Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Ordinanza collegiale 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/07/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
Sezione Staccata di GG IA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2025, proposto dalla società Dialisi San Giorgio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Vizzari e Alessandro Alati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di GG IA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Creaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’atto prot. n. 76603 del 12/11/2024, comunicato a mezzo pec in pari data, con cui l’ASP di GG IA ha espresso un parere negativo in termini di compatibilità dell’istanza di accreditamento istituzionale avanzata dalla società ricorrente, ai sensi degli artt. 8 quater D.lgs. n. 502/1992 e 11 L.R. IA, n. 24/2008, avuto riguardo all’attività sanitaria dalla stessa esercitata, consistente nel trattamento di pazienti dialitici extraospedalieri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di GG IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13.01.2025 e depositato in pari data, la società ricorrente ha premesso di gestire in località Pellaro di GG IA, giusta autorizzazione sanitaria n. 9125 del 26.06.2024, rilasciata, ex art. 8 ter D.lgs. n. 502/92, dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute della RE IA, un Centro Dialitico extraospedaliero che eroga, in ragione di n. 18 posti letto, trattamenti sanitari in favore di pazienti dializzati cronici.
Con nota prot. n. 65602 del 27.09.2024 e successivo sollecito prot. n. 68532 del 10.10.24, la società, giusta il disposto di cui all’art. 8 quater D.lgs. n. 502/92, art. 11 L.R. IA n. 24/2008 ed art. 8 comma 4 lett. b) del Regolamento di attuazione della citata Legge regionale, richiedeva all’A.S.P. di GG IA la dichiarazione di compatibilità delle attività richieste con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno di prestazioni definiti dalla regione.
1.1 A fronte di tale istanza, l’Azienda Sanitaria, in data 12/11/2024, ha adottato il parere negativo in epigrafe indicato (prot. n. 76603).
Sul piano motivazionale, dopo aver richiamato i Decreti del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese (cd. DCA) nr. 123/2020 e 103/2023, riguardanti l’approvazione della cd. Rete Nefrodialitica regionale, nonché i DCA n. 78/2024, 198/2023 e 64/2016 relativi alla rete ospedaliera, l’A.S.P. ha evidenziato la sostanziale stabilità, nel tempo, dei posti letto di emodialisi, programmati in un numero oscillante tra i 95 ed il 98, sicché, a suo avviso, la formulazione della rete dialitica ed ospedaliera, passata ed attuale, non prevederebbe posti aggiuntivi. Pur facendo salve eventuali future ulteriori rimodulazioni, di competenza della RE , l’Azienda ha, dunque, concluso affermando:
- di non essere nelle condizioni di esprimere una valutazione positiva di compatibilità delle attività richiesta, in quanto i margini numerici risulterebbero incompatibili rispetto ad un ulteriore aumento di posti rene;
- di avere intrapreso un’attività sanitaria volta all’implementazione delle risposte di terapia dialitica domiciliare nell’ottica di quanto previsto in tutti i documenti di riferimento nazionali “casa come luogo di cura” e che tale attività si attiverà nel mese corrente con un ambulatorio dedicato.
2. Il provvedimento in questione è stato, dunque, impugnato dalla società ricorrente mediante l’articolazione dei motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992; della Legge Regionale n. 24/2008 e del Regolamento attuativo – Violazione dei DCA 103/2023 e 78/2024 - Contraddittorietà con precedenti atti autorizzativi - Violazione dei principi di concorrenza e libera prestazione dei servizi - Difetto di motivazione - Eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti”;
La valutazione negativa circa la compatibilità dell’istanza di accreditamento istituzionale in favore della ricorrente sarebbe affetta da grave deficit istruttorio e motivazionale.
Ciò nella misura in cui l’amministrazione, in violazione del disposto di cui all’art. 8 comma 4 lett. b) del regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008, non avrebbe valutato la compatibilità della richiesta rispetto sia ai livelli essenziali di assistenza che al fabbisogno di prestazioni definiti dalla RE.
Più precisamente, l’ASP si sarebbe limitata a parametrare la sua valutazione di compatibilità rispetto ad un dato storico - siccome fotografato nei D.C.A. citati nel parere - avente valenza meramente ricognitiva dei 98 posti letto rene in essere presso le strutture pubbliche ubicate nel territorio di competenza, senza tuttavia prendere in doverosa considerazione l’effettivo e persistente fabbisogno delle prestazioni di emodialisi. Tale fabbisogno, del resto, sarebbe stato puntualmente evidenziato dalla stessa ASP che, con la delibera n. 582 del 17.05.2018, quantificava in 29 il numero degli ulteriori posti letto- rene necessari al soddisfacimento, nella provincia di GG IA, di una domanda di emodialisi proveniente dai pazienti dialitici cronici. Tale domanda, a posti letto-reni invariati, sarebbe, nel tempo, rimasta immutata se non persino aumentata, con evidente aggravamento dei costi economici, a carico della spesa pubblica, oltre che di quelli umani, connessi alla cd. migrazione sanitaria e conseguente necessità, per il SSR, di avvalersi di centri dialisi privati accreditati, in assenza di strutture pubbliche sufficientemente dotate.
Stante la mancata individuazione, da parte dei DCA n. 123/2020 e 103/2023 afferenti la Rete Nefrodialitica regionale, del fabbisogno di prestazioni nei confronti dei pazienti dializzati cronici della provincia di GG IA, contenendo gli stessi la mera fotografia del dato statico dei posti letto-rene in essere, l’ASP di GG IA non avrebbe potuto legittimamente addurre siffatti Decreti a sostegno della mancata possibilità di valutare favorevolmente la richiesta di accreditamento avanzata dalla ricorrente.
Inoltre, gli ulteriori DCA (n. 78/2024, n. 198/2023 e 64/2016) richiamati nel parere oggetto di impugnazione ed afferenti, più specificamente, all’organizzazione della rete ospedaliera comproverebbero a contrario come i posti letto di emodialisi (definiti tecnici ), tenuto conto della natura salvavita delle corrispondenti prestazioni sanitarie erogate, non sarebbero soggetti ai cd. tetti di spesa e, in ogni caso, il relativo fabbisogno dovrebbe essere individuato a cura di ciascuna ASP territorialmente competente, sia pure nel rispetto delle regole e dei criteri generali fissati a livello regionale con i DCA 123/2020 e 103/2023.
A tale ultimo proposito, avuto specifico riguardo al Decreto n. 103/2023, la RE IA avrebbe previsto che, in ambito ospedaliero, si debba provvedere alla gestione clinica dei soli pazienti nefropatici acuti, ad elevato grado di “criticità nefrologica”, per i quali si renda necessario e/o opportuno il ricovero ospedaliero, mentre i pazienti “non critici” ovvero quelli in “post criticità” devono essere gestiti dalle strutture sanitarie territoriali, quali i cd. Centri Dialitici , tra cui quello gestito dalla ricorrente.
Siffatto modulo organizzativo della cd. Rete nefrologica e dialitica della RE IA, così come la persistente esistenza di un fabbisogno, nel territorio della Provincia di GG IA, di ulteriori 29 posti letto rispetto a quelli esistenti troverebbe conferma nella stesa delibera n. 630 del 29.07.2024 con cui l’A.S.P., in attuazione del DCA n. 103/2023 ed in continuità con le previsioni di fabbisogno di cui alla precedente deliberazione n. 852/2018, ha istituto il Dipartimento interaziendale di tipo funzionale di Nefrologia e Dialisi.
Il parere negativo oggetto di gravame si porrebbe, peraltro, in aperta contraddizione con le considerazioni rese - in punto di effettiva carenza di posti letto-rene nell’ambito della provincia di GG IA e conseguente necessità di mobilità passiva dei pazienti dializzati verso altre regioni - dal Direttore generale della programmazione sanitaria presso il Ministero della salute, dott. Andrea Urbani, nominato Commissario ad acta , in sostituzione della RE IA, dal TAR IA, Catanzaro, giusta sentenza n. 428/2020, in tema di atti autorizzativi alla realizzazione dell’odierno Centro Dialitico Dialisi San Giorgio s.r.l., ai sensi dell’art. 8 ter D.lgs. n. 502/1992.
Il suddetto Commissario ad acta , proprio sul presupposto della persistente carenza di posti letto rene nel territorio di competenza dell’ASP di GG IA, nel rilasciare il parere favorevole alla realizzazione della struttura odierna ricorrente, ha altresì espresso pregnanti considerazioni in punto di eventuale futuro accreditamento della stessa, evidenziando come la RE IA sarebbe stata libera di decidere il livello di finanziamento da assegnare e, soprattutto, libera di disaccreditare la capacità produttiva in eccesso, secondo quanto previsto dagli artt. art. 8 quater, commi 2 e 8, D.lgs. n. 502/1992 .
Premessa, quindi, l’esistenza, all’attualità, di un fabbisogno insoddisfatto di almeno 29 posti letto-rene, il parere negativo in contestazione risulterebbe, per un verso, intimamente contraddittorio e, per altro verso, deficitario, dal punto di vista istruttorio, anche in ragione della mancata valutazione circa la possibilità di accreditare la società ricorrente modulando, in sede di stipula del relativo accordo contrattuale (art. 8 quinquies), il livello di finanziamento da assegnare, eventualmente procedendo alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva che fosse in eccesso.
Ciò viepiù in ragione della mancata attivazione tanto dei prospettati 16 posti letto-rene presso la Struttura ex ENPAS quanto dei 5 posti letto presso la struttura pubblica Casa della Salute di Scilla. Gli unici posti letto effettivamente implementati, rispetto alla Delibera ASP n. 582 del 17.05.2018, sarebbero soltanto 6: n. 3 presso al OM (ma trattasi di posti tecnici, riservati agli acuti) e n. 3 presso il P.O. di Melito Porto Salvo. Sicché, rispetto ai 29 posti letto rene ritenuti dalla stessa ASP indispensabili a coprire il fabbisogno, solo 6, dal 2018 ad oggi, sarebbero stati effettivamente attivati, con una differenza di ben 23 p.l. tuttora necessari.
Il parere negativo in contestazione, inoltre, determinerebbe una immotivata frustrazione del principio della concorrenzialità tra le strutture pubbliche e private, con conseguente indebita restrizione circa la possibilità di nuovi soggetti economici nel novero di quelli accreditati.
2.1 Conclude, dunque, la ricorrente chiedendo al TAR adito di “annullare l’atto impugnato e condannare l’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 34, c. 1, lett. c, c.p.a., all’adozione delle misure più idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio.
3. L’ASP di GG IA, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, contestandone, in subordine, la fondatezza nel merito, mediante articolate e documentate argomentazioni.
Il focus della difesa dell’ente si identifica nell’assunto secondo cui - premessa la differenza ontologica tra la valutazione del fabbisogno, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione/esercizio di una struttura sanitaria privata (art. 8 ter D.lgs. n. 502/92) e la valutazione del fabbisogno ai fini dell’eventuale successivo accreditamento istituzionale (art. 8 quater citato D.lgs.), quest’ultimo strettamente connesso, anche per ragioni attinenti alla spesa pubblica, alla programmazione da parte dell’Ente Regionale - la mancata previsione, in chiave programmatica, da parte della RE IA, di un incremento dei posti-letto rene avrebbe ostato in radice al rilascio, da parte dell’ASP di GG IA, di un parere favorevole all’istanza di accreditamento avanzata dalla società ricorrente.
In altri termini, l’accreditamento di cui al sopra citato art. 8 quater D.lgs. n. 502/92 e, dunque, il rilascio di un parere favorevole da parte dell’ASP, richiesto dall’art. 8 comma 4 lett. b) del regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008, prevedrebbe l’esistenza contemporanea di due presupposti positivi, ossia la compatibilità delle attività con i LEA e il fabbisogno di prestazioni stabiliti dall’Ente regionale che ha esclusiva competenza al riguardo e che, nella specie, nulla avrebbe previsto in termini di incremento dei posti letto-rene.
4. Con ordinanza cautelare n. 26 del 6.02.2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., ha fissato l’udienza pubblica di discussione della causa nel merito.
5. In occasione della pubblica udienza del 21 maggio 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato documentazione nonché memoria conclusiva con la quale ha ribadito le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di irricevibilità del ricorso, stante la tempestiva notificazione dello stesso entro il termine di cui all’art. 29 c.p.a., per come prorogato di diritto, ai sensi del successivo art. 52 comma 5.
7. Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
8. Coglie nel segno l’assorbente censura relativa al deficit istruttorio e motivazionale che inficia il potere amministrativo in contestazione, nella specie esercitato dall’ASP di GG IA in forza del disposto di cui all’art. 8 del regolamento attuativo della Legge n. 24/2008, adottata dalla RE IA nell'esercizio della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117 Costituzione.
La disposizione regolamentare di cui al sopra citato art. 8, comma 4 lettera a), nel disciplinare, nell’ambito della cornice dei principi generali fissati dal Legislatore nazionale all’art. 8 bis e ss. D.lgs. n. 502/1992, le modalità di presentazione dell’istanza di accreditamento di una struttura sanitaria con il Servizio Sanitario, prevede che tale istanza debba essere corredata da una “ dichiarazione rilasciata dall’ASP territorialmente competente attestante la compatibilità delle attività richieste con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno di prestazioni definiti dalla regione”.
9. A fronte dell’istanza di accreditamento dell’attività sanitaria esercitata dalla Dialisi San Giorgio S.r.l., consistente nella prestazione, per il tramite di 18 posti letto, di trattamenti dialitici extraospedalieri in favore di pazienti affetti da insufficienza renale cronica, l’ASP di GG IA ha espresso una valutazione negativa, sul presupposto che la normativa regionale di cui ai DCA ivi citati contengano la definizione del fabbisogno di assistenza programmato dalla RE IA per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (cd. L.E.A.), ex art. 1 D.lgs. n. 502/92, avuto riguardo ai trattamenti dialitici in favore di pazienti nefropatici, e che tale definizione si risolva, avuto riguardo alla provincia di GG IA, nella previsione di un numero di posti letto variabile da 95 a 98.
10. Tuttavia, per come dedotto dalla società ricorrente, i DCA in questione, avuto specifico riguardo al trattamento dialitico dei soggetti nefropatici cronici - ovvero quelli non acuti, naturalmente destinati al ricovero presso una struttura ospedaliera - risultano privi della pretesa programmazione del fabbisogno di assistenza, necessaria e sufficiente a garantire i livelli essenziali di assistenza in discussione.
Ed invero, con il Decreto n. 78/2024 (in atti), il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, richiamato il DCA n. 198 del 12/07/2023 (“ Modifica e integrazione DCA n. 64/2016 –Riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell’emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti ”), nell’approvare il nuovo Documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, ha operato la cd. Analisi del fabbisogno ivi prevedendo un certo numero di posti letto espressamente calcolato al netto dei posti dedicati […] all’Emodialisi, che, quindi, non risultano essere oggetto di alcuna valutazione in termini di fabbisogno programmato .
Gli ulteriori DCA - n. 123/2020 e 103/2023 - specificamente dedicati alla disciplina della Rete nefrologica e Dialitica - richiamati dall’ASP di GG IA a sostegno della valutazione negativa in contestazione, per come dedotto in ricorso, sono parimenti privi di una analisi del fabbisogno di assistenza programmato dalla RE IA per garantire l’erogazione dei L.E.A. in favore dei pazienti nefropatici cronici, extraospedalieri, contenendo piuttosto una mera ricognizione statica dei posti letto di emodialisi, non ospedalieri, in essere presso le strutture sanitarie della Provincia di GG IA (n. 98, in squilibrio rispetto ai posti letto dell’Area Nord e dell’Area Centro) ed altresì demandando agli organismi di rete della neo riorganizzata Rete nefrologica e Dialitica Calabrese (cd. RNDC), il compito di curare la programmazione annuale , sotto forma di progetti assistenziali e di investimento e di adozione di Percorsi Diagnostici, Terapeutici e Assistenziali (così nella premessa dell’Allegato A al DCA n. 123/2020).
11. Rebus sic stantibus , la valutazione negativa oggetto di gravame, siccome resa dall’ASP di GG IA sull’erroneo presupposto circa l’esistenza, a livello regionale, di una analisi del fabbisogno di assistenza programmato in favore dei nefropatici cronici, ritenuto soddisfatto dagli attuali posti letto esistenti – analisi, lo si ribadisce, non evincibile nei DCA citati nel parere impugnato - è evidentemente viziata dal punto di vista istruttorio e motivazionale.
11.1 Piuttosto, per come pure dedotto dalla società ricorrente, il DCA n. 103/2023, che ha sostituito, aggiornandolo, il precedente DCA n. 123/2020, restituisce il quadro di una complessa riorganizzazione delle Rete nefrologica e dialitica della RE IA (RNDC), al dichiarato fine di qualificare e soddisfare il bisogno assistenziale espresso dai pazienti nefrologici (così nella premessa dell’allegato A al DCA n. 103/2023), laddove il modello organizzativo ritenuto più idoneo al raggiungimento del concetto di rete, in quanto funzionale a garantire una agevole interazione tra ospedale e territorio, è stato identificato nel Dipartimento Interaziendale di tipo funzionale .
Sono, dunque, stati identificati tre Dipartimenti Interaziendali di tipo funzionale di area vasta, denominati Dipartimento Area Nord, Dipartimento Area Centro e Dipartimento Area Sud, quest’ultimo costituito da strutture complesse, semplici e semplici a valenza dipartimentale, appartenenti al Grande Ospedale Metropolitano di GG IA e alla Azienda Sanitaria Provinciale di GG IA , con l’espressa previsione secondo cui “ Eventuali centri Dialisi privati accreditati con il SSR, afferiscono al Dipartimento Interaziendale in cui insistono” (così al paragrafo 4 dell’Allegato A al DCA n. 103/2023).
Significativi, per quanto di interesse, sono poi i criteri generali dettati dal paragrafo 6 del predetto Allegato al DCA n. 103/2023 secondo cui:
- “ L'accesso del paziente nefropatico alla RNDC è disposto dai punti di Pronto Soccorso (P.S.) della rete di emergenza-urgenza, sulla base della gravità della patologia nefrologica riscontrata, previa consulenza specialistica nefrologica oppure tramite visita ambulatoriale nefrologica. La valutazione degli specialisti nefrologi indirizza il paziente al ricovero presso le strutture dotate di posti letto di degenza, o - negli altri casi - al follow-up nefrologico ambulatoriale, secondo una frequenza di visita legata alla progressione della patologia renale, consigliata dalle linee guida. L’obiettivo della RNDC è la deospedalizzazione del paziente con patologia renale cronica e la sua presa in carico sul territorio, in strutture ambulatoriali il più vicino possibile alla residenza”;
- “ Il paziente con insufficienza renale acuta o con riacutizzazione dell’insufficienza renale cronica viene indirizzato presso punti di P.S. e, previa consulenza specialistica nefrologica, indirizzato verso strutture ospedaliere dotate di posti letto. Tali strutture sono dotate altresì di tecnologie per l’esecuzione non solo di trattamenti emodialitici standard ma anche per l’esecuzione di trattamenti emodialitici sostitutivi in continuo (CRRT)”.
Viceversa, “ Il paziente con insufficienza renale cronica allo stadio pre-terminale è seguito da specifici ambulatori specialistici che indirizzano il paziente alla terapia renale sostitutiva emodialitica (ambulatoriale o domiciliare) o al trattamento dialitico peritoneale o al trapianto di rene ”.
Ed ancora: “I Centri privati accreditati o autorizzati hanno l'obbligo di definire con il Dipartimento a cui afferiscono un protocollo operativo che specifichi le modalità di gestione dei trattamenti emodialitici e di controllo degli stessi da parte delle Aziende, nonché i protocolli di gestione dell’urgenza e le strutture di riferimento” (così sempre al paragrafo 6 dell’Allegato A).
11.2 Ebbene, l’A.S.P. di GG IA, con la Deliberazione del Direttore Generale n. 630 del 29.07.2024, in espressa applicazione del sopra citato DCA n. 103 del 2023, ha istituito il Dipartimento Interaziendale di tipo funzionale dell’Area Sud (i cui organi sono il Coordinatore ed il Comitato ), previa ricognizione delle azioni di intervento specialistico nefrologico in essere.
Con la Deliberazione in parola, l’Azienda ha ribadito come:
- “• l’Area Sud vede uno squilibrio negativo nell’offerta dei Posti Dialisi (98 PD a fronte dei 156 PD
dell’Area Nord e dei 144 PD dell’Area Centro) come riportato nel DCA n. 103 del 31.03.2023;
• tale carenza persiste nonostante vari atti deliberativi dell’ASP di GG IA, ultimo dei quali il n. 582 del 17.05.2018 con il quale si quantificava in 29 il numero di posti rene necessari a soddisfare il fabbisogno dell’epoca”.
Ed invero, già in sede di deliberazione n. 582/2018, l’ASP rilevava come il “ territorio soffre già di una grave carenza di posti rene in grado di soddisfare il bisogno di assistenza sanitaria costituzionalmente loro dovuta”.
In altri termini, a fronte di un dato storico/statico, pari a 98 posti letto rene, a decorrere dal 2018 e fino a tutto il 2024, l’ASP di GG IA ha più volte evidenziato come manchino all’appello, per così dire, almeno 29 posti letto rene affinché possa dirsi garantita l’erogazione dei L.E.A. in favore dei pazienti nefropatici cronici, extraospedalieri e tale grave lacuna, per come affermato dalla ricorrente e non contestato dalla difesa dell’amministrazione, non è stata fin qui colmata.
A ciò si aggiunga che l’ASP di GG IA, con la summenzionata deliberazione n. 630 del 29.07.2024, nell’individuare i compiti del Comitato del Dipartimento Interaziendale Area Sud (art. 3), ha espressamente previsto anche quello di programmare un’offerta di prestazione adeguata alla esigenza della popolazione dell’area di riferimento per una maggiore garanzia della continuità aziendale, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui al DCA n. 103/2023.
12. Tanto premesso, coglie nel segno il motivo di gravame secondo cui l’affermazione circa la pretesa impossibilità per l’ASP di esprimere una valutazione circa l’accreditabilità delle prestazioni sanitarie offerte dalla Dialisi San Giorgio S.r.l., in favore dei dialitici cronici, risulta fortemente contraddittoria rispetto a quei rilievi che, fin dal 2018, risultano esternati, in termini di insufficienza della rete dialitica in questione rispetto ai L.E.A. (determinante una costosa mobilità fuori regione) e che, a decorrere dal 2024, devono ritenersi incanalabili nell’alveo dei meccanismi di funzionamento della nuova Rete Nefrologica e Dialitica Calabrese, avuto specifico riguardo alle competenze del Dipartimento Interaziendale, costituito tra la stessa Azienda Sanitaria Provinciale di GG IA ed il Grande Ospedale Metropolitano B.M.M. di GG IA (G.O.M.).
Ciò tanto più in considerazione del fatto che, per come già evidenziato dal Commissario ad acta di cui alla sentenza n. 428/2020 di questo Tribunale, sede di Catanzaro, sia pure in chiave previsionale circa i possibili futuri sviluppi dell’attività sanitaria della ricorrente, l’accreditamento con il SSN, per un verso, “ non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies” (così art. 8 quater comma 2 D.lgs. n. 502/92) e, per altro verso, « la RE resterebbe comunque libera, in caso di rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, di decidere il livello di finanziamento da assegnare alla struttura […] e, soprattutto, di disaccreditare la capacità produttiva in eccesso (cfr. decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art.8-quater, comma 8 [..]) e che, in ogni caso, ai sensi dell’art.8-quater comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e ss. mm. e ii. “Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso ”».
Siffatte possibili modalità di accreditamento della società odierna ricorrente sono state effettivamente ignorate dall’ASP di GG IA, con conseguente ulteriore deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento in esame, puntualmente dedotto in ricorso.
13. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento del parere negativo di cui all’atto prot. n. 76603 del 12/11/2024, adottato dall’ASP di GG IA la quale, quale effetto conformativo delle presenti statuizioni annullatorie, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente decisione, dovrà rideterminarsi; in mancanza la Sezione, previo deposito di rituale istanza da parte della ricorrente previamente notificata e comprovante l’infruttuosa decorrenza del termine in questione, procederà alla nomina di un Commissario ad acta che provvederà in luogo dell’amministrazione, ex art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a. (in questi termini dovendosi intendere la richiesta conclusiva formulata dalla parte, nel ricorso e nella memoria).
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA, Sezione Staccata di GG IA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Per l’effetto annulla il parere negativo di cui all’atto prot. n. 76603 del 12/11/2024, adottato dall’ASP di GG IA, ai sensi, nei termini e con gli effetti conformativi di cui in motivazione.
Condanna l’ASP di GG IA al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.000,00, a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in GG IA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO