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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MONACO CREA DANIELA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Corso Umberto I, 134 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400048553 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 507/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 27.2.2025 al Comune di Caltanissetta, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 2202400048553 notificato il 7.2.2025 recante richiesta di € 561,40 e “il relativo accertamento esecutivo n. 38370 del 16/12/2021” relativo a carico Imu anno 2016, sostenendo il difetto di motivazione dell'avviso, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli applicati interessi e la intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa fiscale per non essere stato tempestivamente notificato l'atto di accertamento.
Il 20 maggio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Caltanissetta, che ha contestato i motivi di ricorso, sostenendo la legittimità della procedura di riscossione e declinato l'eccezione di prescrizione, versando in atti prova della intervenuta notifica il 29.4.2022 per compiuta giacenza dell'atto impositivo e ritenendo comunque applicabile la normativa emergenziale Covid.
Alla udienza del 23.9.2025, fissata per la trattazione della istanza cautelare, la sospensiva era rigettata.
Con memorie illustrative depositate il 5.12.2025 il ricorrente insisteva sul difetto di motivazione dell'avviso impugnato e sulla maturata prescrizione, evidenziando che sulla copia in atti della notifica non si rinvenisse
“nessun timbro di società di recapito autorizzata, nessuna firma leggibile” e stupendosi per il fatto che “una raccomandata recante data di invio 30/12/2021 possa arrivare al destinatario dopo tre mesi dall'asserito invio”.
Alla udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che il ricorso vada rigettato.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
L'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente non si applica, infatti, agli atti prodromici alla esecuzione forzata, il cui obbligo di motivazione è assolto con il mero richiamo al titolo esecutivo sottostante (l'avviso di accertamento). Inoltre, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, deve ritenersi che l'intimazione di pagamento (cui è assimilabile l'avviso di intimazione), redatta in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione (ovvero dall'ente locale), non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato.
Risulta, invero, palese che la intimazione impugnata è stata redatta in conformità alle istruzioni ministeriali vigenti e potendosi comunque apprezzare la regolarità della sua notifica (versata in atti), non contestata e ritualmente impugnata (ciò che ha comunque determinato il raggiungimento del suo scopo), oltre che la sua conformità al modello legale, stante il chiaro riferimento contenuto nell'atto al tipo di tributo, all'anno di riferimento, all'importo iscritto a ruolo e agli interessi.
Come anche di recente precisato dalla Suprema Corte in ordine all'onere della motivazione degli atti della riscossione (ivi inclusa l'intimazione di pagamento) «La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo,
è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo» (SS.UU. n. 22281 del 14.7.2022) e, nel caso di specie, la intimazione richiama il prodromico atto di accertamento e risulta evidente che il carico è stato iscritto a ruolo per Imu anno 2016.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo alla mancata indicazione della misura degli interessi, che sono palesemente calcolati al tasso legale.
Altrettanto da rigettare è il motivo attinente la prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi.
Al riguardo va effettuata una premessa e, cioè, che il ricorrente non ha mosso alcuna censura specifica in merito alla notifica intervenuta per compita giacenza dell'atto di accertamento posto a base dell'avviso di intimazione né ha dedotto di essere stato nell'impossibilità incolpevole di conoscerlo, ciò che induce a ritenere la notifica perfezionata e il suddetto atto inoppugnabile.
E', peraltro, evidente che l'invio dell'atto è stato disposto e firmato dal funzionario responsabile dell'imposta Difensore_2 la quale si è affidata al servizio postale che ha rilasciato l'avviso del tentativo di notifica e del deposito dell'atto al Comune il 28.3.2022 e attestato l'intervenuta compiuta giacenza alla data del 29.4.2022.
Al riguardo va effettuata una premessa e, cioè, che ritiene il Giudice di prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza
n. 37259 del 29/11/2021 (Rv. 663045).
Pertanto, in ossequio a tale condivisibile orientamento, recentemente ribadito da Cass. Civ. sez. Tributaria
n. 6436 del 6.2/11.3.2025 che ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme) […] Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento”), constatato che le censure rivolte all'avviso di intimazione si sono rivelate infondate, analizzando il debito da quest'ultimo portato per il quale è stata proposta impugnazione e ritenuto esso cristallizzato alla data di notifica per compita giacenza dell'atto di accertamento, si osserva che non è decorso alcun termine di prescrizione quinquennale, e ciò anche senza necessità di fare ricorso alla normativa emergenziale Covid.
Per le esposte ragioni il ricorso in esame va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a favore del Comune di Caltanissetta delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti. Caltanissetta, 16 dicembre
2025. Il Giudice Daniela Monaco Crea
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MONACO CREA DANIELA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Corso Umberto I, 134 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400048553 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 507/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 27.2.2025 al Comune di Caltanissetta, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 2202400048553 notificato il 7.2.2025 recante richiesta di € 561,40 e “il relativo accertamento esecutivo n. 38370 del 16/12/2021” relativo a carico Imu anno 2016, sostenendo il difetto di motivazione dell'avviso, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli applicati interessi e la intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa fiscale per non essere stato tempestivamente notificato l'atto di accertamento.
Il 20 maggio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Caltanissetta, che ha contestato i motivi di ricorso, sostenendo la legittimità della procedura di riscossione e declinato l'eccezione di prescrizione, versando in atti prova della intervenuta notifica il 29.4.2022 per compiuta giacenza dell'atto impositivo e ritenendo comunque applicabile la normativa emergenziale Covid.
Alla udienza del 23.9.2025, fissata per la trattazione della istanza cautelare, la sospensiva era rigettata.
Con memorie illustrative depositate il 5.12.2025 il ricorrente insisteva sul difetto di motivazione dell'avviso impugnato e sulla maturata prescrizione, evidenziando che sulla copia in atti della notifica non si rinvenisse
“nessun timbro di società di recapito autorizzata, nessuna firma leggibile” e stupendosi per il fatto che “una raccomandata recante data di invio 30/12/2021 possa arrivare al destinatario dopo tre mesi dall'asserito invio”.
Alla udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che il ricorso vada rigettato.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
L'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente non si applica, infatti, agli atti prodromici alla esecuzione forzata, il cui obbligo di motivazione è assolto con il mero richiamo al titolo esecutivo sottostante (l'avviso di accertamento). Inoltre, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, deve ritenersi che l'intimazione di pagamento (cui è assimilabile l'avviso di intimazione), redatta in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione (ovvero dall'ente locale), non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato.
Risulta, invero, palese che la intimazione impugnata è stata redatta in conformità alle istruzioni ministeriali vigenti e potendosi comunque apprezzare la regolarità della sua notifica (versata in atti), non contestata e ritualmente impugnata (ciò che ha comunque determinato il raggiungimento del suo scopo), oltre che la sua conformità al modello legale, stante il chiaro riferimento contenuto nell'atto al tipo di tributo, all'anno di riferimento, all'importo iscritto a ruolo e agli interessi.
Come anche di recente precisato dalla Suprema Corte in ordine all'onere della motivazione degli atti della riscossione (ivi inclusa l'intimazione di pagamento) «La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo,
è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo» (SS.UU. n. 22281 del 14.7.2022) e, nel caso di specie, la intimazione richiama il prodromico atto di accertamento e risulta evidente che il carico è stato iscritto a ruolo per Imu anno 2016.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo alla mancata indicazione della misura degli interessi, che sono palesemente calcolati al tasso legale.
Altrettanto da rigettare è il motivo attinente la prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi.
Al riguardo va effettuata una premessa e, cioè, che il ricorrente non ha mosso alcuna censura specifica in merito alla notifica intervenuta per compita giacenza dell'atto di accertamento posto a base dell'avviso di intimazione né ha dedotto di essere stato nell'impossibilità incolpevole di conoscerlo, ciò che induce a ritenere la notifica perfezionata e il suddetto atto inoppugnabile.
E', peraltro, evidente che l'invio dell'atto è stato disposto e firmato dal funzionario responsabile dell'imposta Difensore_2 la quale si è affidata al servizio postale che ha rilasciato l'avviso del tentativo di notifica e del deposito dell'atto al Comune il 28.3.2022 e attestato l'intervenuta compiuta giacenza alla data del 29.4.2022.
Al riguardo va effettuata una premessa e, cioè, che ritiene il Giudice di prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza
n. 37259 del 29/11/2021 (Rv. 663045).
Pertanto, in ossequio a tale condivisibile orientamento, recentemente ribadito da Cass. Civ. sez. Tributaria
n. 6436 del 6.2/11.3.2025 che ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme) […] Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento”), constatato che le censure rivolte all'avviso di intimazione si sono rivelate infondate, analizzando il debito da quest'ultimo portato per il quale è stata proposta impugnazione e ritenuto esso cristallizzato alla data di notifica per compita giacenza dell'atto di accertamento, si osserva che non è decorso alcun termine di prescrizione quinquennale, e ciò anche senza necessità di fare ricorso alla normativa emergenziale Covid.
Per le esposte ragioni il ricorso in esame va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a favore del Comune di Caltanissetta delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti. Caltanissetta, 16 dicembre
2025. Il Giudice Daniela Monaco Crea