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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 792/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso congiuntamente Parte_1 C.F._1
e/o disgiuntamente dagli Avv.ti MARTA CALVI (C.F. ) e LUCA C.F._2
NI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di questi C.F._3 ultimi difensori sito in Firenze, Via Squarcialupi n. 2
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
RA ER (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio di quest'ultima sito in Firenze, Via Scialoia n. 67
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge, accertata e dichiarata la illegittimità della condotta dell'Avv. per i fatti di cui in narrativa condannare il medesimo al risarcimento a favore Controparte_1 del Sig. dei danni tutti patiti e patiendi dal medesimo danni da liquidarsi anche in Parte_1
1 via equitativa dal Giudicante o comunque in quella somma ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso condannare il convenuto per lite Controparte_2 temeraria ex art. 96 c.p.c., per i motivi in fatto e in diritto già dedotti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e di mediazione in merito ai quali i sottoscritti difensori si dichiarano sin d'ora anticipatari e distrattari espressamente richiedendo che il Giudice adito”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili d'ufficio, respingere in quanto inammissibile e/o infondata la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di Con vittoria delle spese processuali, oltre CAP e IVA come per Controparte_1
legge, con pronuncia di distrazione delle spese processuali a favore dell'Avv. Barbara Gualtieri difensore antistatario, e con la condanna di ex art. 96 c.p.c. ad una somma che Parte_1 si chiede sia equitativamente determinata dal Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'avvocato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni – da Controparte_1 liquidarsi in via equitativa – a titolo di responsabilità professionale per inadempimento di quest'ultimo agli obblighi di difesa d'ufficio assunti, consistito nel non averlo informato del procedimento penale a suo carico R.G.N.R. 7734/2016 né della sentenza di condanna scaturitane, con vittoria di spese del giudizio, da corrispondersi ai Difensori dichiaratisi antistatari.
Segnatamente, a fondamento delle domande avanzate, l'attore ha dedotto:
- di aver appreso dell'esistenza del processo penale a suo carico presso il Tribunale di Firenze,
R.G.N.R. 7734/2016 – definito con sentenza di condanna a nove mesi di reclusione per il delitto ex art. 483 c.p. – soltanto in data 14.03.2019, a seguito della notifica, da parte dell'Ufficio
Penali dell'intestato Tribunale, dell'ordine di esecuzione e del pedissequo decreto di Parte_2 sospensione ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p., da cui risultava il nominativo del convenuto quale suo difensore d'ufficio in detto procedimento;
- di aver, quindi, richiesto al convenuto informazioni e spiegazioni in merito allo svolgimento del processo penale in questione mediante PEC inviata da un altro legale all'uopo incaricato e rimasta priva di concreti riscontri, e di aver, altresì, tentato invano di addivenire ad una soluzione bonaria della lite con l'Avv. in sede di mediazione e tramite l'inoltro di una richiesta di CP_1
2 convocazione delle parti presentata all'Ordine degli Avvocati di Firenze ai sensi dell'art. 29 lett.
o) della legge professionale n. 247/2012;
- l'inadempimento grave del convenuto agli obblighi professionali assunti in qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale R.G.N.R. 7734/2016 instaurato a suo carico presso il
Tribunale di Firenze, consistito nel non averlo informato della pendenza di detto processo – circostanza questa da cui è derivata la perdita della possibilità di approntare una strategia difesa effettiva e concordata, anche in riferimento al profilo relativo alle modalità di esecuzione della pena – nonché nell'omessa comunicazione della sentenza penale di condanna a nove mesi di reclusione scaturitane, con conseguente decorso dei termini per proporre impugnazione;
- che, in particolare, il comportamento omissivo e colpevole del convenuto gli aveva impedito – in violazione dell'art. 24 Cost., delle norme del codice civile in materia di responsabilità professionale e dell'art. 26 del codice deontologico forense – di esercitare pienamente il diritto di difesa nel procedimento penale svoltosi nel 2016, precludendogli la possibilità di autodeterminarsi in ordine alle diverse opzioni processuali percorribili, di addivenire ad una pronuncia di assoluzione o comunque all'irrogazione di una pena meno grave, e di impugnare tempestivamente il provvedimento finale di condanna al fine di ottenere una riduzione della pena inflitta in primo grado;
- di aver, pertanto, diritto al risarcimento ex art. 2059 c.c. dei danni non patrimoniali – da liquidarsi in via equitativa in sede giudiziale – subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'avvocato convenuto, e in particolare di quelli da lesione della propria libertà personale derivanti dalla pena detentiva inflittagli con la sentenza conclusiva del procedimento penale in questione, divenuta irrevocabile a seguito della mancata impugnazione nei termini per fatto imputabile al convenuto;
- di aver patito, inoltre, a causa degli arresti domiciliari comminatigli, gravi perdite economiche con riguardo all'attività di vendita di automobili precedentemente esercitata, e di aver perduto, in ragione dell'obbligo di rientro presso la propria abitazione alle ore 23:00, anche il lavoro di cuoco nel prosieguo faticosamente ottenuto.
Con provvedimento del 20.09.2023 il Giudice, considerata la notifica regolare dell'atto di citazione e la mancata costituzione del convenuto, ne ha dichiarato la contumacia, assegnando contestualmente all'attore i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16.10.2024 fissata in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3 Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 19.10.2023 il convenuto CP_1
a chiesto, in via preliminare, la revoca della dichiarazione di contumacia emessa nei
[...] suoi confronti, e nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e infondate, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese processuali e distrazione a favore del Legale antistatario, deducendo a sua volta:
- di aver provveduto a comunicare all'attore l'avvenuta emissione in data 23.05.2017 di sentenza di condanna conclusiva del procedimento penale a suo carico con raccomandata A/R del
29.05.2017, la quale, tuttavia, è tornata indietro per irreperibilità del destinatario, nonostante l'invio della stessa al medesimo indirizzo di Via del Romito n. 20 Firenze indicato sia nei documenti inerenti al processo penale in questione, sia nelle successive comunicazioni inoltrate dal legale incaricato dall'attore (ossia nel decreto di citazione a giudizio del P.M., nel verbale di notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione del 14.03.2019, nella comunicazione dell'Avv. Francesca Mantelli del 27.03.2019, nella domanda di mediazione del 01.07.2019 e nella richiesta di intervento ex art. 29 della legge professionale del 20.09.2019);
- l'inesistenza, pertanto, di un proprio inadempimento all'incarico di difensore d'ufficio dell'attore nel procedimento penale R.G.N.R. 7734/2016 e, in ogni caso, il difetto di prova circa il probabile accoglimento dell'impugnazione, laddove tempestivamente promossa, atteso che nel corso del giudizio penale erano stati accertati, sulla base di incontrovertibili prove documentali, i presupposti per la condanna dell'attore a nove mesi di reclusione per il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico ex art. 483 c.p.;
- che, in particolare, nella sentenza conclusiva del procedimento in questione, veniva dato conto del fatto che l'attore aveva depositato presso gli uffici competenti del Comune di Firenze una
SCIA – sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC – finalizzata ad aprire un negozio di vendita al dettaglio di generi non alimentari, nella quale veniva dichiarato il possesso dei requisiti morali necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in realtà insussistenti come poi è risultato a seguito delle verifiche eseguite dagli uffici comunali, dalle quali è emersa l'esistenza di precedenti condanne penali a suo carico per due/tre reati ostativi alla vendita e al commercio, confermata nel corso del giudizio tramite consultazione del casellario;
- la mancanza di prova dei danni allegati dall'attore nonché del nesso causale tra questi ultimi e la condotta inadempiente attribuitagli dal Sig. rispetto agli obblighi professionali assunti;
Pt_1
4 - la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Esaurita l'istruttoria sulla scorta delle produzioni documentali, con ordinanza del 13.06.2025 il
Giudice, rilevato che il convenuto, in aggiunta alle note di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni ha depositato comparsa conclusionale non autorizzata, da considerarsi, pertanto, inammissibile, ne ha ordinato l'espunzione e ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c., di cui entrambe le parti si sono avvalse depositando le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Sulla revoca della dichiarazione di contumacia.
In limine litis, occorre revocare la dichiarazione di contumacia del convenuto precedentemente resa con provvedimento del 20.09.2023, stante l'avvenuta costituzione di quest'ultimo con comparsa depositata in data 19.10.2023.
2. Sulla domanda risarcitoria dell'attore per responsabilità professionale del convenuto.
Nel merito, l'attore sostiene di aver riportato danni patrimoniali e non in conseguenza dell'inadempimento colposo del convenuto, il quale, in qualità di suo difensore d'ufficio, non gli avrebbe comunicato la pendenza del processo a penale a suo carico dinanzi al Tribunale di
Firenze R.G.N.R. 7734/2016 né la sentenza di condanna a nove mesi di reclusione per il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. che ne è scaturita, precludendogli in questo modo la possibilità sia di scegliere la strategia difensiva più opportuna onde addivenire ad una pronuncia più favorevole, sia di promuovere tempestivamente impugnazione avverso detto provvedimento al fine di ottenerne una vantaggiosa riforma.
Il convenuto, di contro, ha dedotto – a titolo di mere difese ammissibili in caso di costituzione tardiva – l'inesistenza di inadempimenti a sé imputabili (e di aver, in particolare, tentato di comunicare all'attore la sentenza di condanna conclusiva del procedimento penale R.G.N.R.
7734/2016 con raccomandata A/R inoltrata all'indirizzo corretto e risultante dagli atti, poi ritornata indietro per irreperibilità del destinatario) e il difetto di prova del probabile esito positivo dell'impugnazione eventualmente proposta nonché di danni effettivamente subiti dall'attore causalmente riconducibili alla propria condotta.
Tanto premesso, al fine dell'inquadramento delle domande proposte, si osserva che l'applicazione dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova in ipotesi di 5 responsabilità contrattuale secondo i quali “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. sez. un.
n. 13533/01), è stata adeguata dalla giurisprudenza di legittimità alla peculiare configurazione delle obbligazioni generalmente scaturenti dal conferimento dell'incarico professionale all'avvocato per l'assistenza in giudizio.
Segnatamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, “la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto d'appello privo dell'indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006; conformi ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 25234 del 14/12/2010).
Risulta, quindi, peculiare il parametro di diligenza da osservarsi nelle ipotesi considerate, visto che in relazione alla responsabilità professionale “trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata” (Cass. n. 15032/2021).
In questi casi, inoltre, la prova dell'esistenza di un comportamento omissivo o commissivo del professionista rilevante in termini di inadempimento, e quindi con riguardo al canone di diligenza medio concretamente esigibile nel caso concreto, non può dirsi di per sé sufficiente a incardinare la responsabilità professionale dell'avvocato, occorrendo verificare, altresì, “se
6 l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n.
2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020)” (Cass. n. 3566/2021).
Pertanto, la valutazione giudiziale dovrà necessariamente basarsi su un ragionamento controfattuale, condotto sulla base del criterio di “preponderanza dell'evidenza” (Cass. n.
3566/2021), il quale “si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione
e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili” (Cass. n. 25112/2017, Cass. n.
1169/2020; e ancora Cass. n. 24956/2020 secondo cui “Sul punto, invero, va ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa -tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n.
25112, Rv. 646451-01”).
Venendo al caso di specie, è incontestata - con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc - e comunque provata dai documenti agli atti (si veda l'ordine di carcerazione con pedissequo decreto di sospensione ex art. 656 comma 5 c.p.p. sub doc. n. 1 dell'attore) la nomina del convenuto quale difensore d'ufficio dell'attore nel procedimento Reg. Gen. n. 5507/2016
R.G.N.R. 7734/2016, conclusosi con sentenza di condanna n. 2199/2017 del 23.05.2017 a nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 483 c.p., mentre non è stata allegata e non vi è prova dell'esistenza del conferimento, da parte dell'attore al convenuto, di un incarico professionale ai fini della proposizione dell'impugnazione avverso detta pronuncia.
Sono invece contestati, e integrano il thema decidendum, l'adempimento del convenuto agli obblighi derivanti dal mandato professionale assunto in detto giudizio penale, sostenendo l'attore di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla pendenza di detto processo a suo carico
7 e alla conclusione di quest'ultimo con sentenza di condanna e di essersi visto precludere la possibilità di difendersi con efficacia e di promuovere impugnazione nei termini normativamente previsti.
Riassunti i termini della controversia, difettano in questa sede l'adeguata allegazione e la prova – di cui era gravato l'attore, sulla scorta dei principi sin qui richiamati – della ragionevole probabilità di ottenimento di una pronuncia più favorevole nel processo di primo grado R.G.N.R.
7734/2016 e di accoglimento dell'impugnazione laddove tempestivamente proposta, circostanze queste dirimenti ai fini del rigetto delle domande attoree e che comportano, di conseguenza,
l'assorbimento delle altre questioni in merito all'esistenza o meno di un inadempimento colpevole del convenuto.
Sotto questo profilo, in particolare, l'attore non ha contestato specificamente le affermazioni del convenuto secondo cui il processo di primo grado non avrebbe potuto avere un esito più favorevole, essendosi in detto contesto accertata, sulla base di certe e consistenti prove documentali e testimoniali, la responsabilità penale dell'attore per il reato previsto dall'art. 483
c.p., a seguito della presentazione, da parte del primo, di una dichiarazione di possesso dei requisiti morali – contenuta in una SCIA sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC agli uffici competenti del Comune di Firenze finalizzata ad aprire un negozio di vendita al dettaglio di generi non alimentari – rivelatasi falsa a seguito delle verifiche eseguite mediante consultazione del casellario giudiziale, da cui erano emerse precedenti condanne a carico del Sig.
per reati ostativi all'esercizio delle attività di vendita e di commercio di prodotti non Pt_1 alimentari.
In particolare, l'attore non ha fornito alcuna diversa ricostruzione dei fatti dedotti dal convenuto, come accertati nel giudizio penale di cui si discute, nel cui contesto la teste , in Testimone_1 qualità di responsabile dell'ufficio commercio del Comune di Firenze, aveva confermato l'invio da parte dell'attore di una SCIA con dichiarazione di possesso dei requisiti morali necessari per esercitare l'attività di vendita di prodotti non alimentari, risultati insussistenti a seguito delle verifiche eseguite (cfr. pag. 4 e 5 della comparsa di costituzione del convenuto).
A ciò si aggiunga che l'attore si è limitato a richiamare genericamente gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità professionale, senza premurarsi di dimostrare, mediante la formulazione di deduzioni puntuali e la produzione di documentazione idonea, la sussistenza di concreti elementi per ritenere che, laddove il convenuto
8 lo avesse informato della pendenza del processo, avrebbe potuto, con sufficiente grado di probabilità, difendersi più efficacemente ai fini dell'emissione di una pronuncia favorevole.
Sul punto, non vi è alcuna specifica individuazione e descrizione delle asserite “opzioni processuali” più vantaggiose percorribili nel giudizio penale in questione o delle modalità di esecuzione della pena proponibili, né degli elementi di fatto e di diritto che potevano essere dedotti al fine di ottenere una pronuncia di assoluzione o di condanna ad una pena più lieve in primo grado.
Quanto alla proposizione dell'appello, premesso che non vi è alcuna allegazione e prova rispetto al conferimento di uno specifico incarico in tal senso da parte dell'attore al convenuto (e neppure era certa o quantomeno probabile la nomina per l'appello dell'Avv. Difensore d'ufficio CP_1 del giudizio di primo grado) – sicché difetta, in riferimento all'assistenza legale ai fini dell'impugnazione, la prova del titolo contrattuale quale fatto costitutivo a fondamento della domanda risarcitoria per responsabilità professionale – occorre altresì rilevare che non risulta fornito alcun elemento valevole a dimostrare l'esistenza di ragionevoli probabilità di addivenire, in ipotesi di tempestiva instaurazione dell'impugnazione, alla proficua riforma della sentenza di primo grado.
Segnatamente, l'attore non ha indicato in questa sede le parti della sentenza da riformare, i motivi di gravame efficacemente proponibili né le eventuali prove acquisibili al fine di contraddire la valutazione operata dal Giudice di prime cure, e non ha in definitiva dimostrato che l'impugnazione, laddove promossa, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolta.
In ogni caso, difettano, altresì, la compiuta allegazione e la prova della sussistenza di danni economici o di natura non patrimoniale concretamente subiti dall'attore in conseguenza della condotta del convenuto, atteso che, per un verso, non è stata fornita dal primo nessuna valida argomentazione a sostegno della plausibile e ragionevole possibilità di ottenere una pronuncia diversa da quella in concreto resa con la sentenza n. 2199/2017 del 23.05.2017 – contenente condanna ad una pena detentiva comportante una restrizione della libertà personale dell'attore – la cui correttezza non risulta efficacemente contraddetta nella presente sede giudiziale.
Per altro verso, non si rinviene in atti la descrizione sufficientemente specifica né la prova dei danni lamentati dall'attore, non essendo stato dimostrata la perdita dell'impiego precedentemente svolto né il venir meno di occasioni di lavoro in conseguenza della condotta inadempiente (essa stessa indimostrata) attribuita al convenuto, né che dalla condanna e dal suo
9 passaggio in giudicato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli per il Sig. sul piano Pt_1 non patrimoniale.
Né a conclusioni diverse potrebbe addivenirsi a seguito dell'accoglimento della richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. reiterata dall'attore anche in sede di comparsa conclusionale, essendo l'acquisizione della polizza professionale del convenuto del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente causa, a fronte della mancata prova dei fatti costitutivi della responsabilità professionale e della domanda di risarcimento attorea.
Alla luce delle motivazioni esposte, le domande attoree devono essere rigettate.
3. Sulle spese di lite e sulle domande risarcitorie ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Vengono poste a carico dell'attore, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal convenuto, con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo al valore indeterminabile con grado di complessità basso e ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio, ad esclusione di quella di trattazione e istruttoria, per la quale l'attività difensiva in concreto svolta (è stata depositata una sola memoria istruttoria e l'istruzione della causa è stata esclusivamente documentale) giustifica l'applicazione dei parametri minimi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Da ultimo, devono essere rigettate le domande risarcitorie rispettivamente proposte dalle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per essere quella avanzata dall'attore del tutto priva di pregio a fronte del rigetto nel merito delle domande di risarcimento per responsabilità professionale esperite, e per essere quella del convenuto infondata, atteso che, nel caso in esame, da un lato non risultano specificamente allegati e dimostrati gli elementi soggettivi del dolo o della colpa grave ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., e dall'altro, non appare riconducibile alla violazione del grado minimo di diligenza che consente di assumere consapevolezza in ordine all'infondatezza delle proprie ragioni né all'abuso del diritto l'aver promosso la presente causa sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità
(in termini si veda Cass. sez. un. n. 9912/2018, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre,
10 sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; conforme anche Cass. n. 19948/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) REVOCA la dichiarazione di contumacia del convenuto;
2) RIGETTA le domande attoree;
3) RIGETTA le domande risarcitorie delle parti reciprocamente proposte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
4) CONDANNA a rimborsare a e spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro € 6.713,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del
15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, disponendone la distrazione a favore del legale di quest'ultimo dichiaratosi antistatario.
Firenze, 28.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 792/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso congiuntamente Parte_1 C.F._1
e/o disgiuntamente dagli Avv.ti MARTA CALVI (C.F. ) e LUCA C.F._2
NI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di questi C.F._3 ultimi difensori sito in Firenze, Via Squarcialupi n. 2
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
RA ER (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio di quest'ultima sito in Firenze, Via Scialoia n. 67
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge, accertata e dichiarata la illegittimità della condotta dell'Avv. per i fatti di cui in narrativa condannare il medesimo al risarcimento a favore Controparte_1 del Sig. dei danni tutti patiti e patiendi dal medesimo danni da liquidarsi anche in Parte_1
1 via equitativa dal Giudicante o comunque in quella somma ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso condannare il convenuto per lite Controparte_2 temeraria ex art. 96 c.p.c., per i motivi in fatto e in diritto già dedotti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e di mediazione in merito ai quali i sottoscritti difensori si dichiarano sin d'ora anticipatari e distrattari espressamente richiedendo che il Giudice adito”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili d'ufficio, respingere in quanto inammissibile e/o infondata la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di Con vittoria delle spese processuali, oltre CAP e IVA come per Controparte_1
legge, con pronuncia di distrazione delle spese processuali a favore dell'Avv. Barbara Gualtieri difensore antistatario, e con la condanna di ex art. 96 c.p.c. ad una somma che Parte_1 si chiede sia equitativamente determinata dal Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'avvocato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni – da Controparte_1 liquidarsi in via equitativa – a titolo di responsabilità professionale per inadempimento di quest'ultimo agli obblighi di difesa d'ufficio assunti, consistito nel non averlo informato del procedimento penale a suo carico R.G.N.R. 7734/2016 né della sentenza di condanna scaturitane, con vittoria di spese del giudizio, da corrispondersi ai Difensori dichiaratisi antistatari.
Segnatamente, a fondamento delle domande avanzate, l'attore ha dedotto:
- di aver appreso dell'esistenza del processo penale a suo carico presso il Tribunale di Firenze,
R.G.N.R. 7734/2016 – definito con sentenza di condanna a nove mesi di reclusione per il delitto ex art. 483 c.p. – soltanto in data 14.03.2019, a seguito della notifica, da parte dell'Ufficio
Penali dell'intestato Tribunale, dell'ordine di esecuzione e del pedissequo decreto di Parte_2 sospensione ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p., da cui risultava il nominativo del convenuto quale suo difensore d'ufficio in detto procedimento;
- di aver, quindi, richiesto al convenuto informazioni e spiegazioni in merito allo svolgimento del processo penale in questione mediante PEC inviata da un altro legale all'uopo incaricato e rimasta priva di concreti riscontri, e di aver, altresì, tentato invano di addivenire ad una soluzione bonaria della lite con l'Avv. in sede di mediazione e tramite l'inoltro di una richiesta di CP_1
2 convocazione delle parti presentata all'Ordine degli Avvocati di Firenze ai sensi dell'art. 29 lett.
o) della legge professionale n. 247/2012;
- l'inadempimento grave del convenuto agli obblighi professionali assunti in qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale R.G.N.R. 7734/2016 instaurato a suo carico presso il
Tribunale di Firenze, consistito nel non averlo informato della pendenza di detto processo – circostanza questa da cui è derivata la perdita della possibilità di approntare una strategia difesa effettiva e concordata, anche in riferimento al profilo relativo alle modalità di esecuzione della pena – nonché nell'omessa comunicazione della sentenza penale di condanna a nove mesi di reclusione scaturitane, con conseguente decorso dei termini per proporre impugnazione;
- che, in particolare, il comportamento omissivo e colpevole del convenuto gli aveva impedito – in violazione dell'art. 24 Cost., delle norme del codice civile in materia di responsabilità professionale e dell'art. 26 del codice deontologico forense – di esercitare pienamente il diritto di difesa nel procedimento penale svoltosi nel 2016, precludendogli la possibilità di autodeterminarsi in ordine alle diverse opzioni processuali percorribili, di addivenire ad una pronuncia di assoluzione o comunque all'irrogazione di una pena meno grave, e di impugnare tempestivamente il provvedimento finale di condanna al fine di ottenere una riduzione della pena inflitta in primo grado;
- di aver, pertanto, diritto al risarcimento ex art. 2059 c.c. dei danni non patrimoniali – da liquidarsi in via equitativa in sede giudiziale – subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'avvocato convenuto, e in particolare di quelli da lesione della propria libertà personale derivanti dalla pena detentiva inflittagli con la sentenza conclusiva del procedimento penale in questione, divenuta irrevocabile a seguito della mancata impugnazione nei termini per fatto imputabile al convenuto;
- di aver patito, inoltre, a causa degli arresti domiciliari comminatigli, gravi perdite economiche con riguardo all'attività di vendita di automobili precedentemente esercitata, e di aver perduto, in ragione dell'obbligo di rientro presso la propria abitazione alle ore 23:00, anche il lavoro di cuoco nel prosieguo faticosamente ottenuto.
Con provvedimento del 20.09.2023 il Giudice, considerata la notifica regolare dell'atto di citazione e la mancata costituzione del convenuto, ne ha dichiarato la contumacia, assegnando contestualmente all'attore i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16.10.2024 fissata in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3 Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 19.10.2023 il convenuto CP_1
a chiesto, in via preliminare, la revoca della dichiarazione di contumacia emessa nei
[...] suoi confronti, e nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e infondate, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese processuali e distrazione a favore del Legale antistatario, deducendo a sua volta:
- di aver provveduto a comunicare all'attore l'avvenuta emissione in data 23.05.2017 di sentenza di condanna conclusiva del procedimento penale a suo carico con raccomandata A/R del
29.05.2017, la quale, tuttavia, è tornata indietro per irreperibilità del destinatario, nonostante l'invio della stessa al medesimo indirizzo di Via del Romito n. 20 Firenze indicato sia nei documenti inerenti al processo penale in questione, sia nelle successive comunicazioni inoltrate dal legale incaricato dall'attore (ossia nel decreto di citazione a giudizio del P.M., nel verbale di notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione del 14.03.2019, nella comunicazione dell'Avv. Francesca Mantelli del 27.03.2019, nella domanda di mediazione del 01.07.2019 e nella richiesta di intervento ex art. 29 della legge professionale del 20.09.2019);
- l'inesistenza, pertanto, di un proprio inadempimento all'incarico di difensore d'ufficio dell'attore nel procedimento penale R.G.N.R. 7734/2016 e, in ogni caso, il difetto di prova circa il probabile accoglimento dell'impugnazione, laddove tempestivamente promossa, atteso che nel corso del giudizio penale erano stati accertati, sulla base di incontrovertibili prove documentali, i presupposti per la condanna dell'attore a nove mesi di reclusione per il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico ex art. 483 c.p.;
- che, in particolare, nella sentenza conclusiva del procedimento in questione, veniva dato conto del fatto che l'attore aveva depositato presso gli uffici competenti del Comune di Firenze una
SCIA – sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC – finalizzata ad aprire un negozio di vendita al dettaglio di generi non alimentari, nella quale veniva dichiarato il possesso dei requisiti morali necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in realtà insussistenti come poi è risultato a seguito delle verifiche eseguite dagli uffici comunali, dalle quali è emersa l'esistenza di precedenti condanne penali a suo carico per due/tre reati ostativi alla vendita e al commercio, confermata nel corso del giudizio tramite consultazione del casellario;
- la mancanza di prova dei danni allegati dall'attore nonché del nesso causale tra questi ultimi e la condotta inadempiente attribuitagli dal Sig. rispetto agli obblighi professionali assunti;
Pt_1
4 - la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Esaurita l'istruttoria sulla scorta delle produzioni documentali, con ordinanza del 13.06.2025 il
Giudice, rilevato che il convenuto, in aggiunta alle note di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni ha depositato comparsa conclusionale non autorizzata, da considerarsi, pertanto, inammissibile, ne ha ordinato l'espunzione e ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c., di cui entrambe le parti si sono avvalse depositando le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. Sulla revoca della dichiarazione di contumacia.
In limine litis, occorre revocare la dichiarazione di contumacia del convenuto precedentemente resa con provvedimento del 20.09.2023, stante l'avvenuta costituzione di quest'ultimo con comparsa depositata in data 19.10.2023.
2. Sulla domanda risarcitoria dell'attore per responsabilità professionale del convenuto.
Nel merito, l'attore sostiene di aver riportato danni patrimoniali e non in conseguenza dell'inadempimento colposo del convenuto, il quale, in qualità di suo difensore d'ufficio, non gli avrebbe comunicato la pendenza del processo a penale a suo carico dinanzi al Tribunale di
Firenze R.G.N.R. 7734/2016 né la sentenza di condanna a nove mesi di reclusione per il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. che ne è scaturita, precludendogli in questo modo la possibilità sia di scegliere la strategia difensiva più opportuna onde addivenire ad una pronuncia più favorevole, sia di promuovere tempestivamente impugnazione avverso detto provvedimento al fine di ottenerne una vantaggiosa riforma.
Il convenuto, di contro, ha dedotto – a titolo di mere difese ammissibili in caso di costituzione tardiva – l'inesistenza di inadempimenti a sé imputabili (e di aver, in particolare, tentato di comunicare all'attore la sentenza di condanna conclusiva del procedimento penale R.G.N.R.
7734/2016 con raccomandata A/R inoltrata all'indirizzo corretto e risultante dagli atti, poi ritornata indietro per irreperibilità del destinatario) e il difetto di prova del probabile esito positivo dell'impugnazione eventualmente proposta nonché di danni effettivamente subiti dall'attore causalmente riconducibili alla propria condotta.
Tanto premesso, al fine dell'inquadramento delle domande proposte, si osserva che l'applicazione dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova in ipotesi di 5 responsabilità contrattuale secondo i quali “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. sez. un.
n. 13533/01), è stata adeguata dalla giurisprudenza di legittimità alla peculiare configurazione delle obbligazioni generalmente scaturenti dal conferimento dell'incarico professionale all'avvocato per l'assistenza in giudizio.
Segnatamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, “la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto d'appello privo dell'indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006; conformi ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 25234 del 14/12/2010).
Risulta, quindi, peculiare il parametro di diligenza da osservarsi nelle ipotesi considerate, visto che in relazione alla responsabilità professionale “trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata” (Cass. n. 15032/2021).
In questi casi, inoltre, la prova dell'esistenza di un comportamento omissivo o commissivo del professionista rilevante in termini di inadempimento, e quindi con riguardo al canone di diligenza medio concretamente esigibile nel caso concreto, non può dirsi di per sé sufficiente a incardinare la responsabilità professionale dell'avvocato, occorrendo verificare, altresì, “se
6 l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n.
2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020)” (Cass. n. 3566/2021).
Pertanto, la valutazione giudiziale dovrà necessariamente basarsi su un ragionamento controfattuale, condotto sulla base del criterio di “preponderanza dell'evidenza” (Cass. n.
3566/2021), il quale “si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione
e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili” (Cass. n. 25112/2017, Cass. n.
1169/2020; e ancora Cass. n. 24956/2020 secondo cui “Sul punto, invero, va ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa -tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n.
25112, Rv. 646451-01”).
Venendo al caso di specie, è incontestata - con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc - e comunque provata dai documenti agli atti (si veda l'ordine di carcerazione con pedissequo decreto di sospensione ex art. 656 comma 5 c.p.p. sub doc. n. 1 dell'attore) la nomina del convenuto quale difensore d'ufficio dell'attore nel procedimento Reg. Gen. n. 5507/2016
R.G.N.R. 7734/2016, conclusosi con sentenza di condanna n. 2199/2017 del 23.05.2017 a nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 483 c.p., mentre non è stata allegata e non vi è prova dell'esistenza del conferimento, da parte dell'attore al convenuto, di un incarico professionale ai fini della proposizione dell'impugnazione avverso detta pronuncia.
Sono invece contestati, e integrano il thema decidendum, l'adempimento del convenuto agli obblighi derivanti dal mandato professionale assunto in detto giudizio penale, sostenendo l'attore di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla pendenza di detto processo a suo carico
7 e alla conclusione di quest'ultimo con sentenza di condanna e di essersi visto precludere la possibilità di difendersi con efficacia e di promuovere impugnazione nei termini normativamente previsti.
Riassunti i termini della controversia, difettano in questa sede l'adeguata allegazione e la prova – di cui era gravato l'attore, sulla scorta dei principi sin qui richiamati – della ragionevole probabilità di ottenimento di una pronuncia più favorevole nel processo di primo grado R.G.N.R.
7734/2016 e di accoglimento dell'impugnazione laddove tempestivamente proposta, circostanze queste dirimenti ai fini del rigetto delle domande attoree e che comportano, di conseguenza,
l'assorbimento delle altre questioni in merito all'esistenza o meno di un inadempimento colpevole del convenuto.
Sotto questo profilo, in particolare, l'attore non ha contestato specificamente le affermazioni del convenuto secondo cui il processo di primo grado non avrebbe potuto avere un esito più favorevole, essendosi in detto contesto accertata, sulla base di certe e consistenti prove documentali e testimoniali, la responsabilità penale dell'attore per il reato previsto dall'art. 483
c.p., a seguito della presentazione, da parte del primo, di una dichiarazione di possesso dei requisiti morali – contenuta in una SCIA sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC agli uffici competenti del Comune di Firenze finalizzata ad aprire un negozio di vendita al dettaglio di generi non alimentari – rivelatasi falsa a seguito delle verifiche eseguite mediante consultazione del casellario giudiziale, da cui erano emerse precedenti condanne a carico del Sig.
per reati ostativi all'esercizio delle attività di vendita e di commercio di prodotti non Pt_1 alimentari.
In particolare, l'attore non ha fornito alcuna diversa ricostruzione dei fatti dedotti dal convenuto, come accertati nel giudizio penale di cui si discute, nel cui contesto la teste , in Testimone_1 qualità di responsabile dell'ufficio commercio del Comune di Firenze, aveva confermato l'invio da parte dell'attore di una SCIA con dichiarazione di possesso dei requisiti morali necessari per esercitare l'attività di vendita di prodotti non alimentari, risultati insussistenti a seguito delle verifiche eseguite (cfr. pag. 4 e 5 della comparsa di costituzione del convenuto).
A ciò si aggiunga che l'attore si è limitato a richiamare genericamente gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità professionale, senza premurarsi di dimostrare, mediante la formulazione di deduzioni puntuali e la produzione di documentazione idonea, la sussistenza di concreti elementi per ritenere che, laddove il convenuto
8 lo avesse informato della pendenza del processo, avrebbe potuto, con sufficiente grado di probabilità, difendersi più efficacemente ai fini dell'emissione di una pronuncia favorevole.
Sul punto, non vi è alcuna specifica individuazione e descrizione delle asserite “opzioni processuali” più vantaggiose percorribili nel giudizio penale in questione o delle modalità di esecuzione della pena proponibili, né degli elementi di fatto e di diritto che potevano essere dedotti al fine di ottenere una pronuncia di assoluzione o di condanna ad una pena più lieve in primo grado.
Quanto alla proposizione dell'appello, premesso che non vi è alcuna allegazione e prova rispetto al conferimento di uno specifico incarico in tal senso da parte dell'attore al convenuto (e neppure era certa o quantomeno probabile la nomina per l'appello dell'Avv. Difensore d'ufficio CP_1 del giudizio di primo grado) – sicché difetta, in riferimento all'assistenza legale ai fini dell'impugnazione, la prova del titolo contrattuale quale fatto costitutivo a fondamento della domanda risarcitoria per responsabilità professionale – occorre altresì rilevare che non risulta fornito alcun elemento valevole a dimostrare l'esistenza di ragionevoli probabilità di addivenire, in ipotesi di tempestiva instaurazione dell'impugnazione, alla proficua riforma della sentenza di primo grado.
Segnatamente, l'attore non ha indicato in questa sede le parti della sentenza da riformare, i motivi di gravame efficacemente proponibili né le eventuali prove acquisibili al fine di contraddire la valutazione operata dal Giudice di prime cure, e non ha in definitiva dimostrato che l'impugnazione, laddove promossa, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolta.
In ogni caso, difettano, altresì, la compiuta allegazione e la prova della sussistenza di danni economici o di natura non patrimoniale concretamente subiti dall'attore in conseguenza della condotta del convenuto, atteso che, per un verso, non è stata fornita dal primo nessuna valida argomentazione a sostegno della plausibile e ragionevole possibilità di ottenere una pronuncia diversa da quella in concreto resa con la sentenza n. 2199/2017 del 23.05.2017 – contenente condanna ad una pena detentiva comportante una restrizione della libertà personale dell'attore – la cui correttezza non risulta efficacemente contraddetta nella presente sede giudiziale.
Per altro verso, non si rinviene in atti la descrizione sufficientemente specifica né la prova dei danni lamentati dall'attore, non essendo stato dimostrata la perdita dell'impiego precedentemente svolto né il venir meno di occasioni di lavoro in conseguenza della condotta inadempiente (essa stessa indimostrata) attribuita al convenuto, né che dalla condanna e dal suo
9 passaggio in giudicato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli per il Sig. sul piano Pt_1 non patrimoniale.
Né a conclusioni diverse potrebbe addivenirsi a seguito dell'accoglimento della richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. reiterata dall'attore anche in sede di comparsa conclusionale, essendo l'acquisizione della polizza professionale del convenuto del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente causa, a fronte della mancata prova dei fatti costitutivi della responsabilità professionale e della domanda di risarcimento attorea.
Alla luce delle motivazioni esposte, le domande attoree devono essere rigettate.
3. Sulle spese di lite e sulle domande risarcitorie ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Vengono poste a carico dell'attore, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal convenuto, con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo al valore indeterminabile con grado di complessità basso e ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio, ad esclusione di quella di trattazione e istruttoria, per la quale l'attività difensiva in concreto svolta (è stata depositata una sola memoria istruttoria e l'istruzione della causa è stata esclusivamente documentale) giustifica l'applicazione dei parametri minimi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Da ultimo, devono essere rigettate le domande risarcitorie rispettivamente proposte dalle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per essere quella avanzata dall'attore del tutto priva di pregio a fronte del rigetto nel merito delle domande di risarcimento per responsabilità professionale esperite, e per essere quella del convenuto infondata, atteso che, nel caso in esame, da un lato non risultano specificamente allegati e dimostrati gli elementi soggettivi del dolo o della colpa grave ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., e dall'altro, non appare riconducibile alla violazione del grado minimo di diligenza che consente di assumere consapevolezza in ordine all'infondatezza delle proprie ragioni né all'abuso del diritto l'aver promosso la presente causa sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità
(in termini si veda Cass. sez. un. n. 9912/2018, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre,
10 sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; conforme anche Cass. n. 19948/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) REVOCA la dichiarazione di contumacia del convenuto;
2) RIGETTA le domande attoree;
3) RIGETTA le domande risarcitorie delle parti reciprocamente proposte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
4) CONDANNA a rimborsare a e spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro € 6.713,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del
15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, disponendone la distrazione a favore del legale di quest'ultimo dichiaratosi antistatario.
Firenze, 28.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
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