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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 958/2020 promossa da:
(C.F. , in qualità di amministratore della Parte_1 C.F._1 società fusa e incorporata nella Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE SIMONE SALVATORE e dall'avv. Controparte_2
GILENO GIUSEPPE, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), (C.F. , C.F._3 Controparte_5 C.F._4 Controparte_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._5 Controparte_7 C.F._6
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. CIERI FIORENZO, CP_8 C.F._7 come da procura in atti;
CONVENUTI
e
, , ; Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: servitù.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.6.2025, da intendersi
Pag. 1 a 16 integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, in qualità di amministratore della società Parte_1 Controparte_1 CP_1 fusa ed incorporata nella società ha convenuto in giudizio,
[...] Controparte_2 innanzi a questo Tribunale, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 [...]
deducendo in sintesi e per quanto d'interesse: CP_17
- di aver realizzato in Vasto, alla via Incoronata, civico n. 208, il complesso abitativo poi denominato Condominio “Il Ciliegio”, le cui porzioni sono state vendute agli odierni convenuti in forza di distinti atti di compravendita;
- che nei singoli atti di compravendita è stata prevista la concessione di servitù di passaggio sul tracciato che congiunge la ex Nazionale 16 al predetto complesso residenziale, con la seguente clausola “all'uopo la società alienante si riserva la facoltà di modificare integralmente o parzialmente il tracciato stradale, il tutto senza creare aggravio all'esercizio della servitù da parte degli acquirenti”;
- di aver manifestato ai condomini, mediante diffida stragiudiziale, la volontà di avvalersi della detta clausola, i quali, però, non hanno acconsentito alla modifica della servitù di passaggio, nonostante un esperto-tecnico abbia accertato che la modifica del tracciato viario non avrebbe provocato alcun pregiudizio comportando, al contrario, vantaggi in termini di minore lunghezza del tragitto, anche in considerazione del fatto che l'esistente tracciato corre illecitamente su un'area non facente parte della concessa servitù di passaggio;
- che, in ogni caso, i convenuti non hanno diritto di passaggio sulle particelle n. 490 – 143 e
339, in quanto acquistate solo successivamente alla concessa servitù da con Controparte_1 atto del 24.6.2010.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “A)- in via principale: 1)- in forza delle esposte e trascritte clausole contrattuali, contenute negli atti pubblici di compravendita stipulati tra la società e le parti convenute, ritenere e dichiarare che la società Parte_1 istante ha diritto di modificare in tutto o in parte il tracciato viario a servizio delle abitazioni,
Pag. 2 a 16 facenti parte del complesso abitativo, denominato “Condominio Il Ciliegio”, ubicato in Vasto alla Via
Incoronata n. 208; 2)- per l'effetto ritenere e dichiarare che la invocata modifica-spostamento della servitù di passaggio, lungo il nuovo tracciato ut individuato e descritto nella relazione tecnica per geom. , non determina concreti svantaggi per essi convenuti;
3)- ritenere e Controparte_18 dichiarare che i titolari della originaria servitù, così spostata, , , Controparte_3 Controparte_5
, Controparte_9 Parte_2 Controparte_13 CP_14 CP_15
Co
, , , , ,
[...] CP_16 CP_17 CP_10 Controparte_6 CP_11
, e sono tenuti ad utilizzare CP_8 Controparte_4 CP_12 Controparte_7 il nuovo tracciato viario;
3)- conseguentemente condannarsi i medesimi convenuti ad astenersi dal diritto di passaggio lungo il vecchio tracciato viario;
B)- in via subordinata: 4)- per l'ipotesi denegata che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse andare di contrario avviso, ritenersi e dichiararsi che essi convenuti non hanno diritto di passaggio sulle aree contrassegnate dalle partt. 490 – 143 e 339 acquistate dalla società in data 24/06/2010 per notar e cioè in epoca CP_1 Persona_1 successiva alla costituzione della modificanda servitù, e per l'effetto condannarsi i medesimi dall'astenersi dall'esercizio di transito sulle aree, ut distinte nelle particelle di cui innanzi;
5)- ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio, con esonero di responsabilità, la trascrizione della emananda sentenza;
6)- spese e compensi come per legge.”.
Con atto depositato il 17.2.2021 si sono tempestivamente costituiti , Controparte_3 CP_4
, , e deducendo, in
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 sintesi e per quanto di interesse:
- l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di parte attrice per difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
- il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e , non Controparte_4 Controparte_7 essendo previsto nei loro rispettivi titoli di proprietà alcuna clausola che consenta lo spostamento della servitù;
- la nullità dell'azione per violazione del principio di litisconsorzio necessario, dovendosi convenire in giudizio i terzi proprietari delle particelle ove eventualmente spostare il nuovo tracciato proposto a seguito dello spostamento della servitù;
- l'intervenuta prescrizione decennale del diritto contenuto nella clausola;
- l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per genericità della stessa e perché trattasi di condizione meramente potestativa;
Pag. 3 a 16 - l'errata interpretazione della clausola contrattuale che attiene esclusivamente alla modifica del tracciato stradale (fisicamente inteso come “sedime”) e non al suo spostamento in luogo del tutto diverso;
- la carenza dei presupposti previsti dall'art. 1068 c.c.;
- sulla domanda subordinata di negatoria servitutis, l'inammissibilità della stessa per difetto di legittimazione attiva non avendo la mai avuto il possesso delle Controparte_2 particelle in questione;
- in via riconvenzionale e subordinata, l'intervenuta usucapione delle particelle 490-143
(oggi 5450) – 339 (oggi 5442) contraddistinte in catasto del comune di Vasto al fg. 25;
- in via ulteriormente riconvenzionale e subordinata la costituzione della servitù di passaggio in favore del fondo dei convenuti delle dette particelle.
Sulla base delle circostanze di fatto appena riferite, i convenuti costituiti hanno chiesto all'adito
Tribunale: “Sulla domanda principale: In via preliminare ed in rito: 1) Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attrice per il difetto di legittimazione attiva della per Controparte_2 le causali spiegate in narrativa, anche nei confronti di ed e per Controparte_4 Controparte_7
l'effetto rigettarla;
2) Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attrice per il difetto di legittimazione passiva, per le causali spiegate in narrativa, di ed Controparte_4 CP_7
e per l'effetto rigettarla;
3) Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attrice per
[...] nullità del contraddittorio, per mancata integrazione del litisconsorzio necessario, rappresentato dai terzi proprietari del “nuovo tracciato” di cui al motivo n. 3) e cioè ove asseritamente spostare la servitù esistente, per le causali spiegate in narrativa, per l'effetto rigettarla;
4) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che le pretese attrici sono fulminate da prescrizione decennale, trattandosi di clausola contrattuale di natura obbligatoria, per le causali spiegate in narrativa, per l'effetto rigettarle;
Nel merito ed in via principale: Sulla domanda principale. 5) Ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda attrice stante la genericità della clausola contrattuale contenuta negli atti di compravendita relativa alla modifica della servitù, pacificamente nulla e tamquam non esset, per l'effetto rigettarla;
6) Ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda attrice per la nullità ai sensi dell'art. 1355 cc della clausola di modifica della servitù di passaggio trattandosi di condizione meramente potestativa, per l'effetto rigettarla;
7) Ritenere e dichiarare infondata la domanda attrice per l'errata interpretazione della clausola contrattuale prevista negli atti di compravendita ex art. 1362 c.c., che attiene esclusivamente alla modifica del
Pag. 4 a 16 tracciato stradale (inteso fisicamente quale “sedime”) non quale facoltà di spostamento in luogo del tutto diverso, per l'effetto rigettarla;
8) Ritenere e dichiarare, sempre e comunque, l'inammissibilità
e/o l'infondatezza della domanda attrice stante il divieto ex art. 1068 I comma c.c. e per
l'insussistenza della maggiore gravosità per il fondo servente e del passaggio ugualmente comodo ex art. 1068 comma II c.c., per l'effetto rigettarla;
9) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la inammissibilità e/o infondatezza della domanda attrice, ai sensi dell'art. 1068 IV comma cc. in assenza del consenso scritto del proprietario e/o dei proprietari del nuovo e/o dei nuovi fondi serventi e per l'effetto rigettarla;
10) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la inammissibilità e/o infondatezza della domanda attrice, presentandosi il nuovo tracciato proposto dal proprietario del fondo servente assolutamente dannoso per il fondo dominante ex art. 1068 comma 3 c.c. passaggio scomodo, angusto, stretto, tortuoso e scosceso, con impossibilità per i mezzi di primo soccorso di accedere al condominio in caso di trasferimento della servitù nel tracciato indicato dalla controparte, per l'effetto rigettarla;
Sulla domanda spiegata in via subordinata 11). Ritenere e dichiarare la domanda attrice sulla negatoria servitutis relativa alle particelle sub. n. 490 – 143
(oggi 5450) – 339 (oggi 5442) inammissibile e/o infondata per difetto dei presupposti di legge, per
l'effetto rigettarla;
Sulla domanda riconvenzionale:12) In via riconvenzionale ed in accoglimento della relativa domanda di usucapione, ritenere e dichiarare i convenuti in riconvenzionale proprietari esclusivi delle particelle 490 – 143 (oggi 5450) – 339 (oggi 5442) contraddistinte in catasto del Comune di Vasto al fg. 25, per aver posseduto le stesse cum animo domini da oltre un ventennio, esercitandovi il passaggio sia a piedi che con mezzi meccanici;
13) Sempre in via riconvenzionale subordinata, ritenere e dichiarare il fondo di proprietà dei convenuti intercluso dalla pubblica via e, per l'effetto, costituire sempre e comunque servitù di passaggio sulle p.lle 490 –
143 (oggi 5450) – 339 (oggi 5442), con ogni consequenziale statuizione di legge, mandando la emananda sentenza alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti per gli adempimenti pubblicitari;
14) Con vittoria e di spese e competenze di lite.”.
Con atto depositato il 14.7.2021, parte attrice ha dichiarato di rinunziare all'azione intrapresa nei confronti di , e e, in data Controparte_13 CP_17 CP_14 CP_15
1.12.2021, ha depositato dichiarazione di adesione allo spostamento della servitù di passaggio degli stessi.
, , , pur ritualmente citati, non si Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 sono costituiti per cui, con ordinanza del 3.1.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
Pag. 5 a 16 Così incardinato il contradditorio, assunte le prove orali ed espletata c.t.u., la causa è giunta all'udienza cartolare ex art. 281 sexies del 19.6.2025 e, all'esito della precisazione delle conclusioni delle parti, viene decisa come di seguito.
****
1. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva.
I convenuti costituiti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte attrice deducendo l'estinzione della nell'anno 2011 per intervenuta fusione con Controparte_1 Controparte_2 con conseguente cancellazione dal registro delle imprese e creazione di una nuova compagine societaria avente tutt'altro oggetto sociale.
Sul punto è d'uopo, innanzitutto, richiamare la differenza intercorrente tra legittimazione ad agire o contraddire (cd. legitimatio ad causam) e titolarità sostanziale del diritto azionato: la prima, infatti, rappresenta una “condizione dell'azione” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole.
Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il
“rigetto” della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la legittimazione attiva di discende Controparte_2 dall'individuazione della stessa in colei che, a seguito di fusione per incorporazione, è divenuta titolare di tutte le posizioni contrattuali precedentemente in capo a Controparte_1
L'azione esperita, quindi, non può ritenersi inammissibile ma deve esaminarsi nei termini di titolarità della posizione soggettiva.
È necessario, infatti, fare applicazione del generale principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
Pag. 6 a 16 (Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016, sopra cit.).
Com'è noto ai sensi dell'art. 2504-bis, c. 1, c.c., la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Costituisce un dato giuridico indiscusso il fatto che l'incorporazione per fusione di una società in un'altra non comporti l'estinzione del soggetto giuridico incorporato e l'insorgenza di un soggetto giuridico nuovo e distinto dal primo.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che "la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati […] la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata" (Cass. S.U. n. 21970/2021).
E tanto trova piena applicazione nell'atto di fusione per incorporazione di Controparte_19 del 16.12.2011 a rogito del Notaio , rep n. 65931 – racc. Controparte_2 Persona_2
15412, nel quale all'art. 3 è specificato: “Ai sensi dell'art. 2054-bis c.c., la Società incorporante
“ subentra di pieno diritto, in tutti i rapporti attivi e passivi della società Controparte_2 incorporata, assumendo a proprio vantaggio le attività, i diritti, le azioni e le ragioni di detta società e, per contro, a proprio carico, a norma di legge, le passività, gli obblighi, gli impegni tutti, nessuno escluso o eccettuato, salvo quanto sopra specificato, nonché l'onere di estinguere tutte le passività anche posteriori alla data odierna” (cfr. doc. 1 atto di citazione).
Ne consegue, sulla scorta di quanto finora esposto, la piena titolarità della posizione soggettiva dell'attrice e il rigetto dell'eccezione preliminare.
2. Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4 CP_7
[...]
È stata, poi, eccepita la carenza di legittimazione passiva dei condomini e , non CP_4 CP_7 essendo presente negli atti di compravendita immobiliare a loro riferibili la clausola che ha previsto lo spostamento della servitù di passaggio.
Pag. 7 a 16 In particolare, ha dedotto parte convenuta, che i suddetti e hanno acquistato CP_4 CP_7
l'immobile da precedenti proprietari, che avevano acconsentito alla modifica del tracciato stradale ma che nei loro atti di compravendita tale clausola non è stata riportata (cfr. doc. 8 e 9 – atto di citazione pag. 78 e 83).
Innanzitutto, preme precisare che, anche in questo caso, la legittimazione passiva dei citati condomini risiede nella circostanza che essi siano stati individuati dall'attore come i soggetti destinatari della clausola contenuta nell'atto di compravendita, cosicché anche per tale eccezione dovrà procedersi all'esame, nel merito, della titolarità della posizione soggettiva passiva dei detti convenuti.
Sul punto, si richiama il principio generale in base al quale in caso di acquisto della proprietà a titolo derivativo si verifica un vero e proprio fenomeno successorio che, proprio per le sue caratteristiche, fa subentrare il nuovo proprietario nella medesima situazione di diritto del precedente.
Nel caso di specie, detto principio è stato espressamente traslato nell'atto di compravendita immobiliare in favore di e . CP_7 CP_4
Nell'atto di compravendita di quest'ultimo è, infatti, stabilito che la vendita è stata effettuata “con tutti i patti, clausole o condizioni, così come pervenuto alla parte venditrice con il sopracitato atto di provenienza che la parte compratrice dichiara di ben conoscere” (cfr. Pag. 3 atto di compravendita), mentre nell'atto di , all'art. n. 2 è previsto: “La vendita, Controparte_7 convenuta a corpo, si riferisce allo stato di fatto attuale dei beni, noto alle parti contraenti, ed è comprensiva di ogni eventuale accessione, pertinenza, servitù diritto accessorio od onere comunque inerente agli stessi, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui le unità immobiliari in contratto fanno parte, così come risultano dagli articoli
1117 e seguenti del codice civile, dal titolo di provenienza al quale le parti fanno espresso rinvio e dal vigente Regolamento” (cfr. doc. 5 e 6 – comparsa di risposta).
Conseguentemente, essi sono stati correttamente convenuti in giudizio quali soggetti titolari della situazione giuridica fatta valere nel presente procedimento.
3. Sull'eccepita nullità dell'azione per violazione del principio del litisconsorzio necessario.
Sempre in via preliminare è stata, altresì, eccepita la non integrità del contraddittorio, non
Pag. 8 a 16 essendo stati convenuti nel presente giudizio i proprietari di talune particelle interessate dal percorso alternativo proposto dall'attrice.
Nel motivare le proprie difese gli eccipienti hanno richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi (Cfr. Cass. S.U. n° 9685/2013).
Ferma restando la pacificità del principio richiamato, rileva il giudicante che esso non è applicabile al caso in esame non versandosi, nella specie, nell'ipotesi analizzata dalla Corte di legittimità. Parte attrice, infatti, non ha domandato la costituzione della servitù di passaggio sul nuovo tracciato essendosi, in tale sede, limitata a chiedere una pronuncia che dichiari, in forza delle clausole contrattuali contenute nell'atto di compravendita e in assenza pregiudizi per i convenuti, il diritto dell'istante alla modifica del tracciato e conseguentemente il dovere dei convenuti di percorrere il nuovo passaggio.
In linea con le riportate considerazioni e con particolare riguardo all'articolo 1068 c.c., all'interno del quale è possibile inquadrare la vicenda in esame, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, dichiarato la sussistenza di litisconsorzio necessario tra i comproprietari e usufruttuari del fondo dominante, in quanto è nei confronti di costoro che la sentenza produce i suoi effetti, senza nulla statuire in merito al necessario coinvolgimento dei proprietari del fondo su cui verrà costituita la nuova proprietà (Cass. Civ. 2399/1986).
D'altra parte l'ultimo comma del menzionato articolo statuisce che per il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo si richiede solo il consenso di quest'ultimo, ritenendosi idoneo anche un consenso esplicito manifestato per iscritto (Cass. II, n.
17869/2019; Cass. II, n. 6130/2012; in questi termini, v., altresì, Cass. II, n. 18137/2023).
Conseguentemente, anche tale eccezione preliminare è priva di pregio.
4. Sull'eccezione di prescrizione decennale del patto contrattuale accessorio.
In merito all'eccepita prescrizione del patto contrattuale accessorio, si osserva che con la clausola
Pag. 9 a 16 in esame le parti, nell'ambito del rapporto di servitù costituito negli atti di compravendita, hanno inteso attribuire al proprietario del fondo servente la facoltà di modificare il tracciato viario, fatta salva la necessità di non arrecare aggravio all'esercizio del diritto.
Trattasi, dunque, di facoltà concessa al proprietario del fondo servente nell'ambito del diritto di servitù costituito, facoltà che, come tale, è insuscettibile di prescrizione, in base al principio per cui "in facultativis non datur praescriptio", secondo il quale mentre un diritto può essere perso per prescrizione se non viene esercitato entro un certo periodo, le facoltà che lo compongono non si prescrivono separatamente.
Conseguentemente l'eccezione è infondata.
5. Nel merito: sulla natura e validità della clausola e sul trasferimento della servitù di passaggio.
Chiariti tali aspetti preliminari, guardando al merito della domanda principale, si precisa che essa ha come oggetto la clausola contenuta nei contratti di compravendita in atti con la quale è stato previsto un possibile mutamento dell'esercizio del diritto di servitù concesso sulla strada.
Al fine di dirimere la questione è, innanzitutto, necessario procedere all'analisi del contenuto della clausola stessa.
Essa è riportata nei singoli atti di compravendita con le seguenti formule alternative, fatta eccezione per lievi differenze: “La società venditrice garantisce il diritto di passaggio sulla strada ex Nazionale 16 su strada che arriva al campo sportivo Incoronata e svoltando a destra perviene al complesso artigianale/residenziale “Il Ciliegio” […] La società venditrice si riserva comunque la facoltà di modificare in tutto o in parte il tracciato stradale, comunque senza determinare concreti svantaggi agli acquirenti”, oppure “La presente vendita è comprensiva della servitù di passaggio sulla strada che congiunge la ex Nazionale 16 e che arriva al campo sportivo Incoronata e svoltando
a destra arriva al complesso artigianale- residenziale “Il Ciliegio” […] All'uopo la società alienante si riserva la facoltà di modificare integralmente o parzialmente il tracciato stradale, il tutto senza creare aggravio all'esercizio della servitù da parte degli acquirenti” (cfr. doc. 2 -10 -atto di citazione).
Orbene, sebbene l'operabilità di detta clausola è rimessa alla mera volontà della società alienante
- fatta salva la necessità di non recare aggravio all'esercizio della servitù -, così potendosi definire come meramente potestativa, la stessa non può ritenersi affetta da nullità, come lamentato dai
Pag. 10 a 16 convenuti costituiti, né per genericità né ai sensi dell'art.1355 c.c.
Sotto il primo aspetto, essendo ben possibile evincere dal testo della clausola il significato della stessa ed essendo la non specificità - in ordine ai tempi e alle modalità dell'eventuale spostamento - una caratteristica stessa del patto condizionato, che è legato ad un avvenimento
“futuro e incerto” e, sotto il secondo aspetto, essendo la condizione meramente potestativa nulla solo nei casi espressamente previsti dalla normativa.
In particolare, l'art.1355 c.c. sanziona con la nullità la sola condizione, dipendente dal mero arbitrio della parte che se ne avvantaggerebbe, apposta alla alienazione di un diritto o all'assunzione di un obbligo ovvero, secondo una interpretazione estensiva, quando l'efficacia globale di un negozio a prestazioni corrispettive dipenda unicamente dalla mera volontà della parte che ne tragga il vantaggio principale. Nella specie, tuttavia, a dipendere dalla mera volontà dell'alienante è soltanto la modalità di esercizio del diritto di servitù e non l'esistenza del diritto stesso, peraltro tenendo conto dell'interesse della controparte, il cui diritto non può essere aggravato per espressa previsione contrattuale.
Va, poi, soggiunto che la norma limita la nullità ai casi di condizione meramente potestativa sospensiva, potendo, in ipotesi, subordinare la stessa costituzione di una servitù volontaria ad una condizione risolutiva meramente potestativa (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 9879 del
20/04/2018).
Pertanto, alla luce della lettera della norma, della portata concreta della clausola e dell'ambito di applicazione della stessa, non può ritenersi nulla ai sensi dell'art.1355 c.c.
In risposta all'eccezione di cui al punto n. 7 della comparsa di risposta ritiene il giudicante, che la clausola in esame, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta, non possa essere interpretata quale mera modifica del sedime stradale, ovvero come semplice possibilità di asfaltare la strada o di effettuarvi riparazioni e miglioramenti o di modificarne il tracciato sulla stessa direttrice e sedime, e ciò per due ordini di ragioni: - le parti hanno espressamente concordato la possibilità di modificare “in tutto” o “integralmente” il percorso, così comprendendo anche la possibilità di spostarlo;
- da un punto di vista semantico per tracciato si intende il percorso di una strada individuato dall'asse longitudinale, per cui si discosta dal concetto di sedime (superficie piana del terreno su cui appoggiano le fondazioni di un edificio), all'interno del quale la convenuta lo vorrebbe far rientrare.
Chiariti tali aspetti, in punto di diritto, si osserva che la clausola in esame si pone come attuativa
Pag. 11 a 16 della regola contenuta all'art. 1068, comma III, c.c., ai sensi del quale il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere concesso al proprietario del fondo dominante, previa sua istanza, se questi prova che il cambiamento rappresenti per lui un notevole vantaggio e non pregiudichi concretamente il diritto del titolare del fondo servente (cfr. Cass. n. 4952/2004).
A norma dell'art. 1068, comma III, c.c., infatti, il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù richiede cumulativamente la prova che il cambiamento risulti, per il proprietario del fondo dominante, di notevole vantaggio e che lo stesso non rechi danno al fondo servente. La sussistenza dell'aggravio per il fondo servente, ostativo al trasferimento della servitù, costituisce un apprezzamento discrezionale, riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 7415 del
2012).
Orbene, essendo nella specie contestata la sussistenza del secondo dei suddetti requisiti, al fine di stabilire la sussistenza di un eventuale danno per il fondo servente in caso di spostamento della servitù di passaggio è stata espletata apposita c.t.u.
Guardando all'elaborato in atti, si osserva che il c.t.u ha concluso: “Ambedue i percorsi presentano pregi e difetti, in primis lo stato manutentivo non effettuato regolarmente ed il percorso attuale è gravato anche da danni provocati da radici di alberi che affiorano il manto stradale nella parte antistante il campo sportivo Incoronata, che comunque le particelle sono di proprietà di un istituto religioso già evidenziato, il percorso attuale non presenta alcuna curva a 90° ma solo curvature agevoli da percorrere. Il percorso proposto presenta il manto stradale tenuto meglio anche in conseguenza di minor traffico dato che serve solo due palazzine nelle particelle 854 e 5109. Ma il percorso proposto presenta diverse problematiche quali la certezza di poterlo percorrere in quanto vi è stato un giudizio civile definito con Sentenza n.306/2013 che ha interessato la particella 854 (ex
711) che attiene proprio una parte del percorso e non a caso si evidenzia la presenza di placche a terra con la scritta “Proprietà Privata” (cfr foto 1-4) inoltre vi sono diverse curve a 90° che rendono molto ostative percorrere la strada e come da grafico a fianco che rappresenta una planimetria della strada lato sud a fianco del Condominio IL IO (cfr foto 9 e 16) nella quale viene simulato il transito di un veicolo tipo Station Wagon di dimensioni 5.00 m x 2.00 m che con difficoltà riesce ad effettuare il passaggio, mentre un veicolo furgonato guidabile con patente “B” normalmente utilizzato per il trasporto mobili di dimensioni 6.80 m x 2.30 m NON è possibile effettuare il transito
e raggiungere il condominio, rendendo necessario l'utilizzo di mezzi ridotti più difficili da reperire, quindi giusta osservazione dei convenuti anche per l'intervento di mezzi di soccorso. Vi è inoltre da
Pag. 12 a 16 considerare la proprietà della dei terreni destinati alla realizzazione di scuole Controparte_2 elementari in “Area a Standard” normata dall'art.150 NTA del PRG del Comune di Vasto, l'area è estesa per circa 30.000 mq di cui circa la metà di proprietà dell'attrice, è da escludere possano rilevarsi problematiche viarie per la realizzazione del futuro Progetto;
così come impostata la cessazione della servitù esistente andrebbe solo a vantaggio dei proprietari le palazzine delle particelle 490 e 147. Pertanto la dicitura riportata negli atti di compravendita che l'attrice intende far valere per modificare la servitù di passaggio per raggiungere il condominio IL IO testualmente “all'uopo la società alienante si riserva la facoltà di modificare integralmente o parzialmente il tracciato stradale, il tutto senza creare aggravio all'esercizio della servitù da parte degli acquirenti.” è in contrasto con il tracciato proposto e quindi non idoneo. Il percorso della servitù attuale è senza dubbio migliore del percorso proposto e di alternative individuabili.”.
Le conclusioni a cui è addivenuto il c.t.u. sono integralmente condivise dall'odierno giudicante essendo state svolte con perizia e nel rispetto del quesito posto dal Giudice ed essendo prive di pregio le contrastati osservazioni avanzate da parte attrice, a cui il consulente ha compiutamente e condivisibilmente risposto.
Conseguentemente, non può ritenersi soddisfatto il secondo requisito previsto dalla normativa in esame, essendo risultato che la modifica del tracciato comporterebbe un aggravio all'esercizio di servitù, contrastante non solo con l'art.1068 c.c. ma anche con la clausola contrattuale inserita negli atti di compravendita, per cui la domanda dell'attrice dev'essere rigettata.
6. Sull'actio negatoria servitutis.
Parte attrice, sulla premessa che l'esistente tracciato corre – illecitamente – su un'area non facente parte della concessa servitù, e distinta al fg. 25, particelle sub 143, 490 e 939 (oggi 5450 e
5452), in quanto acquistata dalla (oggi fusa in solo Controparte_1 Controparte_2 successivamente alle alienazioni immobiliari, il 24.6.2010, ha esperito, in via subordinata, l'actio negatoria servitutis sulle dette particelle.
Innanzitutto, in merito all'eccepita carenza di legittimazione attiva della ci si Controparte_2 limita a rimandare a quanto statuito al punto n.1 della presente sentenza, per cui essendo questa succeduta alla in tutti i rapporti ad essa facenti capo, deve considerarsi senza dubbio Controparte_1 dotata della titolarità giuridica ad agire in giudizio.
In secondo luogo, in merito alla particella n. 939, che la convenuta ha dichiarato “soppressa”, si rileva che nell'atto di compravendita delle suddette aree è specificato che sia la particella 5450,
Pag. 13 a 16 che la particella 5452 sono derivate dalla particella n. 939, a sua volta originata dalla n. 490, per cui non può affermarsi che essa non esista più (cfr. doc. n. 3, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. di parte attrice). Nulla è stato, poi, precisato in merito alla generica deduzione della convenuta circa venir meno della disponibilità della particella n. 490, per cui tale deduzione non può trovare alcuno spazio.
Chiariti tali aspetti, si rileva che ai sensi dell'art. 949 c.c. "Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio" (comma 1). "Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno" (comma 2).
L'azione in parola tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento della sua inesistenza, ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la libertà della res (Cass. civ.
n. 203/2017; n. 31832/2018).
Occorre evidenziare che, in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà.
In sostanza, nell'azione ex art. 949 c.c., la parte che agisce può limitarsi a dimostrare, anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni (Cass. n. 4120/2001; Cass. n. 2838/1999).
Sul convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore
(sul punto, Cass. n. 1905/2023, n. 472/2017, 21851/2014; n. 10149/2004).
In forza dei richiamati principi si rileva che parte attrice ha adempiuto all'onere su di essa gravante, avendo prodotto l'atto di compravendita delle suddette particelle (cfr. doc. n. 3, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Dal canto suo, tuttavia, parti convenute hanno dimostrato di esercitare legittimamente il diritto di passaggio su dette particelle, alla luce della documentazione di causa e della istruttoria orale
Pag. 14 a 16 esperita in giudizio.
In particolare, che il percorso su cui i convenuti avevano acquisito la servitù di passaggio riguardasse anche le particelle in esame, si ricava dagli stessi atti di compravendita, ove, con formule leggermente diverse a seconda degli atti, detto diritto di passaggio viene individuato
“sulla strada che congiunge la ex Nazionale 16 e che arriva al campo sportivo Incoronata e svoltando a destra arriva al complesso artigianale-residenziale “il Ciliegio”, il tutto come evidenziato nelle planimetrie che, sottoscritte dalle parti e da me Notaio si allegano al presente atto con le lettere “A” e “B”.
Orbene, dalle planimetrie allegate a detti atti di compravendita si evince chiaramente che la servitù concessa già prevedeva dette particelle, essendo il tracciato disegnato sulle stesse particelle 490 (da cui poi originerà la particella 939) e 143 (cfr. in particolare All.A).
Dall'analisi della piantina allegata alla consulenza di parte attrice emerge, poi, a conferma, che le dette particelle (143, 5450 (ex 939) e 490), insistono sul tracciato originale che dalla Strada
Statale giunge al Condominio (cfr. all. 12 – atto di citazione, pag.120).
Anche i testi escussi , e hanno confermato che, fin dalla costruzione Tes_1 Tes_2 CP_10 del fabbricato, il passaggio avveniva sulla stessa strada riportata e contraddistinta in capitolo.
Non può, pertanto, ritenersi fondata l'azione negatoria esercitata dall'attrice essendosi, negli stessi atti di compravendita immobiliare stipulati con i convenuti, obbligata a garantire il diritto di passaggio di questi anche sulle particelle in questione.
Il rigetto della domanda subordinata dell'attrice impedisce la valutazione delle domande riconvenzionali delle costituite parti convenute articolate in via subordinata, “solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice”.
7. Sulle spese di lite
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, il che implica la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti costituiti, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia (complessità media - parametri medi) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice, in ragione della sua integrale soccombenza.
Pag. 15 a 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente le domande di parte attrice, per le causali di cui in motivazione;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti costituiti, che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo, IVA e c.p.a. come per legge, da versarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente procedimento, liquidate come da separato decreto.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 27 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 16 a 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 958/2020 promossa da:
(C.F. , in qualità di amministratore della Parte_1 C.F._1 società fusa e incorporata nella Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE SIMONE SALVATORE e dall'avv. Controparte_2
GILENO GIUSEPPE, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), (C.F. , C.F._3 Controparte_5 C.F._4 Controparte_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._5 Controparte_7 C.F._6
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. CIERI FIORENZO, CP_8 C.F._7 come da procura in atti;
CONVENUTI
e
, , ; Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: servitù.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.6.2025, da intendersi
Pag. 1 a 16 integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, in qualità di amministratore della società Parte_1 Controparte_1 CP_1 fusa ed incorporata nella società ha convenuto in giudizio,
[...] Controparte_2 innanzi a questo Tribunale, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 [...]
deducendo in sintesi e per quanto d'interesse: CP_17
- di aver realizzato in Vasto, alla via Incoronata, civico n. 208, il complesso abitativo poi denominato Condominio “Il Ciliegio”, le cui porzioni sono state vendute agli odierni convenuti in forza di distinti atti di compravendita;
- che nei singoli atti di compravendita è stata prevista la concessione di servitù di passaggio sul tracciato che congiunge la ex Nazionale 16 al predetto complesso residenziale, con la seguente clausola “all'uopo la società alienante si riserva la facoltà di modificare integralmente o parzialmente il tracciato stradale, il tutto senza creare aggravio all'esercizio della servitù da parte degli acquirenti”;
- di aver manifestato ai condomini, mediante diffida stragiudiziale, la volontà di avvalersi della detta clausola, i quali, però, non hanno acconsentito alla modifica della servitù di passaggio, nonostante un esperto-tecnico abbia accertato che la modifica del tracciato viario non avrebbe provocato alcun pregiudizio comportando, al contrario, vantaggi in termini di minore lunghezza del tragitto, anche in considerazione del fatto che l'esistente tracciato corre illecitamente su un'area non facente parte della concessa servitù di passaggio;
- che, in ogni caso, i convenuti non hanno diritto di passaggio sulle particelle n. 490 – 143 e
339, in quanto acquistate solo successivamente alla concessa servitù da con Controparte_1 atto del 24.6.2010.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “A)- in via principale: 1)- in forza delle esposte e trascritte clausole contrattuali, contenute negli atti pubblici di compravendita stipulati tra la società e le parti convenute, ritenere e dichiarare che la società Parte_1 istante ha diritto di modificare in tutto o in parte il tracciato viario a servizio delle abitazioni,
Pag. 2 a 16 facenti parte del complesso abitativo, denominato “Condominio Il Ciliegio”, ubicato in Vasto alla Via
Incoronata n. 208; 2)- per l'effetto ritenere e dichiarare che la invocata modifica-spostamento della servitù di passaggio, lungo il nuovo tracciato ut individuato e descritto nella relazione tecnica per geom. , non determina concreti svantaggi per essi convenuti;
3)- ritenere e Controparte_18 dichiarare che i titolari della originaria servitù, così spostata, , , Controparte_3 Controparte_5
, Controparte_9 Parte_2 Controparte_13 CP_14 CP_15
Co
, , , , ,
[...] CP_16 CP_17 CP_10 Controparte_6 CP_11
, e sono tenuti ad utilizzare CP_8 Controparte_4 CP_12 Controparte_7 il nuovo tracciato viario;
3)- conseguentemente condannarsi i medesimi convenuti ad astenersi dal diritto di passaggio lungo il vecchio tracciato viario;
B)- in via subordinata: 4)- per l'ipotesi denegata che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse andare di contrario avviso, ritenersi e dichiararsi che essi convenuti non hanno diritto di passaggio sulle aree contrassegnate dalle partt. 490 – 143 e 339 acquistate dalla società in data 24/06/2010 per notar e cioè in epoca CP_1 Persona_1 successiva alla costituzione della modificanda servitù, e per l'effetto condannarsi i medesimi dall'astenersi dall'esercizio di transito sulle aree, ut distinte nelle particelle di cui innanzi;
5)- ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio, con esonero di responsabilità, la trascrizione della emananda sentenza;
6)- spese e compensi come per legge.”.
Con atto depositato il 17.2.2021 si sono tempestivamente costituiti , Controparte_3 CP_4
, , e deducendo, in
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 sintesi e per quanto di interesse:
- l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di parte attrice per difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
- il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e , non Controparte_4 Controparte_7 essendo previsto nei loro rispettivi titoli di proprietà alcuna clausola che consenta lo spostamento della servitù;
- la nullità dell'azione per violazione del principio di litisconsorzio necessario, dovendosi convenire in giudizio i terzi proprietari delle particelle ove eventualmente spostare il nuovo tracciato proposto a seguito dello spostamento della servitù;
- l'intervenuta prescrizione decennale del diritto contenuto nella clausola;
- l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per genericità della stessa e perché trattasi di condizione meramente potestativa;
Pag. 3 a 16 - l'errata interpretazione della clausola contrattuale che attiene esclusivamente alla modifica del tracciato stradale (fisicamente inteso come “sedime”) e non al suo spostamento in luogo del tutto diverso;
- la carenza dei presupposti previsti dall'art. 1068 c.c.;
- sulla domanda subordinata di negatoria servitutis, l'inammissibilità della stessa per difetto di legittimazione attiva non avendo la mai avuto il possesso delle Controparte_2 particelle in questione;
- in via riconvenzionale e subordinata, l'intervenuta usucapione delle particelle 490-143
(oggi 5450) – 339 (oggi 5442) contraddistinte in catasto del comune di Vasto al fg. 25;
- in via ulteriormente riconvenzionale e subordinata la costituzione della servitù di passaggio in favore del fondo dei convenuti delle dette particelle.
Sulla base delle circostanze di fatto appena riferite, i convenuti costituiti hanno chiesto all'adito
Tribunale: “Sulla domanda principale: In via preliminare ed in rito: 1) Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attrice per il difetto di legittimazione attiva della per Controparte_2 le causali spiegate in narrativa, anche nei confronti di ed e per Controparte_4 Controparte_7
l'effetto rigettarla;
2) Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attrice per il difetto di legittimazione passiva, per le causali spiegate in narrativa, di ed Controparte_4 CP_7
e per l'effetto rigettarla;
3) Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda attrice per
[...] nullità del contraddittorio, per mancata integrazione del litisconsorzio necessario, rappresentato dai terzi proprietari del “nuovo tracciato” di cui al motivo n. 3) e cioè ove asseritamente spostare la servitù esistente, per le causali spiegate in narrativa, per l'effetto rigettarla;
4) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che le pretese attrici sono fulminate da prescrizione decennale, trattandosi di clausola contrattuale di natura obbligatoria, per le causali spiegate in narrativa, per l'effetto rigettarle;
Nel merito ed in via principale: Sulla domanda principale. 5) Ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda attrice stante la genericità della clausola contrattuale contenuta negli atti di compravendita relativa alla modifica della servitù, pacificamente nulla e tamquam non esset, per l'effetto rigettarla;
6) Ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda attrice per la nullità ai sensi dell'art. 1355 cc della clausola di modifica della servitù di passaggio trattandosi di condizione meramente potestativa, per l'effetto rigettarla;
7) Ritenere e dichiarare infondata la domanda attrice per l'errata interpretazione della clausola contrattuale prevista negli atti di compravendita ex art. 1362 c.c., che attiene esclusivamente alla modifica del
Pag. 4 a 16 tracciato stradale (inteso fisicamente quale “sedime”) non quale facoltà di spostamento in luogo del tutto diverso, per l'effetto rigettarla;
8) Ritenere e dichiarare, sempre e comunque, l'inammissibilità
e/o l'infondatezza della domanda attrice stante il divieto ex art. 1068 I comma c.c. e per
l'insussistenza della maggiore gravosità per il fondo servente e del passaggio ugualmente comodo ex art. 1068 comma II c.c., per l'effetto rigettarla;
9) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la inammissibilità e/o infondatezza della domanda attrice, ai sensi dell'art. 1068 IV comma cc. in assenza del consenso scritto del proprietario e/o dei proprietari del nuovo e/o dei nuovi fondi serventi e per l'effetto rigettarla;
10) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la inammissibilità e/o infondatezza della domanda attrice, presentandosi il nuovo tracciato proposto dal proprietario del fondo servente assolutamente dannoso per il fondo dominante ex art. 1068 comma 3 c.c. passaggio scomodo, angusto, stretto, tortuoso e scosceso, con impossibilità per i mezzi di primo soccorso di accedere al condominio in caso di trasferimento della servitù nel tracciato indicato dalla controparte, per l'effetto rigettarla;
Sulla domanda spiegata in via subordinata 11). Ritenere e dichiarare la domanda attrice sulla negatoria servitutis relativa alle particelle sub. n. 490 – 143
(oggi 5450) – 339 (oggi 5442) inammissibile e/o infondata per difetto dei presupposti di legge, per
l'effetto rigettarla;
Sulla domanda riconvenzionale:12) In via riconvenzionale ed in accoglimento della relativa domanda di usucapione, ritenere e dichiarare i convenuti in riconvenzionale proprietari esclusivi delle particelle 490 – 143 (oggi 5450) – 339 (oggi 5442) contraddistinte in catasto del Comune di Vasto al fg. 25, per aver posseduto le stesse cum animo domini da oltre un ventennio, esercitandovi il passaggio sia a piedi che con mezzi meccanici;
13) Sempre in via riconvenzionale subordinata, ritenere e dichiarare il fondo di proprietà dei convenuti intercluso dalla pubblica via e, per l'effetto, costituire sempre e comunque servitù di passaggio sulle p.lle 490 –
143 (oggi 5450) – 339 (oggi 5442), con ogni consequenziale statuizione di legge, mandando la emananda sentenza alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti per gli adempimenti pubblicitari;
14) Con vittoria e di spese e competenze di lite.”.
Con atto depositato il 14.7.2021, parte attrice ha dichiarato di rinunziare all'azione intrapresa nei confronti di , e e, in data Controparte_13 CP_17 CP_14 CP_15
1.12.2021, ha depositato dichiarazione di adesione allo spostamento della servitù di passaggio degli stessi.
, , , pur ritualmente citati, non si Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 sono costituiti per cui, con ordinanza del 3.1.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
Pag. 5 a 16 Così incardinato il contradditorio, assunte le prove orali ed espletata c.t.u., la causa è giunta all'udienza cartolare ex art. 281 sexies del 19.6.2025 e, all'esito della precisazione delle conclusioni delle parti, viene decisa come di seguito.
****
1. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva.
I convenuti costituiti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte attrice deducendo l'estinzione della nell'anno 2011 per intervenuta fusione con Controparte_1 Controparte_2 con conseguente cancellazione dal registro delle imprese e creazione di una nuova compagine societaria avente tutt'altro oggetto sociale.
Sul punto è d'uopo, innanzitutto, richiamare la differenza intercorrente tra legittimazione ad agire o contraddire (cd. legitimatio ad causam) e titolarità sostanziale del diritto azionato: la prima, infatti, rappresenta una “condizione dell'azione” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole.
Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il
“rigetto” della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la legittimazione attiva di discende Controparte_2 dall'individuazione della stessa in colei che, a seguito di fusione per incorporazione, è divenuta titolare di tutte le posizioni contrattuali precedentemente in capo a Controparte_1
L'azione esperita, quindi, non può ritenersi inammissibile ma deve esaminarsi nei termini di titolarità della posizione soggettiva.
È necessario, infatti, fare applicazione del generale principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
Pag. 6 a 16 (Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016, sopra cit.).
Com'è noto ai sensi dell'art. 2504-bis, c. 1, c.c., la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Costituisce un dato giuridico indiscusso il fatto che l'incorporazione per fusione di una società in un'altra non comporti l'estinzione del soggetto giuridico incorporato e l'insorgenza di un soggetto giuridico nuovo e distinto dal primo.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che "la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati […] la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata" (Cass. S.U. n. 21970/2021).
E tanto trova piena applicazione nell'atto di fusione per incorporazione di Controparte_19 del 16.12.2011 a rogito del Notaio , rep n. 65931 – racc. Controparte_2 Persona_2
15412, nel quale all'art. 3 è specificato: “Ai sensi dell'art. 2054-bis c.c., la Società incorporante
“ subentra di pieno diritto, in tutti i rapporti attivi e passivi della società Controparte_2 incorporata, assumendo a proprio vantaggio le attività, i diritti, le azioni e le ragioni di detta società e, per contro, a proprio carico, a norma di legge, le passività, gli obblighi, gli impegni tutti, nessuno escluso o eccettuato, salvo quanto sopra specificato, nonché l'onere di estinguere tutte le passività anche posteriori alla data odierna” (cfr. doc. 1 atto di citazione).
Ne consegue, sulla scorta di quanto finora esposto, la piena titolarità della posizione soggettiva dell'attrice e il rigetto dell'eccezione preliminare.
2. Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4 CP_7
[...]
È stata, poi, eccepita la carenza di legittimazione passiva dei condomini e , non CP_4 CP_7 essendo presente negli atti di compravendita immobiliare a loro riferibili la clausola che ha previsto lo spostamento della servitù di passaggio.
Pag. 7 a 16 In particolare, ha dedotto parte convenuta, che i suddetti e hanno acquistato CP_4 CP_7
l'immobile da precedenti proprietari, che avevano acconsentito alla modifica del tracciato stradale ma che nei loro atti di compravendita tale clausola non è stata riportata (cfr. doc. 8 e 9 – atto di citazione pag. 78 e 83).
Innanzitutto, preme precisare che, anche in questo caso, la legittimazione passiva dei citati condomini risiede nella circostanza che essi siano stati individuati dall'attore come i soggetti destinatari della clausola contenuta nell'atto di compravendita, cosicché anche per tale eccezione dovrà procedersi all'esame, nel merito, della titolarità della posizione soggettiva passiva dei detti convenuti.
Sul punto, si richiama il principio generale in base al quale in caso di acquisto della proprietà a titolo derivativo si verifica un vero e proprio fenomeno successorio che, proprio per le sue caratteristiche, fa subentrare il nuovo proprietario nella medesima situazione di diritto del precedente.
Nel caso di specie, detto principio è stato espressamente traslato nell'atto di compravendita immobiliare in favore di e . CP_7 CP_4
Nell'atto di compravendita di quest'ultimo è, infatti, stabilito che la vendita è stata effettuata “con tutti i patti, clausole o condizioni, così come pervenuto alla parte venditrice con il sopracitato atto di provenienza che la parte compratrice dichiara di ben conoscere” (cfr. Pag. 3 atto di compravendita), mentre nell'atto di , all'art. n. 2 è previsto: “La vendita, Controparte_7 convenuta a corpo, si riferisce allo stato di fatto attuale dei beni, noto alle parti contraenti, ed è comprensiva di ogni eventuale accessione, pertinenza, servitù diritto accessorio od onere comunque inerente agli stessi, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui le unità immobiliari in contratto fanno parte, così come risultano dagli articoli
1117 e seguenti del codice civile, dal titolo di provenienza al quale le parti fanno espresso rinvio e dal vigente Regolamento” (cfr. doc. 5 e 6 – comparsa di risposta).
Conseguentemente, essi sono stati correttamente convenuti in giudizio quali soggetti titolari della situazione giuridica fatta valere nel presente procedimento.
3. Sull'eccepita nullità dell'azione per violazione del principio del litisconsorzio necessario.
Sempre in via preliminare è stata, altresì, eccepita la non integrità del contraddittorio, non
Pag. 8 a 16 essendo stati convenuti nel presente giudizio i proprietari di talune particelle interessate dal percorso alternativo proposto dall'attrice.
Nel motivare le proprie difese gli eccipienti hanno richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi (Cfr. Cass. S.U. n° 9685/2013).
Ferma restando la pacificità del principio richiamato, rileva il giudicante che esso non è applicabile al caso in esame non versandosi, nella specie, nell'ipotesi analizzata dalla Corte di legittimità. Parte attrice, infatti, non ha domandato la costituzione della servitù di passaggio sul nuovo tracciato essendosi, in tale sede, limitata a chiedere una pronuncia che dichiari, in forza delle clausole contrattuali contenute nell'atto di compravendita e in assenza pregiudizi per i convenuti, il diritto dell'istante alla modifica del tracciato e conseguentemente il dovere dei convenuti di percorrere il nuovo passaggio.
In linea con le riportate considerazioni e con particolare riguardo all'articolo 1068 c.c., all'interno del quale è possibile inquadrare la vicenda in esame, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, dichiarato la sussistenza di litisconsorzio necessario tra i comproprietari e usufruttuari del fondo dominante, in quanto è nei confronti di costoro che la sentenza produce i suoi effetti, senza nulla statuire in merito al necessario coinvolgimento dei proprietari del fondo su cui verrà costituita la nuova proprietà (Cass. Civ. 2399/1986).
D'altra parte l'ultimo comma del menzionato articolo statuisce che per il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo si richiede solo il consenso di quest'ultimo, ritenendosi idoneo anche un consenso esplicito manifestato per iscritto (Cass. II, n.
17869/2019; Cass. II, n. 6130/2012; in questi termini, v., altresì, Cass. II, n. 18137/2023).
Conseguentemente, anche tale eccezione preliminare è priva di pregio.
4. Sull'eccezione di prescrizione decennale del patto contrattuale accessorio.
In merito all'eccepita prescrizione del patto contrattuale accessorio, si osserva che con la clausola
Pag. 9 a 16 in esame le parti, nell'ambito del rapporto di servitù costituito negli atti di compravendita, hanno inteso attribuire al proprietario del fondo servente la facoltà di modificare il tracciato viario, fatta salva la necessità di non arrecare aggravio all'esercizio del diritto.
Trattasi, dunque, di facoltà concessa al proprietario del fondo servente nell'ambito del diritto di servitù costituito, facoltà che, come tale, è insuscettibile di prescrizione, in base al principio per cui "in facultativis non datur praescriptio", secondo il quale mentre un diritto può essere perso per prescrizione se non viene esercitato entro un certo periodo, le facoltà che lo compongono non si prescrivono separatamente.
Conseguentemente l'eccezione è infondata.
5. Nel merito: sulla natura e validità della clausola e sul trasferimento della servitù di passaggio.
Chiariti tali aspetti preliminari, guardando al merito della domanda principale, si precisa che essa ha come oggetto la clausola contenuta nei contratti di compravendita in atti con la quale è stato previsto un possibile mutamento dell'esercizio del diritto di servitù concesso sulla strada.
Al fine di dirimere la questione è, innanzitutto, necessario procedere all'analisi del contenuto della clausola stessa.
Essa è riportata nei singoli atti di compravendita con le seguenti formule alternative, fatta eccezione per lievi differenze: “La società venditrice garantisce il diritto di passaggio sulla strada ex Nazionale 16 su strada che arriva al campo sportivo Incoronata e svoltando a destra perviene al complesso artigianale/residenziale “Il Ciliegio” […] La società venditrice si riserva comunque la facoltà di modificare in tutto o in parte il tracciato stradale, comunque senza determinare concreti svantaggi agli acquirenti”, oppure “La presente vendita è comprensiva della servitù di passaggio sulla strada che congiunge la ex Nazionale 16 e che arriva al campo sportivo Incoronata e svoltando
a destra arriva al complesso artigianale- residenziale “Il Ciliegio” […] All'uopo la società alienante si riserva la facoltà di modificare integralmente o parzialmente il tracciato stradale, il tutto senza creare aggravio all'esercizio della servitù da parte degli acquirenti” (cfr. doc. 2 -10 -atto di citazione).
Orbene, sebbene l'operabilità di detta clausola è rimessa alla mera volontà della società alienante
- fatta salva la necessità di non recare aggravio all'esercizio della servitù -, così potendosi definire come meramente potestativa, la stessa non può ritenersi affetta da nullità, come lamentato dai
Pag. 10 a 16 convenuti costituiti, né per genericità né ai sensi dell'art.1355 c.c.
Sotto il primo aspetto, essendo ben possibile evincere dal testo della clausola il significato della stessa ed essendo la non specificità - in ordine ai tempi e alle modalità dell'eventuale spostamento - una caratteristica stessa del patto condizionato, che è legato ad un avvenimento
“futuro e incerto” e, sotto il secondo aspetto, essendo la condizione meramente potestativa nulla solo nei casi espressamente previsti dalla normativa.
In particolare, l'art.1355 c.c. sanziona con la nullità la sola condizione, dipendente dal mero arbitrio della parte che se ne avvantaggerebbe, apposta alla alienazione di un diritto o all'assunzione di un obbligo ovvero, secondo una interpretazione estensiva, quando l'efficacia globale di un negozio a prestazioni corrispettive dipenda unicamente dalla mera volontà della parte che ne tragga il vantaggio principale. Nella specie, tuttavia, a dipendere dalla mera volontà dell'alienante è soltanto la modalità di esercizio del diritto di servitù e non l'esistenza del diritto stesso, peraltro tenendo conto dell'interesse della controparte, il cui diritto non può essere aggravato per espressa previsione contrattuale.
Va, poi, soggiunto che la norma limita la nullità ai casi di condizione meramente potestativa sospensiva, potendo, in ipotesi, subordinare la stessa costituzione di una servitù volontaria ad una condizione risolutiva meramente potestativa (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 9879 del
20/04/2018).
Pertanto, alla luce della lettera della norma, della portata concreta della clausola e dell'ambito di applicazione della stessa, non può ritenersi nulla ai sensi dell'art.1355 c.c.
In risposta all'eccezione di cui al punto n. 7 della comparsa di risposta ritiene il giudicante, che la clausola in esame, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta, non possa essere interpretata quale mera modifica del sedime stradale, ovvero come semplice possibilità di asfaltare la strada o di effettuarvi riparazioni e miglioramenti o di modificarne il tracciato sulla stessa direttrice e sedime, e ciò per due ordini di ragioni: - le parti hanno espressamente concordato la possibilità di modificare “in tutto” o “integralmente” il percorso, così comprendendo anche la possibilità di spostarlo;
- da un punto di vista semantico per tracciato si intende il percorso di una strada individuato dall'asse longitudinale, per cui si discosta dal concetto di sedime (superficie piana del terreno su cui appoggiano le fondazioni di un edificio), all'interno del quale la convenuta lo vorrebbe far rientrare.
Chiariti tali aspetti, in punto di diritto, si osserva che la clausola in esame si pone come attuativa
Pag. 11 a 16 della regola contenuta all'art. 1068, comma III, c.c., ai sensi del quale il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere concesso al proprietario del fondo dominante, previa sua istanza, se questi prova che il cambiamento rappresenti per lui un notevole vantaggio e non pregiudichi concretamente il diritto del titolare del fondo servente (cfr. Cass. n. 4952/2004).
A norma dell'art. 1068, comma III, c.c., infatti, il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù richiede cumulativamente la prova che il cambiamento risulti, per il proprietario del fondo dominante, di notevole vantaggio e che lo stesso non rechi danno al fondo servente. La sussistenza dell'aggravio per il fondo servente, ostativo al trasferimento della servitù, costituisce un apprezzamento discrezionale, riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 7415 del
2012).
Orbene, essendo nella specie contestata la sussistenza del secondo dei suddetti requisiti, al fine di stabilire la sussistenza di un eventuale danno per il fondo servente in caso di spostamento della servitù di passaggio è stata espletata apposita c.t.u.
Guardando all'elaborato in atti, si osserva che il c.t.u ha concluso: “Ambedue i percorsi presentano pregi e difetti, in primis lo stato manutentivo non effettuato regolarmente ed il percorso attuale è gravato anche da danni provocati da radici di alberi che affiorano il manto stradale nella parte antistante il campo sportivo Incoronata, che comunque le particelle sono di proprietà di un istituto religioso già evidenziato, il percorso attuale non presenta alcuna curva a 90° ma solo curvature agevoli da percorrere. Il percorso proposto presenta il manto stradale tenuto meglio anche in conseguenza di minor traffico dato che serve solo due palazzine nelle particelle 854 e 5109. Ma il percorso proposto presenta diverse problematiche quali la certezza di poterlo percorrere in quanto vi è stato un giudizio civile definito con Sentenza n.306/2013 che ha interessato la particella 854 (ex
711) che attiene proprio una parte del percorso e non a caso si evidenzia la presenza di placche a terra con la scritta “Proprietà Privata” (cfr foto 1-4) inoltre vi sono diverse curve a 90° che rendono molto ostative percorrere la strada e come da grafico a fianco che rappresenta una planimetria della strada lato sud a fianco del Condominio IL IO (cfr foto 9 e 16) nella quale viene simulato il transito di un veicolo tipo Station Wagon di dimensioni 5.00 m x 2.00 m che con difficoltà riesce ad effettuare il passaggio, mentre un veicolo furgonato guidabile con patente “B” normalmente utilizzato per il trasporto mobili di dimensioni 6.80 m x 2.30 m NON è possibile effettuare il transito
e raggiungere il condominio, rendendo necessario l'utilizzo di mezzi ridotti più difficili da reperire, quindi giusta osservazione dei convenuti anche per l'intervento di mezzi di soccorso. Vi è inoltre da
Pag. 12 a 16 considerare la proprietà della dei terreni destinati alla realizzazione di scuole Controparte_2 elementari in “Area a Standard” normata dall'art.150 NTA del PRG del Comune di Vasto, l'area è estesa per circa 30.000 mq di cui circa la metà di proprietà dell'attrice, è da escludere possano rilevarsi problematiche viarie per la realizzazione del futuro Progetto;
così come impostata la cessazione della servitù esistente andrebbe solo a vantaggio dei proprietari le palazzine delle particelle 490 e 147. Pertanto la dicitura riportata negli atti di compravendita che l'attrice intende far valere per modificare la servitù di passaggio per raggiungere il condominio IL IO testualmente “all'uopo la società alienante si riserva la facoltà di modificare integralmente o parzialmente il tracciato stradale, il tutto senza creare aggravio all'esercizio della servitù da parte degli acquirenti.” è in contrasto con il tracciato proposto e quindi non idoneo. Il percorso della servitù attuale è senza dubbio migliore del percorso proposto e di alternative individuabili.”.
Le conclusioni a cui è addivenuto il c.t.u. sono integralmente condivise dall'odierno giudicante essendo state svolte con perizia e nel rispetto del quesito posto dal Giudice ed essendo prive di pregio le contrastati osservazioni avanzate da parte attrice, a cui il consulente ha compiutamente e condivisibilmente risposto.
Conseguentemente, non può ritenersi soddisfatto il secondo requisito previsto dalla normativa in esame, essendo risultato che la modifica del tracciato comporterebbe un aggravio all'esercizio di servitù, contrastante non solo con l'art.1068 c.c. ma anche con la clausola contrattuale inserita negli atti di compravendita, per cui la domanda dell'attrice dev'essere rigettata.
6. Sull'actio negatoria servitutis.
Parte attrice, sulla premessa che l'esistente tracciato corre – illecitamente – su un'area non facente parte della concessa servitù, e distinta al fg. 25, particelle sub 143, 490 e 939 (oggi 5450 e
5452), in quanto acquistata dalla (oggi fusa in solo Controparte_1 Controparte_2 successivamente alle alienazioni immobiliari, il 24.6.2010, ha esperito, in via subordinata, l'actio negatoria servitutis sulle dette particelle.
Innanzitutto, in merito all'eccepita carenza di legittimazione attiva della ci si Controparte_2 limita a rimandare a quanto statuito al punto n.1 della presente sentenza, per cui essendo questa succeduta alla in tutti i rapporti ad essa facenti capo, deve considerarsi senza dubbio Controparte_1 dotata della titolarità giuridica ad agire in giudizio.
In secondo luogo, in merito alla particella n. 939, che la convenuta ha dichiarato “soppressa”, si rileva che nell'atto di compravendita delle suddette aree è specificato che sia la particella 5450,
Pag. 13 a 16 che la particella 5452 sono derivate dalla particella n. 939, a sua volta originata dalla n. 490, per cui non può affermarsi che essa non esista più (cfr. doc. n. 3, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. di parte attrice). Nulla è stato, poi, precisato in merito alla generica deduzione della convenuta circa venir meno della disponibilità della particella n. 490, per cui tale deduzione non può trovare alcuno spazio.
Chiariti tali aspetti, si rileva che ai sensi dell'art. 949 c.c. "Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio" (comma 1). "Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno" (comma 2).
L'azione in parola tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento della sua inesistenza, ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la libertà della res (Cass. civ.
n. 203/2017; n. 31832/2018).
Occorre evidenziare che, in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà.
In sostanza, nell'azione ex art. 949 c.c., la parte che agisce può limitarsi a dimostrare, anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni (Cass. n. 4120/2001; Cass. n. 2838/1999).
Sul convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore
(sul punto, Cass. n. 1905/2023, n. 472/2017, 21851/2014; n. 10149/2004).
In forza dei richiamati principi si rileva che parte attrice ha adempiuto all'onere su di essa gravante, avendo prodotto l'atto di compravendita delle suddette particelle (cfr. doc. n. 3, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Dal canto suo, tuttavia, parti convenute hanno dimostrato di esercitare legittimamente il diritto di passaggio su dette particelle, alla luce della documentazione di causa e della istruttoria orale
Pag. 14 a 16 esperita in giudizio.
In particolare, che il percorso su cui i convenuti avevano acquisito la servitù di passaggio riguardasse anche le particelle in esame, si ricava dagli stessi atti di compravendita, ove, con formule leggermente diverse a seconda degli atti, detto diritto di passaggio viene individuato
“sulla strada che congiunge la ex Nazionale 16 e che arriva al campo sportivo Incoronata e svoltando a destra arriva al complesso artigianale-residenziale “il Ciliegio”, il tutto come evidenziato nelle planimetrie che, sottoscritte dalle parti e da me Notaio si allegano al presente atto con le lettere “A” e “B”.
Orbene, dalle planimetrie allegate a detti atti di compravendita si evince chiaramente che la servitù concessa già prevedeva dette particelle, essendo il tracciato disegnato sulle stesse particelle 490 (da cui poi originerà la particella 939) e 143 (cfr. in particolare All.A).
Dall'analisi della piantina allegata alla consulenza di parte attrice emerge, poi, a conferma, che le dette particelle (143, 5450 (ex 939) e 490), insistono sul tracciato originale che dalla Strada
Statale giunge al Condominio (cfr. all. 12 – atto di citazione, pag.120).
Anche i testi escussi , e hanno confermato che, fin dalla costruzione Tes_1 Tes_2 CP_10 del fabbricato, il passaggio avveniva sulla stessa strada riportata e contraddistinta in capitolo.
Non può, pertanto, ritenersi fondata l'azione negatoria esercitata dall'attrice essendosi, negli stessi atti di compravendita immobiliare stipulati con i convenuti, obbligata a garantire il diritto di passaggio di questi anche sulle particelle in questione.
Il rigetto della domanda subordinata dell'attrice impedisce la valutazione delle domande riconvenzionali delle costituite parti convenute articolate in via subordinata, “solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice”.
7. Sulle spese di lite
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, il che implica la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti costituiti, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia (complessità media - parametri medi) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice, in ragione della sua integrale soccombenza.
Pag. 15 a 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente le domande di parte attrice, per le causali di cui in motivazione;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti costituiti, che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo, IVA e c.p.a. come per legge, da versarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente procedimento, liquidate come da separato decreto.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 27 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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