CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/07/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Giacomo Rota Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 54/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Valenti ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Belpasso, via Francesco Crispi n. 4, giusta procura in atti;
appellanti e appellati in via incidentale
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avvocati Monica Carbone e Claudio Longo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Catania, corso Italia n. 58, giusta procura in atti;
appellati e appellanti in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione dell'8.11.2018, e – Parte_1 Parte_2 premettendo di essere proprietari di un appartamento, al primo piano, collocato in un complesso condominiale sito a Nicolosi, viale della Regione n. 70/A – convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Catania, e proprietari dell'appartamento al pianterreno Controparte_1 CP_2 del medesimo stabile, chiedendo di: a) accertare la sussistenza di un divieto di parcheggio lungo la rampa di accesso ai garage e la variazione della destinazione d'uso della stessa, ad opera dei convenuti, in violazione dell'art. 1102 c.c.; b) ordinare la rimozione, ai sensi dell'art. 907 c.c., di un pergolato in legno e di un gazebo collocati dai convenuti nel giardino di loro esclusiva proprietà, a distanza inferiore ai tre metri stabiliti dalla norma;
c) condannare i convenuti al risarcimento dei danni arrecati.
e si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 CP_2 depositata in data 16.9.2020, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e veniva posta in decisione all'udienza del 4.4.2023.
Con sentenza n. 2573/2023, pubblicata in data 14.6.2023, il Tribunale di Catania, disattesa ogni altra domanda, condannava e ad abbassare di dieci centimetri il pergolato in Controparte_1 CP_2 legno realizzato all'interno del loro giardino, compensava le spese di lite e poneva le spese della C.T.U.
a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato in data 9.1.2024, articolato su tre motivi di gravame.
[...]
e si sono costituiti in giudizio, con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 CP_2 data 2.5.2024, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per la riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione delle spese del giudizio e della C.T.U.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 9 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame, gli appellanti, deducendo la violazione dell'art. 183 c.p.c., censurano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione della prova testimoniale, da loro formulata, impedendo così l'accertamento di circostanze decisive ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti di causa.
pagina 2 di 9 Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla violazione dell'art. 1102 c.c., concernente l'uso indebito della rampa di accesso ai garage da parte dei convenuti. Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che il parcheggio delle autovetture dei convenuti lungo la suddetta rampa pregiudica il diritto degli altri condomini al pari uso della cosa comune, alterando, nello stesso tempo, la destinazione originaria della rampa, quale via di accesso ai garage e non area di sosta.
I due motivi, attesa la connessione oggettiva, vanno esaminati congiuntamente e devono ritenersi infondati per le ragioni che seguono.
Conviene premettere in punto di diritto che l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterarne la destinazione d'uso e nel divieto di impedire agli altri condomini di servirsi parimenti del bene. La cosa comune può, tuttavia, essere utilizzata dal singolo condomino anche in modo particolare e diverso rispetto alla sua normale destinazione, a condizione che ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti di costoro (Corte di cass., sent. n. 5666/2000).
In altri termini, la nozione di pari uso della cosa comune non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri (Corte di cass., sent. n. 18038/2020). In particolare, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Corte di cass., sent. n. 9278/2018).
Facendo applicazione al caso di specie dei principi giurisprudenziali richiamati, appare condivisibile l'accertamento compiuto dal primo Giudice, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU, infatti, in base a puntuali accertamenti tecnici ha correttamente concluso che il parcheggio di un numero limitato di autovetture (non superiore a due) lungo il margine sinistro della rampa di accesso ai garage non eccede i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso del bene comune (v. relazione tecnica del 13.07.2021, pag. 20 e foto n. 12, pag. 16).
Il consulente ha correttamente osservato infatti che il parcheggio di una o più autovetture lungo la corsia che non impedisca il normale transito ed in assenza di opere o delimitazioni stabili (recinzioni,
pagina 3 di 9 paletti con catena, dissuasori di sosta…) che impediscano agli altri condomini di parcheggiare nella medesima area non costituisce una violazione della suddetta norma.
Preso atto di quanto sopra, deve essere confermato, anche in questa sede, che gli appellati hanno esercitato un uso più intenso e particolare del bene comune, comunque compatibile con quanto previsto dall'art. 1102 c.c., senza con ciò compromettere le ulteriori e prevalenti funzioni cui il bene è destinato.
In particolare, il parcheggio di autovetture lungo la corsia, come sopra specificato, non determina né un'alterazione della sua originaria destinazione – quale via di collegamento carrabile tra l'esterno dell'edificio condominiale e il piano seminterrato ove sono ubicati i garage – né un impedimento al pari uso da parte degli altri condomini.
Mette conto osservare, inoltre, che la Corte di cassazione ha chiarito con riferimento al cortile che tale bene comune è connotato da plurime destinazioni d'uso, assolvendo, oltre alla CP_3 funzione principale di dare aria e luce alle unità immobiliari, anche quella di consentire ai condomini l'accesso alle loro proprietà, nonché la sosta, anche temporanea, dei veicoli, senza che tale uso possa ritenersi condizionato dall'eventuale più limitata forma di godimento del cortile praticata nel passato
(Corte di cass., sent. n. 13879/2010).
Analoghe considerazioni devono ritenersi applicabili anche alla rampa di accesso oggetto del presente giudizio, trattandosi, anche in questo caso, di un bene comune funzionalmente asservito alle singole proprietà esclusive e caratterizzato da una pluralità di destinazioni d'uso. In particolare, la rampa assolve una funzione principale, consistente nel consentire il transito carrabile dei condomini da e verso i garage ubicati al piano seminterrato dell'edificio, e una funzione complementare, assimilabile a quella del cortile condominiale, volta a evitare intasamenti di veicoli sulle pubbliche strade nonché di accrescere col parcheggio l'utilità per i condomini residenti proprietari di veicoli a motore (Corte di cass., sent. n. 12395 del 25/05/2006).
Ne consegue che il lamentato uso del bene comune oggetto di causa da parte degli appellati non integra alcuna violazione dell'art. 1102 c.c., secondo il quale ciascun comproprietario può utilizzare il bene comune nella sua interezza e in ogni tempo, anche per scopi particolari e diversi da quello principale, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso agli altri.
Al riguardo, deve ribadirsi che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la presenza, in sosta, di veicoli di medie dimensioni – in numero non superiore a due – correttamente posizionati lungo il lato sinistro della corsia, non impedisce il transito in direzione dei garage o in uscita e non interferisce con l'area di manovra. Il Giudice di primo grado, nel rigettare la domanda attorea facendo proprie le pagina 4 di 9 conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non ha – allo stato degli atti – riscontrato, da parte degli appellati, alcuna deviazione rispetto all'uso consentito del bene comune, così come individuato dal
CTU.
Sul punto, il motivo di appello, tenuto conto della sua formulazione, risulta generico, poiché non contiene alcuna specifica censura alla decisione impugnata. Gli appellanti si dolgono - in termini generali - dell'uso della rampa di accesso come area di sosta da parte degli appellati, e del fatto che sia stato ostruito il transito verso i garage, senza tuttavia precisare in cosa consisterebbe tale ostruzione, né allegare – e tantomeno provare – il parcheggio da parte degli appellati di un numero eccessivo di veicoli, superiore al limite massimo di due indicato dal CTU, o comunque tale da impedire il passaggio.
Né prova in tal senso emerge aliunde dalle risultanze probatorie ritualmente acquisite al processo;
anzi, le fotografie prodotte in primo grado dagli odierni appellati ritraggono una sola autovettura parcheggiata, peraltro appartenente a un familiare degli stessi appellanti, a riprova dell'uso indifferenziato e promiscuo fattone dai condomini – e non esclusivamente dagli appellati, come sostenuto invece dagli appellanti.
Nessuna delle parti, del resto, ha mai allegato né documentato la sussistenza di eventuali accordi tra i partecipanti al condominio che prevedano differenti modalità di godimento del bene, come, ad esempio, un uso turnario, parziario o per zone.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, i capitoli di prova testimoniale, per come formulati, non avrebbero comunque consentito l'acquisizione di elementi utili a condurre a un ribaltamento della decisione di primo grado, risultando inammissibili ai sensi dell'art. 244 c.p.c. In particolare, i capitoli difettano della necessaria specificazione dei fatti oggetto della richiesta di prova, che devono essere dedotti in capitoli specifici e determinati, collocati univocamente nel tempo e nello spazio (Cass. n. 9547/2009). Tale carenza, rilevabile d'ufficio dal giudice, comporta l'inammissibilità della prova (Cass. n. 1294/2018).
In tal senso, il capitolo 4 (“Vero o no che parte attrice a volte non potendo accedere al garage parcheggiava la propria autovettura lungo la strada pubblica”) risulta generico, in quanto privo di riferimenti temporali e spaziali precisi. Analogamente, i capitoli 2) (“Vero o no che più volte hanno avuto l'occasione di rilevare il parcheggio lungo la rampa delle autovetture di parte convenute”) e 3)
(“Vero o no che il parcheggio medesimo si protraeva anche nelle ore notturne”) appaiono inconducenti, poiché non specificano né il punto esatto in cui le autovetture sarebbero state pagina 5 di 9 parcheggiate né che tale collocazione fosse tale da pregiudicare il transito o le manovre degli altri condomini.
Infine, per le ragioni già esposte, non può ritenersi applicabile al caso di specie il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 7618/2019 della Corte di cassazione, richiamato dagli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio di appello. In quella pronuncia, la Corte ha affermato che “può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”. Tuttavia, nel caso scrutinato dalla
Suprema Corte, il parcheggio di motoveicoli ostacolava concretamente l'accesso all'immobile da parte di un condomino, circostanza che, nel presente giudizio, non risulta provata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, devono pertanto essere rigettati, in quanto infondati, i primi due motivi dell'appello principale.
2. - Con il terzo motivo di gravame, e censurano la decisione del Parte_1 Parte_2 giudice di primo grado in merito alla domanda volta al rispetto delle distanze previste dall'art. 907 c.c.
In particolare, lamentano che il Tribunale abbia recepito le conclusioni – ritenute erronee – del consulente tecnico d'ufficio, sia in relazione alla misurazione delle distanze, sia quanto alla qualificazione del gazebo metallico prefabbricato realizzato dai convenuti, ritenendolo non soggetto alla disciplina sulle distanze dalle vedute.
Gli appellanti rilevano che, ai sensi dell'art. 907 c.c., il titolare della veduta ha diritto a ottenere l'arretramento delle costruzioni realizzate dal vicino fino al rispetto della distanza minima di tre metri, misurata in ogni direzione.
Lamentano inoltre che il Tribunale abbia escluso erroneamente l'assoggettabilità del gazebo alle distanze previste dall'art. 907 c.c., ritenendolo non qualificabile come costruzione in senso tecnico.
Tale censura appare fondata.
Anche la prima doglianza, relativa alla misurazione delle distanze, si basa su una premessa giuridica corretta. Tuttavia, per poter decidere nel merito, si rende necessario un supplemento istruttorio.
Va innanzi tutto premesso che, nel caso in esame, il Tribunale di Catania ha parzialmente accolto la domanda attorea, riconoscendo che una costruzione realizzata su un'area scoperta annessa all'appartamento di proprietà esclusiva di un condomino (nella specie, gli odierni appellati) debba rispettare la distanza di tre metri dalla veduta dell'appartamento dell'altro condomino (gli odierni appellanti), in applicazione dell'art. 907 c.c.
pagina 6 di 9 Va osservato che, sebbene il Tribunale abbia correttamente applicato alla controversia l'art. 907 c.c. - disposizione richiamata anche dagli stessi appellanti nell'atto di appello, e in assenza di appello incidentale da parte degli appellati in ordine al diritto di veduta degli appellanti - ha tuttavia erroneamente qualificato il gazebo metallico prefabbricato come manufatto non soggetto alla disciplina sulle distanze dalle vedute, ritenendolo una struttura precaria e rimovibile. Inoltre, la misurazione delle distanze è stata effettuata in modo non conforme ai criteri stabiliti dall'art. 907 c.c., sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
2.1. - Il Collegio osserva, quanto alla prima questione, che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, anche il gazebo costituisce una costruzione ai sensi dell'art. 907 c.c.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “ai fini dell'art. 907 cod. civ., inteso a preservare l'esercizio delle vedute da ogni eventuale ostacolo con carattere di stabilità, la nozione di costruzione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere” (Cass. n. 12097/1995; Cass. 7.12.1994, n. 10500).
Anche più di recente, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 16683/2003, ha ribadito che “spetta al giudice di merito stabilire, nell'ambito dei rapporti di vicinato, se tettoie, tendaggi fissi, estensibili o retraibili, con intelaiatura fissata stabilmente al muro, costituiscano costruzioni o possano a queste equipararsi”. Inoltre, nella sentenza n. 21501/2007, la stessa Corte ha precisato che in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute ex art 907 c.c. il carattere di precarietà del fabbricato non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto.
La sentenza impugnata si è discostata da tali principi. Il Giudice ha infatti ritenuto che il gazebo metallico, in quanto struttura precaria e rimovibile, non fosse soggetto alle distanze previste dall'art. 907 c.c. Tuttavia, non ha considerato che il manufatto risulta stabilmente collocato sull'area scoperta di proprietà esclusiva dei convenuti, non destinato a sopperire a esigenze temporanee e contingenti che ne comportino l'immediata rimozione subito dopo l'uso, e predisposto per essere ancorato al suolo medianti bulloni, come evidenziato anche dalla documentazione fotografica allegata alla c.t.u. (v. figura n. 22, pag. 25, della relazione tecnica del 13.07.2021).
Non rileva, in senso contrario, che la struttura sia semplicemente appoggiata alla pavimentazione e priva di chiusure laterali e copertura. Come accertato dal CTU (v. pag. 23 della relazione cit.) è tecnicamente possibile installarvi una copertura in tessuto, il che conferma la natura del manufatto pagina 7 di 9 quale opera dotata di stabilità e consistenza, suscettibile di essere fissato al suolo mediante bullonatura,
e tale - ove completata con la copertura sul lato superiore - da ostacolare stabilmente l'esercizio della veduta.
2.2. - Anche il secondo profilo di censura, come già detto, muove da una premessa giuridica corretta.
La distanza tra la nuova costruzione e la veduta, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, va infatti calcolata adoperando un criterio di misurazione radiale (cfr.
Cass. n. 15244/2017), che tenga conto, cioè, di tutte le direzioni in cui può essere esercitata la veduta
(in orizzontale, in verticale e, eventualmente, in obbliquo).
La distanza in orizzontale va misurata tra il confine del fondo del vicino e la faccia esteriore del muro nel quale si trova l'apertura; nel caso in cui la veduta si esercita da un balcone (ed è il caso in questione), la linea esterna è costituita dalla balaustra, dall'inferriata o dal parapetto. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 11729/12, ha, inoltre, specificato che “se la nuova costruzione non raggiunge in altezza la costruzione in cui è praticata la veduta, la distanza in orizzontale deve computarsi dal lato esterno del muro nel quale è situata la finestra e il punto più prossimo di un piano ideale che si elevi perpendicolarmente sulla linea di confine del fondo del vicino”.
Il rispetto della distanza in verticale impone, invece, che la nuova costruzione non superi, in altezza, il limite di tre metri rispetto alla soglia della soprastante veduta, da intendersi quale piano di calpestio del balcone (Corte di cass., sent. n. 11705/90; Corte di cass., ord. n. 12202/2022).
Il consulente tecnico di ufficio, dopo aver rilevato che i manufatti dei convenuti si trovano a una quota inferiore rispetto al punto da cui viene esercitata la veduta da parte degli attori, ha calcolato la “distanza sussistente lungo la direttrice congiungente la posizione della ringhiera da cui si esercita la veduta e quella del punto più vicino del pergolato e del gazebo”, come mostrato, rispettivamente, nella figura 23
e 24 della relazione tecnica.
Tale misurazione non risulta pertanto conforme ai richiamati criteri, non essendo stata considerata né la distanza in verticale, tra la soglia del balcone e il punto più prossimo del pergolato e del gazebo, né la distanza in orizzontale, tra la ringhiera e la proiezione in verticale dei manufatti stessi.
Accertata, dunque, la fondatezza del terzo motivo di gravame relativamente alla natura di costruzione del gazebo metallico realizzato dagli appellati, ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 907 c.c., il motivo stesso richiede, come già evidenziato, un supplemento di indagini da parte del CTU.
Occorre, infatti, accertare, mediante l'applicazione dei corretti criteri di misurazione sopra richiamati, la distanza effettiva delle due costruzioni dalla veduta esercitata dagli appellanti e l'arretramento pagina 8 di 9 eventualmente necessario fino a ricostituire tra ciascuna costruzione e la veduta la suddetta distanza minima.
Per tale ragione, la causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
L'esame delle ulteriori censure, ivi compreso l'appello incidentale, nonché la regolamentazione delle spese processuali sono riservati alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 54/2024 R.G., rigetta il primo e il secondo motivo dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 2573/23 del 14/6/2023 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n.
18864/2018 R.G.); in parziale accoglimento del terzo motivo del medesimo appello, dichiara che il gazebo metallico realizzato dagli appellati sull'area a giardino di loro proprietà esclusiva è soggetto, rispetto alla veduta degli appellanti, alle distanze previste dall'art. 907 c.c.; dichiara altresì che, ai sensi dell'art. 907, comma 1, c.c., sia il pergolato in legno oggetto della sentenza impugnata sia il suddetto gazebo metallico non possono essere posizionati ad una distanza inferiore di tre metri, nella duplice proiezione orizzontale e verticale, dalla veduta degli appellanti, come specificato in motivazione.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvia alla sentenza definitiva l'esame delle ulteriori censure, ivi compreso l'appello incidentale, nonché la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Giacomo Rota Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 54/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Valenti ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Belpasso, via Francesco Crispi n. 4, giusta procura in atti;
appellanti e appellati in via incidentale
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avvocati Monica Carbone e Claudio Longo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Catania, corso Italia n. 58, giusta procura in atti;
appellati e appellanti in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione dell'8.11.2018, e – Parte_1 Parte_2 premettendo di essere proprietari di un appartamento, al primo piano, collocato in un complesso condominiale sito a Nicolosi, viale della Regione n. 70/A – convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Catania, e proprietari dell'appartamento al pianterreno Controparte_1 CP_2 del medesimo stabile, chiedendo di: a) accertare la sussistenza di un divieto di parcheggio lungo la rampa di accesso ai garage e la variazione della destinazione d'uso della stessa, ad opera dei convenuti, in violazione dell'art. 1102 c.c.; b) ordinare la rimozione, ai sensi dell'art. 907 c.c., di un pergolato in legno e di un gazebo collocati dai convenuti nel giardino di loro esclusiva proprietà, a distanza inferiore ai tre metri stabiliti dalla norma;
c) condannare i convenuti al risarcimento dei danni arrecati.
e si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 CP_2 depositata in data 16.9.2020, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e veniva posta in decisione all'udienza del 4.4.2023.
Con sentenza n. 2573/2023, pubblicata in data 14.6.2023, il Tribunale di Catania, disattesa ogni altra domanda, condannava e ad abbassare di dieci centimetri il pergolato in Controparte_1 CP_2 legno realizzato all'interno del loro giardino, compensava le spese di lite e poneva le spese della C.T.U.
a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato in data 9.1.2024, articolato su tre motivi di gravame.
[...]
e si sono costituiti in giudizio, con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 CP_2 data 2.5.2024, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per la riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione delle spese del giudizio e della C.T.U.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 9 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame, gli appellanti, deducendo la violazione dell'art. 183 c.p.c., censurano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione della prova testimoniale, da loro formulata, impedendo così l'accertamento di circostanze decisive ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti di causa.
pagina 2 di 9 Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla violazione dell'art. 1102 c.c., concernente l'uso indebito della rampa di accesso ai garage da parte dei convenuti. Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che il parcheggio delle autovetture dei convenuti lungo la suddetta rampa pregiudica il diritto degli altri condomini al pari uso della cosa comune, alterando, nello stesso tempo, la destinazione originaria della rampa, quale via di accesso ai garage e non area di sosta.
I due motivi, attesa la connessione oggettiva, vanno esaminati congiuntamente e devono ritenersi infondati per le ragioni che seguono.
Conviene premettere in punto di diritto che l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterarne la destinazione d'uso e nel divieto di impedire agli altri condomini di servirsi parimenti del bene. La cosa comune può, tuttavia, essere utilizzata dal singolo condomino anche in modo particolare e diverso rispetto alla sua normale destinazione, a condizione che ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti di costoro (Corte di cass., sent. n. 5666/2000).
In altri termini, la nozione di pari uso della cosa comune non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri (Corte di cass., sent. n. 18038/2020). In particolare, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Corte di cass., sent. n. 9278/2018).
Facendo applicazione al caso di specie dei principi giurisprudenziali richiamati, appare condivisibile l'accertamento compiuto dal primo Giudice, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU, infatti, in base a puntuali accertamenti tecnici ha correttamente concluso che il parcheggio di un numero limitato di autovetture (non superiore a due) lungo il margine sinistro della rampa di accesso ai garage non eccede i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso del bene comune (v. relazione tecnica del 13.07.2021, pag. 20 e foto n. 12, pag. 16).
Il consulente ha correttamente osservato infatti che il parcheggio di una o più autovetture lungo la corsia che non impedisca il normale transito ed in assenza di opere o delimitazioni stabili (recinzioni,
pagina 3 di 9 paletti con catena, dissuasori di sosta…) che impediscano agli altri condomini di parcheggiare nella medesima area non costituisce una violazione della suddetta norma.
Preso atto di quanto sopra, deve essere confermato, anche in questa sede, che gli appellati hanno esercitato un uso più intenso e particolare del bene comune, comunque compatibile con quanto previsto dall'art. 1102 c.c., senza con ciò compromettere le ulteriori e prevalenti funzioni cui il bene è destinato.
In particolare, il parcheggio di autovetture lungo la corsia, come sopra specificato, non determina né un'alterazione della sua originaria destinazione – quale via di collegamento carrabile tra l'esterno dell'edificio condominiale e il piano seminterrato ove sono ubicati i garage – né un impedimento al pari uso da parte degli altri condomini.
Mette conto osservare, inoltre, che la Corte di cassazione ha chiarito con riferimento al cortile che tale bene comune è connotato da plurime destinazioni d'uso, assolvendo, oltre alla CP_3 funzione principale di dare aria e luce alle unità immobiliari, anche quella di consentire ai condomini l'accesso alle loro proprietà, nonché la sosta, anche temporanea, dei veicoli, senza che tale uso possa ritenersi condizionato dall'eventuale più limitata forma di godimento del cortile praticata nel passato
(Corte di cass., sent. n. 13879/2010).
Analoghe considerazioni devono ritenersi applicabili anche alla rampa di accesso oggetto del presente giudizio, trattandosi, anche in questo caso, di un bene comune funzionalmente asservito alle singole proprietà esclusive e caratterizzato da una pluralità di destinazioni d'uso. In particolare, la rampa assolve una funzione principale, consistente nel consentire il transito carrabile dei condomini da e verso i garage ubicati al piano seminterrato dell'edificio, e una funzione complementare, assimilabile a quella del cortile condominiale, volta a evitare intasamenti di veicoli sulle pubbliche strade nonché di accrescere col parcheggio l'utilità per i condomini residenti proprietari di veicoli a motore (Corte di cass., sent. n. 12395 del 25/05/2006).
Ne consegue che il lamentato uso del bene comune oggetto di causa da parte degli appellati non integra alcuna violazione dell'art. 1102 c.c., secondo il quale ciascun comproprietario può utilizzare il bene comune nella sua interezza e in ogni tempo, anche per scopi particolari e diversi da quello principale, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso agli altri.
Al riguardo, deve ribadirsi che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la presenza, in sosta, di veicoli di medie dimensioni – in numero non superiore a due – correttamente posizionati lungo il lato sinistro della corsia, non impedisce il transito in direzione dei garage o in uscita e non interferisce con l'area di manovra. Il Giudice di primo grado, nel rigettare la domanda attorea facendo proprie le pagina 4 di 9 conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non ha – allo stato degli atti – riscontrato, da parte degli appellati, alcuna deviazione rispetto all'uso consentito del bene comune, così come individuato dal
CTU.
Sul punto, il motivo di appello, tenuto conto della sua formulazione, risulta generico, poiché non contiene alcuna specifica censura alla decisione impugnata. Gli appellanti si dolgono - in termini generali - dell'uso della rampa di accesso come area di sosta da parte degli appellati, e del fatto che sia stato ostruito il transito verso i garage, senza tuttavia precisare in cosa consisterebbe tale ostruzione, né allegare – e tantomeno provare – il parcheggio da parte degli appellati di un numero eccessivo di veicoli, superiore al limite massimo di due indicato dal CTU, o comunque tale da impedire il passaggio.
Né prova in tal senso emerge aliunde dalle risultanze probatorie ritualmente acquisite al processo;
anzi, le fotografie prodotte in primo grado dagli odierni appellati ritraggono una sola autovettura parcheggiata, peraltro appartenente a un familiare degli stessi appellanti, a riprova dell'uso indifferenziato e promiscuo fattone dai condomini – e non esclusivamente dagli appellati, come sostenuto invece dagli appellanti.
Nessuna delle parti, del resto, ha mai allegato né documentato la sussistenza di eventuali accordi tra i partecipanti al condominio che prevedano differenti modalità di godimento del bene, come, ad esempio, un uso turnario, parziario o per zone.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, i capitoli di prova testimoniale, per come formulati, non avrebbero comunque consentito l'acquisizione di elementi utili a condurre a un ribaltamento della decisione di primo grado, risultando inammissibili ai sensi dell'art. 244 c.p.c. In particolare, i capitoli difettano della necessaria specificazione dei fatti oggetto della richiesta di prova, che devono essere dedotti in capitoli specifici e determinati, collocati univocamente nel tempo e nello spazio (Cass. n. 9547/2009). Tale carenza, rilevabile d'ufficio dal giudice, comporta l'inammissibilità della prova (Cass. n. 1294/2018).
In tal senso, il capitolo 4 (“Vero o no che parte attrice a volte non potendo accedere al garage parcheggiava la propria autovettura lungo la strada pubblica”) risulta generico, in quanto privo di riferimenti temporali e spaziali precisi. Analogamente, i capitoli 2) (“Vero o no che più volte hanno avuto l'occasione di rilevare il parcheggio lungo la rampa delle autovetture di parte convenute”) e 3)
(“Vero o no che il parcheggio medesimo si protraeva anche nelle ore notturne”) appaiono inconducenti, poiché non specificano né il punto esatto in cui le autovetture sarebbero state pagina 5 di 9 parcheggiate né che tale collocazione fosse tale da pregiudicare il transito o le manovre degli altri condomini.
Infine, per le ragioni già esposte, non può ritenersi applicabile al caso di specie il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 7618/2019 della Corte di cassazione, richiamato dagli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio di appello. In quella pronuncia, la Corte ha affermato che “può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”. Tuttavia, nel caso scrutinato dalla
Suprema Corte, il parcheggio di motoveicoli ostacolava concretamente l'accesso all'immobile da parte di un condomino, circostanza che, nel presente giudizio, non risulta provata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, devono pertanto essere rigettati, in quanto infondati, i primi due motivi dell'appello principale.
2. - Con il terzo motivo di gravame, e censurano la decisione del Parte_1 Parte_2 giudice di primo grado in merito alla domanda volta al rispetto delle distanze previste dall'art. 907 c.c.
In particolare, lamentano che il Tribunale abbia recepito le conclusioni – ritenute erronee – del consulente tecnico d'ufficio, sia in relazione alla misurazione delle distanze, sia quanto alla qualificazione del gazebo metallico prefabbricato realizzato dai convenuti, ritenendolo non soggetto alla disciplina sulle distanze dalle vedute.
Gli appellanti rilevano che, ai sensi dell'art. 907 c.c., il titolare della veduta ha diritto a ottenere l'arretramento delle costruzioni realizzate dal vicino fino al rispetto della distanza minima di tre metri, misurata in ogni direzione.
Lamentano inoltre che il Tribunale abbia escluso erroneamente l'assoggettabilità del gazebo alle distanze previste dall'art. 907 c.c., ritenendolo non qualificabile come costruzione in senso tecnico.
Tale censura appare fondata.
Anche la prima doglianza, relativa alla misurazione delle distanze, si basa su una premessa giuridica corretta. Tuttavia, per poter decidere nel merito, si rende necessario un supplemento istruttorio.
Va innanzi tutto premesso che, nel caso in esame, il Tribunale di Catania ha parzialmente accolto la domanda attorea, riconoscendo che una costruzione realizzata su un'area scoperta annessa all'appartamento di proprietà esclusiva di un condomino (nella specie, gli odierni appellati) debba rispettare la distanza di tre metri dalla veduta dell'appartamento dell'altro condomino (gli odierni appellanti), in applicazione dell'art. 907 c.c.
pagina 6 di 9 Va osservato che, sebbene il Tribunale abbia correttamente applicato alla controversia l'art. 907 c.c. - disposizione richiamata anche dagli stessi appellanti nell'atto di appello, e in assenza di appello incidentale da parte degli appellati in ordine al diritto di veduta degli appellanti - ha tuttavia erroneamente qualificato il gazebo metallico prefabbricato come manufatto non soggetto alla disciplina sulle distanze dalle vedute, ritenendolo una struttura precaria e rimovibile. Inoltre, la misurazione delle distanze è stata effettuata in modo non conforme ai criteri stabiliti dall'art. 907 c.c., sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
2.1. - Il Collegio osserva, quanto alla prima questione, che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, anche il gazebo costituisce una costruzione ai sensi dell'art. 907 c.c.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “ai fini dell'art. 907 cod. civ., inteso a preservare l'esercizio delle vedute da ogni eventuale ostacolo con carattere di stabilità, la nozione di costruzione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere” (Cass. n. 12097/1995; Cass. 7.12.1994, n. 10500).
Anche più di recente, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 16683/2003, ha ribadito che “spetta al giudice di merito stabilire, nell'ambito dei rapporti di vicinato, se tettoie, tendaggi fissi, estensibili o retraibili, con intelaiatura fissata stabilmente al muro, costituiscano costruzioni o possano a queste equipararsi”. Inoltre, nella sentenza n. 21501/2007, la stessa Corte ha precisato che in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute ex art 907 c.c. il carattere di precarietà del fabbricato non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto.
La sentenza impugnata si è discostata da tali principi. Il Giudice ha infatti ritenuto che il gazebo metallico, in quanto struttura precaria e rimovibile, non fosse soggetto alle distanze previste dall'art. 907 c.c. Tuttavia, non ha considerato che il manufatto risulta stabilmente collocato sull'area scoperta di proprietà esclusiva dei convenuti, non destinato a sopperire a esigenze temporanee e contingenti che ne comportino l'immediata rimozione subito dopo l'uso, e predisposto per essere ancorato al suolo medianti bulloni, come evidenziato anche dalla documentazione fotografica allegata alla c.t.u. (v. figura n. 22, pag. 25, della relazione tecnica del 13.07.2021).
Non rileva, in senso contrario, che la struttura sia semplicemente appoggiata alla pavimentazione e priva di chiusure laterali e copertura. Come accertato dal CTU (v. pag. 23 della relazione cit.) è tecnicamente possibile installarvi una copertura in tessuto, il che conferma la natura del manufatto pagina 7 di 9 quale opera dotata di stabilità e consistenza, suscettibile di essere fissato al suolo mediante bullonatura,
e tale - ove completata con la copertura sul lato superiore - da ostacolare stabilmente l'esercizio della veduta.
2.2. - Anche il secondo profilo di censura, come già detto, muove da una premessa giuridica corretta.
La distanza tra la nuova costruzione e la veduta, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, va infatti calcolata adoperando un criterio di misurazione radiale (cfr.
Cass. n. 15244/2017), che tenga conto, cioè, di tutte le direzioni in cui può essere esercitata la veduta
(in orizzontale, in verticale e, eventualmente, in obbliquo).
La distanza in orizzontale va misurata tra il confine del fondo del vicino e la faccia esteriore del muro nel quale si trova l'apertura; nel caso in cui la veduta si esercita da un balcone (ed è il caso in questione), la linea esterna è costituita dalla balaustra, dall'inferriata o dal parapetto. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 11729/12, ha, inoltre, specificato che “se la nuova costruzione non raggiunge in altezza la costruzione in cui è praticata la veduta, la distanza in orizzontale deve computarsi dal lato esterno del muro nel quale è situata la finestra e il punto più prossimo di un piano ideale che si elevi perpendicolarmente sulla linea di confine del fondo del vicino”.
Il rispetto della distanza in verticale impone, invece, che la nuova costruzione non superi, in altezza, il limite di tre metri rispetto alla soglia della soprastante veduta, da intendersi quale piano di calpestio del balcone (Corte di cass., sent. n. 11705/90; Corte di cass., ord. n. 12202/2022).
Il consulente tecnico di ufficio, dopo aver rilevato che i manufatti dei convenuti si trovano a una quota inferiore rispetto al punto da cui viene esercitata la veduta da parte degli attori, ha calcolato la “distanza sussistente lungo la direttrice congiungente la posizione della ringhiera da cui si esercita la veduta e quella del punto più vicino del pergolato e del gazebo”, come mostrato, rispettivamente, nella figura 23
e 24 della relazione tecnica.
Tale misurazione non risulta pertanto conforme ai richiamati criteri, non essendo stata considerata né la distanza in verticale, tra la soglia del balcone e il punto più prossimo del pergolato e del gazebo, né la distanza in orizzontale, tra la ringhiera e la proiezione in verticale dei manufatti stessi.
Accertata, dunque, la fondatezza del terzo motivo di gravame relativamente alla natura di costruzione del gazebo metallico realizzato dagli appellati, ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 907 c.c., il motivo stesso richiede, come già evidenziato, un supplemento di indagini da parte del CTU.
Occorre, infatti, accertare, mediante l'applicazione dei corretti criteri di misurazione sopra richiamati, la distanza effettiva delle due costruzioni dalla veduta esercitata dagli appellanti e l'arretramento pagina 8 di 9 eventualmente necessario fino a ricostituire tra ciascuna costruzione e la veduta la suddetta distanza minima.
Per tale ragione, la causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
L'esame delle ulteriori censure, ivi compreso l'appello incidentale, nonché la regolamentazione delle spese processuali sono riservati alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 54/2024 R.G., rigetta il primo e il secondo motivo dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 2573/23 del 14/6/2023 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n.
18864/2018 R.G.); in parziale accoglimento del terzo motivo del medesimo appello, dichiara che il gazebo metallico realizzato dagli appellati sull'area a giardino di loro proprietà esclusiva è soggetto, rispetto alla veduta degli appellanti, alle distanze previste dall'art. 907 c.c.; dichiara altresì che, ai sensi dell'art. 907, comma 1, c.c., sia il pergolato in legno oggetto della sentenza impugnata sia il suddetto gazebo metallico non possono essere posizionati ad una distanza inferiore di tre metri, nella duplice proiezione orizzontale e verticale, dalla veduta degli appellanti, come specificato in motivazione.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvia alla sentenza definitiva l'esame delle ulteriori censure, ivi compreso l'appello incidentale, nonché la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9