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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13643/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13643/2021 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. VALERIO PARDINI (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in C.F._1
Firenze, Via Panciatichi n. 78
ATTRICE
nei confronti di rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO FERRARO (C.F. CP_1 [...]
) e MAURIZIO GUGLIOTTA (C.F. ), C.F._2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Roma, Viale Regina
Margherita n. 278
CONVENUTO
e
, quale procuratore generale di titolare Controparte_2 Controparte_3 dell'impresa individuale AL GIARDINO DELLE ROSE DI ALESSIA FRISINA, cancellata dal Registro delle Imprese in data 02.11.2022, rappresentato e difeso dall'Avv. ALDO
URCIUOLO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4
difensore sito in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 54
1 TERZO CHIAMATO
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa, per tutti i motivi ed i titoli indicati nella narrativa dell'atto di citazione: - condannare il Notaio Dott. a pagare a favore della CP_1 [...]
in persona dell'unico socio, la somma di Euro 136.350,00 o quella diversa Parte_1
somma che risulterà di giustizia, oltre gli interessi ex d.lgs 231/2002 o comunque oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 cpc e rivalutazione monetaria;
- respingere perché radicalmente infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale formulata contro la parte attrice dalla terza chiamata . Con vittoria di compensi ed esborsi, oltre Controparte_3 accessori di legge”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare nel rito, autorizzare il Notaio alla chiamata in causa CP_1
della SI.ra – quale titolare dell'impresa individuale AL GIARDINO DELLE Controparte_3
ROSE DI ALESSIA FRISINA - con contestuale differimento dell'udienza di prima comparizione;
in via principale e nel merito: respingere le domande proposte nei confronti del Notaio in quanto infondate in fatto e diritto per quanto esposto nella CP_1
superiore narrativa;
in via gradata e con salvezza di gravame, nella denegata ipotesi di condanna del Notaio accertare e dichiarare comunque la responsabilità della CP_1
SI.ra – quale titolare dell'impresa individuale AL GIARDINO DELLE ROSE Controparte_3
DI ALESSIA FRISINA - con conseguente condanna a tenere indenne il notaio CP_1
in via sempre gradata e con salvezza di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del Notaio fino, limitare la CP_1
condanna al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; Con vittoria di spese, onorari e competenze, comprese spese generali, IVA e CPA ai sensi degli artt. 91 e ss.”.
CONCLUSIONI DEL TERZO CHIAMATO: “conclude in via istruttoria per
l'ammissione delle prove richieste e non ammesse di cui alle memorie 183 comma 6 n. 2 e 3 cpc, in particolare per la prova per testi alla luce dell'interrogatorio espletato in data
11.12.2024, nel merito come da memoria 183 comma 6 n. 1 cpc: in via preliminare: accertare
e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice essendosi verificata una causa di scioglimento automatico della società 'Rose Apartments S.a.s. di per Controparte_4
2 mancata ricostituzione della pluralità di soci dal 25.08.2020 nel termine di sei mesi e comunque fino alla data odierna;
nel merito rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e non provate in relazione ai presunti danni subiti;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_5
al contratto di cessione di azienda autenticato Rep. Controparte_4 CP_1
10356/Racc. 7380, registrato a Firenze il 05.02.2020 al numero 4885 serie 1T, per non avere la stessa provveduto a corrispondere alla SInora , in qualità di titolare Controparte_3
firmataria dell'impresa individuale Al Giardino delle Rose di Alessia Frisina, la somma di euro 45.000,00 come prevista in sede di contratto né di aver provveduto a corrispondere i canoni di locazione dovuti da settembre 2020 a marzo 2021 compresi per i locali siti in
Firenze, Via dell'Erta Canina 4 e 8; - dichiarare legittima la ritenzione da parte della SInora
in qualità successore universale (in quanto titolare firmataria) dell'impresa Controparte_3
individuale Al Giardino delle Rose di Alessia Frisina, oggi cancellata, della somma di euro
85.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
- condannare altresì la società
[...]
, con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 40, con codice Controparte_6
fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: , P.IVA_1
iscritta al Rea n. 671521 presso la C.C.I.A.A. di Firenze, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore a corrispondere a questa parte la somma di complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre interessi legali a decorrere dal giorno del dovuto al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno causato dalla perdita dell'avviamento commerciale quantificato nella somma di euro 110.000,00, o la diversa somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, anche in via equitativa;
condannare la società , con sede in Firenze, Controparte_6
Viale Giuseppe Mazzini n. 40, con codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Firenze: iscritta al Rea n. 671521 presso la P.IVA_1
C.C.I.A.A. di Firenze, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore a corrispondere a questa parte la somma di complessivi euro 29.750,00,
(ventinovemila settecento cinquanta/00) oltre interessi legali a decorrere dal giorno del dovuto al saldo effettivo, per le causali di cui alla comparsa di costituzione e di risposta e della memoria 183 comma Vi n1 cpc, o la diversa somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, anche in via equitativa;
Il tutto oltre competenze, spese ed accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
il Notaio chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità CP_1
professionale per avere redatto un atto di cessione di azienda nullo per impossibilità dell'oggetto, al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 136.350,00, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002 o al tasso legale e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande proposte, la società attrice ha dedotto:
- di aver acquistato – con atto del 30.01.2020 redatto dal Notaio convenuto, dott. CP_1
– da , nella sua qualità di procuratore generale di , l'azienda Controparte_2 Controparte_3 esercente l'attività di affittacamere presso tre unità immobiliari site in Firenze, Via dell'Erta
Canina n. 4 e 8, di proprietà di e Persona_1 Persona_2
- di aver ottenuto in godimento le unità immobiliari in questione, come espressamente previsto anche dal contratto di cessione di azienda, con contratti di sublocazione stipulati con
, in tal senso abilitata in forza di precedenti contratti di locazione intercorsi con Controparte_3
i proprietari degli immobili;
- di aver appreso, solo dopo la sottoscrizione, che nei contratti di locazione tra i proprietari e e la conduttrice era previsto l'uso esclusivo Persona_1 Persona_2 Controparte_3
per finalità abitative degli immobili in cui veniva svolta l'attività commerciale dell'azienda ceduta, senza la previsione della facoltà di sublocazione per il conduttore;
- di aver riconsegnato alla cedente, in data 18.03.2021, le chiavi degli appartamenti, atteso che l'attività commerciale oggetto dell'azienda ceduta non poteva essere legittimamente esercitata nei suddetti beni immobili, per contrasto con la destinazione ad uso esclusivamente abitativo e con la mancata espressa previsione, nei contratti di locazione tra i proprietari e la SI.ra
, della facoltà di sublocazione;
CP_3
- la nullità dei contratti di cessione d'azienda e l'inefficacia di quelli di sublocazione stipulati con la SI.ra , priva della facoltà di concedere a terzi il godimento delle unità CP_3
immobiliari;
- che l'inapplicabilità della normativa in tema di contratti ad uso diverso da quello abitativo rendeva operante la regola generale contenuta nell'art. 2 della Legge n. 392/1978, ripreso anche dall'art. 14 comma 4 della Legge n. 431/1998, che vieta la sublocazione dell'immobile locato senza il consenso espresso del locatore;
4 - la responsabilità della SI.ra – non evocata in giudicio in quanto sprovvista di un CP_3
patrimonio idoneo a garantire il pagamento di eventuali debiti risarcitori - per avere esercitato un'attività commerciale in contrasto con la destinazione d'uso dichiarata nei contratti di locazione e per essersi illegittimamente arrogata la facoltà di sublocare gli immobili di cui aveva il godimento;
- la responsabilità professionale del notaio convenuto per aver redatto un contratto di cessione d'azienda radicalmente nullo per inesistenza o impossibilità dell'oggetto, essendo precluso l'esercizio dell'attività di affittacamere negli immobili oggetto di causa, rispetto ai quali i contratti di locazione tra i proprietari e prevedevano in via esclusiva l'uso Controparte_3
abitativo e non contemplavano la facoltà della conduttrice di concludere contratti di sublocazione;
- di aver riportato danni patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta negligente del
Notaio, quantificabili in € 136.350,00, pari agli esborsi sostenuti per il pagamento del corrispettivo della cessione, delle spese notarili, della provvigione per l'attività di mediazione svolta dall'agente immobiliare a cui si era rivolta, e delle imposte di registro dei contratti di sublocazione.
Costituitosi regolarmente in giudizio, il Notaio ha chiesto: in via preliminare, di CP_1 essere autorizzato a chiamare in causa la terza quale titolare dell'impresa Controparte_3
individuale Al Giardino Delle Rose di Alessia Frisina;
nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, la condanna della terza chiamata a tenerlo indenne dal pagamento delle somme di cui dovesse essere accertata la spettanza all'attrice a titolo di risarcimento dei danni;
in via ulteriormente subordinata, la riduzione del risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; in ogni caso, la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento delle conclusioni formulate, il convenuto, contestate integralmente le allegazioni attoree, ha dedotto:
- di aver autenticato le sottoscrizioni dell'atto del 31.01.2020 con cui la SI.ra Controparte_3
quale titolare dell'Impresa individuale Al giardino delle Rose di Alessia Frisina, in persona del suo procuratore speciale , cedeva alla l'azienda Controparte_2 Parte_1
esercente l'attività di affittacamere presso tre unità immobiliari poste in Firenze, Via dell'Erta
Canina nn. 4 e 8 – alla prima concesse in locazione dai proprietari e Persona_1 Per_2
– verso un corrispettivo pari a € 130.000,00 di cui € 85.000,00 versati a mezzo assegni
[...]
5 alla data del rogito e i restanti € 45.000,00 da corrispondere mediante 18 rate mensili a partire dal 15.02.2020;
- che la cessione era comprensiva di attrezzature, mobili e arredi nonché delle necessarie licenze e autorizzazioni, ivi inclusa la SCIA presentata al Suap del Comune di Firenze in data
11.01.2019 (pratica n. 376/19/SUAP prot. 11962);
- di aver correttamente espletato l'incarico professionale assunto, difettando l'inadempimento a sé imputabile attribuitole dall'attrice e rilevante sotto il profilo della violazione di legge o del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., né tantomeno sussistendo la prova dell'esistenza di danni causalmente riconducibili ad una propria condotta negligente, questi ultimi peraltro da escludersi anche in considerazione della disponibilità manifestata dal proprietario alla stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso diverso da Persona_1
quello abitativo;
- che difetta la nullità del contratto di cessione d'azienda ed è, comunque, documentalmente provata la conoscenza, da parte della cessionaria – tenuta al controllo sull'adeguatezza e idoneità degli atti sottoscritti - del contenuto dei contratti di locazione, come si evince dagli accordi di sublocazione conclusi successivamente alla cessione, nel cui contesto l'odierna attrice dichiarava di “conoscere quanto previsto nel contratto di locazione tra il SI. Per_1
e la SI.ra , in particolare tutti i patti e le condizioni previste, che
[...] Controparte_3 dichiara di accettare e si impegna a rispettare”;
- in ogni caso, nell'eventualità di una sua condanna, il diritto ad essere manlevato dalla terza
, titolare dell'Impresa individuale Al Giardino Delle Rose di Alessia Frisina, Controparte_3
considerato che le pretese attoree attengono in ultima istanza a profili di inadempimento del contratto di cessione d'azienda.
Autorizzatane la chiamata e previa sua citazione in giudizio, si è costituito in giudizio quale procuratore generale della terza chiamata in qualità di Controparte_2 Controparte_3
titolare dell'Impresa individuale Al Giardino Delle Rose di Alessia Frisina, cancellata dal
Registro delle Imprese, chiedendo: in via principale, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, accertarsi l'inadempimento dell'attrice rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti di cessione di azienda e di locazione oggetto di causa consistito, rispettivamente, nel mancato versamento del saldo del corrispettivo residuo di € 45.000,00 e dei canoni di locazione dovuti dal mese di settembre del 2020 al mese di marzo 2021; dichiararsi legittima la ritenzione della somma di € 85.000,00 a titolo di
6 risarcimento del danno;
condannarsi l'attrice al pagamento, rispettivamente, della somma di €
25.000,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia a titolo di risarcimento per la perdita dell'avviamento commerciale, e della somma di € 29.750,00 per canoni non pagati. Con vittoria delle spese di lite.
A supporto delle conclusioni rassegnate, contestate le deduzioni delle controparti, la terza chiamata ha allegato:
- che la Società attrice risultava rappresentata da un amministratore provvisorio, tale
[...]
di talché ne appariva dubbia la legittimazione a stare in giudizio;
PE
- nel merito, che la stipula di contratti di locazione degli immobili per cui è causa con destinazione ad uso abitativo – nei quali mancava qualsivoglia divieto di sublocazione – non è incompatibile con l'attività di affittacamere;
- che il contratto di cessione intercorso con l'attrice era stato risolto per facta concludentia a seguito della riconsegna da parte della stessa dell'azienda in data 10.03.2021;
- l'inadempimento dell'attrice, la quale – dopo aver esercitato l'attività di impresa per quasi un anno, concedendola anche in gestione a terzi – non aveva mai versato il saldo del prezzo di cessione dell'azienda pari a € 45.000,00 né al pagamento dei canoni di sublocazione dovuti dal mese di settembre del 2020 al mese di marzo del 2021, pari complessivamente a €
29.750,00;
- di aver subito, a causa dell'inadempimento dell'attrice, danni da perdita dell'avviamento commerciale pari a € 25.000,00.
Con Ordinanza del 13.12.2022, emessa all'esito della prima udienza sostituita con trattazione scritta, il Giudice ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione e, avuto riguardo al suo eventuale esito negativo, ha invitato le parti a prendere posizione, nel prosieguo della causa, in ordine alle conseguenze dell'avvenuto scioglimento della Società attrice prima dell'introduzione della causa, evincibile dalla visura in atti della Parte_1
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, all'udienza del 19.04.2023, il
Legale comparso per l'attrice ha rilevato che, pur essendo venuta meno la pluralità dei soci, unico rimasto dei quali era poteva ritenersi intervenuta la trasformazione della PE
s.a.s. non cancellata in impresa individuale, e il Difensore della terza chiamata ha insistito nell'eccezione preliminare di difetto della legittimazione a stare in giudizio del Sig. PE
7 socio accomandante, rimarcando che il recesso del socio accomandatario risaliva al
25.08.2020.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del SI. indi PE trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., di cui l'attrice e la terza chiamata si sono avvalse depositando la comparsa conclusionale e la memoria di replica ed il convenuto depositando la sola comparsa conclusionale.
* * *
1. Sullo scioglimento della Società attrice prima del giudizio e sul difetto di rappresentanza legale in capo a PE
E' pacifico – con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. – nonché documentalmente provato che a seguito del recesso dalla società del socio accomandatario Parte_1
avvenuto il 25.08.2020 (cfr visura sub doc. n. 10 dell'attrice, pag. 3, voce Controparte_4
“recesso del socio”: “si comunica che con effetto dalla data del 25 agosto 2020 il socio accomandatario recede dalla società”), è rimasto quale socio soltanto Controparte_4
l'accomandante e non è stata ricostituita la pluralità dei soci nel termine di sei mesi PE
(come peraltro espressamente confermato dal legale comparso per l'attrice all'udienza del
19.04.2023), circostanza questa a cui consegue il verificarsi di una causa di scioglimento di diritto della società di persone ai sensi dell'art. 2272 comma 1 n. 4 c.c.
Ciò precisato, l'inammissibilità delle domande attoree deriva da un duplice ordine di motivazioni dipendenti dal fatto che lo scioglimento della si è Parte_1
verificato prima della instaurazione del presente giudizio.
Per un verso, infatti, la possibilità per gli amministratori della società di persone per la quale sia intervenuta una causa di scioglimento automatico ma che non sia stata ancora cancellata, di eseguire ulteriori atti resta limitata alle sole ipotesi in cui si renda necessario provvedere all'esecuzione di affari urgenti, finché non vengano presi i provvedimenti strumentali alla fase di liquidazione ai sensi dell'art. 2274 c.c. (“Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione”), nozione questa che si riferisce alle operazioni essenziali e impellenti, finalizzate a garantire la conservazione del patrimonio sociale in attesa dell'avvio del procedimento di liquidazione, e che, pertanto, non può evidentemente includere anche l'instaurazione del presente giudizio volto non a preservare la 8 consistenza del patrimonio sociale già esistente in chiave propedeutica rispetto alla fase liquidatoria, bensì ad incrementarlo, ottenendo l'accertamento di un credito risarcitorio – di carattere necessariamente incerto, illiquido e non eSIibile prima della richiesta pronuncia giudiziale – correlato alla responsabilità professionale del notaio convenuto.
Sotto altro profilo, inoltre, è dirimente il fatto che il SI. non aveva la PE
rappresentanza legale della società attrice al momento della sottoscrizione della procura alle liti e dell'instaurazione del presente giudizio nel dicembre del 2021, come si evince chiaramente dalla visura camerale prodotta in giudizio, dalla quale risulta che la nomina del socio accomandante in questione come amministratore provvisorio – qualora la si consideri provata sulla base della sola indicazione nella visura (non è stato prodotto l'atto di nomina), nonché lecita come sembra ammettere parte della giurisprudenza di merito1, questioni entrambe su cui tuttavia sussistono ampi dubbi – era avvenuta in data 25.08.2020, contestualmente al recesso del socio accomandatario , ossia ben oltre sei Parte_2
mesi prima della proposizione della domanda giudiziale oggetto di causa.
Invero, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 2323 commi 1 e 2 c.c. – secondo cui “La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario” – la validità e l'efficacia della nomina di un amministratore provvisorio per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, oltre a non comportare l'assunzione della qualità di socio accomandatario, restano limitate al periodo temporale di sei mesi decorrente dal momento in cui è venuta meno una delle due categorie di soci contemplate dalla normativa in materia di società in accomandita semplice. Detto periodo di validità è stato certamente superato nel caso di specie, atteso che il presente giudizio è stato instaurato nel dicembre del 2021, e quindi a distanza di oltre un anno dalla data del recesso del socio accomandatario avvenuta il 25.08.2020, con la Parte_2 conseguenza che alla scadenza del semestre di cui all'art. 2323 c.c. il SI. doveva PE
considerarsi decaduto automaticamente dalla qualifica di amministratore provvisorio della società attrice ormai sciolta di diritto.
2. Sul difetto assoluto di capacità processuale della società attrice.
Ciò posto in ordine al difetto ab origine di rappresentanza legale della società in capo al SI.
occorre, altresì, rilevare la mancanza dei presupposti per il rilievo d'ufficio del PE
difetto di rappresentanza e per la concessione di un termine perentorio per la regolarizzazione di cui all'art. 182 comma 2 c.p.c., atteso che la società attrice si è sciolta prima del giudizio ed
è stata cancellata dal registro delle imprese in corso di causa.
Invero, all'udienza del 12.12.2024, il SI. sentito sui capitoli di interrogatorio formale PE
formulati dalla terza chiamata nella propria seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha dichiarato che “a fine 2023 è stata cancellata dal Registro delle Pt_1 Parte_1
Imprese” (cfr. verbale dell'udienza del 12.12.2024).
A seguito dello scioglimento, seguito dalla cancellazione dal registro delle imprese riferita dal SI. in sede di interrogatorio formale – che comunque avrebbe comportato PE
l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 300 c.p.c. soltanto nel caso, nella specie non ricorrente, in cui si fosse verificata in corso di causa e fosse stato il difensore della società a manifestare la volontà di provocare la verificazione dell'evento interruttivo, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità 2 – la società attrice è da considerarsi estinta e priva, conseguentemente, qualsivoglia capacità di essere parte del presente giudizio. Co In proposito, infatti, la ha specificato che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui se ne verifica l'estinzione ai sensi dell'art. 2495 c.c. – applicabile sia alle società di capitali sia di persone – impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 della Legge fallimentare (Cass. n. 5605/2021; Cass. sez. un. n.
6070/2013; Cass. n. 6468/2014).
Né possono considerarsi applicabili al caso di specie, rispetto all'operato del SI. le PE
norme in materia di ratifica degli atti posti in essere dai soci, in ossequio al principio condivisibile espresso dalla Suprema Corte con riferimento alla presentazione del ricorso di legittimità –senza dubbio richiamabile anche nell'ipotesi di procedimenti di merito di primo o secondo grado – secondo cui la cessazione della società cancellata e ormai estinta si riflette necessariamente sulla proposizione della domanda giudiziale, nel senso di doversi negare
“ogni spazio di ratifica agli ex soci, dal momento che il ricorso è stato proposto da un soggetto inesistente, e dunque in modo del tutto privo di effetti giuridici, inclusa la possibilità di godere di ratifica” (Cass. n. 32728/2019).
Ne consegue, per un verso, l'assorbimento della questione relativa alla presunta continuazione dell'attività d'impresa in forma individuale da parte del SI. pure prospettata in un PE
primo momento dalla difesa attorea – ipotesi questa che in ogni caso avrebbe richiesto necessariamente la proposizione delle domande giudiziali da parte del SI. in proprio e PE non in qualità di legale rappresentante della società – e per altro verso, Parte_1
la totale inammissibilità delle domande proposte dalla società attrice cancellata dal registro delle imprese dopo scioglimento antecedente all'introduzione del procedimento.
3. Nel merito, sulla responsabilità professionale del Notaio convenuto.
Ad abundantiam, fermi restando i precedenti e assorbenti rilievi in ordine ai profili di inammissibilità delle domande attoree volte all'accertamento della responsabilità professionale del convenuto e alla condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, deve in ogni caso darsi atto dell'assoluta infondatezza delle pretese dell'estinta Parte_1
[...]
Richiamati i principi generali in ordine al riparto dell'onere di allegazione e prova nelle cause in materia contrattuale, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
11 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.
UU. n. 13533/01), occorre in questa sede evidenziarne l'applicazione fattane dalla giurisprudenza di legittimità, che tiene conto delle obbligazioni scaturenti dal conferimento dell'incarico professionale al notaio.
Invero, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel campo più specificamente negoziale, l'attività del notaio consiste nel prestare ai contraenti la propria collaborazione tecnico-giuridica, ponendo a loro disposizione preparazione professionale ed esperienza. Il notaio deve indagare le volontà espresse dai contraenti (art. 47, comma 3^, legge notarile) e tradurle nello strumento negoziale tecnicamente più idoneo perché le parti possano conseguire il risultato prefissosi. Egli non è certamente tenuto a garantire il buon esito del negozio, giacché anche la prestazione notarile - come, di norma, ogni altra prestazione d'opera professionale - è prestazione di mezzi o di comportamento, non di risultato;
deve, però, predisporre e impiegare i mezzi di cui dispone in vista del conseguimento di quel risultato, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione. Tutto ciò fa sì che l'opera del notaio non possa ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese a assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere e della cui sufficienza deve giudicarsi normalmente sulla base dello stesso criterio della media diligenza” (Cass. n.
1228/2003; cfr. anche Cass. n. 10474/2022 in tema di obblighi del notaio nella redazione di un atto di compravendita immobiliare, la quale stabilisce che “il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti e non può quindi, limitarsi ad accertare la volontà delle stesse e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma ha l'obbligo di compiere
l'attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare tanto la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogarsi, quanto l'attitudine dello stesso ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti della relativa stipulazione”).
In questi casi, inoltre, la prova dell'esistenza di un comportamento omissivo o commissivo del professionista rilevante in termini di inadempimento, e quindi con riguardo al canone di diligenza medio concretamente eSIibile nel caso concreto, non può dirsi di per sé sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale del
12 notaio, occorrendo verificare, altresì, se si sia effettivamente verificato un danno eziologicamente correlato all'inadempimento e se “il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione” (Cass. n. 3657/2013).
Segnatamente, la parte che agisce per ottenere il risarcimento è onerata della prova non solo del conferimento dell'incarico professionale, ma anche del comportamento commissivo o omissivo del professionista, dei concreti pregiudizi subiti e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, il cui accertamento viene operato alla stregua di criteri necessariamente probabilistici, dovendosi verificare se, in presenza del comportamento alternativo dovuto e sulla base del compendio probatorio acquisito, il cliente avrebbe potuto verosimilmente conseguire un risultato economicamente più vantaggioso.
Venendo al caso di specie, è pacifico – con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. – e comunque provato, il conferimento dell'incarico professionale da parte dell'attrice al Notaio di predisposizione dell'atto di cessione di azienda e di autenticazione delle sottoscrizioni delle parti (doc. n. 1 dell'attrice).
Difetta, invece, la prova – incombente sull'attrice – della responsabilità professionale del convenuto tale da legittimare l'accoglimento delle pretese risarcitorie avanzate, atteso che, con riguardo al contratto di cessione di azienda dal medesimo redatto, non è rinvenibile alcuna ipotesi di nullità né per impossibilità dell'oggetto né per violazione di legge.
Prive di pregio, invero, sono le prospettazioni attoree secondo cui l'attività di affittacamere oggetto dell'azienda ceduta non poteva essere legittimamente esercitata nei locali per i quali era stata garantita all'attrice la possibilità di godimento mediante la stipula di contratti di sublocazione.
Invero, la piena validità del contratto di cessione di azienda del 30.01.2020 redatto dal Notaio convenuto con cui la ha acquistato da l'azienda Parte_1 Controparte_3 esercente l'attività di affittacamere presso tre unità immobiliari site in Firenze, Via dell'Erta
Canina n. 4 e 8, di proprietà dei SInori e nonché di quelli di Persona_1 Persona_2 locazione e di sublocazione a quest'ultimo correlati, risulta confermata:
- dall'inesistenza di una norma di Legge statale e/o regionale recante il divieto di esercizio dell'attività di affittacamere in unità immobiliari provviste del requisito dell'abitabilità e oggetto di contratto di locazione ad uso abitativo, ovvero di un regolamento condominiale contenente il divieto di esercizio di tale specifica attività nelle unità immobiliari oggetto di 13 causa, circostanza questa che rende del tutto inconferente il richiamo, operato dall'attrice, alla sentenza della SC n. 704/2015, che si riferisce alle sole ipotesi in cui detta attività viene espressamente e chiaramente inibita da un regolamento condominiale convenzionale;
- dall'inesistenza altresì di divieti convenzionali o normativi atti a inibire la facoltà di sublocazione delle unità immobiliari per cui è causa, non essendo rinvenibile alcuna clausola o previsione che precluda detta possibilità né nei contratti di locazione originariamente intercorsi tra la SI.ra e i proprietari né tantomeno nelle disposizioni in materia di CP_3
locazioni ad uso abitativo e diverso;
- dal fatto, pacifico nonché documentalmente provato, che la cessione di azienda era comprensiva delle licenze ed autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività in questione, ivi inclusa la SCIA presentata al SUAP del Comune di Firenze per inizio attività in data
11.01.2019 pratica n. 376/19/SUAP prot. 11962, conformemente a quanto previsto dalla
Legge della regione Toscana n. 86/2016 e successive modificazioni vigente ratione temporis.
Pertanto, non sussistendo l'inadempimento del Notaio rispetto agli obblighi professionali assunti con riguardo alla redazione del contratto di cessione di azienda – quest'ultimo pienamente valido ed efficace – quale fatto costitutivo delle pretese di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni, difettano altresì i presupposti per l'accoglimento nel merito delle conclusioni attoree.
4. Sulla domanda di manleva avanzata dal convenuto e sulle domande trasversali proposte dalla parte terza chiamata nei confronti dell'attrice.
L'inammissibilità e infondatezza delle domande attoree per le ragioni sopra esposte ha portata assorbente rispetto a quella di condanna proposta dal convenuto a titolo di garanzia impropria nei confronti della terza chiamata.
Le domande trasversali della terza chiamata sono anch'esse inammissibili in quanto formulate nei confronti della attrice, non esistente al momento della loro proposizione e non, Pt_3
invece, nei confronti di rispetto al quale sarebbero comunque state infondate, posto PE
che – per quanto consta – questi non risulta mai essere stato parte di rapporti negoziali con
. Controparte_3
5. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico di in proprio, in applicazione del principio generale della PE soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal convenuto, avendo il
14 Sig. Chini speso, senza averne titolo, l'insussistente qualità di legale rappresentante della sottoscrivendo la procura alle liti e introducendo e proseguendo il Parte_1
presente giudizio a seguito dello scioglimento e della cancellazione della Società dal Registro delle Imprese.
Co A riguardo è infatti condivisibile il principio fatto proprio dalla nell'ipotesi di proposizione di un giudizio da parte dell'ex rappresentante di una società di persone ormai estinta, secondo cui deve pronunciarsi “la condanna alle spese, in proprio, del detto rappresentante il quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più esistente, ha conferito il mandato all'avvocato, essendosi questi limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione” (Cass. n. 12603/2018; conformi ex multis Cass. n. 32728/2019 secondo cui l'inammissibile attività processuale attivata con il ricorso per Cassazione va riferita al soggetto che ha rilasciato la procura ai fini della condanna alle spese;
Cass. Sez. 5 -, Sentenza
n. 17360 del 17/06/2021).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. art. 6 D.M. n. 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dei parametri medi per tutte le fasi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Le spese di lite vengono invece compensate quanto al rapporto processuale tra Controparte_3
e le restanti parti del giudizio, atteso che la chiamata in causa della terza è stata resa necessaria dalla condotta processuale di dichiaratosi Legale Rappresentante di PE
Società estinta prima del giudizio, nei confronti della quale la Signora ha proposto a CP_3 sua volta domande trasversali anch'esse inammissibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) DICHIARA inammissibili e comunque infondate le domande proposte da per PE
conto di e assorbita la domanda proposta da Parte_1 CP_1
15 verso , quale procuratore generale di CP_1 Controparte_2 CP_3
a titolo di garanzia impropria;
[...]
2) DICHIARA inammissibili e comunque infondate le domande formulate da CP_2
, quale procuratore generale di nei confronti di
[...] Controparte_3 [...]
Parte_1
3) CONDANNA in proprio a rimborsare ad le spese di lite, PE CP_1 che si liquidano in € 14.103,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del
15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
4) COMPENSA le spese di lite tra , quale procuratore generale di Controparte_2
e le restanti parti del giudizio. Controparte_3
Firenze, 23.6.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In termini si veda il Decreto di rigetto n. 964/2020 del 13/02/2020 R.G. VG n. 12352/2018 del Tribunale di
Roma - Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, secondo cui “la nomina ad amministratore provvisorio dell'accomandante si rende possibile in ragione della doppia limitazione che la legge pone all'amministratore provvisorio medesimo: limitazione temporale, in primo luogo, essendo la sua attività destinata a concludersi in un periodo predefinito entro l'orizzonte del semestre e limitazione dei poteri, sotto altro profilo, essendo l'amministrazione provvisoria destinata ad avere ad oggetto esclusivamente l'ordinaria amministrazione della società”.
9 2 Si vedano in particolare Cass. n. 18250/2020 secondo cui “a norma dell'art. 300 c.p.c,, essendo indispensabile la comunicazione formale dell'evento da effettuarsi dal procuratore della parte deceduta o che ha perduto la capacità di stare in giudizio, e non avendo perciò rilevanza la conoscenza che dell'evento le altre parti abbiano aliunde, l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti;
dichiarazione o notificazione del procuratore che, consistendo nell'esteriorizzazione di una determinazione volitiva, al fine di produrre l'effetto interruttivo dei processo, si configura come negozio processuale dei procuratore legittimato dal potere rappresentativo conferito con la procura ad litem” e Cass. n. 10048/2018 secondo cui “La necessità della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera del difensore costituito è stata affermata da questa corte anche quando l'evento consista nella cancellazione della società dal registro dell'imprese (v. Cass. n. 23141 del 2014 e sez. U n. 6070 del 2013)”.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13643/2021 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. VALERIO PARDINI (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in C.F._1
Firenze, Via Panciatichi n. 78
ATTRICE
nei confronti di rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO FERRARO (C.F. CP_1 [...]
) e MAURIZIO GUGLIOTTA (C.F. ), C.F._2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Roma, Viale Regina
Margherita n. 278
CONVENUTO
e
, quale procuratore generale di titolare Controparte_2 Controparte_3 dell'impresa individuale AL GIARDINO DELLE ROSE DI ALESSIA FRISINA, cancellata dal Registro delle Imprese in data 02.11.2022, rappresentato e difeso dall'Avv. ALDO
URCIUOLO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4
difensore sito in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 54
1 TERZO CHIAMATO
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa, per tutti i motivi ed i titoli indicati nella narrativa dell'atto di citazione: - condannare il Notaio Dott. a pagare a favore della CP_1 [...]
in persona dell'unico socio, la somma di Euro 136.350,00 o quella diversa Parte_1
somma che risulterà di giustizia, oltre gli interessi ex d.lgs 231/2002 o comunque oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 cpc e rivalutazione monetaria;
- respingere perché radicalmente infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale formulata contro la parte attrice dalla terza chiamata . Con vittoria di compensi ed esborsi, oltre Controparte_3 accessori di legge”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare nel rito, autorizzare il Notaio alla chiamata in causa CP_1
della SI.ra – quale titolare dell'impresa individuale AL GIARDINO DELLE Controparte_3
ROSE DI ALESSIA FRISINA - con contestuale differimento dell'udienza di prima comparizione;
in via principale e nel merito: respingere le domande proposte nei confronti del Notaio in quanto infondate in fatto e diritto per quanto esposto nella CP_1
superiore narrativa;
in via gradata e con salvezza di gravame, nella denegata ipotesi di condanna del Notaio accertare e dichiarare comunque la responsabilità della CP_1
SI.ra – quale titolare dell'impresa individuale AL GIARDINO DELLE ROSE Controparte_3
DI ALESSIA FRISINA - con conseguente condanna a tenere indenne il notaio CP_1
in via sempre gradata e con salvezza di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del Notaio fino, limitare la CP_1
condanna al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; Con vittoria di spese, onorari e competenze, comprese spese generali, IVA e CPA ai sensi degli artt. 91 e ss.”.
CONCLUSIONI DEL TERZO CHIAMATO: “conclude in via istruttoria per
l'ammissione delle prove richieste e non ammesse di cui alle memorie 183 comma 6 n. 2 e 3 cpc, in particolare per la prova per testi alla luce dell'interrogatorio espletato in data
11.12.2024, nel merito come da memoria 183 comma 6 n. 1 cpc: in via preliminare: accertare
e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice essendosi verificata una causa di scioglimento automatico della società 'Rose Apartments S.a.s. di per Controparte_4
2 mancata ricostituzione della pluralità di soci dal 25.08.2020 nel termine di sei mesi e comunque fino alla data odierna;
nel merito rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e non provate in relazione ai presunti danni subiti;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_5
al contratto di cessione di azienda autenticato Rep. Controparte_4 CP_1
10356/Racc. 7380, registrato a Firenze il 05.02.2020 al numero 4885 serie 1T, per non avere la stessa provveduto a corrispondere alla SInora , in qualità di titolare Controparte_3
firmataria dell'impresa individuale Al Giardino delle Rose di Alessia Frisina, la somma di euro 45.000,00 come prevista in sede di contratto né di aver provveduto a corrispondere i canoni di locazione dovuti da settembre 2020 a marzo 2021 compresi per i locali siti in
Firenze, Via dell'Erta Canina 4 e 8; - dichiarare legittima la ritenzione da parte della SInora
in qualità successore universale (in quanto titolare firmataria) dell'impresa Controparte_3
individuale Al Giardino delle Rose di Alessia Frisina, oggi cancellata, della somma di euro
85.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
- condannare altresì la società
[...]
, con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 40, con codice Controparte_6
fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: , P.IVA_1
iscritta al Rea n. 671521 presso la C.C.I.A.A. di Firenze, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore a corrispondere a questa parte la somma di complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre interessi legali a decorrere dal giorno del dovuto al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno causato dalla perdita dell'avviamento commerciale quantificato nella somma di euro 110.000,00, o la diversa somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, anche in via equitativa;
condannare la società , con sede in Firenze, Controparte_6
Viale Giuseppe Mazzini n. 40, con codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Firenze: iscritta al Rea n. 671521 presso la P.IVA_1
C.C.I.A.A. di Firenze, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore a corrispondere a questa parte la somma di complessivi euro 29.750,00,
(ventinovemila settecento cinquanta/00) oltre interessi legali a decorrere dal giorno del dovuto al saldo effettivo, per le causali di cui alla comparsa di costituzione e di risposta e della memoria 183 comma Vi n1 cpc, o la diversa somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, anche in via equitativa;
Il tutto oltre competenze, spese ed accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
il Notaio chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità CP_1
professionale per avere redatto un atto di cessione di azienda nullo per impossibilità dell'oggetto, al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 136.350,00, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002 o al tasso legale e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande proposte, la società attrice ha dedotto:
- di aver acquistato – con atto del 30.01.2020 redatto dal Notaio convenuto, dott. CP_1
– da , nella sua qualità di procuratore generale di , l'azienda Controparte_2 Controparte_3 esercente l'attività di affittacamere presso tre unità immobiliari site in Firenze, Via dell'Erta
Canina n. 4 e 8, di proprietà di e Persona_1 Persona_2
- di aver ottenuto in godimento le unità immobiliari in questione, come espressamente previsto anche dal contratto di cessione di azienda, con contratti di sublocazione stipulati con
, in tal senso abilitata in forza di precedenti contratti di locazione intercorsi con Controparte_3
i proprietari degli immobili;
- di aver appreso, solo dopo la sottoscrizione, che nei contratti di locazione tra i proprietari e e la conduttrice era previsto l'uso esclusivo Persona_1 Persona_2 Controparte_3
per finalità abitative degli immobili in cui veniva svolta l'attività commerciale dell'azienda ceduta, senza la previsione della facoltà di sublocazione per il conduttore;
- di aver riconsegnato alla cedente, in data 18.03.2021, le chiavi degli appartamenti, atteso che l'attività commerciale oggetto dell'azienda ceduta non poteva essere legittimamente esercitata nei suddetti beni immobili, per contrasto con la destinazione ad uso esclusivamente abitativo e con la mancata espressa previsione, nei contratti di locazione tra i proprietari e la SI.ra
, della facoltà di sublocazione;
CP_3
- la nullità dei contratti di cessione d'azienda e l'inefficacia di quelli di sublocazione stipulati con la SI.ra , priva della facoltà di concedere a terzi il godimento delle unità CP_3
immobiliari;
- che l'inapplicabilità della normativa in tema di contratti ad uso diverso da quello abitativo rendeva operante la regola generale contenuta nell'art. 2 della Legge n. 392/1978, ripreso anche dall'art. 14 comma 4 della Legge n. 431/1998, che vieta la sublocazione dell'immobile locato senza il consenso espresso del locatore;
4 - la responsabilità della SI.ra – non evocata in giudicio in quanto sprovvista di un CP_3
patrimonio idoneo a garantire il pagamento di eventuali debiti risarcitori - per avere esercitato un'attività commerciale in contrasto con la destinazione d'uso dichiarata nei contratti di locazione e per essersi illegittimamente arrogata la facoltà di sublocare gli immobili di cui aveva il godimento;
- la responsabilità professionale del notaio convenuto per aver redatto un contratto di cessione d'azienda radicalmente nullo per inesistenza o impossibilità dell'oggetto, essendo precluso l'esercizio dell'attività di affittacamere negli immobili oggetto di causa, rispetto ai quali i contratti di locazione tra i proprietari e prevedevano in via esclusiva l'uso Controparte_3
abitativo e non contemplavano la facoltà della conduttrice di concludere contratti di sublocazione;
- di aver riportato danni patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta negligente del
Notaio, quantificabili in € 136.350,00, pari agli esborsi sostenuti per il pagamento del corrispettivo della cessione, delle spese notarili, della provvigione per l'attività di mediazione svolta dall'agente immobiliare a cui si era rivolta, e delle imposte di registro dei contratti di sublocazione.
Costituitosi regolarmente in giudizio, il Notaio ha chiesto: in via preliminare, di CP_1 essere autorizzato a chiamare in causa la terza quale titolare dell'impresa Controparte_3
individuale Al Giardino Delle Rose di Alessia Frisina;
nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, la condanna della terza chiamata a tenerlo indenne dal pagamento delle somme di cui dovesse essere accertata la spettanza all'attrice a titolo di risarcimento dei danni;
in via ulteriormente subordinata, la riduzione del risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; in ogni caso, la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento delle conclusioni formulate, il convenuto, contestate integralmente le allegazioni attoree, ha dedotto:
- di aver autenticato le sottoscrizioni dell'atto del 31.01.2020 con cui la SI.ra Controparte_3
quale titolare dell'Impresa individuale Al giardino delle Rose di Alessia Frisina, in persona del suo procuratore speciale , cedeva alla l'azienda Controparte_2 Parte_1
esercente l'attività di affittacamere presso tre unità immobiliari poste in Firenze, Via dell'Erta
Canina nn. 4 e 8 – alla prima concesse in locazione dai proprietari e Persona_1 Per_2
– verso un corrispettivo pari a € 130.000,00 di cui € 85.000,00 versati a mezzo assegni
[...]
5 alla data del rogito e i restanti € 45.000,00 da corrispondere mediante 18 rate mensili a partire dal 15.02.2020;
- che la cessione era comprensiva di attrezzature, mobili e arredi nonché delle necessarie licenze e autorizzazioni, ivi inclusa la SCIA presentata al Suap del Comune di Firenze in data
11.01.2019 (pratica n. 376/19/SUAP prot. 11962);
- di aver correttamente espletato l'incarico professionale assunto, difettando l'inadempimento a sé imputabile attribuitole dall'attrice e rilevante sotto il profilo della violazione di legge o del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., né tantomeno sussistendo la prova dell'esistenza di danni causalmente riconducibili ad una propria condotta negligente, questi ultimi peraltro da escludersi anche in considerazione della disponibilità manifestata dal proprietario alla stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso diverso da Persona_1
quello abitativo;
- che difetta la nullità del contratto di cessione d'azienda ed è, comunque, documentalmente provata la conoscenza, da parte della cessionaria – tenuta al controllo sull'adeguatezza e idoneità degli atti sottoscritti - del contenuto dei contratti di locazione, come si evince dagli accordi di sublocazione conclusi successivamente alla cessione, nel cui contesto l'odierna attrice dichiarava di “conoscere quanto previsto nel contratto di locazione tra il SI. Per_1
e la SI.ra , in particolare tutti i patti e le condizioni previste, che
[...] Controparte_3 dichiara di accettare e si impegna a rispettare”;
- in ogni caso, nell'eventualità di una sua condanna, il diritto ad essere manlevato dalla terza
, titolare dell'Impresa individuale Al Giardino Delle Rose di Alessia Frisina, Controparte_3
considerato che le pretese attoree attengono in ultima istanza a profili di inadempimento del contratto di cessione d'azienda.
Autorizzatane la chiamata e previa sua citazione in giudizio, si è costituito in giudizio quale procuratore generale della terza chiamata in qualità di Controparte_2 Controparte_3
titolare dell'Impresa individuale Al Giardino Delle Rose di Alessia Frisina, cancellata dal
Registro delle Imprese, chiedendo: in via principale, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, accertarsi l'inadempimento dell'attrice rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti di cessione di azienda e di locazione oggetto di causa consistito, rispettivamente, nel mancato versamento del saldo del corrispettivo residuo di € 45.000,00 e dei canoni di locazione dovuti dal mese di settembre del 2020 al mese di marzo 2021; dichiararsi legittima la ritenzione della somma di € 85.000,00 a titolo di
6 risarcimento del danno;
condannarsi l'attrice al pagamento, rispettivamente, della somma di €
25.000,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia a titolo di risarcimento per la perdita dell'avviamento commerciale, e della somma di € 29.750,00 per canoni non pagati. Con vittoria delle spese di lite.
A supporto delle conclusioni rassegnate, contestate le deduzioni delle controparti, la terza chiamata ha allegato:
- che la Società attrice risultava rappresentata da un amministratore provvisorio, tale
[...]
di talché ne appariva dubbia la legittimazione a stare in giudizio;
PE
- nel merito, che la stipula di contratti di locazione degli immobili per cui è causa con destinazione ad uso abitativo – nei quali mancava qualsivoglia divieto di sublocazione – non è incompatibile con l'attività di affittacamere;
- che il contratto di cessione intercorso con l'attrice era stato risolto per facta concludentia a seguito della riconsegna da parte della stessa dell'azienda in data 10.03.2021;
- l'inadempimento dell'attrice, la quale – dopo aver esercitato l'attività di impresa per quasi un anno, concedendola anche in gestione a terzi – non aveva mai versato il saldo del prezzo di cessione dell'azienda pari a € 45.000,00 né al pagamento dei canoni di sublocazione dovuti dal mese di settembre del 2020 al mese di marzo del 2021, pari complessivamente a €
29.750,00;
- di aver subito, a causa dell'inadempimento dell'attrice, danni da perdita dell'avviamento commerciale pari a € 25.000,00.
Con Ordinanza del 13.12.2022, emessa all'esito della prima udienza sostituita con trattazione scritta, il Giudice ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione e, avuto riguardo al suo eventuale esito negativo, ha invitato le parti a prendere posizione, nel prosieguo della causa, in ordine alle conseguenze dell'avvenuto scioglimento della Società attrice prima dell'introduzione della causa, evincibile dalla visura in atti della Parte_1
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, all'udienza del 19.04.2023, il
Legale comparso per l'attrice ha rilevato che, pur essendo venuta meno la pluralità dei soci, unico rimasto dei quali era poteva ritenersi intervenuta la trasformazione della PE
s.a.s. non cancellata in impresa individuale, e il Difensore della terza chiamata ha insistito nell'eccezione preliminare di difetto della legittimazione a stare in giudizio del Sig. PE
7 socio accomandante, rimarcando che il recesso del socio accomandatario risaliva al
25.08.2020.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del SI. indi PE trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., di cui l'attrice e la terza chiamata si sono avvalse depositando la comparsa conclusionale e la memoria di replica ed il convenuto depositando la sola comparsa conclusionale.
* * *
1. Sullo scioglimento della Società attrice prima del giudizio e sul difetto di rappresentanza legale in capo a PE
E' pacifico – con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. – nonché documentalmente provato che a seguito del recesso dalla società del socio accomandatario Parte_1
avvenuto il 25.08.2020 (cfr visura sub doc. n. 10 dell'attrice, pag. 3, voce Controparte_4
“recesso del socio”: “si comunica che con effetto dalla data del 25 agosto 2020 il socio accomandatario recede dalla società”), è rimasto quale socio soltanto Controparte_4
l'accomandante e non è stata ricostituita la pluralità dei soci nel termine di sei mesi PE
(come peraltro espressamente confermato dal legale comparso per l'attrice all'udienza del
19.04.2023), circostanza questa a cui consegue il verificarsi di una causa di scioglimento di diritto della società di persone ai sensi dell'art. 2272 comma 1 n. 4 c.c.
Ciò precisato, l'inammissibilità delle domande attoree deriva da un duplice ordine di motivazioni dipendenti dal fatto che lo scioglimento della si è Parte_1
verificato prima della instaurazione del presente giudizio.
Per un verso, infatti, la possibilità per gli amministratori della società di persone per la quale sia intervenuta una causa di scioglimento automatico ma che non sia stata ancora cancellata, di eseguire ulteriori atti resta limitata alle sole ipotesi in cui si renda necessario provvedere all'esecuzione di affari urgenti, finché non vengano presi i provvedimenti strumentali alla fase di liquidazione ai sensi dell'art. 2274 c.c. (“Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione”), nozione questa che si riferisce alle operazioni essenziali e impellenti, finalizzate a garantire la conservazione del patrimonio sociale in attesa dell'avvio del procedimento di liquidazione, e che, pertanto, non può evidentemente includere anche l'instaurazione del presente giudizio volto non a preservare la 8 consistenza del patrimonio sociale già esistente in chiave propedeutica rispetto alla fase liquidatoria, bensì ad incrementarlo, ottenendo l'accertamento di un credito risarcitorio – di carattere necessariamente incerto, illiquido e non eSIibile prima della richiesta pronuncia giudiziale – correlato alla responsabilità professionale del notaio convenuto.
Sotto altro profilo, inoltre, è dirimente il fatto che il SI. non aveva la PE
rappresentanza legale della società attrice al momento della sottoscrizione della procura alle liti e dell'instaurazione del presente giudizio nel dicembre del 2021, come si evince chiaramente dalla visura camerale prodotta in giudizio, dalla quale risulta che la nomina del socio accomandante in questione come amministratore provvisorio – qualora la si consideri provata sulla base della sola indicazione nella visura (non è stato prodotto l'atto di nomina), nonché lecita come sembra ammettere parte della giurisprudenza di merito1, questioni entrambe su cui tuttavia sussistono ampi dubbi – era avvenuta in data 25.08.2020, contestualmente al recesso del socio accomandatario , ossia ben oltre sei Parte_2
mesi prima della proposizione della domanda giudiziale oggetto di causa.
Invero, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 2323 commi 1 e 2 c.c. – secondo cui “La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario” – la validità e l'efficacia della nomina di un amministratore provvisorio per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, oltre a non comportare l'assunzione della qualità di socio accomandatario, restano limitate al periodo temporale di sei mesi decorrente dal momento in cui è venuta meno una delle due categorie di soci contemplate dalla normativa in materia di società in accomandita semplice. Detto periodo di validità è stato certamente superato nel caso di specie, atteso che il presente giudizio è stato instaurato nel dicembre del 2021, e quindi a distanza di oltre un anno dalla data del recesso del socio accomandatario avvenuta il 25.08.2020, con la Parte_2 conseguenza che alla scadenza del semestre di cui all'art. 2323 c.c. il SI. doveva PE
considerarsi decaduto automaticamente dalla qualifica di amministratore provvisorio della società attrice ormai sciolta di diritto.
2. Sul difetto assoluto di capacità processuale della società attrice.
Ciò posto in ordine al difetto ab origine di rappresentanza legale della società in capo al SI.
occorre, altresì, rilevare la mancanza dei presupposti per il rilievo d'ufficio del PE
difetto di rappresentanza e per la concessione di un termine perentorio per la regolarizzazione di cui all'art. 182 comma 2 c.p.c., atteso che la società attrice si è sciolta prima del giudizio ed
è stata cancellata dal registro delle imprese in corso di causa.
Invero, all'udienza del 12.12.2024, il SI. sentito sui capitoli di interrogatorio formale PE
formulati dalla terza chiamata nella propria seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha dichiarato che “a fine 2023 è stata cancellata dal Registro delle Pt_1 Parte_1
Imprese” (cfr. verbale dell'udienza del 12.12.2024).
A seguito dello scioglimento, seguito dalla cancellazione dal registro delle imprese riferita dal SI. in sede di interrogatorio formale – che comunque avrebbe comportato PE
l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 300 c.p.c. soltanto nel caso, nella specie non ricorrente, in cui si fosse verificata in corso di causa e fosse stato il difensore della società a manifestare la volontà di provocare la verificazione dell'evento interruttivo, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità 2 – la società attrice è da considerarsi estinta e priva, conseguentemente, qualsivoglia capacità di essere parte del presente giudizio. Co In proposito, infatti, la ha specificato che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui se ne verifica l'estinzione ai sensi dell'art. 2495 c.c. – applicabile sia alle società di capitali sia di persone – impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 della Legge fallimentare (Cass. n. 5605/2021; Cass. sez. un. n.
6070/2013; Cass. n. 6468/2014).
Né possono considerarsi applicabili al caso di specie, rispetto all'operato del SI. le PE
norme in materia di ratifica degli atti posti in essere dai soci, in ossequio al principio condivisibile espresso dalla Suprema Corte con riferimento alla presentazione del ricorso di legittimità –senza dubbio richiamabile anche nell'ipotesi di procedimenti di merito di primo o secondo grado – secondo cui la cessazione della società cancellata e ormai estinta si riflette necessariamente sulla proposizione della domanda giudiziale, nel senso di doversi negare
“ogni spazio di ratifica agli ex soci, dal momento che il ricorso è stato proposto da un soggetto inesistente, e dunque in modo del tutto privo di effetti giuridici, inclusa la possibilità di godere di ratifica” (Cass. n. 32728/2019).
Ne consegue, per un verso, l'assorbimento della questione relativa alla presunta continuazione dell'attività d'impresa in forma individuale da parte del SI. pure prospettata in un PE
primo momento dalla difesa attorea – ipotesi questa che in ogni caso avrebbe richiesto necessariamente la proposizione delle domande giudiziali da parte del SI. in proprio e PE non in qualità di legale rappresentante della società – e per altro verso, Parte_1
la totale inammissibilità delle domande proposte dalla società attrice cancellata dal registro delle imprese dopo scioglimento antecedente all'introduzione del procedimento.
3. Nel merito, sulla responsabilità professionale del Notaio convenuto.
Ad abundantiam, fermi restando i precedenti e assorbenti rilievi in ordine ai profili di inammissibilità delle domande attoree volte all'accertamento della responsabilità professionale del convenuto e alla condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, deve in ogni caso darsi atto dell'assoluta infondatezza delle pretese dell'estinta Parte_1
[...]
Richiamati i principi generali in ordine al riparto dell'onere di allegazione e prova nelle cause in materia contrattuale, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
11 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.
UU. n. 13533/01), occorre in questa sede evidenziarne l'applicazione fattane dalla giurisprudenza di legittimità, che tiene conto delle obbligazioni scaturenti dal conferimento dell'incarico professionale al notaio.
Invero, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel campo più specificamente negoziale, l'attività del notaio consiste nel prestare ai contraenti la propria collaborazione tecnico-giuridica, ponendo a loro disposizione preparazione professionale ed esperienza. Il notaio deve indagare le volontà espresse dai contraenti (art. 47, comma 3^, legge notarile) e tradurle nello strumento negoziale tecnicamente più idoneo perché le parti possano conseguire il risultato prefissosi. Egli non è certamente tenuto a garantire il buon esito del negozio, giacché anche la prestazione notarile - come, di norma, ogni altra prestazione d'opera professionale - è prestazione di mezzi o di comportamento, non di risultato;
deve, però, predisporre e impiegare i mezzi di cui dispone in vista del conseguimento di quel risultato, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione. Tutto ciò fa sì che l'opera del notaio non possa ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese a assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere e della cui sufficienza deve giudicarsi normalmente sulla base dello stesso criterio della media diligenza” (Cass. n.
1228/2003; cfr. anche Cass. n. 10474/2022 in tema di obblighi del notaio nella redazione di un atto di compravendita immobiliare, la quale stabilisce che “il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti e non può quindi, limitarsi ad accertare la volontà delle stesse e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma ha l'obbligo di compiere
l'attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare tanto la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogarsi, quanto l'attitudine dello stesso ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti della relativa stipulazione”).
In questi casi, inoltre, la prova dell'esistenza di un comportamento omissivo o commissivo del professionista rilevante in termini di inadempimento, e quindi con riguardo al canone di diligenza medio concretamente eSIibile nel caso concreto, non può dirsi di per sé sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale del
12 notaio, occorrendo verificare, altresì, se si sia effettivamente verificato un danno eziologicamente correlato all'inadempimento e se “il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione” (Cass. n. 3657/2013).
Segnatamente, la parte che agisce per ottenere il risarcimento è onerata della prova non solo del conferimento dell'incarico professionale, ma anche del comportamento commissivo o omissivo del professionista, dei concreti pregiudizi subiti e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, il cui accertamento viene operato alla stregua di criteri necessariamente probabilistici, dovendosi verificare se, in presenza del comportamento alternativo dovuto e sulla base del compendio probatorio acquisito, il cliente avrebbe potuto verosimilmente conseguire un risultato economicamente più vantaggioso.
Venendo al caso di specie, è pacifico – con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. – e comunque provato, il conferimento dell'incarico professionale da parte dell'attrice al Notaio di predisposizione dell'atto di cessione di azienda e di autenticazione delle sottoscrizioni delle parti (doc. n. 1 dell'attrice).
Difetta, invece, la prova – incombente sull'attrice – della responsabilità professionale del convenuto tale da legittimare l'accoglimento delle pretese risarcitorie avanzate, atteso che, con riguardo al contratto di cessione di azienda dal medesimo redatto, non è rinvenibile alcuna ipotesi di nullità né per impossibilità dell'oggetto né per violazione di legge.
Prive di pregio, invero, sono le prospettazioni attoree secondo cui l'attività di affittacamere oggetto dell'azienda ceduta non poteva essere legittimamente esercitata nei locali per i quali era stata garantita all'attrice la possibilità di godimento mediante la stipula di contratti di sublocazione.
Invero, la piena validità del contratto di cessione di azienda del 30.01.2020 redatto dal Notaio convenuto con cui la ha acquistato da l'azienda Parte_1 Controparte_3 esercente l'attività di affittacamere presso tre unità immobiliari site in Firenze, Via dell'Erta
Canina n. 4 e 8, di proprietà dei SInori e nonché di quelli di Persona_1 Persona_2 locazione e di sublocazione a quest'ultimo correlati, risulta confermata:
- dall'inesistenza di una norma di Legge statale e/o regionale recante il divieto di esercizio dell'attività di affittacamere in unità immobiliari provviste del requisito dell'abitabilità e oggetto di contratto di locazione ad uso abitativo, ovvero di un regolamento condominiale contenente il divieto di esercizio di tale specifica attività nelle unità immobiliari oggetto di 13 causa, circostanza questa che rende del tutto inconferente il richiamo, operato dall'attrice, alla sentenza della SC n. 704/2015, che si riferisce alle sole ipotesi in cui detta attività viene espressamente e chiaramente inibita da un regolamento condominiale convenzionale;
- dall'inesistenza altresì di divieti convenzionali o normativi atti a inibire la facoltà di sublocazione delle unità immobiliari per cui è causa, non essendo rinvenibile alcuna clausola o previsione che precluda detta possibilità né nei contratti di locazione originariamente intercorsi tra la SI.ra e i proprietari né tantomeno nelle disposizioni in materia di CP_3
locazioni ad uso abitativo e diverso;
- dal fatto, pacifico nonché documentalmente provato, che la cessione di azienda era comprensiva delle licenze ed autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività in questione, ivi inclusa la SCIA presentata al SUAP del Comune di Firenze per inizio attività in data
11.01.2019 pratica n. 376/19/SUAP prot. 11962, conformemente a quanto previsto dalla
Legge della regione Toscana n. 86/2016 e successive modificazioni vigente ratione temporis.
Pertanto, non sussistendo l'inadempimento del Notaio rispetto agli obblighi professionali assunti con riguardo alla redazione del contratto di cessione di azienda – quest'ultimo pienamente valido ed efficace – quale fatto costitutivo delle pretese di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni, difettano altresì i presupposti per l'accoglimento nel merito delle conclusioni attoree.
4. Sulla domanda di manleva avanzata dal convenuto e sulle domande trasversali proposte dalla parte terza chiamata nei confronti dell'attrice.
L'inammissibilità e infondatezza delle domande attoree per le ragioni sopra esposte ha portata assorbente rispetto a quella di condanna proposta dal convenuto a titolo di garanzia impropria nei confronti della terza chiamata.
Le domande trasversali della terza chiamata sono anch'esse inammissibili in quanto formulate nei confronti della attrice, non esistente al momento della loro proposizione e non, Pt_3
invece, nei confronti di rispetto al quale sarebbero comunque state infondate, posto PE
che – per quanto consta – questi non risulta mai essere stato parte di rapporti negoziali con
. Controparte_3
5. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico di in proprio, in applicazione del principio generale della PE soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal convenuto, avendo il
14 Sig. Chini speso, senza averne titolo, l'insussistente qualità di legale rappresentante della sottoscrivendo la procura alle liti e introducendo e proseguendo il Parte_1
presente giudizio a seguito dello scioglimento e della cancellazione della Società dal Registro delle Imprese.
Co A riguardo è infatti condivisibile il principio fatto proprio dalla nell'ipotesi di proposizione di un giudizio da parte dell'ex rappresentante di una società di persone ormai estinta, secondo cui deve pronunciarsi “la condanna alle spese, in proprio, del detto rappresentante il quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più esistente, ha conferito il mandato all'avvocato, essendosi questi limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione” (Cass. n. 12603/2018; conformi ex multis Cass. n. 32728/2019 secondo cui l'inammissibile attività processuale attivata con il ricorso per Cassazione va riferita al soggetto che ha rilasciato la procura ai fini della condanna alle spese;
Cass. Sez. 5 -, Sentenza
n. 17360 del 17/06/2021).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. art. 6 D.M. n. 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dei parametri medi per tutte le fasi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Le spese di lite vengono invece compensate quanto al rapporto processuale tra Controparte_3
e le restanti parti del giudizio, atteso che la chiamata in causa della terza è stata resa necessaria dalla condotta processuale di dichiaratosi Legale Rappresentante di PE
Società estinta prima del giudizio, nei confronti della quale la Signora ha proposto a CP_3 sua volta domande trasversali anch'esse inammissibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) DICHIARA inammissibili e comunque infondate le domande proposte da per PE
conto di e assorbita la domanda proposta da Parte_1 CP_1
15 verso , quale procuratore generale di CP_1 Controparte_2 CP_3
a titolo di garanzia impropria;
[...]
2) DICHIARA inammissibili e comunque infondate le domande formulate da CP_2
, quale procuratore generale di nei confronti di
[...] Controparte_3 [...]
Parte_1
3) CONDANNA in proprio a rimborsare ad le spese di lite, PE CP_1 che si liquidano in € 14.103,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del
15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
4) COMPENSA le spese di lite tra , quale procuratore generale di Controparte_2
e le restanti parti del giudizio. Controparte_3
Firenze, 23.6.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In termini si veda il Decreto di rigetto n. 964/2020 del 13/02/2020 R.G. VG n. 12352/2018 del Tribunale di
Roma - Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, secondo cui “la nomina ad amministratore provvisorio dell'accomandante si rende possibile in ragione della doppia limitazione che la legge pone all'amministratore provvisorio medesimo: limitazione temporale, in primo luogo, essendo la sua attività destinata a concludersi in un periodo predefinito entro l'orizzonte del semestre e limitazione dei poteri, sotto altro profilo, essendo l'amministrazione provvisoria destinata ad avere ad oggetto esclusivamente l'ordinaria amministrazione della società”.
9 2 Si vedano in particolare Cass. n. 18250/2020 secondo cui “a norma dell'art. 300 c.p.c,, essendo indispensabile la comunicazione formale dell'evento da effettuarsi dal procuratore della parte deceduta o che ha perduto la capacità di stare in giudizio, e non avendo perciò rilevanza la conoscenza che dell'evento le altre parti abbiano aliunde, l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti;
dichiarazione o notificazione del procuratore che, consistendo nell'esteriorizzazione di una determinazione volitiva, al fine di produrre l'effetto interruttivo dei processo, si configura come negozio processuale dei procuratore legittimato dal potere rappresentativo conferito con la procura ad litem” e Cass. n. 10048/2018 secondo cui “La necessità della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera del difensore costituito è stata affermata da questa corte anche quando l'evento consista nella cancellazione della società dal registro dell'imprese (v. Cass. n. 23141 del 2014 e sez. U n. 6070 del 2013)”.
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