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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9381 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3244 /2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3244 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
(cf. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Parte_1 C.F._1
CO (c.f. ) e NT OR (cf. ), presso cui C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
- appellante ed appellato incidentale -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
AN NO (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura C.F._4 in atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis domicilia alla via Armando Diaz n. 11; CP_2
- appellato ed appellante incidentale -
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2025 i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini chiedendo introitarsi la causa a sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
8876/2024 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona del dott.ssa Pasqualina CP_2
Martone, emessa in data 15.07.2024 e pubblicata in data 17.07.2024, pronunciata nel giudizio
1 iscritto al n. R.G. 46824/2022, instaurato dallo stesso con cui si chiedeva dichiarare Pt_1
l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n.
07120220065434841001, ruolo n. 2022/4509, notificata in data 01.08.2022, con ente impositore la per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2020, per Controparte_3
l'importo complessivo di € 20.189,62.
Con ricorso ex art. 22 della L. 689/1981 (invero ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011) avverso la predetta cartella l'istante eccepiva l'omessa e/o irregolare notifica dei presupposti verbali di infrazione al C.d.S. con conseguente estinzione del relativo credito ex art. 201 C.d.S.; dunque, chiedeva – previa sospensione dell'esecutività – annullarsi la cartella impugnata con condanna degli enti opposti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso in quanto non proposto nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., l'incompetenza territoriale del giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva con istanza di estromissione dal giudizio e l'infondatezza della domanda attorea. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ovvero, in subordine, per la compensazione delle stesse.
Non si costituiva l Controparte_4
Con sentenza n. 8876/2024, pubblicata in data 17.07.2024, premessa l'ammissibilità del ricorso e la sua tempestività (cartella notificata in data 01.08.22 e ricorso depositato in data 30.09.22 in considerazione della sospensione feriale dei termini processuali), il Giudice di Pace riteneva fondata la domanda attorea in quanto la non aveva fornito prova della rituale Controparte_3 notifica dei verbali di contravvenzione al C.d.S. sottesi alla cartella impugnata nonostante l'invito a depositare idonea documentazione, contenuto nel decreto di comparizione alla I udienza di trattazione regolarmente notificatole a cura della Cancelleria. Pertanto, assorbiti gli altri motivi, il primo giudice accoglieva il ricorso per insufficienza della prova della responsabilità dell'opponente ed annullava la cartella di pagamento con compensazione delle spese di giudizio.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC del 16.02.2025, ha impugnato la Parte_1 suddetta sentenza limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del Giudice di Pace di compensarle sulla base di una motivazione apparente, inidonea a fornire congrua giustificazione, in violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., a fronte del totale accoglimento della domanda;
dunque, ha chiesto la parziale riforma della sentenza in relazione al solo capo impugnato con condanna, in solido, degli enti appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è costituita l , la quale ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 dell'appello dal momento che il primo giudice ha adeguatamente motivato la propria pronuncia sulla compensazione delle spese di lite basandola sull'insufficienza della prova della responsabilità
2 dell'opponente, ferma l'insindacabilità del suo potere discrezionale nel valutare tale opportunità; ha chiesto, dunque, il rigetto dell'appello con vittoria di spese ovvero, nella denegata e contraria ipotesi, la condanna della sola , anche in proprio favore, in ragione dell'accoglimento CP_3 dell'opposizione di a causa dell'inadempimento istruttorio della stessa. Pt_1
Si è costituito l il quale ha chiesto il rigetto dell'appello principale ritenendo Controparte_2 legittima la disposta compensazione delle spese di lite fondata su di una incertezza probatoria e, dunque, in assenza di una soccombenza netta. Ciò posto, l'ente impositore ha altresì spiegato appello incidentale avverso la medesima sentenza chiedendone la riforma integrale in considerazione della rituale notificazione dei verbali di contravvenzione al C.d.S. presupposti alla cartella di pagamento opposta. L'infrazione, infatti, veniva immediatamente contestata al trasgressore in data 25.09.2020 con contestuale notifica al sig. del relativo verbale di Parte_1 accertamento, sottoscritto dallo stesso in qualità di obbligato in solido (in quanto proprietario del veicolo), come comprovato dalla documentazione prodotta in atti. L'ente creditore ha concluso per il rigetto del gravame principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con accertamento della legittimità della cartella annullata in I grado e con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia delle parti ai termini.
*******
§ 1. Per motivi di priorità logica va innanzitutto esaminato l'appello incidentale spiegato dall in cui viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal Controparte_2 giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Ferma la corretta qualificazione dell'opposizione spiegata in I grado in termini di azione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 e la sua tempestiva proposizione, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, l'appello incidentale proposto dall CP_2 non può trovare accoglimento in quanto – benché risulti evidente la contestazione
[...] immediata dell'infrazione al C.d.S. di cui ai verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 07120220065434841001 – data la contumacia dell'ente impositore in primo grado e, in ogni caso, le carenze istruttorie riscontrate (anche) dal Giudice di Pace, questo giudicante in appello non può che ritenere inammissibile ex art. 345, ult. co, c.p.c. la documentazione attestante la rituale notificazione dei suddetti verbali, in quanto prodotta per la prima volta in sede di gravame e in difetto di valide ragioni sull'impossibilità di proporre o produrre tali mezzi di prova nel giudizio di primo grado per causa non imputabile all Controparte_2
3 Ne consegue, per quanto detto, il rigetto in toto dell'appello incidentale.
§ 2. Ciò posto, occorre ora passare ad esaminare l'appello principale spiegato da Pt_1 ed attinente esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal
[...] giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, senza alcuna valutazione del merito.
L'appellante principale censura la decisione di prime cure unicamente in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite, dolendosi della motivazione apparente addotta dal primo giudice in palese violazione dei principi regolatori della materia.
Tuttavia, sebbene attenda al solo governo delle spese, il presente gravame involge la richiesta al giudice di appello di valutare la soccombenza virtuale della causa alla luce della domanda attorea.
Ciò involge due tipologie di riflessioni: 1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
2) La valutazione della domanda attorea originaria in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche, espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n.
16037 e nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011).
4 La giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale
(alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) In relazione al secondo aspetto, nel caso in esame, il Giudice di Pace compensa le spese del primo grado di giudizio adducendo la seguente motivazione: “L'accoglimento del ricorso per
“insufficienza della prova” della responsabilità dell'opponente, si traduce, a parere del giudicante, in una parziale soccombenza reciproca delle parti, tale da giustificare la compensazione delle spese del giudizio”.
Occorre, quindi, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 07120220065434841001 deducendo esclusivamente l'omessa e/o irregolare notifica dei presupposti verbali di contravvenzione al C.d.S.
Il primo giudice ha accolto l'opposizione ex art. 7 del d.lgs. 150/2011 in ragione della mancata prova da parte dell'ente impositore – rimasto contumace – dell'avvenuta notifica dei suddetti verbali, previo accertamento della tempestività della domanda spiegata nel termine di 30 gg. dalla notificazione della cartella opposta.
Orbene, questo giudice di appello non può che condividere la decisione di primo grado anche alla luce di quanto già osservato sub § 1.
5 Tuttavia, malgrado l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale, il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese di lite sulla scorta della motivazione ut supra riportata.
A tal riguardo, questo giudicante si limita ad osservare che la “insufficienza della prova della responsabilità dell'opponente” non può tradursi in una “parziale soccombenza reciproca delle parti” come
(invece) dedotto dal Giudice di Pace, non fosse altro perché proprio la mancata prova della notifica dei verbali da parte della è all'origine dell'accoglimento della domanda di Controparte_3 parte ricorrente, pienamente vittoriosa nei confronti degli enti convenuti, ferma l'evidente responsabilità dell'ente creditore nella mancata (tempestiva) ottemperanza all'onere probatorio sullo stesso incombente.
Come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione: “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art.
92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla
"contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass.
21083/2015).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è granitica nel ritenere che: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. n. 1950/2022; conf. Cass.
15413/2011; cfr. pure Cass. n. 21157/2019). Parimenti, “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (da ultimo Cass. n. 14036/2024).
Ne consegue l'assoluta inadeguatezza della motivazione posta a fondamento della compensazione delle spese di giudizio disposta in I grado, stante l'indiscussa soccombenza degli enti resistenti.
§ 3. Per tutto quanto detto l'appello principale è fondato e va accolto alla luce del principio di soccombenza, con conseguente riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014 in misura proporzionata al valore della causa rientrate nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00,
6 tenuto conto altresì dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'inesistenza della fase istruttoria, del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate e della condotta processuale delle parti.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
§ 4. Quanto alla richiesta dell di condannare alle spese di lite Controparte_5 soltanto l in quanto unico responsabile, questo giudice – ferma l'indubbia Controparte_2 legittimazione passiva dell (anche alla luce dei più recenti Controparte_5 pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione - da ultimo Cass. n. 11661/2024; Cass. n.
3870/2024 e Cass. n. 30777/2023; in precedenza, cfr. ex multis Cass. n. 12385/2013 e Cass. n.
8759/2002) riconosciuta, fra l'altro, dallo stesso Giudice di Pace con conseguente formazione di un giudicato interno sul punto – pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella opposta, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado, ferma la domanda di manleva del , non proposta nel caso in esame (sul principio di Controparte_6 causalità cfr. ex multis Cass. n. 14125/2016; Cass. 7371/2017; Cass. n. 3101/2017; Cass. n.
1070/2017; Cass. n. 15390/2018; Cass. 24774/2018).
§ 5. L'appello incidentale, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
PQM
7 Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'appello incidentale.
2. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 8876/2024 resa dal Giudice di Pace di in data 15.07.2024 e pubblicata in data 17.07.2024 (R.G. n. CP_2
46824/2022), nel giudizio instaurato da , revoca la statuizione di I grado sulla Parte_1 compensazione delle spese.
3. Condanna gli appellati e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Pt_1
che liquida complessivamente in € 3.583,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
[...] come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore degli avv.ti Massimo CO e
NT OR, quali procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
4. Condanna l'appellante incidentale al versamento di un importo pari al Controparte_2 valore del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, lì 18.10.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3244 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
(cf. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Parte_1 C.F._1
CO (c.f. ) e NT OR (cf. ), presso cui C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
- appellante ed appellato incidentale -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
AN NO (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura C.F._4 in atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis domicilia alla via Armando Diaz n. 11; CP_2
- appellato ed appellante incidentale -
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2025 i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini chiedendo introitarsi la causa a sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
8876/2024 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in persona del dott.ssa Pasqualina CP_2
Martone, emessa in data 15.07.2024 e pubblicata in data 17.07.2024, pronunciata nel giudizio
1 iscritto al n. R.G. 46824/2022, instaurato dallo stesso con cui si chiedeva dichiarare Pt_1
l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n.
07120220065434841001, ruolo n. 2022/4509, notificata in data 01.08.2022, con ente impositore la per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2020, per Controparte_3
l'importo complessivo di € 20.189,62.
Con ricorso ex art. 22 della L. 689/1981 (invero ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011) avverso la predetta cartella l'istante eccepiva l'omessa e/o irregolare notifica dei presupposti verbali di infrazione al C.d.S. con conseguente estinzione del relativo credito ex art. 201 C.d.S.; dunque, chiedeva – previa sospensione dell'esecutività – annullarsi la cartella impugnata con condanna degli enti opposti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso in quanto non proposto nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., l'incompetenza territoriale del giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva con istanza di estromissione dal giudizio e l'infondatezza della domanda attorea. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ovvero, in subordine, per la compensazione delle stesse.
Non si costituiva l Controparte_4
Con sentenza n. 8876/2024, pubblicata in data 17.07.2024, premessa l'ammissibilità del ricorso e la sua tempestività (cartella notificata in data 01.08.22 e ricorso depositato in data 30.09.22 in considerazione della sospensione feriale dei termini processuali), il Giudice di Pace riteneva fondata la domanda attorea in quanto la non aveva fornito prova della rituale Controparte_3 notifica dei verbali di contravvenzione al C.d.S. sottesi alla cartella impugnata nonostante l'invito a depositare idonea documentazione, contenuto nel decreto di comparizione alla I udienza di trattazione regolarmente notificatole a cura della Cancelleria. Pertanto, assorbiti gli altri motivi, il primo giudice accoglieva il ricorso per insufficienza della prova della responsabilità dell'opponente ed annullava la cartella di pagamento con compensazione delle spese di giudizio.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC del 16.02.2025, ha impugnato la Parte_1 suddetta sentenza limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del Giudice di Pace di compensarle sulla base di una motivazione apparente, inidonea a fornire congrua giustificazione, in violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., a fronte del totale accoglimento della domanda;
dunque, ha chiesto la parziale riforma della sentenza in relazione al solo capo impugnato con condanna, in solido, degli enti appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è costituita l , la quale ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 dell'appello dal momento che il primo giudice ha adeguatamente motivato la propria pronuncia sulla compensazione delle spese di lite basandola sull'insufficienza della prova della responsabilità
2 dell'opponente, ferma l'insindacabilità del suo potere discrezionale nel valutare tale opportunità; ha chiesto, dunque, il rigetto dell'appello con vittoria di spese ovvero, nella denegata e contraria ipotesi, la condanna della sola , anche in proprio favore, in ragione dell'accoglimento CP_3 dell'opposizione di a causa dell'inadempimento istruttorio della stessa. Pt_1
Si è costituito l il quale ha chiesto il rigetto dell'appello principale ritenendo Controparte_2 legittima la disposta compensazione delle spese di lite fondata su di una incertezza probatoria e, dunque, in assenza di una soccombenza netta. Ciò posto, l'ente impositore ha altresì spiegato appello incidentale avverso la medesima sentenza chiedendone la riforma integrale in considerazione della rituale notificazione dei verbali di contravvenzione al C.d.S. presupposti alla cartella di pagamento opposta. L'infrazione, infatti, veniva immediatamente contestata al trasgressore in data 25.09.2020 con contestuale notifica al sig. del relativo verbale di Parte_1 accertamento, sottoscritto dallo stesso in qualità di obbligato in solido (in quanto proprietario del veicolo), come comprovato dalla documentazione prodotta in atti. L'ente creditore ha concluso per il rigetto del gravame principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con accertamento della legittimità della cartella annullata in I grado e con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 la causa è stata riservata in decisione con rinuncia delle parti ai termini.
*******
§ 1. Per motivi di priorità logica va innanzitutto esaminato l'appello incidentale spiegato dall in cui viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal Controparte_2 giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Ferma la corretta qualificazione dell'opposizione spiegata in I grado in termini di azione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 e la sua tempestiva proposizione, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, l'appello incidentale proposto dall CP_2 non può trovare accoglimento in quanto – benché risulti evidente la contestazione
[...] immediata dell'infrazione al C.d.S. di cui ai verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 07120220065434841001 – data la contumacia dell'ente impositore in primo grado e, in ogni caso, le carenze istruttorie riscontrate (anche) dal Giudice di Pace, questo giudicante in appello non può che ritenere inammissibile ex art. 345, ult. co, c.p.c. la documentazione attestante la rituale notificazione dei suddetti verbali, in quanto prodotta per la prima volta in sede di gravame e in difetto di valide ragioni sull'impossibilità di proporre o produrre tali mezzi di prova nel giudizio di primo grado per causa non imputabile all Controparte_2
3 Ne consegue, per quanto detto, il rigetto in toto dell'appello incidentale.
§ 2. Ciò posto, occorre ora passare ad esaminare l'appello principale spiegato da Pt_1 ed attinente esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal
[...] giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, senza alcuna valutazione del merito.
L'appellante principale censura la decisione di prime cure unicamente in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite, dolendosi della motivazione apparente addotta dal primo giudice in palese violazione dei principi regolatori della materia.
Tuttavia, sebbene attenda al solo governo delle spese, il presente gravame involge la richiesta al giudice di appello di valutare la soccombenza virtuale della causa alla luce della domanda attorea.
Ciò involge due tipologie di riflessioni: 1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
2) La valutazione della domanda attorea originaria in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche, espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n.
16037 e nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011).
4 La giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale
(alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) In relazione al secondo aspetto, nel caso in esame, il Giudice di Pace compensa le spese del primo grado di giudizio adducendo la seguente motivazione: “L'accoglimento del ricorso per
“insufficienza della prova” della responsabilità dell'opponente, si traduce, a parere del giudicante, in una parziale soccombenza reciproca delle parti, tale da giustificare la compensazione delle spese del giudizio”.
Occorre, quindi, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 07120220065434841001 deducendo esclusivamente l'omessa e/o irregolare notifica dei presupposti verbali di contravvenzione al C.d.S.
Il primo giudice ha accolto l'opposizione ex art. 7 del d.lgs. 150/2011 in ragione della mancata prova da parte dell'ente impositore – rimasto contumace – dell'avvenuta notifica dei suddetti verbali, previo accertamento della tempestività della domanda spiegata nel termine di 30 gg. dalla notificazione della cartella opposta.
Orbene, questo giudice di appello non può che condividere la decisione di primo grado anche alla luce di quanto già osservato sub § 1.
5 Tuttavia, malgrado l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale, il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese di lite sulla scorta della motivazione ut supra riportata.
A tal riguardo, questo giudicante si limita ad osservare che la “insufficienza della prova della responsabilità dell'opponente” non può tradursi in una “parziale soccombenza reciproca delle parti” come
(invece) dedotto dal Giudice di Pace, non fosse altro perché proprio la mancata prova della notifica dei verbali da parte della è all'origine dell'accoglimento della domanda di Controparte_3 parte ricorrente, pienamente vittoriosa nei confronti degli enti convenuti, ferma l'evidente responsabilità dell'ente creditore nella mancata (tempestiva) ottemperanza all'onere probatorio sullo stesso incombente.
Come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione: “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art.
92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla
"contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass.
21083/2015).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è granitica nel ritenere che: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. n. 1950/2022; conf. Cass.
15413/2011; cfr. pure Cass. n. 21157/2019). Parimenti, “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (da ultimo Cass. n. 14036/2024).
Ne consegue l'assoluta inadeguatezza della motivazione posta a fondamento della compensazione delle spese di giudizio disposta in I grado, stante l'indiscussa soccombenza degli enti resistenti.
§ 3. Per tutto quanto detto l'appello principale è fondato e va accolto alla luce del principio di soccombenza, con conseguente riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014 in misura proporzionata al valore della causa rientrate nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00,
6 tenuto conto altresì dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'inesistenza della fase istruttoria, del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate e della condotta processuale delle parti.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
§ 4. Quanto alla richiesta dell di condannare alle spese di lite Controparte_5 soltanto l in quanto unico responsabile, questo giudice – ferma l'indubbia Controparte_2 legittimazione passiva dell (anche alla luce dei più recenti Controparte_5 pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione - da ultimo Cass. n. 11661/2024; Cass. n.
3870/2024 e Cass. n. 30777/2023; in precedenza, cfr. ex multis Cass. n. 12385/2013 e Cass. n.
8759/2002) riconosciuta, fra l'altro, dallo stesso Giudice di Pace con conseguente formazione di un giudicato interno sul punto – pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella opposta, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado, ferma la domanda di manleva del , non proposta nel caso in esame (sul principio di Controparte_6 causalità cfr. ex multis Cass. n. 14125/2016; Cass. 7371/2017; Cass. n. 3101/2017; Cass. n.
1070/2017; Cass. n. 15390/2018; Cass. 24774/2018).
§ 5. L'appello incidentale, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
PQM
7 Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'appello incidentale.
2. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 8876/2024 resa dal Giudice di Pace di in data 15.07.2024 e pubblicata in data 17.07.2024 (R.G. n. CP_2
46824/2022), nel giudizio instaurato da , revoca la statuizione di I grado sulla Parte_1 compensazione delle spese.
3. Condanna gli appellati e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Pt_1
che liquida complessivamente in € 3.583,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
[...] come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore degli avv.ti Massimo CO e
NT OR, quali procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
4. Condanna l'appellante incidentale al versamento di un importo pari al Controparte_2 valore del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, lì 18.10.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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