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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 60/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 10.1.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. MUSCIO SIBILLA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 46
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. APRILE SERGIO, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, elettivamente domiciliato in Per_1
Dorsoduro 3519/I - Venezia presso l'Avvocatura dell'Istituto
e con tro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
- contumace –
1 O G G ETTO : Prestazi one: pensi one - asseg no di i nval i di t a - Inpdai - Enpal s, CP_1
et c..
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
accertare lo stato di inabilita' ASSOLUTA A QUALSIASI lavoro e per effetto dichiarare il diritto alla pensione di inabilita'; in subordine accertare lo stato di inabilità a lavoro proficuo e per effetto dichiarare il diritto alla pensione per inabilita' a proficuo lavoro calcolata con gli anni contributivi maturati.
Per CP_1
dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa alla magistratura contabile.
Spese rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di prestare attività lavorativa alle dipendenze della CP_2
deducendo di avere presentato all' in data 30.11.2022 domanda volta alla
[...] CP_1
concessione di pensione di inabilità ex art. 2, co. 12, L. 335/95, che era stata disattesa.
Chiedeva accertarsi nei confronti della e dell' lo stato di inabilità CP_2 CP_2 CP_1
assoluta al fine di accedere alla pensione di cui all'art. 2, co. 12, L.335/95 o in subordine l'inabilità a proficuo lavoro per accedere alla pensione di cui all'art. 55 octies D.Lgs.
165/01 (attuato dal DPR 171/2011).
2. L' costituendosi in giudizio eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1
Ordinario, per essere competente la Corte dei Conti stante il rapporto di pubblico impiego sotteso alla domanda e la materia pensionistica coinvolta dalle domande di cui al ricorso.
3. La – alla quale il ricorso-decreto veniva rinotificato per iniziale mancato CP_2
rispetto del termine a difesa di cui all'art. 415 c.p.c. - rimaneva contumace.
4. Le parti discutevano sulla eccezione preliminare all'udienza odierna, insistendo ciascuna nei propri assunti.
§ § § § § § § § § § § § §
5. La domanda attiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2 6. Invero, la ricorrente è titolare di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, alle dipendenze della , e le domande svolte in ricorso sono direttamente volte CP_2
all'accertamento del diritto a trattamento pensionistico.
7. Sul punto si richiamano i precedenti citati dalla difesa dell' , tra i quali in particolare CP_1
Cass., S.U., 7830/20 e Cass., 12903/21, nonché da ultimo Cass., 5237/25, riferita proprio a fattispecie in cui si chiedeva l'accertamento dei requisiti sanitari per fruire della prestazione pensionistica di cui all'art. 2, co. 12, L 335/95, in cui si legge: “Ritiene …. il
Collegio che la domanda di accertamento sanitario che sia finalizzata al conseguimento della prestazione previdenziale connessa allo stato di inabilità/invalidità assoluta e permanente rientra nella giurisdizione del giudice contabile cui appartengono in via esclusiva, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa,
l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr. Cass. s.u. n. 7830 del 2020 ed ivi le citate n. 7755 del 2017, n. 11849 del 2016, n. 4853 del 2013, n. 5927 del 2011 e n. 12722 del
2005. V. inoltre Cass. s.u. 13/05/2021 n. 12903). La competenza della Corte dei conti ricomprende, in definitiva, tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti ed in tali casi la giurisdizione del giudice contabile è
anche di merito e dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti (cfr. Cass. n. 7755 del 2017 e 7830 del 2020 cit.).”.
8. Per completezza si evidenzia che la trasposizione del giudizio avanti alla Corte dei Conti
potrà essere effettuata ex art. 59 L. 69/09.
3 9. Le spese di lite sono compensate tra le parti per l'indubbia connessione della questione pensionistica posta in giudizi con il rapporto di lavoro, e per il carattere preliminare dell'eccezione su cui si fonda l'odierna decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiara il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario rispetto alla Corte dei Conti.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 16/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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