Sentenza 26 gennaio 1989
Massime • 1
Con riguardo all'Azione risarcitoria esperita da un agente di commercio contro il preponente, per omissioni contributive in favore dell'ENASARCO implicanti perdita o riduzione del trattamento pensionistico introdotto con il d.m. 10 settembre 1962, la prevedibilità del danno ai sensi ed agli effetti dell'art. 1225 cod. civ., qualora l'omissione contributiva sia anteriore alla data della suddetta introduzione della pensione, dev'essere esclusa alla stregua dell'interpretazione della normativa previgente, costituita dagli accordi collettivi del 30 giugno 1938, del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, aventi vigore erga omnes, atteso che questi attribuivano all'assicurato un trattamento sostanzialmente non esorbitante dall'indennità di fine rapporto contemplata dall'art. 1751 cod. civ. (sia pure obbligatoriamente trasformata in Forma previdenziale) e che quindi, il successivo sistema pensionistico non è qualificabile come una semplice e prevedibile evoluzione di tale pregresso trattamento. ( V 6216/86, mass n 448479).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1989, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1989 |
Testo completo
Con riguardo all'Azione risarcitoria esperita da un agente di commercio contro il preponente, per omissioni contributive in favore dell'ENASARCO implicanti perdita o riduzione del trattamento pensionistico introdotto con il d.m. 10 settembre 1962, la prevedibilità del danno ai sensi ed agli effetti dell'art. 1225 cod. civ., qualora l'omissione contributiva sia anteriore alla data della suddetta introduzione della pensione, dev'essere esclusa alla stregua dell'interpretazione della normativa previgente, costituita dagli accordi collettivi del 30 giugno 1938, del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, aventi vigore erga omnes, atteso che questi attribuivano all'assicurato un trattamento sostanzialmente non esorbitante dall'indennità di fine rapporto contemplata dall'art. 1751 cod. civ. (sia pure obbligatoriamente trasformata in Forma previdenziale) e che quindi, il successivo sistema pensionistico non è qualificabile come una semplice e prevedibile evoluzione di tale pregresso trattamento. ( V 6216/86, mass n 448479).*