Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 842
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica del contraddittorio preventivo

    Il giudice rileva che il ricorrente non ha fornito prova compiuta di aver notificato il ricorso ai legittimi contraddittori e, quindi, di aver impugnato l'atto nei termini di rito, nonostante il termine concesso per documentare la ritualità del ricorso.

  • Inammissibile
    Carenza di idonea sottoscrizione dell'atto

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso per mancata prova della notifica.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione dell'atto

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso per mancata prova della notifica.

  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso per mancata prova della notifica.

  • Inammissibile
    Non dovutezza del tributo per locazione a terzi

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso per mancata prova della notifica.

  • Inammissibile
    Istanza di sospensione

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso principale, e di conseguenza anche l'istanza di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 842
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 842
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo