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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2471/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16177/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017909280000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160025471460000 BOLLO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240004048257000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2578/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025
00179092 80 000, notificata in data 10 giugno 2025, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2020;
l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90068252 90 000, notificata in data 23 giugno 2025, relativa alle cartelle n. 100 2016 00254714 60 000 (annualità 2011) e n. 100 2024 00040482 57 000 (annualità 2018), deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili e, in particolare, l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti azionati.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Campania, depositando controdeduzioni e documentazione.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania risulta che gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle impugnate sono stati regolarmente e tempestivamente notificati alla contribuente.
In particolare, risulta notificato:
l'avviso di accertamento n. 064246212585 relativo all'annualità 2020 in data 09/06/2023;
l'avviso di accertamento n. 201300513563 relativo all'annualità 2011 in data 05/05/2014;
l'avviso di accertamento n. 834252423143 relativo all'annualità 2018 in data 06/09/2021 .
Le notifiche sono state effettuate mediante invio diretto a mezzo raccomandata A/R, con applicazione delle norme sul servizio postale ordinario . In tale ipotesi opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., secondo cui la dichiarazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne cognizione , prova nel caso di specie non fornita (cfr. Cass. Sez. 5, 13/03/2025, n. 6702, Rv. 674368 -
01Cass. Sez. 5, 12/12/2023, n. 34765, Rv. 669847 - 01) Ne consegue che gli avvisi di accertamento devono ritenersi ritualmente notificati e, non essendo stati impugnati nei termini di legge, sono divenuti definitivi.
Né si è maturata alcuna prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentalmente provato la rituale notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. In particolare risulta che:
la cartella n. 10020160025471460000 (annualità 2011) è stata notificata in data 23.06.2017 ; la cartella n. 10020240004048257000 (annualità 2018) è stata notificata in data 15.03.2024 ; sono state altresì notificate intimazioni di pagamento in data 07.02.2020 e 09.08.2023 , oltre all'intimazione oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica degli atti impositivi e riscossivi, l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente è infondata.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato come da dispositivo con applicazione del principio della soccombenza quanto alle spese di lite, liquidate, del pari, in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
300,00 per ciascun ufficio costituito.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16177/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017909280000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160025471460000 BOLLO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240004048257000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2578/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025
00179092 80 000, notificata in data 10 giugno 2025, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2020;
l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90068252 90 000, notificata in data 23 giugno 2025, relativa alle cartelle n. 100 2016 00254714 60 000 (annualità 2011) e n. 100 2024 00040482 57 000 (annualità 2018), deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili e, in particolare, l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti azionati.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Campania, depositando controdeduzioni e documentazione.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania risulta che gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle impugnate sono stati regolarmente e tempestivamente notificati alla contribuente.
In particolare, risulta notificato:
l'avviso di accertamento n. 064246212585 relativo all'annualità 2020 in data 09/06/2023;
l'avviso di accertamento n. 201300513563 relativo all'annualità 2011 in data 05/05/2014;
l'avviso di accertamento n. 834252423143 relativo all'annualità 2018 in data 06/09/2021 .
Le notifiche sono state effettuate mediante invio diretto a mezzo raccomandata A/R, con applicazione delle norme sul servizio postale ordinario . In tale ipotesi opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., secondo cui la dichiarazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne cognizione , prova nel caso di specie non fornita (cfr. Cass. Sez. 5, 13/03/2025, n. 6702, Rv. 674368 -
01Cass. Sez. 5, 12/12/2023, n. 34765, Rv. 669847 - 01) Ne consegue che gli avvisi di accertamento devono ritenersi ritualmente notificati e, non essendo stati impugnati nei termini di legge, sono divenuti definitivi.
Né si è maturata alcuna prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentalmente provato la rituale notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. In particolare risulta che:
la cartella n. 10020160025471460000 (annualità 2011) è stata notificata in data 23.06.2017 ; la cartella n. 10020240004048257000 (annualità 2018) è stata notificata in data 15.03.2024 ; sono state altresì notificate intimazioni di pagamento in data 07.02.2020 e 09.08.2023 , oltre all'intimazione oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica degli atti impositivi e riscossivi, l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente è infondata.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato come da dispositivo con applicazione del principio della soccombenza quanto alle spese di lite, liquidate, del pari, in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
300,00 per ciascun ufficio costituito.