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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 11995 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
AVV. (C.F. , in Pt_1 Parte_2 C.F._1
proprio;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio degli avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
BARI e con elezione di domicilio in VIA MELO N. 97 B A R I, presso l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate per l'udienza del 7.10.2025, in ossequio al decreto del 21.5.2025, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
L'avv. ha proposto opposizione al decreto, emesso in data Pt_1
18.10.2023 dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari, di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al programma di protezione
1 ai sensi della legge n. 82/1991 la cui posizione, ai fini della liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore, è assimilata a quella del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 115 d.p.r. n. 115/2002.
Il compenso è stato liquidato in relazione all'attività svolta in favore dell'imputato , ammesso al programma di tutela Persona_1
con delibera del 13/10/2010, il cui procedimento è stato definito all'udienza del 22/09/2023.
Il procedimento si è articolato in sette udienze tra il 2019 e il
2023, concludendosi con decisione da rito abbreviato “secco”, così
come attestato dal provvedimento di liquidazione.
A fronte del prospetto di spesa del ricorrente di euro 7211,83, il
Tribunale ha liquidato il compenso del difensore in euro 1210,00 oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori.
Il difensore ha proposto tempestiva opposizione al decreto, nelle forme di cui al procedimento semplificato di cognizione.
Il si è costituito, rimettendosi al Tribunale e chiedendo, CP_1
in caso di soccombenza, la compensazione delle spese di lite.
Il giudizio è stato rimesso ad udienza di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata.
L'art. 27 del decreto 10 marzo 2014 n.55, ovvero il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, statuisce che “All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente ((...)) a una maggiorazione del 10 per
2 cento quale rimborso delle spese accessorie;
per le spese di viaggio,
in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari ((...)) a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.”
Nella specie, il Tribunale, nel liquidare il compenso, ha escluso il riconoscimento sia delle spese vive relative alla trasferta che della relativa indennità, motivando che “allo stato, non siano state adeguatamente documentate le spese di trasferta e le relative indennità”.
Sulla questione, deve richiamarsi e condividersi quanto statuito dalla
Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, n. 21890 del 11/07/2022), secondo cui “l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva (in tal senso si veda altresì
Cass. n. 22951/2016, secondo cui l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive ragguagliato all'indennità chilometrica dovevano essere riconosciuti in relazione alle udienze tenute per le quali era stata fornita prova della partecipazione)”.
Ciò premesso, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova documentale a sostegno di quanto richiesto, né in ordine alle eventuali spese sostenute per pernottamento e trasporto né attraverso la produzione dei verbali attestanti l'effettiva partecipazione del difensore a tutte le udienze indicate nella nota spese.
3 Consegue il rigetto del ricorso.
Con riferimento alle spese di giudizio, nel ricordare che il “difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce, infatti, in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 91 c.p.c., e art. 92, commi 1 e 2, relative alla responsabilità delle parti per le spese” (Cass. n. 7072 del 2018; conf. Cass. n. 17247 del
2011), va applicato il principio di soccombenza.
Le spese legali sono liquidate applicando valori prossimi ai minimi tariffari, tenuto conto dello scaglione corrispondente al petitum,
della semplicità delle questioni trattate e dell'andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_3
confronti del , così provvede: Controparte_3
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali di giudizio in favore del costituito, liquidate in € 1700,00 oltre r.f. CP_1
iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c.
Bari, 08/10/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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