Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 225/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 225/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Luigi Ciriello
e dall'avv. Francesco de Paola, presso il cui studio, sito in Aversa, alla p.zza Duomo n.
40, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Massimiliano Cesare e dall'avv. Alfonso Pisanzio, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Giulio Rodinò n.
18, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.2.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società Controparte_1
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della società
[...]
del valore di € 23.328,60, pari al corrispettivo non ancora versato Parte_1
per la fornitura di merci per le quali erano state emesse regolari fatture, risultanti anche dall'estratto autenticato delle scritture contabili.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 3988/2020, pubblicato il 16.11.2020, la
[...] proponeva tempestiva opposizione deducendo: la mancanza dei Parte_1 presupposti ex artt. 634 e 635 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo;
l'inidoneità delle fatture a supportare la pretesa di parte opposta nonché l'infondatezza della domanda mancando qualsiasi prova circa l'esistenza del contratto e, dunque, dell'avvenuta erogazione delle forniture di merci.
Tanto premesso ed esposto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società che, contestando le argomentazioni Controparte_1
poste a base nella proposta opposizione, concludeva per il suo rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di due testi indicati dalla parte opposta ed era poi rinviata per le conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del
20.2.2025.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste
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tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
È poi noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ., Sez. III 23-06-1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II, 23-
07-1994).
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E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla Suprema Corte (cfr.; Cass. Civ., Sez. III 13-06-2006, n. 13651, Cass. Civ.,
Sez. III, 3.7.1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20-09-1999, n. 10160; Cass. Civ., Sez. II,
04-03-2003, n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20-05-2004, n. 9593), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Tanto premesso, nel caso di specie, a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, la ha allegato le n. 6 fatture del valore complessivo di € 23.743,40, Controparte_1
l'estratto del registro Iva munito di attestazione notarile, fatture emesse dai corrieri BRT
e Toscana Logistica relative a tutte le attività di trasporto e consegna eseguite per conto della nel periodo 2019/2020 e ricevute bancarie comprovanti il Controparte_1
mancato incasso delle fatture de quibus.
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Orbene, alla luce degli esiti dell'istruttoria espletata deve ritenersi che la società opposta non abbia dimostrato le forniture in quanto non è stata adeguatamente acquisita la prova della consegna effettiva in favore della società opponente delle merci fatturate.
Sulla base delle produzioni documentali poste a fondamento della pretesa azionata dalla non si possono ritenere dimostrati i fatti costitutivi del diritto di credito Controparte_1
azionato in giudizio.
E' bene ribadire che la società opponendosi al decreto ingiuntivo, ha contestato Pt_1
espressamente sia di aver concluso con l'opposta un contratto di fornitura avente ad
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oggetto le merci di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, sia poi che tale contratto abbia effettivamente avuto esecuzione.
A fronte di tale contestazione era quindi onere della dare prova degli CP_1
ordinativi e, soprattutto, dell'avvenuta consegna delle forniture di merci riportate nelle sei fatture. Tale prova non è stata adeguatamente resa nel corso del giudizio.
Nessun documento di trasporto comprovante la consegna delle merci indicate nelle fatture
è stato prodotto.
Prive di significativa valenza probatoria risultano le fatture emesse dai corrieri nei confronti dell'opposta che, così come riferito dal teste legale Testimone_1
rappresentante della Toscano Logistica, sono indicative delle consegne effettuate dai corrieri nei periodi considerati su incarico della Tanto si opina per due Controparte_1
diversi ordini di ragione.
In primo luogo, il teste ha riferito che la compilazione nelle fatture degli elenchi Tes_1
delle attività di trasporto sarebbe avvenuta sulla base della registrazione dei documenti di trasporto ricevuti dai corrieri dopo le consegne. Ebbene, in assenza di tali documenti, non prodotti dall'opposta nel corso del giudizio, non risulta evidentemente possibile verificare la correttezza della compilazione delle fatture emesse dai corrieri e, quindi, l'effettiva realizzazione delle attività di trasporto fatturate.
In secondo luogo, nelle fatture emesse dalla Toscana Logistica e dalla BRT vi sono meri riferimenti indicativi del destinatario, della data di consegna e del peso della merce. Non vi è invece alcun riferimento alla fattura accompagnatoria della fornitura consegnata, né ad ulteriori elementi che dimostrino che la consegna si riferisse esattamente alle merci riportate nelle sei fatture poste a fondamento del credito azionato.
Inoltre, nessuna delle deposizioni testimoniali ha confermato l'avvenuta consegna alla parte opponente delle forniture indicate nelle fatture.
A tal riguardo la parte opponente ha, sul punto, sollevato un'eccezione di inammissibilità delle prove testimoniali acquisite in corso di causa, ex art. 246 c.p.c., inammissibilità che per come è stata posta non coglie nel segno visto che l'unico motivo di doglianza verte sulla collaborazione professionale esistente tra i testi (rispettivamente agente di commercio e legale rappresentante di una società di trasporto) e la Controparte_1
questione questa che, per come posta, da sola di certo non può suffragare l'eccepita inammissibilità a testimoniare. L'interesse che dà luogo all'incapacità a testimoniare è
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solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporterebbe una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero, una legittimazione secondaria ad intervenire in una causa già proposta da altri controinteressati, per cui il relativo rilievo resterebbe subordinato all'iniziativa dei soggetti interessati (sul punto tra le altre, Cass.
Civ., n. 6894/2005; Cass. Civ. n. 123917/2003; Cass. Civ. n. 4984/2001). Tale teorico interesse non è stato nemmeno accennato dall'opponente, ragione per la quale l'eccezione deve essere rigettata. In assenza di uno specifico divieto posto dall'ordinamento a che un teste chiamato a deporre in un processo civile, prima della sua audizione, venga informato circa i fatti sui quali dovrà rendere la sua deposizione, anche la circostanza che il teste fosse in possesso delle memorie istruttorie contenenti i capitoli di prova Testimone_2
su cui è stato poi interrogato, non vale a configurare un'ipotesi di incapacità a testimoniare.
Ciò premesso, il predetto testimone ha confermato di avere, in qualità di agente di commercio della ricevuto dalla gli ordinativi di merci di cui Controparte_1 Pt_1
alle fatture de quibus. Nulla è stato tuttavia in grado di riferire in ordine all'effettiva consegna della merce, circostanza da lui solo dedotta in ragione dell'assenza di doglianze da parte dell'opponente.
Non è stata, poi, prodotta in giudizio alcuna documentazione debitamente sottoscritta dalla parte opponente in grado di dimostrare le forniture registrate nelle fatture.
Nel corso dell'istruttoria la non ha allora dimostrato tramite prova Controparte_1
testimoniale o documentale (mediante, ad esempio, documenti di trasporto sottoscritti, lettere di vettura o attestazioni di ricezione) l'avvenuta alienazione e, soprattutto, la consequenziale consegna alla parte opponente delle forniture di merci di cui ha richiesto il pagamento.
Le carenze probatorie evidenziate non consentono, allora, di ritenere dimostrata la spettanza alla parte opposta dei corrispettivi contabilizzati e pretesi in questa sede.
Sulla scorta di tali considerazioni l'opposizione va integralmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 - ed all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti
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per la parte opponente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3988/2020;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore della delle spese Parte_1
processuali, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 3.400,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione agli avv.ti Luigi Ciriello e Francesco De Paola, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa in data 3.6.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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