Articolo 13 della Legge 1 aprile 2022, n. 30
Articolo 12Articolo 14
Versione
23 aprile 2022
Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 23 aprile 2022
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