Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 05/06/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01249/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2025, proposto da Lo AR Alice, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Maria Mela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Usr - Ufficio Scolastico Regionale CI, Direzione Generale), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di ZA Sebastiana, non costituita in giudizio;
per l'accertamento, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a.,
del silenzio serbato dall’U.S.R. per la CI sull’istanza dell’11/12/2024;
e la declaratoria
del diritto di accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente con istanza dell’11/12/2024;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente all’esibizione dei suddetti documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Vista la memoria del 6.5.2025 nella quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e udito il difensore per parte resistente, nessuno presente per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente a fronte della propria istanza di accesso agli atti della procedura di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (bando approvato con D.D.G. n. 2575 del 6/12/2023). In particolare, in data 11/12/2024 la ricorrente ha chiesto alla p.a. di estrarre copia delle domande e dei titoli, anche di riserva e/o di preferenza, presentati dai candidati inseriti nelle posizioni comprese tra il 9° e il 16° posto della graduatoria di merito della classe di concorso A012, nonché di dare riscontro al reclamo proposto il 9/12/2024 e di ricevere copia della scheda di valutazione dei titoli e delle prove di esame sostenuti dalla stessa, nonché dei relativi verbali di commissione. L’Amministrazione non ha dato riscontro alla superiore richiesta, nonostante il sollecito inoltrato dalla ricorrente il 31/1/2025.
2. Nella memoria depositata da parte ricorrente in data 6.5.2025 si dà atto che “ Con nota prot. 20571 del 29/4/2025, che si allega, l’Amministrazione resistente, conclusa la fase della comunicazione ai controinteressati (già documentata in atti), ha dato corso all’accesso ”.
3. Il Collegio, pertanto, osserva che con la documentazione depositata agli atti in data 28.3.2025 da parte resistente e la nota prot. 20571 del 29/4/2025 depositata da parte ricorrente sia provato l’integrale soddisfacimento dell’interesse della ricorrente all’accesso gli atti richiesti.
4. Pertanto, deve essere accolta la richiesta della ricorrente di pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., e va dichiarata la cessata materia del contendere.
5. Le spese di giudizio devono essere liquidate, come da dispositivo, tra le parti costituite in ossequio al principio della soccombenza, sia pur virtuale tenuto conto che il ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti della procedura concorsuale per loro natura accessibili a tutti i concorrenti (cfr. sul diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, senza limiti, “ posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione ” ex plurimis , T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 10/12/2019, n. 14140 e sez. IV, 5.8.2022, n. 11050). Nessuna statuizione è dovuta per la controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della ricorrente in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Nulla sulle spese per la controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO