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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 842/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SCAVUZZO UGO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1570/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42400 TARI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
L'Avv. Ricorrente_2, la quale si rappresentava e difendeva da sé stessa, impugnava, con ricorso depositato il 17.2.2025, avviso di accertamento esecutivo per TARI relativo all'anno 2020, notificato alla stessa il 18 dicembre 2024, con il quale il Comune di Messina le chiedeva il pagamento di € 198,00; si doleva a) del fatto che fosse stato omesso dall'ente impositore il momento del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente;
b) della carenza di idonea sottoscrizione dell'atto;
c) del difetto di motivazione dell'atto;
d) dell'omessa notifica dell'atto presupposto;
e) della non dovutezza del tributo perché locato a terzi.
Il ricorso si concludeva con la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e con la domanda di annullamento dell'avviso con il favore delle spese.
La causa era decisa il 23.1.2026 stante l'evidente inammissibilità del ricorso
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nonostante il termine concesso per documentare la ritualità del ricorso, il ricorrente ha omesso di fornire prova compiuta di aver notificato il ricorso ai legittimi contraddittori e, quindi, di aver impugnato l'atto nel termine di rito.
Nulla sulle spese di lite per effetto della mancata instaurazione del rapporto processuale
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
Messina, il 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
Dott. U. Scavuzzo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SCAVUZZO UGO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1570/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42400 TARI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
L'Avv. Ricorrente_2, la quale si rappresentava e difendeva da sé stessa, impugnava, con ricorso depositato il 17.2.2025, avviso di accertamento esecutivo per TARI relativo all'anno 2020, notificato alla stessa il 18 dicembre 2024, con il quale il Comune di Messina le chiedeva il pagamento di € 198,00; si doleva a) del fatto che fosse stato omesso dall'ente impositore il momento del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente;
b) della carenza di idonea sottoscrizione dell'atto;
c) del difetto di motivazione dell'atto;
d) dell'omessa notifica dell'atto presupposto;
e) della non dovutezza del tributo perché locato a terzi.
Il ricorso si concludeva con la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e con la domanda di annullamento dell'avviso con il favore delle spese.
La causa era decisa il 23.1.2026 stante l'evidente inammissibilità del ricorso
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nonostante il termine concesso per documentare la ritualità del ricorso, il ricorrente ha omesso di fornire prova compiuta di aver notificato il ricorso ai legittimi contraddittori e, quindi, di aver impugnato l'atto nel termine di rito.
Nulla sulle spese di lite per effetto della mancata instaurazione del rapporto processuale
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
Messina, il 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
Dott. U. Scavuzzo