Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 706/2025
TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
IL GIUDICE
Letto il ricorso depositato nell'interesse di Parte_1
[...] visti gli artt. 633 e ss. c.p.c. ; considerato:
- che da oltre trent'anni la Corte di cassazione ripete che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (si veda
Cass. Sez. Un. n. 3105 del 22/05/1985 e, tra le ultime, Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 18044 del 14/09/2015);
- che in tema di contributi previdenziali, posto che, in applicazione dell'art. 23 della l. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, il credito retributivo di quest'ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 25956 del 31/10/2017);
- che se il datore di lavoro non paga le retribuzioni a tempo debito il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo (Cass. Sez. Un. n. 3105 del 22/5/1985) e se su quelle retribuzioni (non corrisposte alla scadenza) il datore di lavoro omette altresì di versare tempestivamente i contributi previdenziali, in sede di pagamento dei crediti retributivi, questi comprendono, altresì, la quota contributiva originariamente a carico del lavoratore.
- che il menzionato principio è pacifico in giurisprudenza (si vedano Cass.
Sez. Lav., sentenza n. 18027 del 18/8/2014, Sez. L, Sentenza n. 6448 del 17/3/2009, Sez. L, Sentenza n. 10437 del 8/8/2000), tanto che ancora di recente Cass. Sez. Lav. [ord.], 15/7/2019, n. 18897 insegna che in tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico;
- che tale principio vale anche per gli acconti: in caso di versamento di somme a titolo retributivo in acconto sul dovuto, qualora non sia dedotto che sulle somme corrisposte sono state operate le trattenute contributive e fiscali, “tali somme non possono essere considerate al netto di alcunché e rappresentano quindi l'importo lordo corrisposto” (Cass. Sez. Lav. n. 18584 del 7/7/2008, Cass. Sez. Lav. n. 13164 del 25/5/2018); rilevato:
- che nel caso specifico viene chiesta erroneamente l'ingiunzione di somme al netto col risultato che si determina un ingiustificato frazionamento del credito retributivo di cui fanno parte anche i contributi previdenziali non versati;
ritenuto il credito vantato non liquido
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Matera, 03/06/2025. IL GIUDICE
dott. Antonio Marzario