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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11184/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11184/2024
Il Giudice,
Viste le note scritte depositate;
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.. 11184/2024 promossa da:
in persona della Responsabile di Struttura di Parte_1
Terzo Livello dott.ssa con il patrocinio dell'avv. ROSSOTTO RICCARDO ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino (10121 – TO), via Amedeo Avogadro n. 26,
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. con il Controparte_1 Controparte_2
patrocinio degli Avv.ti BUSNÉ ERNESTO del Foro di Milano e del Foro Controparte_3
di Torino ed elettivamente domiciliata presso la sede della con Controparte_4
sede in C.so Buenos Aires n. 47 Milano
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso proposte.
Nel merito:
pagina 2 di 10 - dichiarare nullo, e/o inefficace, e/o comunque infondato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2604/2024 (R.G. 5489/2024) emesso in data 07/05/2024 dal Tribunale di Torino e notificato in data
08/05/2024;
- in ogni caso, respingere ogni domanda ex adverso proposta.
Con il favore del compenso professionale ai sensi del Regolamento n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA.
Per parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino,
In via principale e nel merito:
Rigettare l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata e nel merito:
Nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, preso atto dell'accertamento portato dalla sentenza n. 429/2024 del Tribunale di Torino, passata in cosa giudicata, in virtù della quale la
[...]
risultava debitrice, nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
dell'importo di Euro 234.363,24 a decorrere dal 31 dicembre 2013; preso atto altresì dell'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 234.363,24 in data 19/06/2024 da imputarsi ad interessi e, solo successivamente, a capitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1194
c.c.; dichiarare tenuta e condannare la opponente al pagamento, in favore della società opposta, Pt_1
della somma di Euro 209.592,66 oltre ad interessi nella misura di cui al D.Lgs. 231 / 2002 dal
19/06/2024 al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di esposti e competenze, oltre ad accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.6.2024, conveniva in Parte_1
giudizio (cui era legata dal rapporto contrattuale di contro corrente di Controparte_1
corrispondenza n. 34109.54), riferendo che, con sentenza definitiva n. 429/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 22.1.2024, nell'ambito del giudizio n. r. g. 13043/2020 (a conclusione di una precedente causa di opposizione a decreto ingiuntivo intercorsa tra le medesime parti), si accertava, in pagina 3 di 10 favore della correntista ed alla data del 31.12.2013, un credito di € 425.231,16, Controparte_1 ridotto per compensazione in € 234.363,24 (trattasi di denaro non dovuto per anatocismo, interessi ultra-legali, CMS/CIV e altri addebiti privi di causa); importo, in seguito, azionato monitoriamente dalla nei confronti della Banca. Controparte_1
Ciò premesso, la Banca proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2604/2024 (R.G.
5489/2024), concesso dal Tribunale di Torino in data 7.5.2024, notificato in data 8.5.2024, per l'importo di € 234.363,00, oltre a interessi come da domanda (ovvero nella misura richiesta “di cui al
D.Lgs. 213 / 2002 dal 31 dicembre 2013 sino a saldo”) e spese della procedura di ingiunzione, liquidata in € 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, contestando il predetto provvedimento unicamente in punto decorrenza e tasso degli interessi.
Segnatamente, rilevando che, nell'ambito del predetto giudizio n. r. g. 13043/2020, la CP_1
non ha mai domandato lo specifico accertamento della spettanza di alcuna specie di interessi dalla
[...]
data del 31.12.2013 sino al saldo (richiesta, invece, presente solo nel ricorso per decreto ingiuntivo), la sostiene che gli interessi medesimi sarebbero dovuti solo dalla data del ricorso monitorio. Pt_1
In punto di quantificazione degli interessi, l'opponente contesta l'applicazione dell'art. 1284 comma 4
c.c. e, pertanto, il saggio di interessi previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 213 / 2002 cui la norma codicistica rimanda. A tal proposito, condividendo la giurisprudenza di legittimità che limita l'art. 1284 comma 4 c.c. alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (“dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”, cfr. Cass. Civ. 07/11/2018 n. 28409), l'opponente ritiene la norma inapplicabile al caso di specie ove il credito restitutorio della scaturisce, non già dal CP_1
contratto a monte di conto corrente di corrispondenza, bensì dall'indebito oggettivo, ovvero da obbligazione non contrattuale e prevista ex lege. Pertanto, il tasso applicabile sarebbe quello di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto nella parte in cui condanna la al pagamento Pt_1
degli interessi di cui al d.lgs. 321/2002 dal 31.12.2023 al saldo, piuttosto che degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda monitoria del 26.3.2024 al saldo effettivo.
Si costituiva la convenuta contestando l'opposizione avversaria ed evidenziandone in via preliminare l'inammissibilità per aver la Banca opponente già manifestato, in seguito alla notifica del decreto pagina 4 di 10 ingiuntivo opposto, la volontà di rinunciare a qualsivoglia contestazione in merito al credito oggetto del decreto ingiuntivo;
volontà comunicata alla controparte tramite una mail con la quale, da un lato, palesava l'intenzione di provvedere al pagamento e, dall'altro, richiedeva un conteggio aggiornato e le coordinate bancarie. Tuttavia, venendo contra factum proprium, la ha poi proposto la presente Pt_1
opposizione, quale comportamento incompatibile con la precedente espressa volontà. Il creditore, pertanto, contestava che vi fosse stato un abuso dello strumento processuale.
Il creditore opposto evidenziava altresì che, anche nel caso di ritenuta ammissibilità dell'opposizione, il predetto comportamento tenuto dalla nella fase stragiudiziale debba sicuramente qualificarsi alla Pt_1
stregua di un riconoscimento di debito, sia in relazione alla sorte capitale che agli interessi.
Nel merito, invece, il creditore opposto insiste sulla debenza degli interessi, sia in punto decorrenza che tasso. Segnatamente, anche in assenza di espressa domanda in sede di giudizio n. r. g. 13043/2020, gli interessi di mora giustamente devono decorrere a far data dal 31.12.2013, trattandosi di obbligazione di valuta e, pertanto, dovendo individuarsi il dies a quo alla data di scadenza dell'obbligazione, posto che
“in caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti - senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte - con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c." (Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2023, n.
17572). In subordine, alla data del pagamento ex art. 2033 c.c. 2 cpv, stante la mala fede della Banca debitrice la quale, anche dinanzi alle contestazioni della controparte, non ha mai giustificato gli addebiti totalmente sforniti di prova e basati su presunti conti anticipi. In ulteriore subordine, alla data della domanda, anche formulata in sede stragiudiziale posto che "ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.") e, quindi, nel caso che qui occupa, dal 2.12.2022 (cfr. pec inviata dal creditore in pendenza del giudizio n. rg. 13043/2020 nella quale chiedeva la restituzione dell'importo di € 425.231,16, “maggiorato di interessi di mora dal ricevimento della presente al saldo”).
Venendo al profilo del tasso di interessi, l'opposto eccepisce di aver subìto un maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. come dimostra il fatto che la ha dovuto fare ricorso al credito Parte_3
pagina 5 di 10 bancario, dalla data del dicembre 2013, corrispondendo interessi ben superiori rispetto al tasso legale.
Proprio in conseguenza dei debiti bancari, il socio di Sig. ha Controparte_1 Persona_1 perso la casa di abitazione;
perdita che, a dire dell'opposto, il avrebbe sicuramente potuto CP_2
evitare se avesse disposto delle somme dovute dalla Banca opponente e dalla stessa mai corrisposte, se non in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo.
Veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc. con modalità scritta al 15 maggio 2025.
Preliminarmente, in merito alla eccezione della parte opposta relativa al denunciato abuso dello strumento processuale adottato dalla Banca creditrice, si rileva che la stessa è infondata e deve essere respinta.
A supporto della eccezione, parte opposta ha prodotto mail inviatale dalla Banca in data 21.5.2024 nella quale quest'ultima si diceva disponibile ad adempiere, previo conteggio aggiornato di quanto dovuto ed invio delle coordinate bancarie, salvo successivamente proporre la presente opposizione.
Occorre osservare che si realizza un'ipotesi di “abuso del diritto” allorquando un soggetto eserciti un diritto di cui è titolare con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando un ingiustificato e sproporzionato sacrificio della controparte contrattuale o perseguendo un fine diverso ed ulteriore rispetto a quello consentito dal diritto stesso.
Ciò premesso, la semplice richiesta della Banca debitrice di conteggio del debito, ancorché preceduta dalla manifestata volontà di adempiere, non pare integrare gli estremi di una condotta abusiva. Infatti, il debitore ha diritto di ottenere le informazioni necessarie circa il debito che deve estinguere e non vi è prova che, nel caso di specie, la abbia agito con modalità scorrette o perseguendo un fine Pt_1
ulteriore rispetto a quello finalizzato ad ottenere contezza di quanto dovuto. L'intenzione di
“provvedere al pagamento”, manifestata nella mail in commento, risultava pertanto condizionata alla conoscenza dell'esatto ammontare del debito.
Per le medesime ragioni suesposte, è parimenti da respingere l'eccezione della parte opposta relativa al riconoscimento del debito. L'atto unilaterale di ricognizione del debito, ancorché non esiga formule sacramentali e possa essere compiuto senza che il dichiarante abbia una specifica intenzione riconoscitiva, deve contenere la manifestazione, anche implicita, della consapevolezza del debito.
Consapevolezza che, evidentemente, difettava in capo alla Banca creditrice al momento della richiesta pagina 6 di 10 di informazioni in ordine all'ammontare esatto del debito. Infatti, solo successivamente al conteggio, la medesima debitrice si determinava, da un lato, a versare al creditore il capitale di € 234.363,00, dall'altro, a proporre opposizione in punto interessi.
Per tali ragioni, le due eccezioni devono essere ritenute infondate.
Nel merito, venendo al primo motivo di opposizione proposto dalla Parte_1
in relazione all'errata individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi moratori, si
[...]
rileva che lo stesso è fondato e deve essere accolto.
La risulta infatti creditrice nei confronti della Parte_3 Parte_1
di somme di denaro che, in costanza di rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza,
[...]
la medesima aveva versato indebitamente all'istituto bancario, a titolo di anatocismo, interessi ultra- legali, CMS/CIV e altri addebiti privi di causa, così come accertato dal Tribunale di Torino in data
22.1.2024, con sentenza n. 429/2024 nell'ambito del giudizio n. r. g. 13043/2020. Orbene, il predetto obbligo restitutorio, sorto in capo alla Banca debitrice, trova la propria genesi dall'indebito oggettivo operato a favore della medesima, e non già direttamente dal contratto di conto corrente di corrispondenza a monte. Pertanto, trattasi di obbligo restitutorio, non contrattuale, bensì sorto ex lege e riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. per cui, ai fini del decorso degli interessi sul capitale indebito, occorre riferirsi al momento del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, o a quello della domanda, se il medesimo era in buona fede.
In merito al profilo soggettivo, si osserva che, dovendo la buona fede “essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo” (cfr. Cass. Civ. sez. I, sent. n. 12362 in data 7.5.2024).
Ciò premesso, nel caso che qui occupa, in assenza di elementi tali da far ritenere sussistente lo stato di mala fede in capo al debitore, ne va presunta la buona fede. Di conseguenza, il dies a quo ai fini del decorso degli interessi deve essere individuato al momento della domanda.
Occorre adesso soffermarsi sull'esatta delimitazione del termine “domanda” di cui all'art. 2033 c.c.
Segnatamente, si tratta di comprendere innanzitutto a quale tipologia di domanda giudiziale faccia riferimento la norma in commento;
in secondo luogo, se possa esservi compreso anche l'atto stragiudiziale con cui il creditore rivendica le proprie pretese, intimando al debitore di adempiere.
Quanto al primo profilo, disciplinando l'art. 2033 c.c. l'azione di ripetizione dell'indebito, non vi è dubbio che la relativa “domanda” debba essere diretta ad ottenere, appunto, la restituzione dell'indebito. Di conseguenza, la mera domanda di accertamento, volta solo ad accertare l'esistenza pagina 7 di 10 dell'indebito e non corredata da richieste di condanna, non è idonea ad integrare il disposto normativo in parola.
Venendo al secondo profilo, ormai per pacifica giurisprudenza di legittimità, il termine “domanda” non va inteso come riferito “esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass. Civ., sez. I, ord. n. 9757 in data 11.4.2024).
A fronte di tali considerazioni, si rileva che la domanda di accertamento avanzata dal creditore
[...] nell'ambito del giudizio n. r. g. 13043/2020 non è idonea a far decorrere gli interessi Parte_3
moratori; che, comunque, in tale sede, il predetto creditore non aveva nemmeno espressamente richiesto l'accertamento dell'ammontare degli interessi dovuti (cfr. conclusioni sentenza n. 429/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 22.1.2024, quale doc. 3 fascicolo di parte opponente); infine che, prima del ricorso per ingiunzione datato 26.4.2024, il creditore ha intimato, in data 2.12.2022, alla il pagamento degli interessi in via stragiudiziale (“vi invito […] Parte_1
alla restituzione del predetto importo di euro 425.231,16 maggiorato di interessi di mora dal ricevimento della presente sino al saldo, in favore della società mia assistita”, cfr. doc. 11 fascicolo di parte opposta).
Tutto ciò considerato e rilevato, il decreto ingiuntivo n. 2604/2024 (R.G. 5489/2024) qui opposto, con cui il Tribunale di Torino, tra le altre voci, condanna la anche Parte_1
al pagamento degli interessi “come da domanda”, ovvero nella misura richiesta “di cui al D.Lgs. 213 /
2002 dal 31 dicembre 2013 sino a saldo”, è illegittimo nella parte in cui riferisce la decorrenza dei predetti interessi alla data del 31.12.2013, dovendosi invece intendere come dies a quo la data del
2.12.2022.
Sotto tale profilo, pertanto, il decreto opposto deve essere revocato.
Sempre nel merito, venendo al secondo motivo di opposizione proposto dalla Parte_1
in relazione all'errata individuazione del tasso di interessi moratori, si rileva che lo
[...]
stesso è infondato e non può essere accolto.
L'opponente, premettendo che l'art. 1284 comma 4 c.c. trova applicazione per le sole obbligazioni di fonte contrattuale (“dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”, cfr. Cass. Civ. 07/11/2018 n. 28409), ritiene la norma inapplicabile al caso di specie ove pagina 8 di 10 il credito restitutorio della scaturisce, non già dal contratto a monte di conto corrente di CP_1 corrispondenza, bensì dall'indebito oggettivo, ovvero da obbligazione non contrattuale e prevista ex lege. Pertanto, il tasso applicabile sarebbe correttamente quello di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
A fronte di tale opposizione, se da un lato può ritenersi corretta – come peraltro già suesposto – la qualificazione del credito restitutorio della in termini di indebito oggettivo, Parte_3 ovvero obbligazione ex lege, dall'altro non è condivisile il campo applicativo dell'art. 1284 comma 4
c.c. proposto da parte opposta come limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale.
Afferma, in proposito, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. “trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale” (nella specie, la S.c. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione dei indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle, cfr. Cass. sez. III, sent. n. 61 del 3.1.2023). Ancora, più recentemente, si è affermato che, tale norma “non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale – che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura – a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (cfr.
Cass. sez. III, ord. n. 7677 del 22.3.2025).
Sulla base di tali principi è, pertanto, possibile affermare che l'art. 1284 comma 4 c.c. sia applicabile all'obbligazione restitutoria gravante sulla Parte_1
Per tali ragioni nessuna illegittimità del decreto ingiuntivo opposto si ritiene sussista con riferimento al tasso di interessi applicato.
Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione deve essere ritenuta infondata.
Essendo pacificamente intervenuto il pagamento del capitale oggetto di ingiunzione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la banca opponente deve essere condannata al pagamento degli a interessi ex art. 1284 co.4 cc, decorrenti dal 2.12.2022 sino a saldo.
Afferma, infatti, la Suprema Corte che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei
pagina 9 di 10 fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. 17.10.2011 n. 21432).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. A tal proposito, si ricorda che:
“nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con
l'opposizione, fano parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (cfr.
Corte App. Napoli, sez. VIII, sent. n. 2977, in data 28.6.2024).
Nel caso di specie essendo pacificamente dovuto l'importo capitale di cui al decreto ingiunto deve essere confermata la condanna alle spese di cui al titolo monitorio mentre si ritengono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese della fase di opposizione in ragione del fatto che la stessa è risultata fondata in relazione alla decorrenza degli interessi dovuti comunque da una data antecedente a quella indicata dalla stessa parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2604/2024;
Condanna l'opponente a pagare all'opposta gli Parte_1 Parte_3 interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., sull'importo capitale di € 234.363,00, decorrenti dal 2.12.2022 sino al saldo e le spese della procedura di ingiunzione, già liquidate in € 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
Compensa le spese relative al procedimento di opposizione.
Torino, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11184/2024
Il Giudice,
Viste le note scritte depositate;
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.. 11184/2024 promossa da:
in persona della Responsabile di Struttura di Parte_1
Terzo Livello dott.ssa con il patrocinio dell'avv. ROSSOTTO RICCARDO ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino (10121 – TO), via Amedeo Avogadro n. 26,
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. con il Controparte_1 Controparte_2
patrocinio degli Avv.ti BUSNÉ ERNESTO del Foro di Milano e del Foro Controparte_3
di Torino ed elettivamente domiciliata presso la sede della con Controparte_4
sede in C.so Buenos Aires n. 47 Milano
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso proposte.
Nel merito:
pagina 2 di 10 - dichiarare nullo, e/o inefficace, e/o comunque infondato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2604/2024 (R.G. 5489/2024) emesso in data 07/05/2024 dal Tribunale di Torino e notificato in data
08/05/2024;
- in ogni caso, respingere ogni domanda ex adverso proposta.
Con il favore del compenso professionale ai sensi del Regolamento n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA.
Per parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino,
In via principale e nel merito:
Rigettare l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata e nel merito:
Nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, preso atto dell'accertamento portato dalla sentenza n. 429/2024 del Tribunale di Torino, passata in cosa giudicata, in virtù della quale la
[...]
risultava debitrice, nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
dell'importo di Euro 234.363,24 a decorrere dal 31 dicembre 2013; preso atto altresì dell'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 234.363,24 in data 19/06/2024 da imputarsi ad interessi e, solo successivamente, a capitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1194
c.c.; dichiarare tenuta e condannare la opponente al pagamento, in favore della società opposta, Pt_1
della somma di Euro 209.592,66 oltre ad interessi nella misura di cui al D.Lgs. 231 / 2002 dal
19/06/2024 al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di esposti e competenze, oltre ad accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.6.2024, conveniva in Parte_1
giudizio (cui era legata dal rapporto contrattuale di contro corrente di Controparte_1
corrispondenza n. 34109.54), riferendo che, con sentenza definitiva n. 429/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 22.1.2024, nell'ambito del giudizio n. r. g. 13043/2020 (a conclusione di una precedente causa di opposizione a decreto ingiuntivo intercorsa tra le medesime parti), si accertava, in pagina 3 di 10 favore della correntista ed alla data del 31.12.2013, un credito di € 425.231,16, Controparte_1 ridotto per compensazione in € 234.363,24 (trattasi di denaro non dovuto per anatocismo, interessi ultra-legali, CMS/CIV e altri addebiti privi di causa); importo, in seguito, azionato monitoriamente dalla nei confronti della Banca. Controparte_1
Ciò premesso, la Banca proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2604/2024 (R.G.
5489/2024), concesso dal Tribunale di Torino in data 7.5.2024, notificato in data 8.5.2024, per l'importo di € 234.363,00, oltre a interessi come da domanda (ovvero nella misura richiesta “di cui al
D.Lgs. 213 / 2002 dal 31 dicembre 2013 sino a saldo”) e spese della procedura di ingiunzione, liquidata in € 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, contestando il predetto provvedimento unicamente in punto decorrenza e tasso degli interessi.
Segnatamente, rilevando che, nell'ambito del predetto giudizio n. r. g. 13043/2020, la CP_1
non ha mai domandato lo specifico accertamento della spettanza di alcuna specie di interessi dalla
[...]
data del 31.12.2013 sino al saldo (richiesta, invece, presente solo nel ricorso per decreto ingiuntivo), la sostiene che gli interessi medesimi sarebbero dovuti solo dalla data del ricorso monitorio. Pt_1
In punto di quantificazione degli interessi, l'opponente contesta l'applicazione dell'art. 1284 comma 4
c.c. e, pertanto, il saggio di interessi previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 213 / 2002 cui la norma codicistica rimanda. A tal proposito, condividendo la giurisprudenza di legittimità che limita l'art. 1284 comma 4 c.c. alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (“dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”, cfr. Cass. Civ. 07/11/2018 n. 28409), l'opponente ritiene la norma inapplicabile al caso di specie ove il credito restitutorio della scaturisce, non già dal CP_1
contratto a monte di conto corrente di corrispondenza, bensì dall'indebito oggettivo, ovvero da obbligazione non contrattuale e prevista ex lege. Pertanto, il tasso applicabile sarebbe quello di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto nella parte in cui condanna la al pagamento Pt_1
degli interessi di cui al d.lgs. 321/2002 dal 31.12.2023 al saldo, piuttosto che degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda monitoria del 26.3.2024 al saldo effettivo.
Si costituiva la convenuta contestando l'opposizione avversaria ed evidenziandone in via preliminare l'inammissibilità per aver la Banca opponente già manifestato, in seguito alla notifica del decreto pagina 4 di 10 ingiuntivo opposto, la volontà di rinunciare a qualsivoglia contestazione in merito al credito oggetto del decreto ingiuntivo;
volontà comunicata alla controparte tramite una mail con la quale, da un lato, palesava l'intenzione di provvedere al pagamento e, dall'altro, richiedeva un conteggio aggiornato e le coordinate bancarie. Tuttavia, venendo contra factum proprium, la ha poi proposto la presente Pt_1
opposizione, quale comportamento incompatibile con la precedente espressa volontà. Il creditore, pertanto, contestava che vi fosse stato un abuso dello strumento processuale.
Il creditore opposto evidenziava altresì che, anche nel caso di ritenuta ammissibilità dell'opposizione, il predetto comportamento tenuto dalla nella fase stragiudiziale debba sicuramente qualificarsi alla Pt_1
stregua di un riconoscimento di debito, sia in relazione alla sorte capitale che agli interessi.
Nel merito, invece, il creditore opposto insiste sulla debenza degli interessi, sia in punto decorrenza che tasso. Segnatamente, anche in assenza di espressa domanda in sede di giudizio n. r. g. 13043/2020, gli interessi di mora giustamente devono decorrere a far data dal 31.12.2013, trattandosi di obbligazione di valuta e, pertanto, dovendo individuarsi il dies a quo alla data di scadenza dell'obbligazione, posto che
“in caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti - senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte - con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c." (Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2023, n.
17572). In subordine, alla data del pagamento ex art. 2033 c.c. 2 cpv, stante la mala fede della Banca debitrice la quale, anche dinanzi alle contestazioni della controparte, non ha mai giustificato gli addebiti totalmente sforniti di prova e basati su presunti conti anticipi. In ulteriore subordine, alla data della domanda, anche formulata in sede stragiudiziale posto che "ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.") e, quindi, nel caso che qui occupa, dal 2.12.2022 (cfr. pec inviata dal creditore in pendenza del giudizio n. rg. 13043/2020 nella quale chiedeva la restituzione dell'importo di € 425.231,16, “maggiorato di interessi di mora dal ricevimento della presente al saldo”).
Venendo al profilo del tasso di interessi, l'opposto eccepisce di aver subìto un maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. come dimostra il fatto che la ha dovuto fare ricorso al credito Parte_3
pagina 5 di 10 bancario, dalla data del dicembre 2013, corrispondendo interessi ben superiori rispetto al tasso legale.
Proprio in conseguenza dei debiti bancari, il socio di Sig. ha Controparte_1 Persona_1 perso la casa di abitazione;
perdita che, a dire dell'opposto, il avrebbe sicuramente potuto CP_2
evitare se avesse disposto delle somme dovute dalla Banca opponente e dalla stessa mai corrisposte, se non in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo.
Veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc. con modalità scritta al 15 maggio 2025.
Preliminarmente, in merito alla eccezione della parte opposta relativa al denunciato abuso dello strumento processuale adottato dalla Banca creditrice, si rileva che la stessa è infondata e deve essere respinta.
A supporto della eccezione, parte opposta ha prodotto mail inviatale dalla Banca in data 21.5.2024 nella quale quest'ultima si diceva disponibile ad adempiere, previo conteggio aggiornato di quanto dovuto ed invio delle coordinate bancarie, salvo successivamente proporre la presente opposizione.
Occorre osservare che si realizza un'ipotesi di “abuso del diritto” allorquando un soggetto eserciti un diritto di cui è titolare con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando un ingiustificato e sproporzionato sacrificio della controparte contrattuale o perseguendo un fine diverso ed ulteriore rispetto a quello consentito dal diritto stesso.
Ciò premesso, la semplice richiesta della Banca debitrice di conteggio del debito, ancorché preceduta dalla manifestata volontà di adempiere, non pare integrare gli estremi di una condotta abusiva. Infatti, il debitore ha diritto di ottenere le informazioni necessarie circa il debito che deve estinguere e non vi è prova che, nel caso di specie, la abbia agito con modalità scorrette o perseguendo un fine Pt_1
ulteriore rispetto a quello finalizzato ad ottenere contezza di quanto dovuto. L'intenzione di
“provvedere al pagamento”, manifestata nella mail in commento, risultava pertanto condizionata alla conoscenza dell'esatto ammontare del debito.
Per le medesime ragioni suesposte, è parimenti da respingere l'eccezione della parte opposta relativa al riconoscimento del debito. L'atto unilaterale di ricognizione del debito, ancorché non esiga formule sacramentali e possa essere compiuto senza che il dichiarante abbia una specifica intenzione riconoscitiva, deve contenere la manifestazione, anche implicita, della consapevolezza del debito.
Consapevolezza che, evidentemente, difettava in capo alla Banca creditrice al momento della richiesta pagina 6 di 10 di informazioni in ordine all'ammontare esatto del debito. Infatti, solo successivamente al conteggio, la medesima debitrice si determinava, da un lato, a versare al creditore il capitale di € 234.363,00, dall'altro, a proporre opposizione in punto interessi.
Per tali ragioni, le due eccezioni devono essere ritenute infondate.
Nel merito, venendo al primo motivo di opposizione proposto dalla Parte_1
in relazione all'errata individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi moratori, si
[...]
rileva che lo stesso è fondato e deve essere accolto.
La risulta infatti creditrice nei confronti della Parte_3 Parte_1
di somme di denaro che, in costanza di rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza,
[...]
la medesima aveva versato indebitamente all'istituto bancario, a titolo di anatocismo, interessi ultra- legali, CMS/CIV e altri addebiti privi di causa, così come accertato dal Tribunale di Torino in data
22.1.2024, con sentenza n. 429/2024 nell'ambito del giudizio n. r. g. 13043/2020. Orbene, il predetto obbligo restitutorio, sorto in capo alla Banca debitrice, trova la propria genesi dall'indebito oggettivo operato a favore della medesima, e non già direttamente dal contratto di conto corrente di corrispondenza a monte. Pertanto, trattasi di obbligo restitutorio, non contrattuale, bensì sorto ex lege e riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. per cui, ai fini del decorso degli interessi sul capitale indebito, occorre riferirsi al momento del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, o a quello della domanda, se il medesimo era in buona fede.
In merito al profilo soggettivo, si osserva che, dovendo la buona fede “essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo” (cfr. Cass. Civ. sez. I, sent. n. 12362 in data 7.5.2024).
Ciò premesso, nel caso che qui occupa, in assenza di elementi tali da far ritenere sussistente lo stato di mala fede in capo al debitore, ne va presunta la buona fede. Di conseguenza, il dies a quo ai fini del decorso degli interessi deve essere individuato al momento della domanda.
Occorre adesso soffermarsi sull'esatta delimitazione del termine “domanda” di cui all'art. 2033 c.c.
Segnatamente, si tratta di comprendere innanzitutto a quale tipologia di domanda giudiziale faccia riferimento la norma in commento;
in secondo luogo, se possa esservi compreso anche l'atto stragiudiziale con cui il creditore rivendica le proprie pretese, intimando al debitore di adempiere.
Quanto al primo profilo, disciplinando l'art. 2033 c.c. l'azione di ripetizione dell'indebito, non vi è dubbio che la relativa “domanda” debba essere diretta ad ottenere, appunto, la restituzione dell'indebito. Di conseguenza, la mera domanda di accertamento, volta solo ad accertare l'esistenza pagina 7 di 10 dell'indebito e non corredata da richieste di condanna, non è idonea ad integrare il disposto normativo in parola.
Venendo al secondo profilo, ormai per pacifica giurisprudenza di legittimità, il termine “domanda” non va inteso come riferito “esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass. Civ., sez. I, ord. n. 9757 in data 11.4.2024).
A fronte di tali considerazioni, si rileva che la domanda di accertamento avanzata dal creditore
[...] nell'ambito del giudizio n. r. g. 13043/2020 non è idonea a far decorrere gli interessi Parte_3
moratori; che, comunque, in tale sede, il predetto creditore non aveva nemmeno espressamente richiesto l'accertamento dell'ammontare degli interessi dovuti (cfr. conclusioni sentenza n. 429/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 22.1.2024, quale doc. 3 fascicolo di parte opponente); infine che, prima del ricorso per ingiunzione datato 26.4.2024, il creditore ha intimato, in data 2.12.2022, alla il pagamento degli interessi in via stragiudiziale (“vi invito […] Parte_1
alla restituzione del predetto importo di euro 425.231,16 maggiorato di interessi di mora dal ricevimento della presente sino al saldo, in favore della società mia assistita”, cfr. doc. 11 fascicolo di parte opposta).
Tutto ciò considerato e rilevato, il decreto ingiuntivo n. 2604/2024 (R.G. 5489/2024) qui opposto, con cui il Tribunale di Torino, tra le altre voci, condanna la anche Parte_1
al pagamento degli interessi “come da domanda”, ovvero nella misura richiesta “di cui al D.Lgs. 213 /
2002 dal 31 dicembre 2013 sino a saldo”, è illegittimo nella parte in cui riferisce la decorrenza dei predetti interessi alla data del 31.12.2013, dovendosi invece intendere come dies a quo la data del
2.12.2022.
Sotto tale profilo, pertanto, il decreto opposto deve essere revocato.
Sempre nel merito, venendo al secondo motivo di opposizione proposto dalla Parte_1
in relazione all'errata individuazione del tasso di interessi moratori, si rileva che lo
[...]
stesso è infondato e non può essere accolto.
L'opponente, premettendo che l'art. 1284 comma 4 c.c. trova applicazione per le sole obbligazioni di fonte contrattuale (“dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”, cfr. Cass. Civ. 07/11/2018 n. 28409), ritiene la norma inapplicabile al caso di specie ove pagina 8 di 10 il credito restitutorio della scaturisce, non già dal contratto a monte di conto corrente di CP_1 corrispondenza, bensì dall'indebito oggettivo, ovvero da obbligazione non contrattuale e prevista ex lege. Pertanto, il tasso applicabile sarebbe correttamente quello di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
A fronte di tale opposizione, se da un lato può ritenersi corretta – come peraltro già suesposto – la qualificazione del credito restitutorio della in termini di indebito oggettivo, Parte_3 ovvero obbligazione ex lege, dall'altro non è condivisile il campo applicativo dell'art. 1284 comma 4
c.c. proposto da parte opposta come limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale.
Afferma, in proposito, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. “trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale” (nella specie, la S.c. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione dei indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle, cfr. Cass. sez. III, sent. n. 61 del 3.1.2023). Ancora, più recentemente, si è affermato che, tale norma “non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale – che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura – a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (cfr.
Cass. sez. III, ord. n. 7677 del 22.3.2025).
Sulla base di tali principi è, pertanto, possibile affermare che l'art. 1284 comma 4 c.c. sia applicabile all'obbligazione restitutoria gravante sulla Parte_1
Per tali ragioni nessuna illegittimità del decreto ingiuntivo opposto si ritiene sussista con riferimento al tasso di interessi applicato.
Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione deve essere ritenuta infondata.
Essendo pacificamente intervenuto il pagamento del capitale oggetto di ingiunzione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la banca opponente deve essere condannata al pagamento degli a interessi ex art. 1284 co.4 cc, decorrenti dal 2.12.2022 sino a saldo.
Afferma, infatti, la Suprema Corte che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei
pagina 9 di 10 fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. 17.10.2011 n. 21432).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. A tal proposito, si ricorda che:
“nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con
l'opposizione, fano parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (cfr.
Corte App. Napoli, sez. VIII, sent. n. 2977, in data 28.6.2024).
Nel caso di specie essendo pacificamente dovuto l'importo capitale di cui al decreto ingiunto deve essere confermata la condanna alle spese di cui al titolo monitorio mentre si ritengono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese della fase di opposizione in ragione del fatto che la stessa è risultata fondata in relazione alla decorrenza degli interessi dovuti comunque da una data antecedente a quella indicata dalla stessa parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2604/2024;
Condanna l'opponente a pagare all'opposta gli Parte_1 Parte_3 interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., sull'importo capitale di € 234.363,00, decorrenti dal 2.12.2022 sino al saldo e le spese della procedura di ingiunzione, già liquidate in € 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
Compensa le spese relative al procedimento di opposizione.
Torino, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
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