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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7970/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7970/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, c.f. , el.te domiciliato in Roma, viale Parte_1 C.F._1 delle Milizie n. 9 presso lo studio dell'avv. Barbara Izzo, c.f. , che C.F._2 lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- Resistenti - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 27/12/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di:
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, oltre alla maggior somma fra interessi legali
o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
- conseguentemente condannare il al pagamento Controparte_1 con le modalità di legge, a favore del ricorrente, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione.
- nel cosa in cui al ricorrente non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, condannare, altresì, il al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 500,00 annui, con le modalità di legge, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione, a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., spese generali e contributo unificato anticipato dall'avvocato antistatario pari ad € 49,00” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' Controparte_1 Controparte_2 si costituivano in giudizio con memoria del 20/10/2025 per chiedere al Tribunale adito di:
“- Quanto alle pretese retributive, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente;
- Dichiarare inammissibile il ricorso con riguardo all'eccezione di inesistenza del titolo giuridico a sostegno della pretesa;
2 - Respingere, comunque, il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il 30/10/2025 e all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti
4. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché nullo per assoluta incertezza del petitum. Come sopra riportato, nelle conclusioni non si comprende con esattezza per quali anni scolastici sia stato richiesto il bonus della c.d. Carta docenti per il ricorrente, né l'importo richiesto, né la determinazione del petitum è evincibile attraverso un'operazione di interpretazione della parte espositiva dell'atto introduttivo.
Si osserva infatti che nelle conclusioni si chiede genericamente gli “anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025”; le conclusioni non solo sono in sé assolutamente indeterminate, ma anche incompatibili logicamente con quanto emerso dagli atti ossia che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato sin dall'1/9/2023 e quindi dall'a.s.
2023/2024.
L'assoluta incertezza del petitum inficia irrimediabilmente il ricorso che deve essere dichiarato nullo, con conseguente inammissibilità dello stesso, in quanto un ricorso introduttivo incompleto degli elementi di cui all'art. 414 n. 3 e 4, c.p.c. non è idoneo a raggiungere lo scopo di consentire al giudice di conoscere l'oggetto della domanda e , quindi, di esercitare i poteri di indagine e di decisione che gli competono.
5. Il petitum sostanziale inteso come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non è individuabile, infatti, nel caso di specie, nemmeno attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 07/03/2006).
3 6. Per i motivi sin qui esposti il Tribunale dichiara la nullità del ricorso per incertezza assoluta del petitum, con conseguente inammissibilità dello stesso, precisando che, previa emendatio, il ricorso potrà essere riproposto.
7. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del ricorrente, condanna quest' ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di
[...] lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel II scaglione come dichiarato dalla parte ricorrente, come segue:
1) fase di studio della controversia: 888,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 444,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 746,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
373,00 euro per un totale di 1029,50 € con riduzione del 20% (= 205,90) ex art 152 bis disp att cpp =
823,60 €
8. Condanna, dunque, il ricorrente al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite liquidate nella misura di € 823,60 per onorari, oltre al
[...] rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- Dichiara la nullità del ricorso per incertezza assoluta del petitum;
4 - Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite liquidate nella misura di € 823,60 per onorari, oltre al
[...] rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7970/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, c.f. , el.te domiciliato in Roma, viale Parte_1 C.F._1 delle Milizie n. 9 presso lo studio dell'avv. Barbara Izzo, c.f. , che C.F._2 lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- Resistenti - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 27/12/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di:
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, oltre alla maggior somma fra interessi legali
o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
- conseguentemente condannare il al pagamento Controparte_1 con le modalità di legge, a favore del ricorrente, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione.
- nel cosa in cui al ricorrente non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, condannare, altresì, il al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 500,00 annui, con le modalità di legge, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione, a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., spese generali e contributo unificato anticipato dall'avvocato antistatario pari ad € 49,00” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' Controparte_1 Controparte_2 si costituivano in giudizio con memoria del 20/10/2025 per chiedere al Tribunale adito di:
“- Quanto alle pretese retributive, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente;
- Dichiarare inammissibile il ricorso con riguardo all'eccezione di inesistenza del titolo giuridico a sostegno della pretesa;
2 - Respingere, comunque, il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il 30/10/2025 e all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti
4. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché nullo per assoluta incertezza del petitum. Come sopra riportato, nelle conclusioni non si comprende con esattezza per quali anni scolastici sia stato richiesto il bonus della c.d. Carta docenti per il ricorrente, né l'importo richiesto, né la determinazione del petitum è evincibile attraverso un'operazione di interpretazione della parte espositiva dell'atto introduttivo.
Si osserva infatti che nelle conclusioni si chiede genericamente gli “anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025”; le conclusioni non solo sono in sé assolutamente indeterminate, ma anche incompatibili logicamente con quanto emerso dagli atti ossia che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato sin dall'1/9/2023 e quindi dall'a.s.
2023/2024.
L'assoluta incertezza del petitum inficia irrimediabilmente il ricorso che deve essere dichiarato nullo, con conseguente inammissibilità dello stesso, in quanto un ricorso introduttivo incompleto degli elementi di cui all'art. 414 n. 3 e 4, c.p.c. non è idoneo a raggiungere lo scopo di consentire al giudice di conoscere l'oggetto della domanda e , quindi, di esercitare i poteri di indagine e di decisione che gli competono.
5. Il petitum sostanziale inteso come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non è individuabile, infatti, nel caso di specie, nemmeno attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 07/03/2006).
3 6. Per i motivi sin qui esposti il Tribunale dichiara la nullità del ricorso per incertezza assoluta del petitum, con conseguente inammissibilità dello stesso, precisando che, previa emendatio, il ricorso potrà essere riproposto.
7. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del ricorrente, condanna quest' ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di
[...] lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel II scaglione come dichiarato dalla parte ricorrente, come segue:
1) fase di studio della controversia: 888,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 444,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 746,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
373,00 euro per un totale di 1029,50 € con riduzione del 20% (= 205,90) ex art 152 bis disp att cpp =
823,60 €
8. Condanna, dunque, il ricorrente al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite liquidate nella misura di € 823,60 per onorari, oltre al
[...] rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- Dichiara la nullità del ricorso per incertezza assoluta del petitum;
4 - Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite liquidate nella misura di € 823,60 per onorari, oltre al
[...] rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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