondo l'art. 114 di detto codice è ammesso che i coniugi possano di comune accordo proporre al Tribunale richiesta di divorzio fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni del Moudawana, e non danneggino gli interessi dei figli. Il giudice deve cercare di conciliare marito e moglie. Quando ciò
risulti impossibile, il giudice autorizza e convalida il divorzio.
Tale forma di divorzio è essenzialmente assimilabile al divorzio su domanda congiunta previsto dal diritto interno, essendo lo scioglimento del vincolo rimesso alla richiesta congiunta dei coniugi, pagina 4 di 6 condizionato dal tentativo di conciliazione e sottoposto a controllo giudiziario. Esso non richiede invece presupposti specifici e non è subordinato alla necessità che decorra un determinato lasso di tempo dalla separazione, che non trova ingresso nell'ordinamento marocchino.
In altre parole, l'applicazione diretta del diritto di famiglia stabilito in Marocco, designato dai coniugi,
consente di ottenere l'immediata pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento immediato e definitivo del vincolo coniugale;
dunque, ricorrendo i presupposti per l'applicazione della legge marocchina sul divorzio, il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Con riferimento all'affidamento della prole, i coniugi hanno concordato l'affidamento esclusivo alla madre , modalità di affidamento giustificata dalla volontà del padre di rientrare nel paese d'origine e dalle conseguenti difficoltà cui la madre andrebbe incontro in caso di affido condiviso.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
07/11/2024 e richiamate all'udienza del 03/12/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque , legittime e garantiscono i diritti morali e patrimoniali della minore.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in VERONA il 05/11/2022 tra
[...]
e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Pt_1 Parte_2
Comune di VERONA (anno 2022, parte seconda, serie A, n. 347), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/12/2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 13956/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentati e difesi dall' Avv. MAFFICINI SARA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 03/12/2024 le parti, con nota di deposito del 07/11/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, sig.ra
[...]
, in data 05/11/2022, trascritto nel registro degli Pt_1 Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Verona n. 342 / parte II / s. A / anno 2022,
ex art. 5 Reg. UE n. 1259/2010;
2) disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore lla sig.ra R_ [...]
per le ragioni già dettagliatamente riportate in ricorso;
Pt_1
3) quanto all'esercizio del diritto di visita del padre alla figlia stante la R_
tenera età della stessa (di appena tre mesi), le parti ritengono prematuro
prevedere un calendario di visite. Le parti si impegnano a garantire il diritto
alla bigenitorialità di accordandosi di volta in volta per organizzare R_
momenti di visita e di condivisione tra la minore e il padre;
4) porsi a carico del sig. un obbligo contributivo mensile di € Parte_2
200,00, a titolo di mantenimento della minore, da corrispondersi tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro Pt_1
il giorno 15 del mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
5) porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il 50% delle Parte_2
spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, così come previste nel
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona e dettagliatamente riportate in
ricorso;
6) darsi atto che l'importo dell'Assegno Unico verrà percepito interamente – pagina 2 di 6 come già accade – dalla sig.ra Pt_1
7) darsi atto che, con l'adempimento di quanto previsto dal presente atto, le
parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale
e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
8) darsi atto che le parti dichiarano di non voler impugnare la sentenza;
9) darsi atto che le parti dichiarano di non avere intenzione di riconciliarsi e di
voler sostituire l'udienza prevista per il 03/12/2024 con le presenti note
scritte.
Spese interamente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in 07/11/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
In via preliminare osserva il Collegio che, nonostante la cittadinanza marocchina dei coniugi,
essendo sia i coniugi che la figlia abitualmente residenti in Italia, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in relazione a tutte le domande in esame (divorzio, responsabilità genitoriale e obbligo di contribuzione in favore della figlia minore) ai sensi del Reg. CE n. 1111/2019 applicabile ratione temporis, rispettivamente art. 3 par. 1 lett. a i) e art. 7 e, in ordine alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione di mantenimento, ai sensi del Reg. CE 4/2009, art. 3 lett. a), b) e d). pagina 3 di 6 Per quanto riguarda la legge applicabile, in relazione alla pronuncia sul vincolo, le parti hanno chiesto l'applicazione della loro legge nazionale e la pronuncia di divorzio diretto.
A tale riguardo, deve rilevarsi come ai sensi dell'art. 5 Reg. 1259/2010 UE, i coniugi possono designare di comune accordo la legge da applicare al procedimento di separazione o di divorzio che li riguarda.
Il Regolamento citato ha carattere universale;
dunque, la legge designata dal regolamento può essere applicata anche laddove non sia quella di uno Stato membro partecipante (cfr. il considerando n. 12). In
caso di accordo quindi, le parti possono scegliere, quale testo normativo applicabile, quello risultante,
alternativamente, da uno qualsiasi dei criteri di collegamento.
Nel caso di specie, il criterio indicato è quello della cittadinanza, previsto dall'art. 5 lettera c): la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Peraltro nel caso in esame entrambi i coniugi hanno cittadinanza marocchina.
L'accordo risulta dal ricorso introduttivo sottoscritto personalmente dalle parti e non sono emerse violazioni nella formazione del consenso delle parti.
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistendone le condizioni, può essere applicato il diritto marocchino e, dunque, le disposizioni contenute nel codice di famiglia del Marocco
(Moudawana) del 2004.
In particolare secondo l'art. 114 di detto codice è ammesso che i coniugi possano di comune accordo proporre al Tribunale richiesta di divorzio fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni del Moudawana, e non danneggino gli interessi dei figli. Il giudice deve cercare di conciliare marito e moglie. Quando ciò
risulti impossibile, il giudice autorizza e convalida il divorzio.
Tale forma di divorzio è essenzialmente assimilabile al divorzio su domanda congiunta previsto dal diritto interno, essendo lo scioglimento del vincolo rimesso alla richiesta congiunta dei coniugi, pagina 4 di 6 condizionato dal tentativo di conciliazione e sottoposto a controllo giudiziario. Esso non richiede invece presupposti specifici e non è subordinato alla necessità che decorra un determinato lasso di tempo dalla separazione, che non trova ingresso nell'ordinamento marocchino.
In altre parole, l'applicazione diretta del diritto di famiglia stabilito in Marocco, designato dai coniugi,
consente di ottenere l'immediata pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento immediato e definitivo del vincolo coniugale;
dunque, ricorrendo i presupposti per l'applicazione della legge marocchina sul divorzio, il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Con riferimento all'affidamento della prole, i coniugi hanno concordato l'affidamento esclusivo alla madre , modalità di affidamento giustificata dalla volontà del padre di rientrare nel paese d'origine e dalle conseguenti difficoltà cui la madre andrebbe incontro in caso di affido condiviso.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
07/11/2024 e richiamate all'udienza del 03/12/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque , legittime e garantiscono i diritti morali e patrimoniali della minore.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in VERONA il 05/11/2022 tra
[...]
e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Pt_1 Parte_2
Comune di VERONA (anno 2022, parte seconda, serie A, n. 347), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/12/2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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