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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6217 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6588/2025 R.G. vertente
TRA
( ) elettivamente dom.to ex art 47 Parte_1 C.F._1
c.c. sito in Napoli alla Via Nolana 28, presso lo studio dell'Avv. Roberto Viola dal quale è rapp.to e difeso
-RICORRENTE-
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
, in persona del suo procuratore p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Iannaccone e presso questa elett.te dom.ta in Roma alla via Giuseppe Mazzini, 33;
-RESISTENTE-
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 parte ricorrente proponeva opposizione per ottenere l'annullamento e/o la nullità dei seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito esecutivo 37120150004352155000 notificato il 22.10.2015; 2) avviso di addebito esecutivo:
37120180005852535000, notificato il 10.07.2018; 3) avviso di addebito esecutivo:
37120180017270107000, notificato il 21.01.2019; 4) avviso di addebito esecutivo
37120190003103960000 notificato il 04.07.2019; 5) avviso di addebito esecutivo:
37120190014296817000 notificato il 27.11.2019, per una complessiva somma pari ad euro
11.367,08. Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notifica dei citati atti e che le pretese creditorie dell' sarebbero prescritte. Chiedeva quindi a codesto Tribunale di: CP_1
“accertare e per l'effetto dichiarare, previa sospensione dell'efficacia di ciascun atto impugnato col presente ricorso, l'estinzione della pretesa creditoria per i motivi di cui alla premessa del ricorso in relazione a ciascun atto impugnato;
con vittoria di compensi e spese professionali con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituivano sia l' che l' chiedendo, con varie CP_1 Controparte_2
argomentazioni, il rigetto dell'opposizione.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
L'opponente propone ricorso avverso un estratto di ruolo (situazione debitoria) dall'esame del quale sarebbe venuto a conoscenza dei citati avvisi di addebito.
Va ricordato che il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021 n.215, con l'art.3 bis ha modificato l'art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, aggiungendo il comma 4 bis che così dispone:"4-bis. L' estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in adesione all'orientamento ripetuto in plurime sentenze dalla suprema Corte. In particolare, con recente pronuncia (cfr. n. 26275 dell'11.9.2023), la Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr. “la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da vverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il ricorso avente ad Pt_2
oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate”), richiamando l'orientamento da ultimo seguito
(ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) in materia di impugnazioni di estratti di ruolo, ha osservato: “risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015; 8.- il problema che, dunque, si pone
è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente,
e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa
Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";
9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
10. l'esito del giudizio
è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass. sez. un. 21691 del 2016, punto 16); 11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata;
Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione.
Ciò premesso, vanno comunque disattese nel merito le eccezioni proposte dall'opponente. Circa l'eccezione di mancata notifica degli atti, l' ha prodotto tutte le relative CP_1
comunicazioni a mezzo pec regolarmente ricevute dall'opponente.
Conseguentemente, provata l'avvenuta regolare notifica dei suddetti avvisi, nessun vizio degli stessi può essere eccepito in questa sede dall'opponente poiché questi avrebbe dovuto eccepire i vizi formali (quali la mancata notifica) con opposizione tempestiva nei venti giorni dalla data della notifica suddetta e quelli sostanziali relativi al merito della pretesa contributiva con opposizione tempestiva nei quaranta giorni dalla data di notifica.
Allo stesso modo non può essere accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi in quanto il termine è stato interrotto dalla notifica degli avvisi di addebito e dalla costituzione in giudizio delle controparti. Nel computo della prescrizione va, inoltre, considerata la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria prevista dagli art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020 rispettivamente per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
In particolare, come specificato dalla parte resistente, la prescrizione non è maturata per l'avviso di addebito n. 371 2019 0014296817000 notificato in data 27.11.2019, né per l'avviso di addebito n. 371 2019 0003103960000 notificato in data 4.7.2019.
Mentre per l'avviso di addebito n° 371 2015 0004352155000 notificato il 22.10.2015 va considerato che l'opponente ha chiesto all' in data Controparte_2
28.7.2016 la rateizzazione del debito e che in data 20.3.2019 ha proposto istanza di definizione agevolata. L' ha precisato che sia l'istanza di dilazione, che quella di CP_1
definizione agevolata sono state revocate il 28/5/2020 e il 10/2/2020 perché i versamenti, effettuati solo per i mesi da settembre 2016 a gennaio 2019, sono poi stati interrotti.
Per gli avvisi di addebito n. 371 2018 0005852535000 e n. 371 2018 0017270107000 notificati rispettivamente il 10.07.2018 e il 21.1.2019, l'opponente ha chiesto all
[...]
in data 25.1.2019 la rateizzazione del debito. L'istanza di dilazione Controparte_3
è stata revocata dall il 4/9/2019 in quanto fu versata una Controparte_2
sola rata per ciascun avviso di addebito in data 31/1/2019. In data 20.3.2019 ha proposto istanza di definizione agevolata, revocata il 23.2.2020 per mancanza di versamenti.
Il pagamento parziale del debito costituisce riconoscimento del debito stesso, allorquando il pagamento sia stato effettuato in acconto sul maggior importo dovuto, come accade appunto nella rateizzazione. Con la rateizzazione controparte ha manifestato la volontà di pagare e, quindi, una volontà contraria a quella di avvalersi della prescrizione. Il riconoscimento del debito non ha natura negoziale, ma è atto giuridico in senso stretto, sicchè non richiede una espressa volontà ricognitiva, essendo sufficiente che esista la mera conoscenza dell'esistenza del debito e, quindi, la volontarietà dell'atto. Sul punto si richiama Cass. Ord. N. 33948/2023 che ribadisce: “Più precisamente, alla stregua di un insegnamento che merita di essere riproposto e ribadito, "se è vero che (la) richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all''an' della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta – la quale integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione - è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento" (Cass. n. 27672 del 2020; Cass. n.
16098 del 2018). In altri termini, "poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute": del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, comma 1, lett. b) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, secondo periodo) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione" (cosi ancora Cass. n. 27672 del
2020)”.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 per ciascuna delle parti resistenti;
con attribuzione al difensore dell' Controparte_3
Napoli, lì
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6588/2025 R.G. vertente
TRA
( ) elettivamente dom.to ex art 47 Parte_1 C.F._1
c.c. sito in Napoli alla Via Nolana 28, presso lo studio dell'Avv. Roberto Viola dal quale è rapp.to e difeso
-RICORRENTE-
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
, in persona del suo procuratore p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Iannaccone e presso questa elett.te dom.ta in Roma alla via Giuseppe Mazzini, 33;
-RESISTENTE-
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 parte ricorrente proponeva opposizione per ottenere l'annullamento e/o la nullità dei seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito esecutivo 37120150004352155000 notificato il 22.10.2015; 2) avviso di addebito esecutivo:
37120180005852535000, notificato il 10.07.2018; 3) avviso di addebito esecutivo:
37120180017270107000, notificato il 21.01.2019; 4) avviso di addebito esecutivo
37120190003103960000 notificato il 04.07.2019; 5) avviso di addebito esecutivo:
37120190014296817000 notificato il 27.11.2019, per una complessiva somma pari ad euro
11.367,08. Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notifica dei citati atti e che le pretese creditorie dell' sarebbero prescritte. Chiedeva quindi a codesto Tribunale di: CP_1
“accertare e per l'effetto dichiarare, previa sospensione dell'efficacia di ciascun atto impugnato col presente ricorso, l'estinzione della pretesa creditoria per i motivi di cui alla premessa del ricorso in relazione a ciascun atto impugnato;
con vittoria di compensi e spese professionali con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituivano sia l' che l' chiedendo, con varie CP_1 Controparte_2
argomentazioni, il rigetto dell'opposizione.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
L'opponente propone ricorso avverso un estratto di ruolo (situazione debitoria) dall'esame del quale sarebbe venuto a conoscenza dei citati avvisi di addebito.
Va ricordato che il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021 n.215, con l'art.3 bis ha modificato l'art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, aggiungendo il comma 4 bis che così dispone:"4-bis. L' estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in adesione all'orientamento ripetuto in plurime sentenze dalla suprema Corte. In particolare, con recente pronuncia (cfr. n. 26275 dell'11.9.2023), la Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr. “la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da vverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il ricorso avente ad Pt_2
oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate”), richiamando l'orientamento da ultimo seguito
(ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) in materia di impugnazioni di estratti di ruolo, ha osservato: “risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015; 8.- il problema che, dunque, si pone
è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente,
e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa
Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";
9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
10. l'esito del giudizio
è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass. sez. un. 21691 del 2016, punto 16); 11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata;
Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione.
Ciò premesso, vanno comunque disattese nel merito le eccezioni proposte dall'opponente. Circa l'eccezione di mancata notifica degli atti, l' ha prodotto tutte le relative CP_1
comunicazioni a mezzo pec regolarmente ricevute dall'opponente.
Conseguentemente, provata l'avvenuta regolare notifica dei suddetti avvisi, nessun vizio degli stessi può essere eccepito in questa sede dall'opponente poiché questi avrebbe dovuto eccepire i vizi formali (quali la mancata notifica) con opposizione tempestiva nei venti giorni dalla data della notifica suddetta e quelli sostanziali relativi al merito della pretesa contributiva con opposizione tempestiva nei quaranta giorni dalla data di notifica.
Allo stesso modo non può essere accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi in quanto il termine è stato interrotto dalla notifica degli avvisi di addebito e dalla costituzione in giudizio delle controparti. Nel computo della prescrizione va, inoltre, considerata la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria prevista dagli art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020 rispettivamente per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
In particolare, come specificato dalla parte resistente, la prescrizione non è maturata per l'avviso di addebito n. 371 2019 0014296817000 notificato in data 27.11.2019, né per l'avviso di addebito n. 371 2019 0003103960000 notificato in data 4.7.2019.
Mentre per l'avviso di addebito n° 371 2015 0004352155000 notificato il 22.10.2015 va considerato che l'opponente ha chiesto all' in data Controparte_2
28.7.2016 la rateizzazione del debito e che in data 20.3.2019 ha proposto istanza di definizione agevolata. L' ha precisato che sia l'istanza di dilazione, che quella di CP_1
definizione agevolata sono state revocate il 28/5/2020 e il 10/2/2020 perché i versamenti, effettuati solo per i mesi da settembre 2016 a gennaio 2019, sono poi stati interrotti.
Per gli avvisi di addebito n. 371 2018 0005852535000 e n. 371 2018 0017270107000 notificati rispettivamente il 10.07.2018 e il 21.1.2019, l'opponente ha chiesto all
[...]
in data 25.1.2019 la rateizzazione del debito. L'istanza di dilazione Controparte_3
è stata revocata dall il 4/9/2019 in quanto fu versata una Controparte_2
sola rata per ciascun avviso di addebito in data 31/1/2019. In data 20.3.2019 ha proposto istanza di definizione agevolata, revocata il 23.2.2020 per mancanza di versamenti.
Il pagamento parziale del debito costituisce riconoscimento del debito stesso, allorquando il pagamento sia stato effettuato in acconto sul maggior importo dovuto, come accade appunto nella rateizzazione. Con la rateizzazione controparte ha manifestato la volontà di pagare e, quindi, una volontà contraria a quella di avvalersi della prescrizione. Il riconoscimento del debito non ha natura negoziale, ma è atto giuridico in senso stretto, sicchè non richiede una espressa volontà ricognitiva, essendo sufficiente che esista la mera conoscenza dell'esistenza del debito e, quindi, la volontarietà dell'atto. Sul punto si richiama Cass. Ord. N. 33948/2023 che ribadisce: “Più precisamente, alla stregua di un insegnamento che merita di essere riproposto e ribadito, "se è vero che (la) richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all''an' della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta – la quale integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione - è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento" (Cass. n. 27672 del 2020; Cass. n.
16098 del 2018). In altri termini, "poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute": del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, comma 1, lett. b) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, secondo periodo) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione" (cosi ancora Cass. n. 27672 del
2020)”.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 per ciascuna delle parti resistenti;
con attribuzione al difensore dell' Controparte_3
Napoli, lì
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio