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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. IN LC Presidente relatore 3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere 2) dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°554 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
ed tutti rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi di fiducia dall'Avv. Carlo Fratello, ed elett.te dom.ti presso lo studio di questi, in Palermo, Via E. Amari, n.76. Appellante CONTRO società in house Controparte_1
a socio unico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Giorgio Petta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito a Palermo in via Dante n. 322 Appellato
All'udienza di discussione del 13 novembre 2025 le parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al G.L. del Tribunale Civile di Termini Imerese
ed premettendo di essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 stati assunti, a far data dal 21.5.2019, alle dipendenze di , società CP_2 esercente l'attività di raccolta di rifiuti solidi urbani nell'ambito del Comune di
1 con contratti di lavoro a tempo determinato full time, con mansioni di CP_1 operatore ecologico e inquadramento al livello J del CCNL Igiene urbana delle aziende municipalizzate, a seguito di avviso di selezione pubblica prot. n. 161/2018 del 16 luglio 2018, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di n. 21 operatori ecologici;
che, con determina del 25.10.2019, i loro contratti di lavoro erano prorogati sino al 30.11.2019; di essere stati addetti alle mansioni proprie della qualifica e, in particolare, alla raccolta dei rifiuti porta a porta e su strada;
che, nello svolgimento delle predette mansioni, avevano guidato ed utilizzato un automezzo dotato di dispositivi meccanici ed idraulici e di vasca ribaltabile (gasolone) di circa 7 mc entro la quale sversavano manualmente i sacchetti ed i rifiuti raccolti;
che, per lo sversamento di rifiuti contenuti dentro bidoni o cassonetti, avevano provveduto ad agganciare i contenitori ai dispositivi meccanici collocati sulla parte posteriore del mezzo e poi ad azionare i comandi per il sollevamento ed il ribaltamento degli stessi;
che avevano svolto le mansioni di assunzione eseguendo le sopra descritte operazioni di raccolta e di sversamento anche con l'uso di autocompattatore (camion di grosse dimensioni dotato di un cassone di volume superiore a 20 mc) sul quale venivano pure trasportati nel tragitto di raccolta, stazionando in piedi sul predellino posteriore;
che, alla data della stipula dei contratti a termine, l' non aveva proceduto alla preventiva valutazione dei rischi, CP_2 né redatto il documento di cui all'art. 28 del d. lgs. 81/2008, adottando, invece, un DVR non conforme alle prescrizioni indicate dal d.lgs. 81/2008, sia sotto il profilo formale, che sostanziale;
che, con lettera del 30.9.2019, avevano denunciato l'illegittimità del termine apposto ai propri contratti di lavoro e, comunque, chiesto di potere prendere visione del DVR e di estrarne copia;
che detto DVR non era stato aggiornato, nei termini di legge, successivamente alla stipulazione dei loro contratti Parte di lavoro sottoscritti il 20.5.2019, non recava data certa, né la firma del né da esso era evincibile la nomina degli Addetti da individuare tra i lavoratori incaricati per effettuare, in caso di necessità, gli interventi di Primo Soccorso e Antincendio.
Avevano, quindi, domandato: “dichiarare l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato stipulati dai ricorrenti e per l'effetto dichiararne la conversione e/o trasformazione a tempo indeterminato. Condannare la società convenuta a mantenere e/o riammettere in servizio i ricorrenti, oltre che al pagamento in favore degli stessi di un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Vinte le spese e i compensi”.
2 Controp
Si era costituita la con memoria del 5.2.2021, sostenendo la legittimità del proprio operato ed eccependo l'infondatezza delle censure in ordine all'illegittimità dei contratti a termine dei lavoratori per l'asserita mancanza valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, da cui scaturiva l'infondatezza tanto della domanda di conversione del rapporto, quanto di quella risarcitoria.
Con sentenza n. 892/2022 del 14.12.2022 il G.L., accertata l'insussistenza, nei casi in esame, delle condizioni in presenza delle quali la normativa vigente nella subiecta materia prevede la nullità del termine apposto ai contratti, ha rigettato le domande promosse dai ricorrenti, con contestuale condanna alla refusione delle spese processuali in favore della società resistente.
Premessa la normativa di riferimento, diretta a valutare la dedotta violazione dell'art.20 lett. D del D.Lgs 81/2015 per l'omessa effettuazione della valutazione dei rischi e, comunque, per avere adottato la società datrice un DVR non conforme alle prescrizioni indicate dal D.Lgs 81/2008, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e considerato che l'art.28 c. 3 del D.lgs 81/2008 prevede un “periodo cuscinetto” di 90 giorni in cui l'impresa in fase di avvio può operare liberamente anche sul fronte della stipulazione di contratti di lavoro flessibile, tra cui quelli a tempo determinato, per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ha ritenuto: “nel caso di specie, va osservato che, solo con determina n. 54 del 15.10.2018, il Presidente del
Contro
C.d.A. di ha autorizzato ed avviato la “Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Bagheria (P.A) per mesi 12 (dodici)” (...). Tale procedura, con scadenza il 26.10.2018, è andata deserta, così come da determina n. 61 del 29.10.2018 (...). Con successiva determina n. 65 del 7.11.2019, pertanto, vista la mancanza di mezzi in uso al servizio di raccolta, dovuta anche al guasto di alcuni autocompattatori fermi per manutenzione, al fine di Contro garantire il Servizio di Gestione dei Rifiuti, ha affidato alla ditta CP_3 il servizio di nolo a freddo full service di n. 2 automezzi da destinare alla
[...] raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Bagheria (PA) Contro fino al 31.12.2018 (...). Va rilevato che ha previsto che il servizio decorresse dalla consegna del primo mezzo, prevista per il giorno 07.11.2018, sicché è da tale ultima data che la società resistente, in attesa di ristabilire la dotazione essenziale all'espletamento del servizio di raccolta rifiuti, ha avviato concretamente la propria attività. Ne deriva che l'adozione del DVR, in data 30.01.2019 (...) è avvenuta in conformità alle previsioni di legge, entro il termine di 90 giorni (dal 07.11.2018, data di inizio della nuova attività) di cui al citato art. 28, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/08. Di talché non sussiste la violazione contestata”.
3 Avuto riguardo, poi, alle ulteriori censure mosse dai lavoratori, relative alle rilevate omissioni riscontrabili nel DVR (mancata indicazione dei livelli di intensità degli agenti e dei fattori di rischio connessi alle mansioni e all'ambiente di lavoro, assenza della firma del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, mancato aggiornamento) il giudice ha osservato come le stesse non fossero “idonee a paralizzare il potere datoriale di assumere a tempo determinato, potendo al più essere oggetto di sanzione”, con la precisazione che “ai fini della legittima stipulazione dei contratti a tempo determinato (...) quel che rileva è l'adempimento formale dell'adozione del DVR, senza alcun margine di apprezzamento circa il suo contenuto, salvo i casi ben diversi da quello che ci occupa di inesistenza o di radicale difformità dal modello legale”; ed ha ricordato che “la congruità delle misure e la piena regolarità del documento esulano, invero, dal perimetro del sindacato giudiziale e possono essere esaminate solo dai competenti organismi di vigilanza, dotati, peraltro, di specifiche competenze tecniche” .
Per la riforma della decisione hanno proposto appello i lavoratori, con ricorso depositato il 12 giugno 2023, riproponendo sotto forma di doglianza le difese di cui al grado precedente.
Lamentano che il Tribunale non abbia valutato nel merito il contenuto del DVR, osservando come “oltre alla totale inesistenza del DVR, ciò che rileva ai fini della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato ex art. 20, lett. d) del d.lgs. n. 81/2015, è anche la sua inadeguatezza”.
Elencate le asserite criticità del DVR hanno sostenuto che “tali omissioni (...) non integrano mere carenze marginali, bensì rendono il documento in parola del tutto inidoneo ad assolvere l'obbligo di tutela della salute dei lavoratori che la normativa impone, con la conseguente nullità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro”.
Hanno censurato di erroneità la decisione impugnata, non solo per avere il giudice ritenuto decisiva – quale fatto costitutivo dell'azione – soltanto l'assoluta inesistenza del DVR e non anche la sua mera inadeguatezza, ma anche per non avere scrutinato nel merito il suo contenuto.
Deducono che, a prescindere dalla possibilità di avvalersi di un consulente tecnico, il giudice aveva omesso di dare rilievo all'accertamento ispettivo dell'ITL di Contro Palermo in esito al quale l era stata diffidata a provvedere alla trasformazione del contratto di lavoro (da tempo determinato a tempo indeterminato) proprio in ragione delle violazioni derivanti dalla concreta redazione del DVR, ai sensi dell'art.11 del Ccnl dei Servizi Ambientali e art.20 c. 1,2 del D.Lgs81/2015. 4 Hanno ancora lamentato i lavoratori che il giudice non aveva valutato “i vizi
“formali” del DVR dedotti (...) con riferimento alla mancanza di certezza in ordine alla data di formazione del DVR (considerato che nello stesso non risulta apposta la firma del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), nonché al fatto che la redazione del predetto documento non era stata preceduta dalla consultazione del Parte
peraltro all'epoca nemmeno nominato, né risultavano individuate le figure demandata al primo soccorso e all'antincendio”, in violazione dell'art.28 c. e 29 del D.Lgs 81/2008 e dell'art.63 punto 2 del Ccnl di categoria, osservando che i vizi denunciati erano talmente rilevanti da ridondare in una “vera e propria inesistenza del DVR”.
Su tali premesse hanno reiterato le domande di prime cure chiedendo: “in accoglimento del ricorso, riformare la sentenza impugnata, dichiarando l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato stipulati dai ricorrenti e per l'effetto dichiararne la conversione e/o trasformazione a tempo indeterminato. Condannare, dunque, l (...) Controparte_1
a riammettere in servizio i ricorrenti, nonché al pagamento in loro favore di un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Hanno ribadito le richieste istruttorie di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte datoriale e la prova per testi sui capitoli articolati alle pagg. 15 e 16 del ricorso in appello, nonché di assumere ex art. 213 c.p.c. informazioni presso l'ITL di Palermo in ordine all'accesso ispettivo di cui alla nota prot. n. 18554/2021 e di nominare un CTU “per verificare la mancata esecuzione della valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, rumore e vibrazioni in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 81/2008”.
Con atto depositato il 14 marzo 2025 e hanno Parte_2 Parte_3 rinunciato agli atti del giudizio e segnatamente alle domande spiegate con il ricorso in appello, essendo stati nelle more assunti a tempo indeterminato dalla società resistente, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle loro posizioni, con compensazione delle spese di lite.
Ha resistito al giudizio l con memoria del 15 maggio 2025, per il CP_2 rigetto del gravame pendente con il solo prendendo atto della rinuncia Pt_1 all'azione degli altri due lavoratori (presa d'atto ribadita – a seguito di ordinanza di questa Corte del 9.10.2025 - con nota del 6.11.2025, con la quale la società ha anche concordato sulla compensazione delle spese).
5 All'udienza del 13 novembre 2025 la causa – rinviata con ordinanza del 29.05.2025, per consentire all'appellante di sistemare il proprio fascicolo di parte depositando i documenti in files distinti - è stata decisa come da dispositivo in calce, sulle conclusioni adottate dalle parti.
*****
In via preliminare, dato atto della intervenuta rinuncia all'appello dei lavoratori e che hanno dichiarato espressamente “…di rinunciare agli atti del Pt_2 Pt_3 giudizio in epigrafe e, segnatamente alle domande spiegate con il ricorso in appello”, va pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese avendo la società concordato anche su tale richiesta.
L'appello di non è meritevole di accoglimento per i motivi che Parte_1 seguono.
Va, anzitutto, disattesa, l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem.
Con la sentenza n. 282/2025 del Tribunale G.L. di Termini Imerese, passata in cosa giudicata (v. nota della resistente dell'8/10/2025) il ha ottenuto il Pt_1 risarcimento del danno c.d. comunitario, in forza della dichiarazione di nullità dei contratti a termine decorrenti dalla data di assunzione del 21.5.2019 fino al 30.9.2020
- comprendenti anche quelli impugnati nel presente giudizio - per abusiva reiterazione.
Tuttavia, contrariamente all'assunto di parte appellata, la domanda odierna, se pure volta alla trasformazione del rapporto e al risarcimento del danno ai sensi dell'art.28 c.2 del D.Lgs. 81/2008, si fonda su una differente causa petendi (l'inesistenza del DVR, rectius la sua inadeguatezza che lo renderebbe tamquam non esset) e su un diverso titolo risarcitorio, e deve, dunque, ritenersi ammissibile, non ostandovi la natura unitaria e onnicomprensiva del risarcimento del danno comunitario già ottenuto.
Quanto al merito è dedotta la violazione dell'art. 20 lett D del D.lgs n. 81/2015 (“ L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa.................d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori) in relazione all'art.20 del D.Lgs n.81/2008, avuto riguardo alla mancata misurazione dei livelli di intensità degli agenti e dei fattori di rischio vibrazioni, rumore, m movimentazione manuale del carico, in relazione alla mansione specifica.
6 La censura va disattesa.
L'art. 3 del D.lgs. n. 368/2001 dispone che “L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa. Omissis
d)da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 5266, e successive modificazioni”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5241 del 02/04/2012).
Da tale principio consegue che il documento di valutazione dei rischi, riferito all'unità produttiva in cui è occupato il lavoratore a termine, deve avere data certa o attestata anteriore a quella del contratto a tempo determinato (v. art. 28 c. 2 d.lgs. n. 81 del 2008). Incombe quindi sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto, l'onere di provare di aver assolto specificamente l'adempimento, con la valutazione dei rischi nei termini richiesti dalla normativa, in epoca antecedente alla stipula del contratto a termine, e il giudice non può che constatare la sussistenza della fattispecie lecita o vietata dall'ordinamento.
Ora, sebbene la norma colleghi il divieto di apposizione del termine alla mancata adozione (in senso assoluto) del documento di valutazione dei rischi, e non, invece, ad ogni eventuale irregolarità del documento stesso comunque predisposto dal datore di lavoro, tale sanzione deve ritenersi operante, nell'ambito di un'interpretazione estensiva dell'obbligo di tutela della salute dei lavoratori, che detta norma impone, anche quando manchi un aggiornamento correlato ad adeguamenti necessari in ragione di mutamenti dell'organizzazione aziendale (art.29 Dlgs n.81/2008); con onere del lavoratore di allegare gli elementi da cui desumere l'inadeguatezza di tale documento, a fronte di modifiche rilevanti nell'organizzazione lavorativa, costituendo l'inesistenza o l'inadeguatezza del DVR fatto costitutivo della domanda (v. Cass. n. 16835 del 2019). 7 La norma, quindi, collega il divieto di apposizione del termine alla mancata adozione (in senso assoluto) del documento di valutazione dei rischi e non ad ogni eventuale irregolarità del documento stesso comunque predisposto dal datore di lavoro, ovvero al suo mancato aggiornamento.
Il datore di lavoro deve, ex art. 28 e 29 Dlgs 81/08, non solo porre in essere le valutazioni richieste dalle caratteristiche delle lavorazioni, ma tali valutazioni debbono essere aggiornate e conservate in un documento (D.V.R.), che abbia datazione certa.
In termini generali l'art. 29, comma 3, del Dlgs. 81/2008 impone tale aggiornamento “… in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità…”.
Le deduzioni relative all'utilizzo di determinati mezzi nello svolgimento dell'attività di raccolta non appaiono idonee a rilevare la maggiore e/o diversa esposizione a rischio per la quale sarebbe stata necessaria un'integrazione del DVR, tenuto altresì conto della assenza di specifiche allegazioni di parte ricorrente
Invero, l'appellante non ha mai contestato la sussistenza di una valutazione dei rischi a mezzo DVR in data antecedente la stipula del contratto e non ha fornito prova
-ex art. 2697 c.c.- di come l'organizzazione del lavoro fosse tale o avesse subito modifiche tali da incidere sulla sua salute e sulla sua sicurezza.
In proposito non soccorrono gli articolati di prova testimoniale dedotti e ribaditi in questo grado (contenenti la descrizione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per come riportata in ricorso), atteso che non è dato sapere se e in quale misura i mezzi effettivamente utilizzati dal ricorrente potessero, in ogni caso, esporlo ad un maggiore rischio nello svolgimento dell'attività cui era adibito, rispetto a quello valutato nel DVR.
In altri termini, il lavoratore ha dedotto esclusivamente l'asserita inadeguatezza del documento in ragione dell'impiego di detti mezzi, senza tuttavia in alcun modo allegare come tale circostanza avrebbe inciso sul grado e livello di esposizione al rischio e specificatamente in ragione delle mansioni espletate.
Né il ricorrente ha contestato l'esistenza del DVR presso il Centro di raccolta di in data antecedente la stipula del primo contratto a termine (21.05.2019) CP_1 con data certa (30/01/2019) attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, atteso
8 che la dedotta assenza di prova di data certa è correlata al solo dato formale della mancanza di sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, supplita, tuttavia dalla sottoscrizione anche del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente- v. doc n.3 fasc. appellata (v. art.28 c.2 D.Lgs. 81/2008: il DVR “redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato […).
In definitiva risultando irrilevanti al fine preteso le altre denunciate irregolarità, (mancata nomina e consultazione del RLS, mancata individuazione delle figure demandate al primo soccorso e all'antincendio) non è neppure stata provata la sussistenza delle condizioni per le quali la legge in commento fa sorgere l'obbligo datoriale di aggiornare il DVR (tali non potendosi ritenere le assunzioni di lavoratori a tempo determinato o l'avvicendamento del Presidente della società, nel febbraio 2019) sicché deve escludersi che nel caso in esame si sia verificata un'ipotesi di mancato aggiornamento del DVR rilevante ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 368/2001.
Nel resto, la congruità delle misure e la regolarità del documento esulano dal perimetro del sindacato giudiziale e potranno essere esaminate solo dai competenti organismi di vigilanza, dotati di specifiche competenze tecniche.
La società ha, poi, contestato il contenuto della diffida dell' CP_4 richiamata nel ricorso in appello (nota prot. n. 18554 del 4.8.2021) - peraltro non seguita da alcun ulteriore provvedimento da parte della P.A. - denunciando di erroneità le conclusioni ivi rassegnate dall'amministrazione, inidonee a corroborare la tesi dei lavoratori.
Il riferimento è ad un verbale con il quale l'Ispettorato del lavoro di Palermo ha diffidato la società a trasformare il contratto di lavoro del ricorrente da tempo determinato a indeterminato, sin dalla data di assunzione, ai sensi dell'art.11 lett. D del Ccnl Servizi Ambientali, per violazioni relative alla redazione del DVR.
E' evidente che tale verbale (di cui il ricorrente ha chiesto l'esibizione), contiene valutazioni dell'organo ispettivo destinate a rilevare in sede amministrativa, rispetto alle quali si impone una verifica giudiziale che passi, però, attraverso un 9 sindacato sull'effettività delle misure indicate nel DVR, da effettuare sulla scorta delle precise coordinate devolute dalla parte che, nel caso di specie, difettano stante l'evidente genericità delle censure mosse dal ricorrente già nel giudizio di primo grado.
Ne segue che risultano inammissibili le censure che si risolvono in valutazioni di merito sul contenuto del documento (rilevanti, piuttosto, in sede di controllo affidato a specifici organi tecnici di vigilanza) ovvero in eccezioni formali prive di rilievo (mancato aggiornamento dei nominativi degli organi societari).
Rimane assorbita la doglianza relativa alla possibilità di trasformazione, a titolo sanzionatorio, del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, anche nei confronti della P.A. e, in genere, delle società partecipate come la
[...]
CP_2
In conclusione, quindi, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza di Parte_1
e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara estinto il giudizio di appello promosso da e Parte_3 Parte_2 avverso la sentenza n.892/2022 emessa il 14 dicembre 2022 dal Tribunale G.L. di Termini Imerese e compensa le spese di lite;
conferma nei rapporti fra l'appellante e l appellata, la Parte_1 CP_1 medesima sentenza n.892/2022 emessa il 14 dicembre 2022 dal Tribunale G.L. di Termini Imerese. Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese Parte_1 di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.473,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva cpa e spese generali come per legge. Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IN LC
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