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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1296/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Di Iulio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via degli Scipioni, 268/A per giusta procura che, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., di voler ricevere ogni comunicazione afferente al presente processo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al seguente numero di telefax Email_1
06.32502037;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese di Controparte_1
Treviso-Belluno con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, P.IVA_1 rappresentata da con sede a Milano - Via Valtellina Controparte_2
15/17, capitale sociale di euro 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA , iscritta al R.E.A. di Milano al numero P.IVA_2
1217580, giusta procura 20.09.2018 a rogito notaio rep. 53.137, racc. Persona_1
39.360 (doc. n. 1), a sua volta rappresentata, in forza di procura speciale del 9/5/2019 del Notaio in Milano, rep. 140492 racc.35380, registrato in data Persona_2
20/5/2019 in Milano 2 alla serie 1T 25347 (doc. n. 2 conv.), da Controparte_3
con sede in Milano, Via Valtellina 15/17, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.,
[...] numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, P.IVA e C.F. in persona del procuratore Dott. (C.F. P.IVA_3 Controparte_4
giusta procura del Dott. nella sua qualità C.F._2 Controparte_5 di Consigliere della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_3
Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata il 25/05/2020 dal Notaio in Milano, rep. 142719, racc. 36506 e registrata in data Persona_2
1 27/05/2020 in Milano 2 alla serie 1T 35001 (doc. n. 3), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi (C.F. - pec: C.F._3 Email_2
e dell'Avv. Massimo Rizza (C.F. – pec: C.F._4
del Foro di Milano e con domicilio presso Email_3
l'indirizzo pec: giusta procura (doc. n. 4 conv.); Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione
“In via principale nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti che non sussiste alcuna esposizione debitoria a carico dei Sig. nei confronti della quale Parte_1 Controparte_2 procuratrice di nonché nei confronti della cedente Controparte_1 [...]
(oggi ;e per l'effetto Controparte_6 Controparte_7 dichiarare nullo, annullato, invalido, inefficace il decreto ingiuntivo n. 1104/2018 emesso in data 09/02/2018 dal Tribunale di Torino, iscritto al R.G. n. 1371/2018, a favore della (oggi ed a carico Controparte_6 Controparte_7 del Sig. e comunque revocarlo, in quanto nulla è dovuto. Parte_1
Con vittoria delle spese di giustizia, oltre oneri e accessori di legge.
Con le presenti noti si ribadisce la richiesta istruttoria ex art. 210 cpc nei confronti della controparte afferente all'ordine di esibizione degli estratti integrali e scalari del conto corrente sin dall'origine del rapporto.
Si chiede inoltre che sia disposta la Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta ad accertare l'effettivo saldo debitore, ovvero creditore, previo scorporo del saldo del conto dall'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, dell'usura, delle C.M.S. di tassi di interesse debitori non convenuti”;
Per parte convenuta opposta
“nel merito, in via principale, rigettare in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione ex adverso promossa e tutte le domande con la stessa formulate, anche in quanto prescritte, e conseguentemente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, dichiarare tenuto e condannare il sig. per i Parte_1 titoli di cui in narrativa, al pagamento a favore di della somma Controparte_1 di Euro 4.867.391,50 aggiornata per interessi al 14.06.2017, quale saldo debitore del c/c ipotecario n. 1/3014/7, assistito dalle aperture di credito ipotecarie meglio descritte in narrativa, oltre interessi maturati e maturandi, corrispettivi e di mora, come contrattualmente stabiliti ovvero in subordine al tasso legale, dal 15.06.2017 sino al saldo, ovvero comunque dichiarare tenuto e condannare lo stesso al pagamento a favore di Controparte_1
2 della somma maggiore o minore risultante dovuta in esito alla causa, oltre interessi come sopra richiesti sino al saldo”.
***
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1104/2018, emesso dal Tribunale di Torino in data 9.2.2018,
[...]
(oggi ingiungeva Controparte_6 Controparte_7 al sig. il pagamento della somma di euro la somma di € 4.867.391,50, Parte_1 quale saldo debitore del c/c ipotecario n. 1/3014/7 aggiornato per interessi al 14.06.2017, assistito da aperture di credito ipotecarie (la prima dell'importo di € 5.000.000,00, concessa in data 31.03.2010 con scadenza finale il 31.03.2015, garantita da ipoteca iscritta il 9.04.2010 per il complessivo importo di € 10.000.000,00 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma 1; la seconda dell'importo di € 1.000.000,00, concessa in data 23.03.2011 con durata sino al 1.10.2012, garantita da ipoteca iscritta il 7.04.2011 per il complessivo importo di € 2.000.000,00 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma 1), oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale dal 15.06.2017 al saldo.
In virtù del suddetto titolo di credito la intraprendeva nei confronti del debitore CP_6 una procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento immobiliare, presso il Tribunale di Roma (n. 831/2021 R.G.) e nelle more del giudizio, in data 24.11.23, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza, rilevava: “in relazione ai due finanziamenti ottenuti.- detto decreto potrebbe rientrare nella ipotesi presa in considerazione dalla sentenza n. 9479/2023 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte poiché: 1) ha ad oggetto un credito sorto nell'esercizio dell'attività commerciale/industriale/artigianale/ professionale1 di CP_6 nei confronti di persona fisica– l'odierna parte Controparte_6 esecutata – che potrebbe qualificarsi come consumatore ove lo stesso abbia concluso il contratto sopra indicato per fini estranei alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, circostanza quest'ultima che non emerge dagli atti della procedura;
2) non è stato oggetto di opposizione e manca di espressa motivazione sul compiuto esame d'ufficio da parte del giudice che lo ha emesso in ordine all'assenza di clausole abusive nel contratto concluso e posto alla base del ricorso monitorio;
(…) AVVISA il debitore esecutato che:
- laddove abbia concluso il contratto di cui in premessa come consumatore, potrà, a mezzo di difensore, proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - per far valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato - dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento;
- ove non eserciti tale facoltà nel termine assegnato, gli sarà preclusa ogni contestazione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa” (all. 8 att.).
3 Alla luce di quanto su esposto, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19.1.2024
[...]
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, rassegnando le Parte_1 conclusioni in epigrafe.
Con costituzione del 15.5.2024, cessionaria del credito da Controparte_1
(oggi , Controparte_6 Controparte_7 resisteva all'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, domandando in via subordinata il pagamento della somma già oggetto d'ingiunzione, quale saldo debitore del c/c ipotecario n. 1/3014/7, assistito dalle aperture di credito ipotecarie oggetto di causa.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa all'udienza del 1.12.2025 e, all'esito, viene decisa con la presente sentenza.
***
L'opposizione proposta dal debitore non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
1.
L'opposizione è inammissibile, dovendosi escludere che l'opponente rivesta la qualità di consumatore vantata in relazione alle aperture di credito azionate in sede monitoria, qualità essenziale a sorreggere la proponibilità dell'opposizione tardiva qui esercitata.
E' opportuno rilevare che, nella pronuncia che ha assegnato al ricorrente il termine per l'eventuale proposizione dell'opposizione consumeristica (pronuncia in ogni caso non idonea al passaggio in giudicato in quanto non avente natura decisoria), il giudice dell'esecuzione non ha accertato la qualità di consumatore dell'odierno ricorrente, ma si è limitato a rilevare che l'allora esecutato “avrebbe potuto” qualificarsi come consumatore, “ove lo stesso [avesse] concluso il contratto sopra indicato per fini estranei alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”, circostanza che “non emerge[va] dagli atti della procedura”.
La qualità di consumatore dell'opponente, dunque, dovrà essere qui accertata, sulla base delle risultanze di questo giudizio.
Secondo il disposto dell'art. 3 del codice del consumo “1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Posto che l'onere di provare la qualità di consumatore ricade in capo al soggetto che intende valersene, va richiamato che, secondo costante orientamento, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale bensì “lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona
4 fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi "consumatore" quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività” (cfr. Cass., n. 6578/2021; n. 8904/2015; n. 24731/2013; n. 20175/2006).
Secondo orientamento altrettanto consolidato, inoltre, “in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale” (Cass., n. 33310/2019; n. 22810 del 2018; n. 11773/2013; 15531/2011; n. 13377/2007; n. 11933/2006).
Va escluso, pertanto, che possa considerarsi contratto “del professionista” solo quello che abbia ad oggetto il compimento di un “atto professionale”, essendo sufficiente che il contratto stipulato sia funzionalmente collegato all'esercizio dell'impresa. La persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere, invece, considerata alla stregua del semplice consumatore quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass., n. 21763/2013; n. 8419/2019; n. 33310/2019). In applicazione di questo principio si è escluso, fra l'altro, che possa acquistare la veste di consumatore la persona fisica che, pur avendo concluso un contratto di apertura di credito in nome proprio, abbia però ottenuto il finanziamento non per sé ma in favore della società di cui era amministratore (Cass., n. 21763/2013).
Nel caso in esame non è perciò possibile arrestarsi al dato formale costituito dalla stipulazione dei contratti da parte dell'opponente in proprio, piuttosto che nell'esplicito esercizio dell'attività di impresa, dovendosi verificare se essi siano stati conclusi al fine di soddisfare esigenze imprenditoriali.
E' pacifico e documentato che l'opponente rivestisse, all'epoca della stipula, la qualifica di amministratore unico della Editrice Multimediale a limitata CP_8 CP_9
(oltre ad aver ricoperto e a ricoprire, in precedenza e successivamente rispetto al periodo qui rilevante), plurime altre cariche amministrative in numerose società attive nel campo dell'editoria. La società su menzionata, peraltro, ha sede a Roma in Piazza In Piscinula n. 8, ove si trova l'immobile, di proprietà del , assoggettato ad Parte_1 ipoteca in occasione della stipula dei contratti oggetto di causa.
L'opponente assume di avere stipulato il finanziamento per esigenze personali, derivanti dall'alto tenore di vita goduto e dall'esigenza di far fronte al mantenimento dei propri figli e delle ex mogli. Tale assunto, tuttavia, oltre a essere stato del tutto
5 genericamente riferito, è rimasto indimostrato, non avendo l'opponente indicato alcuna operazione che evidenzi il suddetto utilizzo.
Per contro, anche a voler ignorare le circostanze, già di per sé significative, della natura del contratto di apertura di credito, tipicamente connesso allo svolgimento di attività imprenditoriale, e del notevole ammontare dell'affidamento concesso al correntista, enormemente eccedente le somme usualmente necessarie a soddisfare esigenze di vita quotidiana (fattori che, in un caso per molti aspetti simile a quello qui in esame, la Suprema Corte ha ritenuto di valorizzare al fine di escludere la tutela consumeristica: cfr. Cass., n. 21763/2013), risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia utilizzato il credito anche per finalità professionali estranee alle esigenze della vita quotidiana, dal momento che l'attore ha effettuato le seguenti operazioni (cfr. doc. 8 parte opposta):
• in data 3.8.2011, bonifico per euro 20.000,00, “a favore di: Sem Srl cro provvisorio 98004451912 anticipo amministratore”;
• in data 31.7.2012, pagamento per euro 10.000,00, “ben. Sem S.r.l. anticipo socio”;
• in data 27.8.2012, pagamento per euro 20.000,00, “ben. Sem S.r.l. finanziamento soci infruttifero”;
• in data 26.9.2012, pagamento euro 20.000,00, “ben. Sem S.r.l. prestito infruttifero soci”;
• in data 24.10.2012, pagamento euro 10.000,00, “ben. Sem S.r.l. anticipo amministratore”;
• in data 9.11.2012, pagamento per euro 10.000,00, “ben. Sem S.r.l. anticipo amministratore”;
• in data 19.3.2013, pagamento per euro 20.000,00, “ben. Sem S.r.l. anticipo amministratore”;
• in data 31.1.2014, pagamento per euro 800,00, “ben. Sem S.r.l. anticipo amministratore”.
La maggior parte della somma erogata, poi, è stata impiegata mediante disposizioni di bonifico di pagamento a favore dello stesso , avvenute tramite Parte_1 giroconti con causale neutra, rispetto alle quali l'attore non ha fornito prova del concreto utilizzo.
In particolare, il 1.4.2010, immediatamente dopo la stipula del primo contratto, pressoché l'intera provvista finanziata, per il considerevole importo di € 4.700.000 (versata su conto che aveva al 31 marzo precedente un saldo di € 519,09), è stata girata ad un altro conto dell'opponente, con un'operazione che difficilmente potrebbe ritenersi volta alla soddisfazione di esigenze personali di vita e di cui, peraltro, l'attore, per maggiore vicinanza, avrebbe potuto agevolmente, se del caso chiarire e dimostrare la concreta destinazione.
6 Alla luce della giurisprudenza sopra citata, tanto basta ad escludere la qualifica di consumatore poiché ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo non si può dire che abbia agito “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Secondo la Corte di Giustizia UE, una persona che conclude un contratto per una duplice finalità, per un uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e in parte a fini privati, potrebbe avvalersi delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012/UE solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale della persona medesima sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (CGUE, 4/02/2019, nella causa C-630/17; 20.1.2005, nella causa n.C464/01).
La Corte ha chiarito:
“87 La nozione di «consumatore» ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell'ambito di talune operazioni e un operatore economico nell'ambito di altre (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
88 Di conseguenza, solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività
o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da tale regolamento in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
89 Tale particolare tutela non si giustifica nemmeno nel caso di un contratto il cui scopo sia un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un'attività nulla toglie alla sua natura professionale (sentenza del 3 luglio 1997, , C- Per_3
269/95, EU:C:1997:337, punto 17).
90 Ne consegue che le norme sulla competenza specifiche degli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012 possono essere applicate, in linea di principio, solo nell'ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso del bene o del servizio di cui trattasi diverso da quello professionale (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
91 Per quanto riguarda, più in particolare, una persona che conclude un contratto per un duplice uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e in parte a fini privati, la Corte ha dichiarato che tale persona potrebbe avvalersi di dette disposizioni solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale della persona medesima sia
7 talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (sentenza del 25 gennaio 2018, C-498/16, EU:C:2018:37, punto 32 e giurisprudenza ivi Per_4 citata)” (così CGUE, 4/02/2019, nella causa C-630/17; cfr. CGUE, 20.1.2005, nella causa n.C464/01, al punto 36).
Nella specie, l'utilizzo del finanziamento quale socio o amministratore in favore della SEM non può dirsi marginale, considerati gli importi girati, non certo trascurabili;
in ogni caso, l'opponente avrebbe potuto valersi di una assunta marginalità solo nel caso in cui avesse dimostrato l'utilizzo personale del residuo finanziamento, cosa, invece, non avvenuta.
La circostanza, poi, che alla data delle operazioni effettuate dal ricorrente in favore della società il conto fosse (pesantemente, per importi superiori ai 4 milioni di euro) a debito esclude rilevanza al fatto che la provvista disponibile sul conto in esame sia stata talvolta integrata anche da versamenti del correntista, sempre di importo decisamente inferiore a quello necessaria per riportare il conto in pari. In occasione di ogni operazione, infatti, il correntista ha in ogni caso utilizzato l'affidamento concessogli, senza il quale esse non sarebbero state possibili.
Ritenendo, dunque, non soddisfatto da parte del ricorrente l'onere di provare la sua qualità di consumatore ed essendovi, per contro, elementi a riprova della circostanza che egli abbia agito in qualità professionale, deve escludersi che egli sia titolato a proporre la presente opposizione e a far valere la vessatorietà di clausole inserite nel contratto.
2.
Fermo rimanendo che le suddette considerazioni sono assorbenti, essendo l'opposizione tardiva consentita, al di fuori della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., solo in favore del consumatore (al fine di far valere l'eventuale abusività di clausole contrattuali, là dove eventualmente non vagliate in sede monitoria e motivatamente ritenute non vessatorie al fine di escluderne la vessatorietà), si osserva per scrupolo di completezza che, quand'anche fosse stata proposta da soggetto qualificabile come consumatore, l'opposizione risulterebbe, comunque, in parte infondata e in parte inammissibile.
2.1.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
La competenza (pur sempre solo territoriale) del foro del consumatore, è esclusiva, ma non inderogabile, ciò sia per iniziativa dello stesso consumatore, che agisca dinanzi ad altro foro, sia quando la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa (cfr. recentemente Cass., n.30211/2025).
Nella specie all'art. 13 di entrambi i contratti di apertura di credito, nel quale è stato indicato il foro di Torino quale foro esclusivo per le controversie dagli stessi derivanti,
8 le parti hanno dichiarato al notaio rogante che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa individuale fra le stesse né tale aspetto è stato discusso dall'opponente.
Tanto è sufficiente a rigettare l'eccezione, dovendosi ritenere legittima la deroga al foro del consumatore quando essa rientri in una dinamica di equilibrio contrattuale voluta dai contraenti medesimi.
Tale conclusione assorbe l'ulteriore rilievo per cui il ricorrente ha allegato di avere avuto nel Comune di Roma, al momento del deposito del ricorso per ingiunzione, il proprio “domicilio”, ma tale circostanza non risulta sufficientemente dimostrata dal mero ritiro delle notifiche degli atti giudiziari pervenuti all'indirizzo, non potendosi da tale dato per ciò stesso dedurre che il ricorrente avesse all'epoca ivi “stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” ai sensi dell'art. 43 c.c.
2.2.
Quanto agli altri motivi di opposizione, l'ingiunto avrebbe dovuto farli valere, se del caso, proponendo tempestiva opposizione, trattandosi di eccezioni slegate dalla tutela consumeristica attivabile con l'opposizione ultratardiva qui azionata.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 647 c.p.c., qualora l'ingiunto non abbia proposto opposizione nei modi e nei termini previsti dalla legge, il giudice che ha emesso il decreto, su istanza del ricorrente, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, al quale, da tale momento, deve riconoscersi il carattere dell'intangibilità propria della pronuncia assistita da giudicato sostanziale (Cass., n. 25180/2024; n. 8901/2024; n. 31636/2021).
Nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo e inoppugnabile per mancata opposizione, è, dunque, preclusa ogni ulteriore valutazione delle ragioni addotte a giustificazione della pretesa monitoria, non potendo il debitore contestare il diritto del creditore per ragioni processuali o di merito che avrebbe dovuto sollevare tempestivamente nel giudizio di opposizione, potendo far valere esclusivamente i fatti modificativi o estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (Cass., n. 2191/2006).
La nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 6.4.2023, n. 9479, in attuazione della pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, ha introdotto, a fianco dell'opposizione tardiva codicistica, proponibile nelle ipotesi previste dall'art. 650 c.p.c., la facoltà del debitore consumatore di opporre, in seguito a rilievo del giudice dell'esecuzione, il decreto ingiuntivo quando esso sia stato emesso in favore del professionista e sia privo di motivazione sulla non vessatorietà delle clausole da cui trae origine il credito azionato.
Ai sensi della suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, l'opposizione tardiva è, in tal caso, ammessa al fine di consentire al consumatore di “far valere esclusivamente le questioni relative al carattere vessatorio delle clausole” (n. 9479/2023).
9 Come costantemente affermato dalla Corte di giustizia, inoltre, il controllo sull'abusività deve concentrarsi sulle clausole che incidono sull'oggetto della controversia (Corte di Giustizia UE, 11 marzo 2020, causa C-511/17, Per_5
Lintner, punto 28). Ciò significa che l'opposizione tardiva consumeristica può essere esperita dal consumatore solo per fare valere l'abusività di clausole che incidono sull'esistenza e sull'entità del credito.
Alla luce dei suddetti principi, i motivi di opposizione proposti da ricorrente, non aventi fondamento sulla vessatorietà di clausole contrattuali, e precisamente delle clausole applicate dall'opposta nella determinazione dell'an e del quantum del credito, sono inammissibili, e così in particolare:
- il motivo relativo al difetto di prova del credito, in quanto ottenuto, in sede monitoria, sulla base di mero saldaconto e in assenza della produzione del contratto di conto corrente, quand'anche ciò fosse causa di nullità del rapporto ai sensi dell'art. 117 TUB (per non essere dimostrata la relativa stipula in forma scritta), dal momento che anche le questioni relative alla nullità dei contratti o di clausole dei medesimi sono coperte dalla preclusione che deriva dal giudicato;
- parimenti, l'eccezione di indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi,
l'eccezione di illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, di interessi passivi e di spese in assenza di pattuizione - quand'anche in effetti dette poste passive siano state applicate, circostanza il cui onere di specifica allegazione e di prova gravava sul correntista – così come la nullità della clausola di pattuizione del tasso degli interessi di mora, ritenuto indeterminato o indeterminabile, e l'asserita variazione dei tassi applicati rispetto a quelli originariamente pattuiti in violazione del disposto dell'art. 118 TUB, trattandosi di motivi che il correntista, fosse egli consumatore o professionista, avrebbe dovuto sollevarle in sede di tempestiva opposizione.
Quanto alla pretesa usurarietà dei tassi applicati, ove anche si intendesse condividere l'orientamento secondo cui tale profilo integra l'unico ancora deducibile successivamente al passaggio in giudicato del relativo titolo, in ragione dell'esistenza di un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, derivanti da condotta illecita rilevante potenzialmente anche sotto il profilo penale, rilevanza quantomeno dal punto di vista oggettivo), esso rimarrebbe non denunciabile con l'opposizione tardiva consumeristica: se non coperti dal giudicato, infatti, gli interessi usurari non potrebbero essere pretesi neppure in sede esecutiva e, dunque, la relativa questione sarebbe deducibile in sede di opposizione all'esecuzione, dal consumatore come dal professionista.
Si osserva, poi, che il motivo è stato dedotto in modo insufficiente e dovrebbe comunque essere rigettato. L'opponente, infatti, esposti i principi in materia di usura, non ha precisamente dedotto che la relativa fattispecie sia stata integrata nella specie, provvedendo a comparare il Taeg - tenendo conto della variabilità del tasso e, dunque, da individuarsi tempo per tempo per l'intera durata del rapporto - con il tasso soglia
10 vigente nei corrispondenti periodi, al fine di sostenere l'avvenuto superamento della soglia di legge in taluni o in tutti i trimestri di interesse.
Neppure rientra tra i motivi proponibili con l'opposizione tardiva in esame, infine, la denuncia di vessatorietà della clausola di estinzione anticipata dei contratti di apertura di credito ipotecario in conto corrente (art.
6.1 del contratto del 31.10.2010), nella parte che impedisce al consumatore di esercitare tale diritto se non risultino decorsi almeno 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto, dal momento che la clausola non è fra quelle poste a fondamento della pretesa del creditore opposto, né è stato dedotto che, ove diversamente formulata, il debitore si sarebbe diversamente regolato in ordine al mantenimento in essere del rapporto derivante dalle aperture di credito (che, infatti, sono state revocate per iniziativa della banca e solo nel 2016: cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso monitorio).
3.
In conclusione, l'opposizione è inammissibile e, comunque, infondata e deve pertanto essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese, liquidate in dispositivo come da tabelle allegate al DM n. 147/2022 nei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
PQM
il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1104/2018 emesso dal Tribunale di Torino in data 9.2.2018, decreto ingiuntivo che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna (c.f. ) al pagamento delle Parte_1 C.F._5 spese del giudizio in favore della parte convenuta opposta, liquidate nella somma di € 40.469, oltre rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende.
Torino, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Annalisa Boido
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1296/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Di Iulio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via degli Scipioni, 268/A per giusta procura che, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., di voler ricevere ogni comunicazione afferente al presente processo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al seguente numero di telefax Email_1
06.32502037;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese di Controparte_1
Treviso-Belluno con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, P.IVA_1 rappresentata da con sede a Milano - Via Valtellina Controparte_2
15/17, capitale sociale di euro 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA , iscritta al R.E.A. di Milano al numero P.IVA_2
1217580, giusta procura 20.09.2018 a rogito notaio rep. 53.137, racc. Persona_1
39.360 (doc. n. 1), a sua volta rappresentata, in forza di procura speciale del 9/5/2019 del Notaio in Milano, rep. 140492 racc.35380, registrato in data Persona_2
20/5/2019 in Milano 2 alla serie 1T 25347 (doc. n. 2 conv.), da Controparte_3
con sede in Milano, Via Valtellina 15/17, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.,
[...] numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, P.IVA e C.F. in persona del procuratore Dott. (C.F. P.IVA_3 Controparte_4
giusta procura del Dott. nella sua qualità C.F._2 Controparte_5 di Consigliere della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_3
Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata il 25/05/2020 dal Notaio in Milano, rep. 142719, racc. 36506 e registrata in data Persona_2
1 27/05/2020 in Milano 2 alla serie 1T 35001 (doc. n. 3), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi (C.F. - pec: C.F._3 Email_2
e dell'Avv. Massimo Rizza (C.F. – pec: C.F._4
del Foro di Milano e con domicilio presso Email_3
l'indirizzo pec: giusta procura (doc. n. 4 conv.); Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione
“In via principale nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti che non sussiste alcuna esposizione debitoria a carico dei Sig. nei confronti della quale Parte_1 Controparte_2 procuratrice di nonché nei confronti della cedente Controparte_1 [...]
(oggi ;e per l'effetto Controparte_6 Controparte_7 dichiarare nullo, annullato, invalido, inefficace il decreto ingiuntivo n. 1104/2018 emesso in data 09/02/2018 dal Tribunale di Torino, iscritto al R.G. n. 1371/2018, a favore della (oggi ed a carico Controparte_6 Controparte_7 del Sig. e comunque revocarlo, in quanto nulla è dovuto. Parte_1
Con vittoria delle spese di giustizia, oltre oneri e accessori di legge.
Con le presenti noti si ribadisce la richiesta istruttoria ex art. 210 cpc nei confronti della controparte afferente all'ordine di esibizione degli estratti integrali e scalari del conto corrente sin dall'origine del rapporto.
Si chiede inoltre che sia disposta la Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta ad accertare l'effettivo saldo debitore, ovvero creditore, previo scorporo del saldo del conto dall'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, dell'usura, delle C.M.S. di tassi di interesse debitori non convenuti”;
Per parte convenuta opposta
“nel merito, in via principale, rigettare in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione ex adverso promossa e tutte le domande con la stessa formulate, anche in quanto prescritte, e conseguentemente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, dichiarare tenuto e condannare il sig. per i Parte_1 titoli di cui in narrativa, al pagamento a favore di della somma Controparte_1 di Euro 4.867.391,50 aggiornata per interessi al 14.06.2017, quale saldo debitore del c/c ipotecario n. 1/3014/7, assistito dalle aperture di credito ipotecarie meglio descritte in narrativa, oltre interessi maturati e maturandi, corrispettivi e di mora, come contrattualmente stabiliti ovvero in subordine al tasso legale, dal 15.06.2017 sino al saldo, ovvero comunque dichiarare tenuto e condannare lo stesso al pagamento a favore di Controparte_1
2 della somma maggiore o minore risultante dovuta in esito alla causa, oltre interessi come sopra richiesti sino al saldo”.
***
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1104/2018, emesso dal Tribunale di Torino in data 9.2.2018,
[...]
(oggi ingiungeva Controparte_6 Controparte_7 al sig. il pagamento della somma di euro la somma di € 4.867.391,50, Parte_1 quale saldo debitore del c/c ipotecario n. 1/3014/7 aggiornato per interessi al 14.06.2017, assistito da aperture di credito ipotecarie (la prima dell'importo di € 5.000.000,00, concessa in data 31.03.2010 con scadenza finale il 31.03.2015, garantita da ipoteca iscritta il 9.04.2010 per il complessivo importo di € 10.000.000,00 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma 1; la seconda dell'importo di € 1.000.000,00, concessa in data 23.03.2011 con durata sino al 1.10.2012, garantita da ipoteca iscritta il 7.04.2011 per il complessivo importo di € 2.000.000,00 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma 1), oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale dal 15.06.2017 al saldo.
In virtù del suddetto titolo di credito la intraprendeva nei confronti del debitore CP_6 una procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento immobiliare, presso il Tribunale di Roma (n. 831/2021 R.G.) e nelle more del giudizio, in data 24.11.23, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza, rilevava: “in relazione ai due finanziamenti ottenuti.- detto decreto potrebbe rientrare nella ipotesi presa in considerazione dalla sentenza n. 9479/2023 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte poiché: 1) ha ad oggetto un credito sorto nell'esercizio dell'attività commerciale/industriale/artigianale/ professionale1 di CP_6 nei confronti di persona fisica– l'odierna parte Controparte_6 esecutata – che potrebbe qualificarsi come consumatore ove lo stesso abbia concluso il contratto sopra indicato per fini estranei alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, circostanza quest'ultima che non emerge dagli atti della procedura;
2) non è stato oggetto di opposizione e manca di espressa motivazione sul compiuto esame d'ufficio da parte del giudice che lo ha emesso in ordine all'assenza di clausole abusive nel contratto concluso e posto alla base del ricorso monitorio;
(…) AVVISA il debitore esecutato che:
- laddove abbia concluso il contratto di cui in premessa come consumatore, potrà, a mezzo di difensore, proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - per far valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato - dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento;
- ove non eserciti tale facoltà nel termine assegnato, gli sarà preclusa ogni contestazione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa” (all. 8 att.).
3 Alla luce di quanto su esposto, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19.1.2024
[...]
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, rassegnando le Parte_1 conclusioni in epigrafe.
Con costituzione del 15.5.2024, cessionaria del credito da Controparte_1
(oggi , Controparte_6 Controparte_7 resisteva all'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, domandando in via subordinata il pagamento della somma già oggetto d'ingiunzione, quale saldo debitore del c/c ipotecario n. 1/3014/7, assistito dalle aperture di credito ipotecarie oggetto di causa.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa all'udienza del 1.12.2025 e, all'esito, viene decisa con la presente sentenza.
***
L'opposizione proposta dal debitore non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
1.
L'opposizione è inammissibile, dovendosi escludere che l'opponente rivesta la qualità di consumatore vantata in relazione alle aperture di credito azionate in sede monitoria, qualità essenziale a sorreggere la proponibilità dell'opposizione tardiva qui esercitata.
E' opportuno rilevare che, nella pronuncia che ha assegnato al ricorrente il termine per l'eventuale proposizione dell'opposizione consumeristica (pronuncia in ogni caso non idonea al passaggio in giudicato in quanto non avente natura decisoria), il giudice dell'esecuzione non ha accertato la qualità di consumatore dell'odierno ricorrente, ma si è limitato a rilevare che l'allora esecutato “avrebbe potuto” qualificarsi come consumatore, “ove lo stesso [avesse] concluso il contratto sopra indicato per fini estranei alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”, circostanza che “non emerge[va] dagli atti della procedura”.
La qualità di consumatore dell'opponente, dunque, dovrà essere qui accertata, sulla base delle risultanze di questo giudizio.
Secondo il disposto dell'art. 3 del codice del consumo “1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Posto che l'onere di provare la qualità di consumatore ricade in capo al soggetto che intende valersene, va richiamato che, secondo costante orientamento, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale bensì “lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona
4 fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi "consumatore" quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività” (cfr. Cass., n. 6578/2021; n. 8904/2015; n. 24731/2013; n. 20175/2006).
Secondo orientamento altrettanto consolidato, inoltre, “in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale” (Cass., n. 33310/2019; n. 22810 del 2018; n. 11773/2013; 15531/2011; n. 13377/2007; n. 11933/2006).
Va escluso, pertanto, che possa considerarsi contratto “del professionista” solo quello che abbia ad oggetto il compimento di un “atto professionale”, essendo sufficiente che il contratto stipulato sia funzionalmente collegato all'esercizio dell'impresa. La persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere, invece, considerata alla stregua del semplice consumatore quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass., n. 21763/2013; n. 8419/2019; n. 33310/2019). In applicazione di questo principio si è escluso, fra l'altro, che possa acquistare la veste di consumatore la persona fisica che, pur avendo concluso un contratto di apertura di credito in nome proprio, abbia però ottenuto il finanziamento non per sé ma in favore della società di cui era amministratore (Cass., n. 21763/2013).
Nel caso in esame non è perciò possibile arrestarsi al dato formale costituito dalla stipulazione dei contratti da parte dell'opponente in proprio, piuttosto che nell'esplicito esercizio dell'attività di impresa, dovendosi verificare se essi siano stati conclusi al fine di soddisfare esigenze imprenditoriali.
E' pacifico e documentato che l'opponente rivestisse, all'epoca della stipula, la qualifica di amministratore unico della Editrice Multimediale a limitata CP_8 CP_9
(oltre ad aver ricoperto e a ricoprire, in precedenza e successivamente rispetto al periodo qui rilevante), plurime altre cariche amministrative in numerose società attive nel campo dell'editoria. La società su menzionata, peraltro, ha sede a Roma in Piazza In Piscinula n. 8, ove si trova l'immobile, di proprietà del , assoggettato ad Parte_1 ipoteca in occasione della stipula dei contratti oggetto di causa.
L'opponente assume di avere stipulato il finanziamento per esigenze personali, derivanti dall'alto tenore di vita goduto e dall'esigenza di far fronte al mantenimento dei propri figli e delle ex mogli. Tale assunto, tuttavia, oltre a essere stato del tutto
5 genericamente riferito, è rimasto indimostrato, non avendo l'opponente indicato alcuna operazione che evidenzi il suddetto utilizzo.
Per contro, anche a voler ignorare le circostanze, già di per sé significative, della natura del contratto di apertura di credito, tipicamente connesso allo svolgimento di attività imprenditoriale, e del notevole ammontare dell'affidamento concesso al correntista, enormemente eccedente le somme usualmente necessarie a soddisfare esigenze di vita quotidiana (fattori che, in un caso per molti aspetti simile a quello qui in esame, la Suprema Corte ha ritenuto di valorizzare al fine di escludere la tutela consumeristica: cfr. Cass., n. 21763/2013), risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia utilizzato il credito anche per finalità professionali estranee alle esigenze della vita quotidiana, dal momento che l'attore ha effettuato le seguenti operazioni (cfr. doc. 8 parte opposta):
• in data 3.8.2011, bonifico per euro 20.000,00, “a favore di: Sem Srl cro provvisorio 98004451912 anticipo amministratore”;
• in data 31.7.2012, pagamento per euro 10.000,00, “ben. Sem S.r.l. anticipo socio”;
• in data 27.8.2012, pagamento per euro 20.000,00, “ben. Sem S.r.l. finanziamento soci infruttifero”;
• in data 26.9.2012, pagamento euro 20.000,00, “ben. Sem S.r.l. prestito infruttifero soci”;
• in data 24.10.2012, pagamento euro 10.000,00, “ben. Sem S.r.l. anticipo amministratore”;
• in data 9.11.2012, pagamento per euro 10.000,00, “ben. Sem S.r.l. anticipo amministratore”;
• in data 19.3.2013, pagamento per euro 20.000,00, “ben. Sem S.r.l. anticipo amministratore”;
• in data 31.1.2014, pagamento per euro 800,00, “ben. Sem S.r.l. anticipo amministratore”.
La maggior parte della somma erogata, poi, è stata impiegata mediante disposizioni di bonifico di pagamento a favore dello stesso , avvenute tramite Parte_1 giroconti con causale neutra, rispetto alle quali l'attore non ha fornito prova del concreto utilizzo.
In particolare, il 1.4.2010, immediatamente dopo la stipula del primo contratto, pressoché l'intera provvista finanziata, per il considerevole importo di € 4.700.000 (versata su conto che aveva al 31 marzo precedente un saldo di € 519,09), è stata girata ad un altro conto dell'opponente, con un'operazione che difficilmente potrebbe ritenersi volta alla soddisfazione di esigenze personali di vita e di cui, peraltro, l'attore, per maggiore vicinanza, avrebbe potuto agevolmente, se del caso chiarire e dimostrare la concreta destinazione.
6 Alla luce della giurisprudenza sopra citata, tanto basta ad escludere la qualifica di consumatore poiché ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo non si può dire che abbia agito “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Secondo la Corte di Giustizia UE, una persona che conclude un contratto per una duplice finalità, per un uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e in parte a fini privati, potrebbe avvalersi delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012/UE solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale della persona medesima sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (CGUE, 4/02/2019, nella causa C-630/17; 20.1.2005, nella causa n.C464/01).
La Corte ha chiarito:
“87 La nozione di «consumatore» ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell'ambito di talune operazioni e un operatore economico nell'ambito di altre (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
88 Di conseguenza, solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività
o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da tale regolamento in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
89 Tale particolare tutela non si giustifica nemmeno nel caso di un contratto il cui scopo sia un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un'attività nulla toglie alla sua natura professionale (sentenza del 3 luglio 1997, , C- Per_3
269/95, EU:C:1997:337, punto 17).
90 Ne consegue che le norme sulla competenza specifiche degli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012 possono essere applicate, in linea di principio, solo nell'ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso del bene o del servizio di cui trattasi diverso da quello professionale (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
91 Per quanto riguarda, più in particolare, una persona che conclude un contratto per un duplice uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e in parte a fini privati, la Corte ha dichiarato che tale persona potrebbe avvalersi di dette disposizioni solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale della persona medesima sia
7 talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (sentenza del 25 gennaio 2018, C-498/16, EU:C:2018:37, punto 32 e giurisprudenza ivi Per_4 citata)” (così CGUE, 4/02/2019, nella causa C-630/17; cfr. CGUE, 20.1.2005, nella causa n.C464/01, al punto 36).
Nella specie, l'utilizzo del finanziamento quale socio o amministratore in favore della SEM non può dirsi marginale, considerati gli importi girati, non certo trascurabili;
in ogni caso, l'opponente avrebbe potuto valersi di una assunta marginalità solo nel caso in cui avesse dimostrato l'utilizzo personale del residuo finanziamento, cosa, invece, non avvenuta.
La circostanza, poi, che alla data delle operazioni effettuate dal ricorrente in favore della società il conto fosse (pesantemente, per importi superiori ai 4 milioni di euro) a debito esclude rilevanza al fatto che la provvista disponibile sul conto in esame sia stata talvolta integrata anche da versamenti del correntista, sempre di importo decisamente inferiore a quello necessaria per riportare il conto in pari. In occasione di ogni operazione, infatti, il correntista ha in ogni caso utilizzato l'affidamento concessogli, senza il quale esse non sarebbero state possibili.
Ritenendo, dunque, non soddisfatto da parte del ricorrente l'onere di provare la sua qualità di consumatore ed essendovi, per contro, elementi a riprova della circostanza che egli abbia agito in qualità professionale, deve escludersi che egli sia titolato a proporre la presente opposizione e a far valere la vessatorietà di clausole inserite nel contratto.
2.
Fermo rimanendo che le suddette considerazioni sono assorbenti, essendo l'opposizione tardiva consentita, al di fuori della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., solo in favore del consumatore (al fine di far valere l'eventuale abusività di clausole contrattuali, là dove eventualmente non vagliate in sede monitoria e motivatamente ritenute non vessatorie al fine di escluderne la vessatorietà), si osserva per scrupolo di completezza che, quand'anche fosse stata proposta da soggetto qualificabile come consumatore, l'opposizione risulterebbe, comunque, in parte infondata e in parte inammissibile.
2.1.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
La competenza (pur sempre solo territoriale) del foro del consumatore, è esclusiva, ma non inderogabile, ciò sia per iniziativa dello stesso consumatore, che agisca dinanzi ad altro foro, sia quando la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa (cfr. recentemente Cass., n.30211/2025).
Nella specie all'art. 13 di entrambi i contratti di apertura di credito, nel quale è stato indicato il foro di Torino quale foro esclusivo per le controversie dagli stessi derivanti,
8 le parti hanno dichiarato al notaio rogante che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa individuale fra le stesse né tale aspetto è stato discusso dall'opponente.
Tanto è sufficiente a rigettare l'eccezione, dovendosi ritenere legittima la deroga al foro del consumatore quando essa rientri in una dinamica di equilibrio contrattuale voluta dai contraenti medesimi.
Tale conclusione assorbe l'ulteriore rilievo per cui il ricorrente ha allegato di avere avuto nel Comune di Roma, al momento del deposito del ricorso per ingiunzione, il proprio “domicilio”, ma tale circostanza non risulta sufficientemente dimostrata dal mero ritiro delle notifiche degli atti giudiziari pervenuti all'indirizzo, non potendosi da tale dato per ciò stesso dedurre che il ricorrente avesse all'epoca ivi “stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” ai sensi dell'art. 43 c.c.
2.2.
Quanto agli altri motivi di opposizione, l'ingiunto avrebbe dovuto farli valere, se del caso, proponendo tempestiva opposizione, trattandosi di eccezioni slegate dalla tutela consumeristica attivabile con l'opposizione ultratardiva qui azionata.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 647 c.p.c., qualora l'ingiunto non abbia proposto opposizione nei modi e nei termini previsti dalla legge, il giudice che ha emesso il decreto, su istanza del ricorrente, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, al quale, da tale momento, deve riconoscersi il carattere dell'intangibilità propria della pronuncia assistita da giudicato sostanziale (Cass., n. 25180/2024; n. 8901/2024; n. 31636/2021).
Nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo e inoppugnabile per mancata opposizione, è, dunque, preclusa ogni ulteriore valutazione delle ragioni addotte a giustificazione della pretesa monitoria, non potendo il debitore contestare il diritto del creditore per ragioni processuali o di merito che avrebbe dovuto sollevare tempestivamente nel giudizio di opposizione, potendo far valere esclusivamente i fatti modificativi o estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (Cass., n. 2191/2006).
La nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 6.4.2023, n. 9479, in attuazione della pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, ha introdotto, a fianco dell'opposizione tardiva codicistica, proponibile nelle ipotesi previste dall'art. 650 c.p.c., la facoltà del debitore consumatore di opporre, in seguito a rilievo del giudice dell'esecuzione, il decreto ingiuntivo quando esso sia stato emesso in favore del professionista e sia privo di motivazione sulla non vessatorietà delle clausole da cui trae origine il credito azionato.
Ai sensi della suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, l'opposizione tardiva è, in tal caso, ammessa al fine di consentire al consumatore di “far valere esclusivamente le questioni relative al carattere vessatorio delle clausole” (n. 9479/2023).
9 Come costantemente affermato dalla Corte di giustizia, inoltre, il controllo sull'abusività deve concentrarsi sulle clausole che incidono sull'oggetto della controversia (Corte di Giustizia UE, 11 marzo 2020, causa C-511/17, Per_5
Lintner, punto 28). Ciò significa che l'opposizione tardiva consumeristica può essere esperita dal consumatore solo per fare valere l'abusività di clausole che incidono sull'esistenza e sull'entità del credito.
Alla luce dei suddetti principi, i motivi di opposizione proposti da ricorrente, non aventi fondamento sulla vessatorietà di clausole contrattuali, e precisamente delle clausole applicate dall'opposta nella determinazione dell'an e del quantum del credito, sono inammissibili, e così in particolare:
- il motivo relativo al difetto di prova del credito, in quanto ottenuto, in sede monitoria, sulla base di mero saldaconto e in assenza della produzione del contratto di conto corrente, quand'anche ciò fosse causa di nullità del rapporto ai sensi dell'art. 117 TUB (per non essere dimostrata la relativa stipula in forma scritta), dal momento che anche le questioni relative alla nullità dei contratti o di clausole dei medesimi sono coperte dalla preclusione che deriva dal giudicato;
- parimenti, l'eccezione di indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi,
l'eccezione di illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, di interessi passivi e di spese in assenza di pattuizione - quand'anche in effetti dette poste passive siano state applicate, circostanza il cui onere di specifica allegazione e di prova gravava sul correntista – così come la nullità della clausola di pattuizione del tasso degli interessi di mora, ritenuto indeterminato o indeterminabile, e l'asserita variazione dei tassi applicati rispetto a quelli originariamente pattuiti in violazione del disposto dell'art. 118 TUB, trattandosi di motivi che il correntista, fosse egli consumatore o professionista, avrebbe dovuto sollevarle in sede di tempestiva opposizione.
Quanto alla pretesa usurarietà dei tassi applicati, ove anche si intendesse condividere l'orientamento secondo cui tale profilo integra l'unico ancora deducibile successivamente al passaggio in giudicato del relativo titolo, in ragione dell'esistenza di un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, derivanti da condotta illecita rilevante potenzialmente anche sotto il profilo penale, rilevanza quantomeno dal punto di vista oggettivo), esso rimarrebbe non denunciabile con l'opposizione tardiva consumeristica: se non coperti dal giudicato, infatti, gli interessi usurari non potrebbero essere pretesi neppure in sede esecutiva e, dunque, la relativa questione sarebbe deducibile in sede di opposizione all'esecuzione, dal consumatore come dal professionista.
Si osserva, poi, che il motivo è stato dedotto in modo insufficiente e dovrebbe comunque essere rigettato. L'opponente, infatti, esposti i principi in materia di usura, non ha precisamente dedotto che la relativa fattispecie sia stata integrata nella specie, provvedendo a comparare il Taeg - tenendo conto della variabilità del tasso e, dunque, da individuarsi tempo per tempo per l'intera durata del rapporto - con il tasso soglia
10 vigente nei corrispondenti periodi, al fine di sostenere l'avvenuto superamento della soglia di legge in taluni o in tutti i trimestri di interesse.
Neppure rientra tra i motivi proponibili con l'opposizione tardiva in esame, infine, la denuncia di vessatorietà della clausola di estinzione anticipata dei contratti di apertura di credito ipotecario in conto corrente (art.
6.1 del contratto del 31.10.2010), nella parte che impedisce al consumatore di esercitare tale diritto se non risultino decorsi almeno 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto, dal momento che la clausola non è fra quelle poste a fondamento della pretesa del creditore opposto, né è stato dedotto che, ove diversamente formulata, il debitore si sarebbe diversamente regolato in ordine al mantenimento in essere del rapporto derivante dalle aperture di credito (che, infatti, sono state revocate per iniziativa della banca e solo nel 2016: cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso monitorio).
3.
In conclusione, l'opposizione è inammissibile e, comunque, infondata e deve pertanto essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese, liquidate in dispositivo come da tabelle allegate al DM n. 147/2022 nei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
PQM
il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1104/2018 emesso dal Tribunale di Torino in data 9.2.2018, decreto ingiuntivo che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna (c.f. ) al pagamento delle Parte_1 C.F._5 spese del giudizio in favore della parte convenuta opposta, liquidate nella somma di € 40.469, oltre rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende.
Torino, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Annalisa Boido
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