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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 707/2025
N. 897/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 231/2024, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA SAIONI, discussa all'udienza del 24.9.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI ES LL SC ) e dell'avv. C.F._2
IA EL ), ele to in VIA C. C.F._3
BATTISTI, 8 20122 MILANO, presso i Difensori
APPELLANTE CONTRO
in persona del legale Controparte_1 egli avv.ti FRANCESCA CAPORALE ) e GIULIO BARGNANI C.F._4 C.F._5 ed elettivam LANO CORSO DI PORTA i Difensori APPELLATA E CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
1 “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previ gli adempimenti di cui all'art. 435 cod. proc. civ., in parziale riforma della sentenza n. 231/2024 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – est. dott.ssa Francesca Saioni, depositata il 12 febbraio 2024, non notificata Previa ogni opportuna declaratoria I - accertare la sussistenza di un trasferimento d'azienda fra la cedente e la cessionaria con le CP_2 CP_3 conseguenze di cui all'art. civ. II – accertare a fra il ricorrente e di un rapporto di lavoro subordinato con CP_3 inquadramento etribuzione di cui alla narrativa, a far data dal 3 giugno 2022, con diritto del ricorrente ai trattamenti retributivi e contributivi conseguenti, e condannare la società al pagamento degli stessi;
o comunque accertare, previe le declaratorie del caso, il diritto del ricorrente alla costituzione di tale rapporto;
III – dichiarare il licenziamento intimato al ricorrente da il 1° febbraio 2022 nullo per i motivi di cui alla CP_2 narrativa, con le conseguenze condannatorie e reintegratorie di cui all'art. 18 commi da 1 a 3 L. 300/1970 nei confronti di o in subordine, Controparte_2 illegittimo per insussistenza dell'allegato moti ondannare
[...] al pagamento dell'indennità di cui all'art. 8 L. 604/1966 nella misura CP_2 massima in considerazione dell'anzianità aziendale del ricorrente e della complessiva condotta delle parti;
sempre sulla base della retribuzione mensile pari a € 4.047,46, IV – condannare in solido le convenute al pagamento dell'importo di € 4.347,27 quale retribuzione del mese di giugno 2022 o comunque quale corrispettivo/indennizzo per la prestazione resa dal ricorrente in quel mese, ai sensi degli artt. 2126 o 2041 cod. civ., confermando la con- danna a carico di , V – confermare la condanna di al CP_2 CP_2 pagamento della r variabile di risultato per il period 22 nella misura di € 4.296,30, VI – il tutto oltre rivalutazione e interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, 4° comma cod. civ. dalla data di maturazione dei crediti al saldo, e rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, a carico delle appellate in solido”.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale adita in favore di quella francese;
in via principale: rigettare tutte le conclusioni contenute nel ricorso in appello di per i motivi indicati nel presente Parte_1 atto, e, per l'effetto, n. 231 emessa in data 12 febbraio 2024 dal Tribunale ordinario di Milano. Il tutto con vittoria di compensi e spese”.
______________
MOTIVI LL DECISIONE
Con atto depositato il 6.8.2024, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva condannato a pagargli le Controparte_2 somme di € 4.000,00 a titolo di incentivi e di € 4.047,46 a titolo di retribuzione
2 per il mese di giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, mentre aveva respinto le ulteriori domande, dallo stesso avanzate mediante il ricorso presentato ex art. 414, c.p.c..
Con tale atto, era stato invocato l'accertamento del trasferimento d'azienda intervenuto fra la cedente e la cessionaria CP_2 Controparte_1
(di segui ), nonché d
[...] CP_3 subordinato, intercorso fra il ricorrente e quest'ultima società dal 3.6.2022, con condanna della stessa al pagamento delle conseguenti spettanze retributive – in solido con quanto alla mensilità di giugno 2022. CP_2
Il ricorrente in primo grado aveva richiesto che venisse, in ogni caso, accertato il proprio diritto alla costituzione del rapporto con la predetta società francese.
Tramite il medesimo ricorso, aveva altresì domandato che Parte_1 fosse dichiarata la nullità del licenziamento intimatogli da il CP_2
1°.2.2022, con applicazione della tutela ex art. 18 co. da I a in subordine, che ne venisse accertata l'illegittimità per insussistenza dell'addotto motivo oggettivo, costituito dalla cessazione dell'attività aziendale, con conseguente condanna della medesima società al pagamento dell'indennità di cui all'art. 8 L. 604/1966, nella misura massima, sulla base della retribuzione mensile di € 4.047,46.
Con riguardo alle domande accolte, il primo Giudice, nella dichiarata contumacia delle società convenute, aveva rilevato come fossero state provate dal ricorrente tanto l'erogazione dell'invocato incentivo (docc. 11 – 13 ric. I gr.), quanto la prosecuzione dell'attività lavorativa in favore della società italiana, almeno sino alla fine del mese di giugno 2022, confermata anche in sede testimoniale.
Il TRIBUNALE aveva – invece – escluso che dall'esperita istruttoria orale fossero emersi i presupposti dell'invocata fattispecie di cessione di cui all'art. 2112, c.c., non essendo risultati con certezza il passaggio di beni e fattori produttivi, la riassunzione del personale, il trasferimento della clientela, nonché
“il grado di analogia tra le attività esercitate”, ritenuti quali indici significativi di continuità aziendale.
Sotto l'aspetto fattuale, nella motivazione della sentenza erano state indicate come provate le seguenti circostanze:
“1) tanto il ricorrente che altri suoi colleghi, già in forza a CP_2 hanno continuato a svolgere attività lavorativa dopo la data prevista per la cessazione del rapporto (nel caso di il 2 giugno Parte_1
2022) sotto la direzione della casa madre circostanza risulta provata anche documentalmente (doc. 10). L'attività non si è limitata al mero esaurimento dei contratti già in corso ma, in taluni casi, è consistita, altresì, nella predisposizione di nuovi preventivi e nella successiva contrattualizzazione, nella gestione della ricambistica, nella fornitura di informazioni tecniche alla clientela,
3 nella gestione intercompany di ordini dalla società italiana alla francese (doc. 8);
2) la clientela della società italiana e gli affari in corso sono transitati dalla società italiana a quella francese, che ha continuato nella loro gestione;
3) parte del personale già alle dipendenze della società italiana è stato collocato alle dipendenze di altre società del gruppo per proseguire nella gestione dei rapporti con il mercato e la clientela italiana;
4) numerosi collaboratori già operanti a supporto di hanno CP_2 continuato a svolgere le medesime attività a fav società francese”.
Su tale premessa, il primo Giudice aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta adeguata dimostrazione “della sussistenza della medesima identità funzionale rispetto a quello della società italiana” ed aveva precisato che
“anche la prosecuzione dell'attività lavorativa nel periodo di preavviso (e pure per qualche settimana dopo), non pare costituire un'anomalia decisiva, rinvenendosi, anzi, nel preavviso proprio tale funzione”; inoltre, secondo il TRIBUNALE, “pure ove qualche ex dipendente di abbia continuato a CP_2 svolgere la medesima attività anche presso la società francese, non vi è prova che l'organizzazione di quest'ultima sia certamente sovrapponibile a quella della consorella italiana”.
Nella pronuncia era stato altresì accertato come avesse “cessato la CP_2 sua operatività”.
Nel quadro così tracciato, il TRIBUNALE non aveva ritenuto possibile affermare che si fosse verificata alcuna cessione di azienda o di ramo di azienda ed aveva escluso la sussistenza di “elementi per configurare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al sig.
. Parte_1
In ragione della soccombenza era stata condannata alla rifusione CP_2 delle spese di lite, liquidate in ltre oneri e accessori.
Attesa la contumacia di nulla era stato disposto dalla sentenza, CP_3 in punto spese, nei riguardi di tale società.
Con un primo, articolato motivo di gravame si denunciava l'erronea applicazione dell'art. 2112 c.c., nella quale il TRIBUNALE sarebbe incorso, ad avviso di per avere escluso la configurabilità di un Parte_1 trasferiment a in ragione del difetto CP_2 CP_3 di prova in ordine alla ”identità funzionale” fra le due società, ritenuta presupposto essenziale della fattispecie.
Secondo l'appellante, tale valutazione risultava contraddittoria rispetto all'analisi delle evidenze probatorie, condotta dal Tribunale nella motivazione
4 della sentenza, né era necessario – come invece affermato dal primo Giudice – che le attività cedute conservassero un'individualità distinta rispetto a quella della società cessionaria, essendo sufficiente che gli elementi costitutivi il compendio aziendale, esistenti prima e al momento della cessione, venissero assimilati nel contesto produttivo dell'acquirente.
A sostegno di tale doglianza, veniva evidenziato come tutti gli elementi dell'apparato produttivo di controllata al 100% di CP_2 CP_3 deputata alla gestione dell mmerciali e di assistenz sul territorio italiano, fossero sono transitati alla casa madre francese.
Nell'atto di appello si sosteneva, a tale riguardo, come:
- il personale, compreso avesse continuato a svolgere Parte_1 attività lavorativa dopo sazione del rapporto sotto la direzione della casa madre francese;
- la clientela e gli affari in corso fossero transitati da a CP_2 [...]
che ne aveva proseguito la gestione;
CP_3
- una parte del personale, già alle dipendenze della società italiana, fosse stata collocata presso altre società del gruppo, per continuare nella gestione dei clienti e del mercato italiani;
- numerosi collaboratori esterni, già utilizzati da avessero CP_2 proseguito la loro attività in favore di CP_3
evidenziava altresì come avesse fatto ricorso a Parte_1 CP_3 soggetti interposti per avvalersi del personale, già alle dipendenze della società italiana, con le medesime mansioni svolte in precedenza, secondo quanto riferito dalla teste a suo dire adibita dalla società francese – in Tes_1 regime di sommini ramite e – Controparte_4 CP_5 all'acquisizione del “ramo produttivo” di CP_2
Nell'ottica del gravame, anche i testi e avevano confermato il Tes_2 Tes_3 passaggio dell'attività aziendale da quest'ultima società alla casa madre;
inoltre, e già dipendenti della controllata, erano passati ad CP_6 CP_7 operare nt ancese.
L'appellante affermava che la qualificazione dell'operazione andava compiuta con riferimento al momento della cessione, restando irrilevanti i successivi sviluppi dell'organizzazione aziendale in seno all'acquirente, con particolare riferimento all'assunzione di tale nel ruolo – dallo stesso in precedenza Pt_2 rivestito – successivamente al su mento.
Con il secondo motivo, la decisione veniva censurata per avere erroneamente valutato la circostanza costituita dalla prosecuzione dell'attività lavorativa dell'appellante – così come di altri dipendenti – dopo la data di cessazione del rapporto con in favore di direttamente o tramite CP_2 CP_3 soggetti inter o meno lecit ducendola al preavviso lavorato, senza adeguata considerazione del soggetto beneficiario.
5 Se questo fosse stato identificabile nella società italiana, se ne sarebbe dovuta desumere – ad avviso di – la prosecuzione della sua attività Parte_1 con conseguente insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento;
se, viceversa, l'attività fosse stata prestata in favore della casa madre, quest'ultima si sarebbe dovuta considerare quale cessionaria dell'azienda.
In terzo luogo, si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra e dopo l'intimazione del recesso ad opera di Parte_1 CP_3
CP_2
Tale accertamento avrebbe costituito, secondo l'appellante, la logica conseguenza dell'affermazione, contenuta a pagina 13 della sentenza, secondo cui egli aveva proseguito l'attività – successivamente alla data prevista per la cessazione del rapporto con la società italiana – “sotto la direzione della casa madre francese”, come emerso dall'istruttoria orale.
Veniva, in proposito, rimarcato, nell'atto di appello, come tale domanda fosse autonoma rispetto a quelle conseguenti al riconoscimento dell'intervenuto trasferimento d'azienda e – come tale – non potesse considerarsi assorbita dal rigetto delle stesse.
Con la quarta critica, veniva rimproverato al TRIBUNALE di avere erroneamente applicato le regole in tema di solidarietà passiva, omettendo di estendere a le obbligazioni retributive maturate dal 3.6.2022 in CP_3 poi, succes termine del periodo di preavviso, in ragione dell'attività lavorativa prestata da Parte_1
Mediante il quinto motivo, quest'ultimo si doleva dell'assenza, nella pronuncia impugnata, di alcuna espressa statuizione in ordine al saggio di interessi di cui all'art. 1284, IV co., cod. civ., oggetto di specifica domanda avanzata nel ricorso di primo grado.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della gravata sentenza, accertasse la sussistenza del trasferimento d'azienda fra e con le conseguenze di cui all'art. 2112 cod. civ., CP_2 CP_3 ta rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima società a far data dal 3 giugno 2022, con riconoscimento dei conseguenti diritti retributivi e contributivi e con condanna della stessa al relativo pagamento, nonché del diritto alla costituzione del rapporto.
Venivano altresì domandati l'accoglimento dell'impugnativa di licenziamento, come avanzata in primo grado, e la condanna di al pagamento di CP_3
€ 4.347,27 quale retribuzione del mese di giugno 2022 o comunque quale corrispettivo/indennizzo per la prestazione resa dal ricorrente in quel mese, ai sensi degli artt. 2126 o 2041 cod. civ., in solido con con conferma CP_2 della condanna di quest'ultima società al pagamento zione variabile di risultato per il periodo 2021/2022 nella misura di € 4.296,30 e con
6 applicazione di rivalutazione e interessi, calcolati ai sensi dell'art. 1284, 4° comma cod. civ., dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
L'appellante invocava, inoltre, il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da porsi a carico delle appellate in solido.
A seguito di una serie di rinvii disposti per la rinnovazione della notificazione e per la prospettata pendenza di trattative fra le parti, l'appellata CP_3 si costituiva mediante memoria depositata il 12.9.2025 preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello francese e contestando, nel merito, la fondatezza dell'impugnazione avversaria, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 24.9.2025, nella dichiarata contumacia di la causa CP_2 veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________________
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, svolta dall'appellata nella memoria difensiva depositata in questa fase CP_3 del giudizio.
La relativa valutazione va, infatti, compiuta – a prescindere dalla decisione assunta nel merito – sulla base della prospettazione attorea, secondo la quale l'odierno appellante avrebbe abitualmente operato, in favore della società francese, sul territorio italiano.
Ricorre, pertanto, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 21 co. I lett. b), par. i, secondo cui “il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto (…) b) in un altro Stato membro: i) davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente”.
Tanto premesso sotto l'aspetto processuale, l'appello è nel merito infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di gravame, con cui lamenta il mancato Parte_1 accertamento della cessione aziendale, a sa fra la sua formale datrice di lavoro, e la controllante francese, non appare CP_2 condivisibile.
Del tutto correttamente il TRIBUNALE ha escluso che fosse emersa dagli atti di causa la sussistenza dei presupposti, richiesti a tal fine secondo la consolidata giurisprudenza, sia interna che sovranazionale.
Come è noto, infatti, la Direttiva 2001/23/CE del 12.3.01 recita, all'art. 1 comma I, che “è considerato come trasferimento ai sensi della presente
7 direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.
La Corte di Giustizia ha interpretato la norma con la sentenza Amatori del 6 marzo 2014, affermando che:
“30 Secondo una consolidata giurisprudenza, per stabilire se sussista un «trasferimento» dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, il criterio decisivo è quello di accertare se l'entità in questione conservi la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 6 settembre 2011, , C 108/10, Racc. pag. I 7491, punto 60 e la Per_1 giurisprudenza ivi citata). 31 Tale trasferimento deve riguardare un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata. Costituisce un'entità siffatta qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi, il quale consenta l'esercizio di un'attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (v. sentenze del 10 Pe dicembre 1998, e C 127/96, C 229/96 e C 74/97, Persona_2
Racc. pag. I 817 d 13 settembre 2007, e a., C Per_4
458/05, Racc. pag. I 7301, punto 31, nonché , cit., punto 42). Per_1
32 Ne consegue che, ai fini dell'applicazi ta direttiva, l'entità economica in questione deve in particolare, anteriormente al trasferimento, godere di un'autonomia funzionale sufficiente, là dove la nozione di autonomia si riferisce ai poteri, riconosciuti ai responsabili del gruppo di lavoratori considerato, di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno a tale gruppo e, più specificamente, di impartire istruzioni e distribuire compiti ai lavoratori subordinati appartenenti al gruppo medesimo, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro (sentenza Scattolon, cit., punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).
33 Tale conclusione è corroborata dall'articolo 6, paragrafo 1, primo e quarto comma, della direttiva 2001/23, relativo alla rappresentanza dei lavoratori, a norma del quale tale direttiva è destinata ad applicarsi a qualsiasi trasferimento che soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva medesima, indipendentemente dal fatto che l'entità economica trasferita conservi o meno la propria autonomia nella struttura del cessionario (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009,
, C 466/07, Racc. pag. I 803, punto 50). Per_5
34 Infatti, l'impiego, al citato articolo 6, paragrafo 1, primo e quarto comma, del termine «conservi» implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento.
35 Pertanto, qualora risultasse, nel procedimento principale, che l'entità trasferita di cui trattasi non disponeva, anteriormente al trasferimento, di un'autonomia funzionale sufficiente – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare –, tale trasferimento non
8 ricadrebbe sotto la direttiva 2001/23. In tal caso, dalla direttiva non deriverebbe alcun obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti”.
Secondo la Corte di Giustizia, oggetto del trasferimento del ramo di azienda deve essere una entità economica che già anteriormente al trasferimento godesse di un'autonomia funzionale sufficiente e che essa conservi tale sua identità caratterizzata dall'autonomia funzionale predetta.
La normativa nazionale è stata più volte modificata, passando dalla originaria regolamentazione di cui all'art. 2112, c.c., modificato per la prima volta con l'art. 47 comma 3 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, (legge comunitaria per l'anno 1990, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/187 del 14.2.77), alla successiva innovazione, operata con l'art. 1 D. lgs. 2.2.2001, n. 18, attuativo della Direttiva n. 98/50, il quale ha riformato la normativa in maniera integrale, offrendo una dettagliata definizione di trasferimento di azienda.
L'ultima modifica della nozione di trasferimento di azienda è intervenuta con il D. lgs. 10.9.2003, n. 276, art. 32 (attuativo della Legge Delega 14 febbraio 2003, n. 30) che così definisce la fattispecie:
"ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".
La Corte di Cassazione, con sent. n. 9682 dell'11.5.16 ha affermato che:
“l'intervento normativo del 2003 ha quindi ribadito e sottolineato che costituisce elemento costitutivo della fattispecie della cessione d'azienda l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi (così come chiarito in più occasioni da questa Corte, v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 25229 del 2015, n. 8759 del 2014, n. 2766 del 2013, n. 22613 del 2013, n. 21711 del 2012)….. Il requisito della preesistenza del ramo e dell'autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da
9 parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione….. il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato (in tal senso in particolare v. Cass. n. 5425 del 2015, n, 25229 del 2015, citate) ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato”.
Fatte queste premesse, la Suprema Corte ha pertanto estrapolato il seguente principio di diritto: “costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D. lgs. 276 del 2003, art. 32, l' autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività".
Tale insegnamento è stato costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, ad esempio con la pronuncia n. 22249 del 04/08/2021, secondo cui:
“la Corte non ravvisa ragioni sufficienti a determinare un mutamento degli orientamenti di legittimità che si sono andati consolidando in tema di autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e di preesistenza del medesimo. 15.1. Secondo un risalente principio di legittimità la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, è finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, Botzen e a., punto 6; Corte di
10 Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 11); essa, infatti, riguarda il "ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti", per cui non è direttamente incidente nelle ipotesi in cui non si controverta del "mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti" presso la cessionaria, in difetto dei presupposti previsti dal diritto dell'Unione (cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punti 35 e 37). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Súzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C340/2001, punto 30; Corte di Per_6
Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C233/04, e Persona_7
punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed fr. Per_8
Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, e a., C 127/96, C- Persona_9
229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007,
C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ Per_4
10, , punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-416/16, Per_1
, punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C- Persona_10
664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punto 60). Anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, questa Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione" (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018).
L'applicazione di tali invalsi principi, condivisi dal Collegio, al caso di specie consente di escludere che sia stata raggiunta la prova della cessione aziendale, posta dal ricorrente in primo grado a fondamento dell'affermato passaggio del proprio rapporto di lavoro alla casa madre francese.
Non è, infatti, emerso dall'istruttoria il trasferimento, da a CP_2 [...]
di un'entità organizzata ed idonea all'autono en CP_3 funzione espletata presso la cedente, senza integrazioni rilevanti ad opera della cessionaria.
11 Quanto al riferito transito dell'organico, occorre evidenziare la mancata deduzione, ad opera dell'odierno appellante, di specifici e rilevanti elementi atti a dimostrare la natura fittizia dell'interposizione di soggetti terzi, quali la precedente datrice di lavoro di e le successive somministranti dei tre Tes_2 dipendenti della società italian e ) alla casa Tes_1 CP_7 CP_6 madre francese.
si è, infatti, limitato a sollevare dubbi meramente ipotetici, Parte_1 ircostanziati, in ordine alla liceità dei rapporti, tramite i quali si sarebbe avvalsa dei dipendenti, già in forza alla controllata, CP_3 vere – con l'adeguato supporto argomentativo e probatorio – alcuna domanda volta all'accertamento dell'irregolarità delle somministrazioni.
Nello specifico, la teste ha riferito: “ho ricevuto una proposta da Tes_1
inizialmente informale e poi formale, per passare alla società CP_3 francese e aiutarla nel trasferimento di tutto il ramo produttivo della società italiana. (…) Io ho accettato la proposta. Sono stata assunta tramite che era una società di somministrazione che mi ha Controparte_4 somministrata a società di consulenza che a sua volta mi ha mandata in CP_5 missione presso . CP_3
Analoghe circostanze sono state riferite dalla medesima teste con riguardo agli ex colleghi e (“ ha fatto il mio stesso identico CP_7 CP_6 Persona_11 percorso. A ”) Persona_12
Tale deposizione trova pieno riscontro in quella del teste , secondo cui Tes_3
“alcuni colleghi sono stati licenziati dalla società italiana ma di fatto riassunti dalla casa madre francese tramite una società terza che si chiama non CP_5 sono sicuro del nome. È una società che assume per conto terzi, di fatto questi miei ex colleghi lavorano per la casa madre, dal punto di vista operativo non è cambiato nulla. È una soluzione che hanno usato spesso in MND”.
In tale prospettiva, concordemente tracciata dai due testi sopra citati, vanno lette le dichiarazioni rese dalla teste in ordine alla collaborazione Tes_4 prestata da ex dipendenti di e della controllante francese in CP_2 epoca successiva al licenziamento (“a [rectius, è stato Persona_13 Tes_1 offerto di lavorare in Francia in casa che ha r pochi mesi. che per la filiale italiana era tecnico manutentore dei Persona_11 nastri cui è stato proposto di continuare la collaborazione presso un ufficio in Italia;
una entità locale è ancora presente. fa CP_7 ancora lavori di tipo tecnico (nastri trasportare e impianti di innevamento), mi risulta faccia anche trasferte all'estero in nome della casa madre francese;
si occupava e si occupa di neve artificiale, lavora con Persona_12 CP_7 nell'ufficio italiano”): trattasi, infatti, come chiarito da e dalla stessa Tes_3
– particolarmente credibile sul punto in quan tta conoscenza Tes_1 dei fatti – di prestazioni svolte in virtù di rapporti di somministrazione, non specificamente impugnati né adeguatamente inficiati, quanto alla genuinità, dalle vaghe affermazioni svolte al riguardo dall'odierno appellante.
12
Neppure lo stesso è transitato alla casa madre francese, bensì – come Tes_3 dallo stesso riferito – alla controllata austriaca, per esservi adibito al mercato tedesco (“il 3 maggio 2021 ho iniziato a lavorare per sino a metà CP_2 aprile 2022; quando, a febbraio 2022, hanno decis ere la filiale italiana, mi hanno proposto di essere riassunto presso la filiale austriaca per curare il mercato tedesco. Quindi ho lavorato sino a metà aprile 2022 per la filiale italiana e poi sono passato, dopo circa 10 giorni, alla filiale austriaca, facendo lo stesso lavoro che facevo in Italia anche se in Italia avevo già la mia rete clienti mentre in Germania dovevo crearla ex novo”).
Né il rapporto, così passato ad altra società del gruppo, può in alcun modo ricondursi all'odierna appellata attesa la distinta soggettività CP_3 delle consociate, in assenza di alcun elemento idoneo a configurare un unitario centro di imputazione, neppure ipotizzato dal ricorrente in primo grado.
Come è noto, infatti, “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società, alle quali fanno capo i rapporti di lavoro dei dipendenti in servizio presso le distinte e rispettive imprese (salva l'ipotesi di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro in caso di simulazione
o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i diversi soggetti)” (così Cass. 30.10.2023, n. 30087).
Del resto, è lo stesso ricorrente in primo grado ad affermare – ai punti nn. 9 e 14 dell'atto introduttivo del giudizio – che non tutto il personale di CP_2
è passato alla casa madre francese (“
9. Anche altri dipendenti di – CP_2 ma non tutti - sono stati licenziati contemporaneamente al signor Parte_1
Almeno uno dei dipendenti italiani – il signor - è stato Persona_14 Contro ricollocato presso la controllata austriaca del grup ntinuato a occuparsi del mercato italiano del Nord Est (v. la corrispondenza sub doc. 10) -
…- 14 … (c) personale già alle dipendenze della società italiana è stato collocato alle dipendenze di altre società del gruppo per proseguire nella gestione dei rapporti con il mercato e la clientela italiana”).
Tuttavia, si è visto come, contrariamente a quanto affermato nel primo di tali capi dell'atto, , sentito come teste, ha riferito di essersi occupato, alle Tes_3 dipendenze della nuova datrice di lavoro austriaca, del mercato tedesco.
Non solo, quindi, non vi è stato l'affermato passaggio a CP_3 dell'organico deputato allo svolgimento dell'attività aziendale presso
[...]
, ma la controllante ha anche provveduto al rilevante apporto CP_2 izzativo, costituito dall'assunzione di un addetto commerciale per il mercato italiano, come riferito dal teste (“in Italia, il ruolo commerciale Tes_2 del ricorrente è stato assunto dal sig. . Per quanto ne so io, Persona_15 [...]
è stata chiusa. A me risulta che il sig. lavori per CP_2 Pt_2 CP_3 ando, appunto, sul mercato italiano che pri seguito dal
13 Elemento, questo, che contribuisce ad escludere la configurabilità della cessione aziendale, secondo la citata giurisprudenza.
Se, poi, ha operato – in forma diretta – anche sul mercato CP_3 italiano ra della controllata italiana, non è tuttavia emerso in modo univoco che ciò sia avvenuto tramite l'integrale acquisizione del pacchetto clienti, già facente capo a quest'ultima società.
Il passaggio della clientela di alla società francese, riferito dai testi CP_2
(“il pacchetto clienti della è passato alla ”) e (“c'è Tes_2 CP_2 CP_3 Tes_1 assaggio della clientela d ocietà italiana a fr ienti che prima compravano nastri trasportatori con una società poi li compravano con l'altra”), è stato – infatti – escluso dalla teste , secondo cui Tes_4
(“quanto alla clientela della società italiana, c'è stata l'idea, da parte della casa madre, di farsene carico. Infatti, ci hanno chiesto i contatti. Però questo passaggio non è mai avvenuto in maniera reale. Ci è stato solo chiesto lo stato dei preventivi e dei lavori in essere, senza una reale presa in carico da parte loro”).
L'acquisizione dell'intera clientela della società cessata da parte della controllante è stata negata anche dal teste , il quale, sul punto, ha Tes_3 ricordato: “una parte della clientela è stata neamente abbandonata;
poi si è ripresentata, all'inizio di quest'anno sul mercato italiano”. CP_3
In ogni caso, il solo passaggio del pacchetto clienti, quand'anche dimostrato, non avrebbe comunque costituito presupposto sufficiente all'accertamento dell'affermata cessione di azienda, in mancanza di prova del trasferimento di una preesistente compagine organica, deputata a gestirlo presso la società italiana ed idonea a farlo in modo autonomo in favore della controllante francese.
In tale quadro, nell'assoluta assenza di dati in ordine al passaggio di alcun ulteriore fattore produttivo dall'una all'altra delle convenute in primo grado, non vi è luogo per l'invocato accertamento della cessione aziendale dell'azienda, già facente capo a e – con essa – del rapporto di CP_2 lavoro dell'odierno appellante, il cui licenziamento risulta, di conseguenza, intimato dal soggetto che all'epoca era l'effettivo titolare del rapporto di lavoro.
Certamente nessun utile sostegno alla tesi di parte appellante può rinvenirsi, sul punto, dalla documentazione, dallo stesso offerta in produzione nel corso del giudizio di appello: anche prescindendo dalla tempestività dell'allegazione (peraltro riguardante atti di formazione successiva all'instaurazione del giudizio), trattasi – sotto il profilo in esame – di una mail proveniente da
[...] del 28.4.2025, contenente il riferimento all'esistenza di un “branch CP_3
i tale società in Italia, e della visura attestante l'apertura, ad opera della stessa, di una sede secondaria nello stesso Paese, nell'aprile del 2024.
14 Trattasi, all'evidenza, di epoca talmente successiva ai fatti di causa da rendere tali documenti privi di alcuna rilevanza rispetto all'affermata cessazione aziendale del 2022 o alla prosecuzione dell'attività della controllata italiana successivamente all'epoca del licenziamento, anch'essa destituita di adeguato supporto probatorio, certamente non rinvenibile nell'ulteriore documento depositato dall'appellante in grado di appello, costituito da una visura da cui risulta – è vero – ancora attiva, ma al solo fine della liquidazione, CP_2 aperta, coerentemente alla prospettazione sottesa al licenziamento, nell'aprile del 2022.
Tali produzioni, alla cui ammissione l'appellata costituita si è opposta sia in udienza che con atto depositato il 24.9.2025, risultano – pertanto – del tutto irrilevanti al fine della decisione.
Si è, così, pervenuti all'esame del secondo motivo di gravame, mediante il quale ha criticato la sentenza per non avere accertato la Parte_1 prosec tà della società italiana dopo il licenziamento, pertanto a suo avviso legittimo per insussistenza dell'addotto motivo oggettivo.
Contrariamene a quanto sostenuto dall'appellante, dall'istruttoria testimoniale è emerso in modo univoco come abbia effettivamente smesso di CP_2 operare all'epoca del recesso.
La teste ha, in proposito, dichiarato: “il mio rapporto di lavoro è Tes_4 cessato a seguito della chiusura della filiale italiana. Lo stesso per quanto riguarda il ricorrente”.
La medesima teste, con riferimento al periodo di preavviso, ha ricordato l'arrivo di un nuovo direttore di filiale, incaricato dalla casa madre di gestire la cessazione dell'attività di (“Per quel periodo, la casa madre ha CP_2 incaricato a seguito delle dimissioni di un collega, del ruolo di Parte_3 direttore stiva tutto il profilo amministrativo e finanziario della società. Col passare del tempo, si è capito che in realtà stava portando avanti la chiusura della società italiana, di concerto con la casa madre francese”).
Del tutto analoga è stata, al riguardo, la deposizione del teste : “per Tes_2 quanto ne so io, è stata chiusa”. CP_2
La teste ha confermato: “a me risulta che il 30 giugno 2022 Tes_1 [...]
non avesse più personale, la sede è stata chiusa ed è stato restituito CP_2
l'immobile che era in affitto”.
A fronte di tali univoche risultanze, la corrispondenza elettronica allegata sub doc. 8 al ricorso di primo grado non basta certamente ad affermare che
[...]
abbia proseguito ad operare dopo il maggio del 2022: trattasi, infa CP_2 messaggi intercorsi durante meno di un mese, fino al 24.6.2022, attestanti i rapporti tenuti da con alcuni clienti, con costante riferimento Parte_1 alla controllante francese, del tutto inidonei a provare che la controllata italiana
15 (posta in liquidazione già dal mese di aprile dello stesso anno) fosse in tale epoca rimasta effettivamente operativa.
Con riguardo a questa fase della vicenda oggetto di causa, neppure possono condividersi le doglianze svolte nel terzo motivo di appello, secondo cui il TRIBUNALE avrebbe dovuto accertare l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato fra ed dopo la scadenza del Parte_1 CP_3 preavviso seguìto al licenziamento intimatogli da CP_2
Non è dato evincere dalla citata corrispondenza, né da alcuna altra risultanza istruttoria in atti, alcun indice di subordinazione delle limitate attività, svolte dall'odierno appellante in favore della società francese.
Né può invocarsi, a sostegno del gravame, la generica affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui tali prestazioni sarebbero state svolte “sotto la direzione della casa madre francese”, inidonea – per l'assenza di qualsiasi espressa e circostanziata deduzione – a fare stato, in punto subordinazione, a favore dell'appellante.
Va, in proposito, osservato come la modalità subordinata della breve e limitata collaborazione prestata nel mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con non fosse la sola ipotizzabile, risultando CP_2 documentalmente come avesse all'epoca proposto a CP_3 di diventar icevendone un rifiuto per ragioni Parte_1 economiche (v. mail doc. 11 ric. I gr.).
Per le medesime ragioni sopra esposte, neppure può essere accolto il quarto motivo di appello, relativo alla mancata condanna solidale di al CP_3 pagamento delle retribuzioni di giugno 2022, in difetto di alcun presupposto giuridico a sostegno della pretesa avanzata a tale titolo da in Parte_1 primo grado.
La sentenza appare, infine, immune da censure anche con riguardo alla mancata applicazione degli interessi ex art. 1284, co. IV, c.c., oggetto dell'ultimo motivo di gravame.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 59/2023 (Pres. VITALI, Est. VIGNATI), con le seguenti motivazioni:
“con l'Ordinanza n. 61/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'applicazione di tale criterio ha luogo anche per le obbligazioni diverse da quelle che derivano da transazioni commerciali ma, a questa estensione, che non ha preso partitamente in esame la tematica dei crediti da lavoro, va opposto che per questi ultimi vige la specifica disciplina di fonte legale dettata dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. che, secondo l'indirizzo accolto da questa Sezione della Corte, segna la sua prevalenza rispetto alla disciplina generale dell'art. 1284, comma 4, c.c., dato che la norma ex art. 16 429 cit. presidia una disciplina specifica, essendo essa stessa speciale nel momento in cui collega all'inadempimento datoriale circa il pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro l'obbligo imposto dal giudice con la sentenza di condanna di pagare gli interessi a saggio legale oltre alla rifusione del maggior danno che si realizza mediante la rivalutazione monetaria della posta debitoria insoluta”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Del tutto corretta appare, pertanto, l'applicazione degli interessi nella misura legale, così dovendosi intendere il dispositivo della pronuncia di primo grado, in assenza di alcuna specificazione in ordine alla misura di tale accessorio.
E' stato, infatti, sancito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità: “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.” (così Cass. SS. UU. 7.5.2024, N. 12449).
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante a rifonderle in favore di CP_3
Nulla va, invece, disposto in proposito nei riguardi dell'appellata CP_2 rimasta contumace.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il 17 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 231/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata Controparte_1 le spese del grado, liquidate in
[...] oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 24/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
18
N. 897/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 231/2024, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA SAIONI, discussa all'udienza del 24.9.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI ES LL SC ) e dell'avv. C.F._2
IA EL ), ele to in VIA C. C.F._3
BATTISTI, 8 20122 MILANO, presso i Difensori
APPELLANTE CONTRO
in persona del legale Controparte_1 egli avv.ti FRANCESCA CAPORALE ) e GIULIO BARGNANI C.F._4 C.F._5 ed elettivam LANO CORSO DI PORTA i Difensori APPELLATA E CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
1 “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previ gli adempimenti di cui all'art. 435 cod. proc. civ., in parziale riforma della sentenza n. 231/2024 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – est. dott.ssa Francesca Saioni, depositata il 12 febbraio 2024, non notificata Previa ogni opportuna declaratoria I - accertare la sussistenza di un trasferimento d'azienda fra la cedente e la cessionaria con le CP_2 CP_3 conseguenze di cui all'art. civ. II – accertare a fra il ricorrente e di un rapporto di lavoro subordinato con CP_3 inquadramento etribuzione di cui alla narrativa, a far data dal 3 giugno 2022, con diritto del ricorrente ai trattamenti retributivi e contributivi conseguenti, e condannare la società al pagamento degli stessi;
o comunque accertare, previe le declaratorie del caso, il diritto del ricorrente alla costituzione di tale rapporto;
III – dichiarare il licenziamento intimato al ricorrente da il 1° febbraio 2022 nullo per i motivi di cui alla CP_2 narrativa, con le conseguenze condannatorie e reintegratorie di cui all'art. 18 commi da 1 a 3 L. 300/1970 nei confronti di o in subordine, Controparte_2 illegittimo per insussistenza dell'allegato moti ondannare
[...] al pagamento dell'indennità di cui all'art. 8 L. 604/1966 nella misura CP_2 massima in considerazione dell'anzianità aziendale del ricorrente e della complessiva condotta delle parti;
sempre sulla base della retribuzione mensile pari a € 4.047,46, IV – condannare in solido le convenute al pagamento dell'importo di € 4.347,27 quale retribuzione del mese di giugno 2022 o comunque quale corrispettivo/indennizzo per la prestazione resa dal ricorrente in quel mese, ai sensi degli artt. 2126 o 2041 cod. civ., confermando la con- danna a carico di , V – confermare la condanna di al CP_2 CP_2 pagamento della r variabile di risultato per il period 22 nella misura di € 4.296,30, VI – il tutto oltre rivalutazione e interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, 4° comma cod. civ. dalla data di maturazione dei crediti al saldo, e rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, a carico delle appellate in solido”.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale adita in favore di quella francese;
in via principale: rigettare tutte le conclusioni contenute nel ricorso in appello di per i motivi indicati nel presente Parte_1 atto, e, per l'effetto, n. 231 emessa in data 12 febbraio 2024 dal Tribunale ordinario di Milano. Il tutto con vittoria di compensi e spese”.
______________
MOTIVI LL DECISIONE
Con atto depositato il 6.8.2024, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva condannato a pagargli le Controparte_2 somme di € 4.000,00 a titolo di incentivi e di € 4.047,46 a titolo di retribuzione
2 per il mese di giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, mentre aveva respinto le ulteriori domande, dallo stesso avanzate mediante il ricorso presentato ex art. 414, c.p.c..
Con tale atto, era stato invocato l'accertamento del trasferimento d'azienda intervenuto fra la cedente e la cessionaria CP_2 Controparte_1
(di segui ), nonché d
[...] CP_3 subordinato, intercorso fra il ricorrente e quest'ultima società dal 3.6.2022, con condanna della stessa al pagamento delle conseguenti spettanze retributive – in solido con quanto alla mensilità di giugno 2022. CP_2
Il ricorrente in primo grado aveva richiesto che venisse, in ogni caso, accertato il proprio diritto alla costituzione del rapporto con la predetta società francese.
Tramite il medesimo ricorso, aveva altresì domandato che Parte_1 fosse dichiarata la nullità del licenziamento intimatogli da il CP_2
1°.2.2022, con applicazione della tutela ex art. 18 co. da I a in subordine, che ne venisse accertata l'illegittimità per insussistenza dell'addotto motivo oggettivo, costituito dalla cessazione dell'attività aziendale, con conseguente condanna della medesima società al pagamento dell'indennità di cui all'art. 8 L. 604/1966, nella misura massima, sulla base della retribuzione mensile di € 4.047,46.
Con riguardo alle domande accolte, il primo Giudice, nella dichiarata contumacia delle società convenute, aveva rilevato come fossero state provate dal ricorrente tanto l'erogazione dell'invocato incentivo (docc. 11 – 13 ric. I gr.), quanto la prosecuzione dell'attività lavorativa in favore della società italiana, almeno sino alla fine del mese di giugno 2022, confermata anche in sede testimoniale.
Il TRIBUNALE aveva – invece – escluso che dall'esperita istruttoria orale fossero emersi i presupposti dell'invocata fattispecie di cessione di cui all'art. 2112, c.c., non essendo risultati con certezza il passaggio di beni e fattori produttivi, la riassunzione del personale, il trasferimento della clientela, nonché
“il grado di analogia tra le attività esercitate”, ritenuti quali indici significativi di continuità aziendale.
Sotto l'aspetto fattuale, nella motivazione della sentenza erano state indicate come provate le seguenti circostanze:
“1) tanto il ricorrente che altri suoi colleghi, già in forza a CP_2 hanno continuato a svolgere attività lavorativa dopo la data prevista per la cessazione del rapporto (nel caso di il 2 giugno Parte_1
2022) sotto la direzione della casa madre circostanza risulta provata anche documentalmente (doc. 10). L'attività non si è limitata al mero esaurimento dei contratti già in corso ma, in taluni casi, è consistita, altresì, nella predisposizione di nuovi preventivi e nella successiva contrattualizzazione, nella gestione della ricambistica, nella fornitura di informazioni tecniche alla clientela,
3 nella gestione intercompany di ordini dalla società italiana alla francese (doc. 8);
2) la clientela della società italiana e gli affari in corso sono transitati dalla società italiana a quella francese, che ha continuato nella loro gestione;
3) parte del personale già alle dipendenze della società italiana è stato collocato alle dipendenze di altre società del gruppo per proseguire nella gestione dei rapporti con il mercato e la clientela italiana;
4) numerosi collaboratori già operanti a supporto di hanno CP_2 continuato a svolgere le medesime attività a fav società francese”.
Su tale premessa, il primo Giudice aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta adeguata dimostrazione “della sussistenza della medesima identità funzionale rispetto a quello della società italiana” ed aveva precisato che
“anche la prosecuzione dell'attività lavorativa nel periodo di preavviso (e pure per qualche settimana dopo), non pare costituire un'anomalia decisiva, rinvenendosi, anzi, nel preavviso proprio tale funzione”; inoltre, secondo il TRIBUNALE, “pure ove qualche ex dipendente di abbia continuato a CP_2 svolgere la medesima attività anche presso la società francese, non vi è prova che l'organizzazione di quest'ultima sia certamente sovrapponibile a quella della consorella italiana”.
Nella pronuncia era stato altresì accertato come avesse “cessato la CP_2 sua operatività”.
Nel quadro così tracciato, il TRIBUNALE non aveva ritenuto possibile affermare che si fosse verificata alcuna cessione di azienda o di ramo di azienda ed aveva escluso la sussistenza di “elementi per configurare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al sig.
. Parte_1
In ragione della soccombenza era stata condannata alla rifusione CP_2 delle spese di lite, liquidate in ltre oneri e accessori.
Attesa la contumacia di nulla era stato disposto dalla sentenza, CP_3 in punto spese, nei riguardi di tale società.
Con un primo, articolato motivo di gravame si denunciava l'erronea applicazione dell'art. 2112 c.c., nella quale il TRIBUNALE sarebbe incorso, ad avviso di per avere escluso la configurabilità di un Parte_1 trasferiment a in ragione del difetto CP_2 CP_3 di prova in ordine alla ”identità funzionale” fra le due società, ritenuta presupposto essenziale della fattispecie.
Secondo l'appellante, tale valutazione risultava contraddittoria rispetto all'analisi delle evidenze probatorie, condotta dal Tribunale nella motivazione
4 della sentenza, né era necessario – come invece affermato dal primo Giudice – che le attività cedute conservassero un'individualità distinta rispetto a quella della società cessionaria, essendo sufficiente che gli elementi costitutivi il compendio aziendale, esistenti prima e al momento della cessione, venissero assimilati nel contesto produttivo dell'acquirente.
A sostegno di tale doglianza, veniva evidenziato come tutti gli elementi dell'apparato produttivo di controllata al 100% di CP_2 CP_3 deputata alla gestione dell mmerciali e di assistenz sul territorio italiano, fossero sono transitati alla casa madre francese.
Nell'atto di appello si sosteneva, a tale riguardo, come:
- il personale, compreso avesse continuato a svolgere Parte_1 attività lavorativa dopo sazione del rapporto sotto la direzione della casa madre francese;
- la clientela e gli affari in corso fossero transitati da a CP_2 [...]
che ne aveva proseguito la gestione;
CP_3
- una parte del personale, già alle dipendenze della società italiana, fosse stata collocata presso altre società del gruppo, per continuare nella gestione dei clienti e del mercato italiani;
- numerosi collaboratori esterni, già utilizzati da avessero CP_2 proseguito la loro attività in favore di CP_3
evidenziava altresì come avesse fatto ricorso a Parte_1 CP_3 soggetti interposti per avvalersi del personale, già alle dipendenze della società italiana, con le medesime mansioni svolte in precedenza, secondo quanto riferito dalla teste a suo dire adibita dalla società francese – in Tes_1 regime di sommini ramite e – Controparte_4 CP_5 all'acquisizione del “ramo produttivo” di CP_2
Nell'ottica del gravame, anche i testi e avevano confermato il Tes_2 Tes_3 passaggio dell'attività aziendale da quest'ultima società alla casa madre;
inoltre, e già dipendenti della controllata, erano passati ad CP_6 CP_7 operare nt ancese.
L'appellante affermava che la qualificazione dell'operazione andava compiuta con riferimento al momento della cessione, restando irrilevanti i successivi sviluppi dell'organizzazione aziendale in seno all'acquirente, con particolare riferimento all'assunzione di tale nel ruolo – dallo stesso in precedenza Pt_2 rivestito – successivamente al su mento.
Con il secondo motivo, la decisione veniva censurata per avere erroneamente valutato la circostanza costituita dalla prosecuzione dell'attività lavorativa dell'appellante – così come di altri dipendenti – dopo la data di cessazione del rapporto con in favore di direttamente o tramite CP_2 CP_3 soggetti inter o meno lecit ducendola al preavviso lavorato, senza adeguata considerazione del soggetto beneficiario.
5 Se questo fosse stato identificabile nella società italiana, se ne sarebbe dovuta desumere – ad avviso di – la prosecuzione della sua attività Parte_1 con conseguente insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento;
se, viceversa, l'attività fosse stata prestata in favore della casa madre, quest'ultima si sarebbe dovuta considerare quale cessionaria dell'azienda.
In terzo luogo, si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra e dopo l'intimazione del recesso ad opera di Parte_1 CP_3
CP_2
Tale accertamento avrebbe costituito, secondo l'appellante, la logica conseguenza dell'affermazione, contenuta a pagina 13 della sentenza, secondo cui egli aveva proseguito l'attività – successivamente alla data prevista per la cessazione del rapporto con la società italiana – “sotto la direzione della casa madre francese”, come emerso dall'istruttoria orale.
Veniva, in proposito, rimarcato, nell'atto di appello, come tale domanda fosse autonoma rispetto a quelle conseguenti al riconoscimento dell'intervenuto trasferimento d'azienda e – come tale – non potesse considerarsi assorbita dal rigetto delle stesse.
Con la quarta critica, veniva rimproverato al TRIBUNALE di avere erroneamente applicato le regole in tema di solidarietà passiva, omettendo di estendere a le obbligazioni retributive maturate dal 3.6.2022 in CP_3 poi, succes termine del periodo di preavviso, in ragione dell'attività lavorativa prestata da Parte_1
Mediante il quinto motivo, quest'ultimo si doleva dell'assenza, nella pronuncia impugnata, di alcuna espressa statuizione in ordine al saggio di interessi di cui all'art. 1284, IV co., cod. civ., oggetto di specifica domanda avanzata nel ricorso di primo grado.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della gravata sentenza, accertasse la sussistenza del trasferimento d'azienda fra e con le conseguenze di cui all'art. 2112 cod. civ., CP_2 CP_3 ta rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima società a far data dal 3 giugno 2022, con riconoscimento dei conseguenti diritti retributivi e contributivi e con condanna della stessa al relativo pagamento, nonché del diritto alla costituzione del rapporto.
Venivano altresì domandati l'accoglimento dell'impugnativa di licenziamento, come avanzata in primo grado, e la condanna di al pagamento di CP_3
€ 4.347,27 quale retribuzione del mese di giugno 2022 o comunque quale corrispettivo/indennizzo per la prestazione resa dal ricorrente in quel mese, ai sensi degli artt. 2126 o 2041 cod. civ., in solido con con conferma CP_2 della condanna di quest'ultima società al pagamento zione variabile di risultato per il periodo 2021/2022 nella misura di € 4.296,30 e con
6 applicazione di rivalutazione e interessi, calcolati ai sensi dell'art. 1284, 4° comma cod. civ., dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
L'appellante invocava, inoltre, il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da porsi a carico delle appellate in solido.
A seguito di una serie di rinvii disposti per la rinnovazione della notificazione e per la prospettata pendenza di trattative fra le parti, l'appellata CP_3 si costituiva mediante memoria depositata il 12.9.2025 preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello francese e contestando, nel merito, la fondatezza dell'impugnazione avversaria, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 24.9.2025, nella dichiarata contumacia di la causa CP_2 veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________________
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, svolta dall'appellata nella memoria difensiva depositata in questa fase CP_3 del giudizio.
La relativa valutazione va, infatti, compiuta – a prescindere dalla decisione assunta nel merito – sulla base della prospettazione attorea, secondo la quale l'odierno appellante avrebbe abitualmente operato, in favore della società francese, sul territorio italiano.
Ricorre, pertanto, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 21 co. I lett. b), par. i, secondo cui “il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto (…) b) in un altro Stato membro: i) davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente”.
Tanto premesso sotto l'aspetto processuale, l'appello è nel merito infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di gravame, con cui lamenta il mancato Parte_1 accertamento della cessione aziendale, a sa fra la sua formale datrice di lavoro, e la controllante francese, non appare CP_2 condivisibile.
Del tutto correttamente il TRIBUNALE ha escluso che fosse emersa dagli atti di causa la sussistenza dei presupposti, richiesti a tal fine secondo la consolidata giurisprudenza, sia interna che sovranazionale.
Come è noto, infatti, la Direttiva 2001/23/CE del 12.3.01 recita, all'art. 1 comma I, che “è considerato come trasferimento ai sensi della presente
7 direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.
La Corte di Giustizia ha interpretato la norma con la sentenza Amatori del 6 marzo 2014, affermando che:
“30 Secondo una consolidata giurisprudenza, per stabilire se sussista un «trasferimento» dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, il criterio decisivo è quello di accertare se l'entità in questione conservi la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 6 settembre 2011, , C 108/10, Racc. pag. I 7491, punto 60 e la Per_1 giurisprudenza ivi citata). 31 Tale trasferimento deve riguardare un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata. Costituisce un'entità siffatta qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi, il quale consenta l'esercizio di un'attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (v. sentenze del 10 Pe dicembre 1998, e C 127/96, C 229/96 e C 74/97, Persona_2
Racc. pag. I 817 d 13 settembre 2007, e a., C Per_4
458/05, Racc. pag. I 7301, punto 31, nonché , cit., punto 42). Per_1
32 Ne consegue che, ai fini dell'applicazi ta direttiva, l'entità economica in questione deve in particolare, anteriormente al trasferimento, godere di un'autonomia funzionale sufficiente, là dove la nozione di autonomia si riferisce ai poteri, riconosciuti ai responsabili del gruppo di lavoratori considerato, di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno a tale gruppo e, più specificamente, di impartire istruzioni e distribuire compiti ai lavoratori subordinati appartenenti al gruppo medesimo, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro (sentenza Scattolon, cit., punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).
33 Tale conclusione è corroborata dall'articolo 6, paragrafo 1, primo e quarto comma, della direttiva 2001/23, relativo alla rappresentanza dei lavoratori, a norma del quale tale direttiva è destinata ad applicarsi a qualsiasi trasferimento che soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva medesima, indipendentemente dal fatto che l'entità economica trasferita conservi o meno la propria autonomia nella struttura del cessionario (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009,
, C 466/07, Racc. pag. I 803, punto 50). Per_5
34 Infatti, l'impiego, al citato articolo 6, paragrafo 1, primo e quarto comma, del termine «conservi» implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento.
35 Pertanto, qualora risultasse, nel procedimento principale, che l'entità trasferita di cui trattasi non disponeva, anteriormente al trasferimento, di un'autonomia funzionale sufficiente – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare –, tale trasferimento non
8 ricadrebbe sotto la direttiva 2001/23. In tal caso, dalla direttiva non deriverebbe alcun obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti”.
Secondo la Corte di Giustizia, oggetto del trasferimento del ramo di azienda deve essere una entità economica che già anteriormente al trasferimento godesse di un'autonomia funzionale sufficiente e che essa conservi tale sua identità caratterizzata dall'autonomia funzionale predetta.
La normativa nazionale è stata più volte modificata, passando dalla originaria regolamentazione di cui all'art. 2112, c.c., modificato per la prima volta con l'art. 47 comma 3 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, (legge comunitaria per l'anno 1990, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/187 del 14.2.77), alla successiva innovazione, operata con l'art. 1 D. lgs. 2.2.2001, n. 18, attuativo della Direttiva n. 98/50, il quale ha riformato la normativa in maniera integrale, offrendo una dettagliata definizione di trasferimento di azienda.
L'ultima modifica della nozione di trasferimento di azienda è intervenuta con il D. lgs. 10.9.2003, n. 276, art. 32 (attuativo della Legge Delega 14 febbraio 2003, n. 30) che così definisce la fattispecie:
"ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".
La Corte di Cassazione, con sent. n. 9682 dell'11.5.16 ha affermato che:
“l'intervento normativo del 2003 ha quindi ribadito e sottolineato che costituisce elemento costitutivo della fattispecie della cessione d'azienda l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi (così come chiarito in più occasioni da questa Corte, v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 25229 del 2015, n. 8759 del 2014, n. 2766 del 2013, n. 22613 del 2013, n. 21711 del 2012)….. Il requisito della preesistenza del ramo e dell'autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da
9 parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione….. il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato (in tal senso in particolare v. Cass. n. 5425 del 2015, n, 25229 del 2015, citate) ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato”.
Fatte queste premesse, la Suprema Corte ha pertanto estrapolato il seguente principio di diritto: “costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D. lgs. 276 del 2003, art. 32, l' autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività".
Tale insegnamento è stato costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, ad esempio con la pronuncia n. 22249 del 04/08/2021, secondo cui:
“la Corte non ravvisa ragioni sufficienti a determinare un mutamento degli orientamenti di legittimità che si sono andati consolidando in tema di autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e di preesistenza del medesimo. 15.1. Secondo un risalente principio di legittimità la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, è finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, Botzen e a., punto 6; Corte di
10 Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 11); essa, infatti, riguarda il "ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti", per cui non è direttamente incidente nelle ipotesi in cui non si controverta del "mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti" presso la cessionaria, in difetto dei presupposti previsti dal diritto dell'Unione (cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punti 35 e 37). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Súzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C340/2001, punto 30; Corte di Per_6
Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C233/04, e Persona_7
punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed fr. Per_8
Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, e a., C 127/96, C- Persona_9
229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007,
C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ Per_4
10, , punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-416/16, Per_1
, punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C- Persona_10
664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punto 60). Anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, questa Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione" (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018).
L'applicazione di tali invalsi principi, condivisi dal Collegio, al caso di specie consente di escludere che sia stata raggiunta la prova della cessione aziendale, posta dal ricorrente in primo grado a fondamento dell'affermato passaggio del proprio rapporto di lavoro alla casa madre francese.
Non è, infatti, emerso dall'istruttoria il trasferimento, da a CP_2 [...]
di un'entità organizzata ed idonea all'autono en CP_3 funzione espletata presso la cedente, senza integrazioni rilevanti ad opera della cessionaria.
11 Quanto al riferito transito dell'organico, occorre evidenziare la mancata deduzione, ad opera dell'odierno appellante, di specifici e rilevanti elementi atti a dimostrare la natura fittizia dell'interposizione di soggetti terzi, quali la precedente datrice di lavoro di e le successive somministranti dei tre Tes_2 dipendenti della società italian e ) alla casa Tes_1 CP_7 CP_6 madre francese.
si è, infatti, limitato a sollevare dubbi meramente ipotetici, Parte_1 ircostanziati, in ordine alla liceità dei rapporti, tramite i quali si sarebbe avvalsa dei dipendenti, già in forza alla controllata, CP_3 vere – con l'adeguato supporto argomentativo e probatorio – alcuna domanda volta all'accertamento dell'irregolarità delle somministrazioni.
Nello specifico, la teste ha riferito: “ho ricevuto una proposta da Tes_1
inizialmente informale e poi formale, per passare alla società CP_3 francese e aiutarla nel trasferimento di tutto il ramo produttivo della società italiana. (…) Io ho accettato la proposta. Sono stata assunta tramite che era una società di somministrazione che mi ha Controparte_4 somministrata a società di consulenza che a sua volta mi ha mandata in CP_5 missione presso . CP_3
Analoghe circostanze sono state riferite dalla medesima teste con riguardo agli ex colleghi e (“ ha fatto il mio stesso identico CP_7 CP_6 Persona_11 percorso. A ”) Persona_12
Tale deposizione trova pieno riscontro in quella del teste , secondo cui Tes_3
“alcuni colleghi sono stati licenziati dalla società italiana ma di fatto riassunti dalla casa madre francese tramite una società terza che si chiama non CP_5 sono sicuro del nome. È una società che assume per conto terzi, di fatto questi miei ex colleghi lavorano per la casa madre, dal punto di vista operativo non è cambiato nulla. È una soluzione che hanno usato spesso in MND”.
In tale prospettiva, concordemente tracciata dai due testi sopra citati, vanno lette le dichiarazioni rese dalla teste in ordine alla collaborazione Tes_4 prestata da ex dipendenti di e della controllante francese in CP_2 epoca successiva al licenziamento (“a [rectius, è stato Persona_13 Tes_1 offerto di lavorare in Francia in casa che ha r pochi mesi. che per la filiale italiana era tecnico manutentore dei Persona_11 nastri cui è stato proposto di continuare la collaborazione presso un ufficio in Italia;
una entità locale è ancora presente. fa CP_7 ancora lavori di tipo tecnico (nastri trasportare e impianti di innevamento), mi risulta faccia anche trasferte all'estero in nome della casa madre francese;
si occupava e si occupa di neve artificiale, lavora con Persona_12 CP_7 nell'ufficio italiano”): trattasi, infatti, come chiarito da e dalla stessa Tes_3
– particolarmente credibile sul punto in quan tta conoscenza Tes_1 dei fatti – di prestazioni svolte in virtù di rapporti di somministrazione, non specificamente impugnati né adeguatamente inficiati, quanto alla genuinità, dalle vaghe affermazioni svolte al riguardo dall'odierno appellante.
12
Neppure lo stesso è transitato alla casa madre francese, bensì – come Tes_3 dallo stesso riferito – alla controllata austriaca, per esservi adibito al mercato tedesco (“il 3 maggio 2021 ho iniziato a lavorare per sino a metà CP_2 aprile 2022; quando, a febbraio 2022, hanno decis ere la filiale italiana, mi hanno proposto di essere riassunto presso la filiale austriaca per curare il mercato tedesco. Quindi ho lavorato sino a metà aprile 2022 per la filiale italiana e poi sono passato, dopo circa 10 giorni, alla filiale austriaca, facendo lo stesso lavoro che facevo in Italia anche se in Italia avevo già la mia rete clienti mentre in Germania dovevo crearla ex novo”).
Né il rapporto, così passato ad altra società del gruppo, può in alcun modo ricondursi all'odierna appellata attesa la distinta soggettività CP_3 delle consociate, in assenza di alcun elemento idoneo a configurare un unitario centro di imputazione, neppure ipotizzato dal ricorrente in primo grado.
Come è noto, infatti, “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società, alle quali fanno capo i rapporti di lavoro dei dipendenti in servizio presso le distinte e rispettive imprese (salva l'ipotesi di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro in caso di simulazione
o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i diversi soggetti)” (così Cass. 30.10.2023, n. 30087).
Del resto, è lo stesso ricorrente in primo grado ad affermare – ai punti nn. 9 e 14 dell'atto introduttivo del giudizio – che non tutto il personale di CP_2
è passato alla casa madre francese (“
9. Anche altri dipendenti di – CP_2 ma non tutti - sono stati licenziati contemporaneamente al signor Parte_1
Almeno uno dei dipendenti italiani – il signor - è stato Persona_14 Contro ricollocato presso la controllata austriaca del grup ntinuato a occuparsi del mercato italiano del Nord Est (v. la corrispondenza sub doc. 10) -
…- 14 … (c) personale già alle dipendenze della società italiana è stato collocato alle dipendenze di altre società del gruppo per proseguire nella gestione dei rapporti con il mercato e la clientela italiana”).
Tuttavia, si è visto come, contrariamente a quanto affermato nel primo di tali capi dell'atto, , sentito come teste, ha riferito di essersi occupato, alle Tes_3 dipendenze della nuova datrice di lavoro austriaca, del mercato tedesco.
Non solo, quindi, non vi è stato l'affermato passaggio a CP_3 dell'organico deputato allo svolgimento dell'attività aziendale presso
[...]
, ma la controllante ha anche provveduto al rilevante apporto CP_2 izzativo, costituito dall'assunzione di un addetto commerciale per il mercato italiano, come riferito dal teste (“in Italia, il ruolo commerciale Tes_2 del ricorrente è stato assunto dal sig. . Per quanto ne so io, Persona_15 [...]
è stata chiusa. A me risulta che il sig. lavori per CP_2 Pt_2 CP_3 ando, appunto, sul mercato italiano che pri seguito dal
13 Elemento, questo, che contribuisce ad escludere la configurabilità della cessione aziendale, secondo la citata giurisprudenza.
Se, poi, ha operato – in forma diretta – anche sul mercato CP_3 italiano ra della controllata italiana, non è tuttavia emerso in modo univoco che ciò sia avvenuto tramite l'integrale acquisizione del pacchetto clienti, già facente capo a quest'ultima società.
Il passaggio della clientela di alla società francese, riferito dai testi CP_2
(“il pacchetto clienti della è passato alla ”) e (“c'è Tes_2 CP_2 CP_3 Tes_1 assaggio della clientela d ocietà italiana a fr ienti che prima compravano nastri trasportatori con una società poi li compravano con l'altra”), è stato – infatti – escluso dalla teste , secondo cui Tes_4
(“quanto alla clientela della società italiana, c'è stata l'idea, da parte della casa madre, di farsene carico. Infatti, ci hanno chiesto i contatti. Però questo passaggio non è mai avvenuto in maniera reale. Ci è stato solo chiesto lo stato dei preventivi e dei lavori in essere, senza una reale presa in carico da parte loro”).
L'acquisizione dell'intera clientela della società cessata da parte della controllante è stata negata anche dal teste , il quale, sul punto, ha Tes_3 ricordato: “una parte della clientela è stata neamente abbandonata;
poi si è ripresentata, all'inizio di quest'anno sul mercato italiano”. CP_3
In ogni caso, il solo passaggio del pacchetto clienti, quand'anche dimostrato, non avrebbe comunque costituito presupposto sufficiente all'accertamento dell'affermata cessione di azienda, in mancanza di prova del trasferimento di una preesistente compagine organica, deputata a gestirlo presso la società italiana ed idonea a farlo in modo autonomo in favore della controllante francese.
In tale quadro, nell'assoluta assenza di dati in ordine al passaggio di alcun ulteriore fattore produttivo dall'una all'altra delle convenute in primo grado, non vi è luogo per l'invocato accertamento della cessione aziendale dell'azienda, già facente capo a e – con essa – del rapporto di CP_2 lavoro dell'odierno appellante, il cui licenziamento risulta, di conseguenza, intimato dal soggetto che all'epoca era l'effettivo titolare del rapporto di lavoro.
Certamente nessun utile sostegno alla tesi di parte appellante può rinvenirsi, sul punto, dalla documentazione, dallo stesso offerta in produzione nel corso del giudizio di appello: anche prescindendo dalla tempestività dell'allegazione (peraltro riguardante atti di formazione successiva all'instaurazione del giudizio), trattasi – sotto il profilo in esame – di una mail proveniente da
[...] del 28.4.2025, contenente il riferimento all'esistenza di un “branch CP_3
i tale società in Italia, e della visura attestante l'apertura, ad opera della stessa, di una sede secondaria nello stesso Paese, nell'aprile del 2024.
14 Trattasi, all'evidenza, di epoca talmente successiva ai fatti di causa da rendere tali documenti privi di alcuna rilevanza rispetto all'affermata cessazione aziendale del 2022 o alla prosecuzione dell'attività della controllata italiana successivamente all'epoca del licenziamento, anch'essa destituita di adeguato supporto probatorio, certamente non rinvenibile nell'ulteriore documento depositato dall'appellante in grado di appello, costituito da una visura da cui risulta – è vero – ancora attiva, ma al solo fine della liquidazione, CP_2 aperta, coerentemente alla prospettazione sottesa al licenziamento, nell'aprile del 2022.
Tali produzioni, alla cui ammissione l'appellata costituita si è opposta sia in udienza che con atto depositato il 24.9.2025, risultano – pertanto – del tutto irrilevanti al fine della decisione.
Si è, così, pervenuti all'esame del secondo motivo di gravame, mediante il quale ha criticato la sentenza per non avere accertato la Parte_1 prosec tà della società italiana dopo il licenziamento, pertanto a suo avviso legittimo per insussistenza dell'addotto motivo oggettivo.
Contrariamene a quanto sostenuto dall'appellante, dall'istruttoria testimoniale è emerso in modo univoco come abbia effettivamente smesso di CP_2 operare all'epoca del recesso.
La teste ha, in proposito, dichiarato: “il mio rapporto di lavoro è Tes_4 cessato a seguito della chiusura della filiale italiana. Lo stesso per quanto riguarda il ricorrente”.
La medesima teste, con riferimento al periodo di preavviso, ha ricordato l'arrivo di un nuovo direttore di filiale, incaricato dalla casa madre di gestire la cessazione dell'attività di (“Per quel periodo, la casa madre ha CP_2 incaricato a seguito delle dimissioni di un collega, del ruolo di Parte_3 direttore stiva tutto il profilo amministrativo e finanziario della società. Col passare del tempo, si è capito che in realtà stava portando avanti la chiusura della società italiana, di concerto con la casa madre francese”).
Del tutto analoga è stata, al riguardo, la deposizione del teste : “per Tes_2 quanto ne so io, è stata chiusa”. CP_2
La teste ha confermato: “a me risulta che il 30 giugno 2022 Tes_1 [...]
non avesse più personale, la sede è stata chiusa ed è stato restituito CP_2
l'immobile che era in affitto”.
A fronte di tali univoche risultanze, la corrispondenza elettronica allegata sub doc. 8 al ricorso di primo grado non basta certamente ad affermare che
[...]
abbia proseguito ad operare dopo il maggio del 2022: trattasi, infa CP_2 messaggi intercorsi durante meno di un mese, fino al 24.6.2022, attestanti i rapporti tenuti da con alcuni clienti, con costante riferimento Parte_1 alla controllante francese, del tutto inidonei a provare che la controllata italiana
15 (posta in liquidazione già dal mese di aprile dello stesso anno) fosse in tale epoca rimasta effettivamente operativa.
Con riguardo a questa fase della vicenda oggetto di causa, neppure possono condividersi le doglianze svolte nel terzo motivo di appello, secondo cui il TRIBUNALE avrebbe dovuto accertare l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato fra ed dopo la scadenza del Parte_1 CP_3 preavviso seguìto al licenziamento intimatogli da CP_2
Non è dato evincere dalla citata corrispondenza, né da alcuna altra risultanza istruttoria in atti, alcun indice di subordinazione delle limitate attività, svolte dall'odierno appellante in favore della società francese.
Né può invocarsi, a sostegno del gravame, la generica affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui tali prestazioni sarebbero state svolte “sotto la direzione della casa madre francese”, inidonea – per l'assenza di qualsiasi espressa e circostanziata deduzione – a fare stato, in punto subordinazione, a favore dell'appellante.
Va, in proposito, osservato come la modalità subordinata della breve e limitata collaborazione prestata nel mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con non fosse la sola ipotizzabile, risultando CP_2 documentalmente come avesse all'epoca proposto a CP_3 di diventar icevendone un rifiuto per ragioni Parte_1 economiche (v. mail doc. 11 ric. I gr.).
Per le medesime ragioni sopra esposte, neppure può essere accolto il quarto motivo di appello, relativo alla mancata condanna solidale di al CP_3 pagamento delle retribuzioni di giugno 2022, in difetto di alcun presupposto giuridico a sostegno della pretesa avanzata a tale titolo da in Parte_1 primo grado.
La sentenza appare, infine, immune da censure anche con riguardo alla mancata applicazione degli interessi ex art. 1284, co. IV, c.c., oggetto dell'ultimo motivo di gravame.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 59/2023 (Pres. VITALI, Est. VIGNATI), con le seguenti motivazioni:
“con l'Ordinanza n. 61/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'applicazione di tale criterio ha luogo anche per le obbligazioni diverse da quelle che derivano da transazioni commerciali ma, a questa estensione, che non ha preso partitamente in esame la tematica dei crediti da lavoro, va opposto che per questi ultimi vige la specifica disciplina di fonte legale dettata dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. che, secondo l'indirizzo accolto da questa Sezione della Corte, segna la sua prevalenza rispetto alla disciplina generale dell'art. 1284, comma 4, c.c., dato che la norma ex art. 16 429 cit. presidia una disciplina specifica, essendo essa stessa speciale nel momento in cui collega all'inadempimento datoriale circa il pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro l'obbligo imposto dal giudice con la sentenza di condanna di pagare gli interessi a saggio legale oltre alla rifusione del maggior danno che si realizza mediante la rivalutazione monetaria della posta debitoria insoluta”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Del tutto corretta appare, pertanto, l'applicazione degli interessi nella misura legale, così dovendosi intendere il dispositivo della pronuncia di primo grado, in assenza di alcuna specificazione in ordine alla misura di tale accessorio.
E' stato, infatti, sancito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità: “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.” (così Cass. SS. UU. 7.5.2024, N. 12449).
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante a rifonderle in favore di CP_3
Nulla va, invece, disposto in proposito nei riguardi dell'appellata CP_2 rimasta contumace.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il 17 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 231/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata Controparte_1 le spese del grado, liquidate in
[...] oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 24/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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