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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17255/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE, Parte_1 C.F._1
8 10064 PINEROLO presso lo studio dell'avv. RICCARDI SABRINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Chiappero Controparte_1 C.F._2
29 10064 PINEROLO presso lo studio dell'avv. OGGERO TIZIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 20/1/2025 presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ALCARA LI FUSI il 18/12/1971.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALCARA LI FUSI (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1971).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.11.1972 e il 28.8.1977. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 26.10.2009. Con ricorso depositato il 07/10/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, nonché ha domandato di darsi atto dell'indipendenza economica dei figli e della circostanza per cui i coniugi manterranno la residenza nella casa coniugale.
Con comparsa depositata il 27/11/2024 si è costituito condividendo tutte le Controparte_1 domande di parte ricorrente.
Nelle more e prima dell'udienza di comparizione già fissata, le parti rappresentavano la volontà di addivenire ad un accordo di divorzio, pertanto, il giudice relatore revocava la costituzione personale e fissava termine per il deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il giudice relatore assegnava loro nuovo termine perentorio ex art. 127 ter cpc, stante il difetto di rappresentanza rilevato nella procura in atti.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, perveniva la procura alle liti rinnovata, insistendo in ogni caso, nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Questo Tribunale, nulla può naturalmente disporre con riguardo alla residenza comune delle parti presso la casa coniugale potendo sul punto limitarsi a prendere atto dell'accordo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALCARA LI FUSI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. i coniugi mantengano la residenza nell'immobile di cui sono comproprietari sito in Frossasco (TO) via Pinerolo n. 13/09 e che occupino - rispettivamente- i locali separati dell'abitazione: il marito la dépendance annessa all'appartamento nonché la stanza che era appartenuta al figlio Per_2 (quest'ultima solo per dormire) ed il garage;
la moglie le restanti stanze che compongono l'alloggio. DÀ ATTO che:
2. i figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_3 Persona_4 indipendenti e che- pertanto- non sussistono i presupposti di legge per onerare i genitori degli obblighi economici legati al loro mantenimento.
DÀ ATTO che:
3. i coniugi sono in grado di procurarsi in modo autonomo i mezzi per la propria sussistenza e che- pertanto- non sussistono i requisiti di legge per porre in capo ad uno l'onere di corrispondere un assegno divorzile all'altro.
4. Con spese compensate.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/3/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17255/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE, Parte_1 C.F._1
8 10064 PINEROLO presso lo studio dell'avv. RICCARDI SABRINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Chiappero Controparte_1 C.F._2
29 10064 PINEROLO presso lo studio dell'avv. OGGERO TIZIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 20/1/2025 presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ALCARA LI FUSI il 18/12/1971.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALCARA LI FUSI (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1971).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.11.1972 e il 28.8.1977. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 26.10.2009. Con ricorso depositato il 07/10/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, nonché ha domandato di darsi atto dell'indipendenza economica dei figli e della circostanza per cui i coniugi manterranno la residenza nella casa coniugale.
Con comparsa depositata il 27/11/2024 si è costituito condividendo tutte le Controparte_1 domande di parte ricorrente.
Nelle more e prima dell'udienza di comparizione già fissata, le parti rappresentavano la volontà di addivenire ad un accordo di divorzio, pertanto, il giudice relatore revocava la costituzione personale e fissava termine per il deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il giudice relatore assegnava loro nuovo termine perentorio ex art. 127 ter cpc, stante il difetto di rappresentanza rilevato nella procura in atti.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, perveniva la procura alle liti rinnovata, insistendo in ogni caso, nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Questo Tribunale, nulla può naturalmente disporre con riguardo alla residenza comune delle parti presso la casa coniugale potendo sul punto limitarsi a prendere atto dell'accordo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALCARA LI FUSI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. i coniugi mantengano la residenza nell'immobile di cui sono comproprietari sito in Frossasco (TO) via Pinerolo n. 13/09 e che occupino - rispettivamente- i locali separati dell'abitazione: il marito la dépendance annessa all'appartamento nonché la stanza che era appartenuta al figlio Per_2 (quest'ultima solo per dormire) ed il garage;
la moglie le restanti stanze che compongono l'alloggio. DÀ ATTO che:
2. i figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_3 Persona_4 indipendenti e che- pertanto- non sussistono i presupposti di legge per onerare i genitori degli obblighi economici legati al loro mantenimento.
DÀ ATTO che:
3. i coniugi sono in grado di procurarsi in modo autonomo i mezzi per la propria sussistenza e che- pertanto- non sussistono i requisiti di legge per porre in capo ad uno l'onere di corrispondere un assegno divorzile all'altro.
4. Con spese compensate.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/3/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.