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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6343/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Massimiliano Mastretta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Massimiliano Mastretta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a in Milano, il 06 novembre 2005 (anno 2005 atto n. 1414 reg. parte II serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 30 maggio 2019 omologato con decreto del 21 giugno 2019 Per_ con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e nata a [...], il [...], entrambi Per_1 di cittadinanza italiana.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 23 maggio 2025 e depositato in data 27 maggio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 06 novembre 2005, in Milano, tra la IGa e il IG , trascritto nei Parte_1 Parte_2 Registri dello stato civile del medesimo Comune di Milano, dell'anno 2005, Atto n. 1414, Serie A, parte II, ordinando all'Ufficiale Stato civile a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Per_
2) la figlia minore nata a [...], il [...] è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con stabile collocamento – unitamente al figlio maggiorenne, non economicamente indipendente, , nato a [...], il [...] - presso la madre, divenuta, successivamente Per_1 alla formalizzazione della separazione, proprietaria della casa famigliare, sita in Milano, via Romeo Nicola n. 5;
3) il IG terrà con sé entrambi i figli: a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera Parte_2 dalle ore 19:00 circa alla domenica sera alle ore 19:00 circa, prendendoli e riportandoli presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni;
b) tutte le settimane nella giornata del martedì nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, ed in quelle di mercoledì e giovedì nella settimana in cui il week-end sarà trascorso con la madre, prendendoli dall'abitazione materna e/o dei nonni materni alle ore 19:00 circa e accompagnandoli a scuola la mattina seguente;
c) le vacanze natalizie saranno divise per eguale periodo tra i genitori che, ad anni alterni, staranno con i figli dal 25/12 alle ore 10:00 circa al 31/12 alle ore 10:00 e dal 31/12 alle ore 10:00 circa al 06/01 alle ore 19:00 circa. Per consentire ai figli di festeggiare il Natale con entrambi i genitori, i ragazzi trascorreranno la Vigilia di Natale fino al 25/12 alle ore 10:00 circa con il genitore con cui trascorreranno il secondo periodo di vacanza;
d) durante le vacanze scolastiche estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive, previo accordo con la madre circa la scelta del periodo entro il 30 aprile di ogni anno;
e) la vacanze pasquali, coincidenti con il periodo di sospensione dalla scuola, ivi inclusi i giorni della S. Pasqua e del lunedì di Pasquetta, saranno trascorse dai figli ad anni alterni con il padre e con la madre;
f) vacanze di carnevale, S. Ambrogio, 25 aprile, 1 maggio, compleanno ecc.: suddivisione tra i genitori da concordare, utilizzando in linea di massima il criterio dell'alternanza;
4) il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli ulteriori periodi, anche con pernottamento, previo accordo con la madre e preavviso di almeno 24 ore, e nel rispetto degli impegni scolastici e personali degli stessi, restando inteso che ciascun genitore sosterrà tutte le spese per i soggiorni che trascorrerà con i figli;
5) i genitori saranno entrambi tenuti a comunicare sempre la denominazione ed i recapiti del luogo - diverso dalla loro abitazione - ove trascorreranno con i figli i periodi di competenza, comunicando, altresì, tutti gli eventuali spostamenti;
6) i genitori convengono che il padre continuerà a riconoscere un contributo al mantenimento dei figli
– da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese - nella complessiva somma di € 750,00 mensili, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo all'omologa della separazione dei coniugi. Detto contributo al mantenimento è quantificato, tenendo conto dell'assegno unico percepito dalla parti, che il IG dichiara di attribuire, per la Pt_2 propria quota di competenza, alla IGa e verrà meno al raggiungimento da parte dei Pt_1 figli dell'indipendenza economica;
7) il IG e la IGa contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie Pt_2 Pt_1 nell'interesse dei figli rispettivamente il primo nella misura del 60% e la seconda del 40%, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per quanto riguarda le spese mediche, si dà atto che il IG gode di un'assicurazione che Pt_2 provvede al rimborso parziale delle spese sostenute e che provvederà ad attivare ogni qualvolta bisognerà sostenere una spese medica nell'interesse dei figli, sia in quanto minori che non economicamente indipendenti, rimanendo ferma la ripartizione tra i genitori del residuo importo nella misura sopra indicata, ovvero 60% al padre e 40% alla madre.
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere l'uno all'altro alcun contributo al mantenimento;
9) con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra sotto il profilo patrimoniale, avendo già regolato ogni loro reciproco rapporto patrimoniale, con separata scrittura privata;
10) entrambi i genitori sono autorizzati alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per la figlia minore . Persona_3
11) spese e competenze del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, il 06 novembre 2005 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato