Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1535/2023 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1535 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2023, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (NA), alla via Campanile n. 1, presso lo studio dell'avv. Lucia di Marino, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, CF: , elett.te dom.to in Afragola (NA) alla Controparte_1 C.F._2 via Francesco Russo n. 41, presso l'Avv. Giuseppina Corrado, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituizione;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 8
Il PM apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2023 la ricorrente deduceva di aver intrapreso una relazione more uxorio con il resistente, in costanza della quale era nato un figlio, , a Castelvolturno (CE) il _1
13.02.2015, riconosciuto da entrambi i genitori;
che, venuta in essere una crisi di coppia, la loro relazione si interrompeva dopo circa trenta giorni dalla nascita del minore;
che l'intervenuta crisi era addebitale unicamente agli atteggiamenti violenti perpetrati dal resistente in danno della ricorrente, anche alla presenza di minore;
che, a decorrere dall'intervenuta interruzione della convivenza, il resistente si era disinteressato del figlio minore, sia dal punto di vista morale ed affettivo, nonché economico.
Ciò premesso, evidenziata l'impossibilità di instaurare un rapporto sereno con il resistente, nell'interesse del minore, chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido super esclusivo del figlio in favore della madre ed esercizio del diritto di _1 visita nei confronti del genitore non collocatario, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad importo mensile di € 300,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 19.10.2023, ove si procedeva all'audizione della parte ricorrente comparsa, unitamente al proprio difensore, previo allontanamento del resistente comparso in assenza di adeguata difesa tecnica, veniva disposto rinvio per l'acquisizione delle relazioni da parte dei Servizi
Sociali competenti e degli atti ostensibili a carico di da parte della competente Controparte_1
Procura.
Con comparsa del 12.01.2024 si costituiva il resistente, il quale, chiedendo il rigetto del ricorso, contestava integralmente la veridicità delle avverse allegazioni difensive, nonché concludeva per l'affido congiunto del minore ed affinché fosse disposto in capo allo stesso l'obbligo di concorrere al mantenimento del minore nella misura di € 150,00, oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie. _1
All'esito dell'udienza del 18.01.2024 e dell'audizione del resistente, con provvedimento reso in pari data, in via provvisoria ex art 473 bis 15 c.p.c., il Giudice delegato disponeva a carico del resistente la corresponsione dell'assegno mensile di contributo al mantenimento del minore pari di € 200,00, oltre
ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 8 All'esito dell'esperimento dell'istruttoria giudiziale, previa audizione del minore , nonché o _1
del deposito delle disposte relazioni da parte dei Servizi Sociali competenti e degli atti ostensibili a carico di da parte della competente Procura, all'udienza del 30/05/2025, il Controparte_1
Giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Sull'affidamento del minore , sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del _1
genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido del figlio minore , ritiene che debba essere disposto il _1
suo affidamento in via esclusiva alla madre, in quanto rispondente all'interesse del minore.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Nello specifico la
Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il pagina 3 di 8 migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre
2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emersa una manifesta carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti diseducativi tenuti anche alla presenza della prole, nonché dei figli al tempo minori della , _1
ed , nati dal precedente matrimonio della stessa, ed in particolare nell'aver Persona_2 Per_3
usato violenza nei confronti della ricorrente.
Ed invero gli atteggiamenti aggressivi ed i fatti di violenza fisica e verbale dedotti dalla ricorrente, in parte, a fondamento della richiesta di affido esclusivo hanno trovato riscontro, dapprima, nella sentenza n. 384/2015 emessa in data 04.05.2015 dal Tribunale di PO Nord, all'esito di giudizio con rito direttissimo, pervenuta in atti previa trasmissione a cura del P.M. in sede, sentenza che ha riconosciuto il resistente, responsabile del reato ascrittigli (di cui agli artt. 572 e 582 c.p.), Controparte_1
condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché nella sentenza n. 904/2016 emessa in data 14.04.2016 dal Tribunale di PO Nord, che ha ritenuto lo stesso, responsabile del reato ascrittigli (di cui agli artt. 572, 61 nr. 11 quinquies, 358 comma 1 e 3, 61 nr 2 c.p.), condannandolo alla pena di anni 2 e giorni 20 di reclusione.
I gravi e reiterati episodi di violenza in danno della e della prole minore, in particolare di _1
, colpito al capo da un biberon dal resistente, costituiscono di per sé elemento idoneo Persona_4
a giustificare che sia disposto l'affidamento esclusivo alla madre.
Il si è presentato puntuale ai primi due incontri con la ASL distretto 41 CP_1 CP_2
dimenticando invece gli altri due;
la relazione depositata il 24.4.24 conclude auspicando la conclusione di un percorso per la valutazione delle capacità genitoriali
A ciò va aggiunta la totale assenza di rapporti tra le parti, come confermata in sede di audizione, che preclude, di fatto, la possibilità di una gestione condivisa della genitorialità sul minore, avente quale presupposto la continua interazione tra i genitori sulle scelte inerenti al figlio, e che pertanto anche tale pagina 4 di 8 aspetto risulti ostativo alla statuizione dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori.
In ultimo, il padre, il quale negli anni ha visto sporadicamente il minore, non ha versato il mantenimento del figlio , men che mai in conformità alle reali esigenze di vita dello stesso, _1
mostrando disinteresse oltre che morale anche economico.
Va pertanto confermato l'affido esclusivo del minore, , alla madre. _1
Occorre tuttavia rilevare che, in sede di audizione del 30.05.2025, il piccolo riferiva “…Vedo _1
papà ogni tanto, ad esempio durante le feste natalizie. Mi viene a prendere e andiamo alle giostre o a mangiare. Io voglio andare con mio padre e vorrei vederlo più spesso. Ad esempio, una volta a settimana il sabato o la domenica. Ogni tanto sono andato a dormire a casa da lui che vive con la sua compagna. Mi farebbe piacere dormire con lui... Ogni volta mio padre mi vede con la sua compagna ed il fratellino, ma vorrei che stesse solo con me e vederlo da solo”.
Ciò posto, in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, questo Collegio, accogliendo il desiderio del minore di trascorrere più tempo con il proprio genitore, ritiene opportuno che il _1
padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, a week-end alterni, dalle ore 15:00 alle ore 20,00 del sabato,
e dalle ore 10,00 alle ore 20:00 della domenica, mentre nelle settimane in cui non è previsto il fine settimana, il padre potrà tenere con sé per due giorni infrasettimanali, dall'orario di uscita di _1
scuola sino alle ore 20:00; per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno senza pernottamento;
per le vacanza natalizie ad anni alterni il 24
o il 25 dicembre il 26 o il 6 gennaio salvo diverso accordo tra le parti, sempre ad anni alterni, la
Pasqua o il Lunedì in Albis, il giorno del compleanno ed onomastico del genitore con quest'ultimo, il giorno del compleanno ed onomastico della minore con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. Va suggerito al un percorso di rafforzamento delle capacità CP_1
genitoriali presso la ASL di appartenenza al fine di poter in seguito valutare la possibilità di un ampliamento del diritto di visita anche con pernottamento e va disposto il monitoraggio del nucleo familiare del da parte dei SS di che dovranno segnalare ogni criticità alla procura CP_1 Parte_2
delle repubblica presso il tribunale per i minorenni di PO .
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore . _1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età del minore (nel caso di specie di anni 10), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi pagina 5 di 8 e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della minore presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Ciò posto, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento del figlio , il Tribunale è chiamato, in _1 questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore, in considerazione della circostanza che essendo piuttosto ridotti i tempi di permanenza della minore presso il padre, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre alle normali spese di cura e sostentamento.
In secondo luogo, devono essere considerate le condizioni reddituali dei coniugi, come emersa dall'istruttoria.
La ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come impiegata in un'impresa di pulizia, percependo circa 700/800 euro mensili, mentre il resistente, occupato occasionalmente quale autista addetto alle consegne per una cornetteria, ha dichiarato di percepire un reddito mensile pari ad €
600,00 circa.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta o dalle dichiarazioni rese dalle parti- come nel caso di specie- ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma di € 250,00, da corrispondersi ad _1
, entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed Parte_1 annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, come da Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
Inoltre, l'assegno unico per la prole verrà percepito interamente da , che si occupa in Parte_1
via esclusiva del figlio, anche alla luce della recente ordinanza della Cassazione che con l'ordinanza n.
4672/2025 ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal
D.Lgs. 230/2021.
pagina 6 di 8 CP_ La Corte ha aderito alla Circolare dell' n. 23/22 la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”.
Questa misura, infatti, è progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate sulla scorta dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase di trattazione (€
1.806,00) e fase decisionale (€ 2.905,00 ridotta del 40% ad euro 1743,00)
P.Q.M.
1) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, e Persona_5 Parte_1
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento della del figlio minore
, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e _1
straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, a decorrere dal 01.01.2026;
3) Dispone che l'assegno unico per sia percepito interamente dalla madre Persona_5 Parte_1
;
[...]
4) Suggerisce a un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali presso la Persona_5
ASL territorialmente competente
5) Dispone che i SS di prendano in carico il nucleo familiare del sig e Parte_2 Persona_5
monitorino i rapporti del padre con il minore segnalando alla Procura presso il tribunale _1
per i minorenni ogni eventuale criticità;
6) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in euro 5.292,00 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell' 11.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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