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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R N. 1867/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RM CH Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Comense, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Corghi ed elettivamente domiciliato in
Milano, Corso di Porta Vittoria n.50, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Brianza;
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: - accertare la sussistenza delle gravi violazioni dei doveri di cui all'art. 143 c.c. in capo alla
Sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1
- addebitare la responsabilità della separazione alla Sig.ra ; Controparte_1
- affidare il minore in via condivisa a entrambi i genitori e con collocamento Persona_1 prevalente presso il Sig. Parte_1
- disporre, a carico della Sig.ra il versamento della somma complessiva di € Controparte_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario nonché il contributo per spese straordinarie nella misura del 30%, del minore e del figlio maggiorenne non Persona_1 ancora economicamente indipendente , entro il giorno 10 di ogni mese;
Persona_2
- la Sig.ra potrà concordare e regolare liberamente il diritto di visita con il figlio Controparte_1 minore Sig. Persona_1
- assegnare la casa coniugale al Sig. Parte_1
- con vittoria di spese di lite del presente procedimento.
* Con ogni più ampia riserva istruttoria anche all'esito delle svolgende difese di controparte.
Motivi della decisione
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile con in data 7 maggio 2005 in Briosco e dalla cui Controparte_1 unione sono nati i figli (in data 24.06.2005) maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente e (in data 5.04.2009), ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia Per_1 della separazione personale dei coniugi con previsione dell'affido condiviso del figlio minore collocamento presso di sé regime di visite come indicato e di porre a carico della Per_1 madre un contributo a titolo di mantenimento dei figli nonché di disporre l'assegnazione della casa coniugale a sé.
La resistente seppur destinataria di regolare notifica non si è costituita nel presente giudizio.
Il Giudice Delegato all'udienza del 2.12.2025 verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ha dichiarato la contumacia di e ha provveduto a sentire Controparte_1 Pt_1
all'esito parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione
[...] chiedendo altresì l'ascolto del minore ed il Giudice ha pertanto dichiarato la Per_1 contumacia della resistente e ha autorizzato i coniugi a vivere separati, riservando nel resto la decisione.
Il Giudice con ordinanza resa in pari data a scioglimento della riserva assunta a tale udienza ha rinviato all'udienza del 11.12.2025 per sentire il minore Per_1 A tale udienza il Giudice Delegato ha provveduto all'audizione del minore all'esito Per_1 il difensore di parte ricorrente ha discusso la causa precisando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice ha pertanto rimesso la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte ricorrente, in quanto gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, la documentazione depositata da parte ricorrente e le dichiarazioni rese dalla parte e dal minore in sede di sua audizione consentono a Per_1 questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della prole minore.
Quanto alle questioni economiche, pur non disponendo il Tribunale di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali della resistente, deve tuttavia ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che la stessa abbia integra capacità lavorativa, ed essendo possibile quanto al ricorrente ricostruire la relativa capacità reddituale, ben potendosi quindi adottare una motivata decisione.
Le parti e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 7 Parte_1 Controparte_1 maggio 2005 in Briosco (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Briosco –
Atto n. 2, Parte I, Anno 2005) in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 24.06.2005) maggiorenne ma non Per_2 economicamente indipendente e (in data 5.04.2009). Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Tanto considerato, quanto alla questione concernente la responsabilità genitoriale, la legge n.
54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, di talchè il Giudice, per disporre l'affidamento condiviso, deve ritenere i genitori in grado di comunicare tra loro, in un comune impegno progettuale per le scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima, nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
è necessaria “una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento” (ex multis, cfr. Cass. Civile, Sez. VI, 27/09/2010, n. 24841).
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di una condizione di fragilità personale in capo alla resistente, in considerazione dell'abituale assunzione di sostanze alcoliche da parte della stessa, per la quale ella aveva avviato anche un percorso presso il Sert competente che non risulta essere stato poi proseguito.
alla prima udienza di comparizione ha dichiarato: e vivono Parte_1 Per_2 Per_1 con me a casa mia da quando sono nati, il grande fa il politecnico al primo anno mentre il piccolo fa il liceo scientifico. La mamma vive ancora con noi, lei sapeva di un'altra data di udienza lei non voleva presentarsi e non vuole venire. Lei ha un problema di abuso di sostanze Part alcoliche io credo che sia anche depressa. E stata seguita per un anno dal e poi un mese di riabilitazione a Trezzo ma dopo quel mese ha ripreso tutto. La casa dove viviamo è di mia proprietà per 1/3 mentre le restanti quote appartengono a mia mamma e mio fratello. Io lavoro come grafico pubblicitario e guadagno al mese 2200 euro per 14 mesi circa. La mamma lavora come cassiera all' con part time verticale e guadagna al mese circa 1100 euro per CP_2
14 mesi. Io h piccoli finanziamenti per piccoli beni. Io pago il mutuo della casa dove vivo e lo pago integralmente io di 360 euro mensili. I ragazzi stanno bene, va bene a scuola e Per_1 non da nessun tipo di problemi. Ci sono dei giorni in cui la mamma non fa nulla e dei giorni in cui è iper attiva cucina per tutti, sposta mobili imbianca e non è equilibrato, spesso capita che non riesce ad andare a prendere a scuola per via delle sue condizioni. mi Per_1 Per_1 ha chiesto di cercare di risolvere la situazione e mi ha chiesto d far andare via la mamma da casa perché è arrivato al limite. Lui è cresciuto con una mamma così. La mamma ha qui la sorella e la mamma che è in casa di cura. Due tre anni fa ha venduto la casa della sua famiglia.
Mio figlio mi ha detto che avrebbe dialogato serenamente con il Giudice”.
Il minore di anni 16, in sede di audizione giudiziale ha dichiarato: “sto bene. Per_1 frequento il terzo anno del liceo scienze applicate. Ho 16 anni. La mia materia preferita è educazione fisica. Vado dalle 8.10 fino alle 13.10. poi prendo l'autobus e torno e ci metto mezz'ora. poi dormo e studio. Poi mi alleno, gioco a calcio. Mi alleno tre volte a settimana. c'è mio fratello a casa con noi che ha 21 anni. Va all'università ma nel weekend fa qualche lavoretto. Vivo ancora a casa con mamma e papà. Quando torno a casa ho un po' di ansia perché non so come è la situazione. A volte preferisco non tornare e andare con gli amici in giro. Questo per mia mamma. A volte spero che proprio non ci sia. la vedo bene poche volte.
Il cambiamento tra mattina e pomeriggio è evidente. Col papà va tutto bene. voglio stare a casa col papà. Io preferisco stare a casa con lui, perché il nostro rapporto va benissimo. Anche con mio fratello va tutto bene. vorrei vedere mia madre alcune volte ma deve stare bene. Io sono disponibile a vederla anche con i servizi Sociali, non ho problemi su questo l'importante è vederla quando lei è a posto”.
Ritiene il Collegio che non risultano nel caso di specie ragioni né segnalati motivi per derogare alla regola generale dell'affido condiviso (cfr. ex plurimis, cfr. Cass. Civile, 17.12.2009, n.
26587; Cass. Civ. 19.05.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.06.2009, n. 16593), tenuto conto delle risultanze processuali in atti, in adesione anche alla domanda di parte ricorrente sul punto, risultando pertanto conforme all'esclusivo interesse del minore disporsi l'affido Per_1 condiviso dello stesso ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Ritiene inoltre il Collegio che debba essere previsto il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, tenuto conto delle condizioni di fragilità materna come emersa e Per_1 considerate le dichiarazioni e volontà manifestate dal minore in sede di sua audizione, Per_1 le quali possono certamente essere tenute in debito conto in considerazione dell'età dello stesso e del fatto che lo stesso è apparso dotato di capacità di discernimento e in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali.
E' noto invero, come nella scelta del genitore collocatario e del regime di visite con il genitore non collocatario, vanno certamente tenute in considerazione le dichiarazioni rese dal minore in sede di sua audizione, alla luce del disposto dell'art. 337 octies c.c., che non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento (Cass. Civ., Sez. Un., 21.10.2009, n. 22238), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto, laddove eventuali valutazioni del giudice difformi dalle opinioni manifestate dal minore – che, in quanto doverosamente orientate a realizzare l'interesse del minore, possono non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate – impongono un onere di motivazione la cui entità deve ritenersi direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al figlio.
Con riferimento ai tempi di visita del minore con la madre, tenuto conto delle risultanze processuali in atti e dell'abituale assunzione di sostanze alcoliche da parte della stessa come emersa, deve prevedersi che la madre possa vedere e incontrare il figlio minore secondo tempi e modalità che dovranno essere indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti in
Spazio Neutro o comunque alla presenza di un operatore sociale, tenuto conto delle esigenze e volontà del minore medesimo, al fine di assicurare lo svolgimento di un rapporto sereno ed equilibrato tra la madre ed il figlio minore in un contesto di garanzia per il minore medesimo, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Deve inoltre essere prevista l'assegnazione a dell'abitazione familiare sita in Parte_1
ES MA (MB) alla Via Resinelli n. 18 con tutto quanto l'arreda, con termine per il rilascio alla resistente sino al 12.01.2026.
Tale provvedimento si ritiene necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).
Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n.
9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n. 785/2012).
Tanto premesso, ha riferito di svolgere attività lavorativa come grafico Parte_1 pubblicitario con retribuzione netta mensile di euro 2200,00 per 14 mensilità (cfr. verbale d'udienza del 2.12.2025).
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti egli risulta aver percepito nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) redditi lordi annui di € 49.813,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.090,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) un reddito lordo annuo di € 53.505,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.411,58 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) un reddito lordo annuo di € 45.538,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.978,83 netti mensili.
Egli risulta vivere in un immobile in comproprietà con il rispettivo fratello ed il rispettivo padre, allo stesso assegnato, gravato da mutuo con rata mensile di euro 360,00 (cfr. doc. 7 estratto c/c
). Parte_3
, secondo quanto riferito dal ricorrente, risulta lavorare a tempo parziale con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato presso con una retribuzione mensile pari a circa € CP_2
1.100,00 netti mensili per 14 mensilità.
Ella dovrà reperire nuova soluzione abitativa in considerazione dell'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, con conseguente esigua disponibilità residua mensile.
Viene dunque determinato come in dispositivo il contributo al mantenimento dovuto per i figli
, maggiorenne ma non indipendente economicamente, e da parte della Per_2 Per_1 resistente, considerata la situazione reddituale delle parti come emersa caratterizzata da disparita reddituale tra le parti atteso anche che la resistente dovrà reperire nuova soluzione abitativa, con previsione della percezione integrale dell'assegno unico dovuto per i figli da parte del padre.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Briosco in data 7.5.2005 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Briosco– Atto n. 2 Parte I, Anno 2005) in regime di separazione dei beni;
2. Affida il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che la madre possa vedere e incontrare il figlio minore secondo i tempi e Per_1 le modalità indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti (individuati nei Servizi
Sociali del Comune di ES MA in ragione della residenza anagrafica del minore) in
Spazio Neutro o comunque alla presenza di un operatore sociale, tenuto conto delle esigenze e volontà del minore medesimo, previa verifica della condizione personale della madre;
4. Assegna a la casa coniugale sita in ES MA (MB) Via Resinelli n. 18 con CP_3 tutto quanto l'arreda con termine per il rilascio alla resistente sino al 12.01.2026;
5. Incarica il Servizio Sociale del Comune di ES MA di concerto con i Servizi
Specialistici e dell'Asst (con facoltà di trasferimento delle attribuzioni in caso di modifica della residenza anagrafica ad opera delle parti) di regolamentare i tempi e modalità delle visite tra madre e figlio minore in Spazio Neutro o comunque alla presenza di un operatore sociale, previa verifica della condizione personale della madre, tenuto conto delle volontà del minore medesimo, avviando ogni intervento necessario o anche solo opportuno a favore del minore e/o Part a supporto dei genitori qualora vi aderiscano, quali un percorso presso il a favore della madre;
6. Pone a carico di con decorrenza da dicembre 2025 (data della decisione) il Controparte_1
40% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza spese scolastiche, mediche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
7. Dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico dovuto per i figli;
CP_3
8. Dichiara non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del
Comune di ES MA.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente
RM CH
Il Giudice est.
ND AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RM CH Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Comense, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Corghi ed elettivamente domiciliato in
Milano, Corso di Porta Vittoria n.50, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Brianza;
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: - accertare la sussistenza delle gravi violazioni dei doveri di cui all'art. 143 c.c. in capo alla
Sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1
- addebitare la responsabilità della separazione alla Sig.ra ; Controparte_1
- affidare il minore in via condivisa a entrambi i genitori e con collocamento Persona_1 prevalente presso il Sig. Parte_1
- disporre, a carico della Sig.ra il versamento della somma complessiva di € Controparte_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario nonché il contributo per spese straordinarie nella misura del 30%, del minore e del figlio maggiorenne non Persona_1 ancora economicamente indipendente , entro il giorno 10 di ogni mese;
Persona_2
- la Sig.ra potrà concordare e regolare liberamente il diritto di visita con il figlio Controparte_1 minore Sig. Persona_1
- assegnare la casa coniugale al Sig. Parte_1
- con vittoria di spese di lite del presente procedimento.
* Con ogni più ampia riserva istruttoria anche all'esito delle svolgende difese di controparte.
Motivi della decisione
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile con in data 7 maggio 2005 in Briosco e dalla cui Controparte_1 unione sono nati i figli (in data 24.06.2005) maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente e (in data 5.04.2009), ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia Per_1 della separazione personale dei coniugi con previsione dell'affido condiviso del figlio minore collocamento presso di sé regime di visite come indicato e di porre a carico della Per_1 madre un contributo a titolo di mantenimento dei figli nonché di disporre l'assegnazione della casa coniugale a sé.
La resistente seppur destinataria di regolare notifica non si è costituita nel presente giudizio.
Il Giudice Delegato all'udienza del 2.12.2025 verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ha dichiarato la contumacia di e ha provveduto a sentire Controparte_1 Pt_1
all'esito parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione
[...] chiedendo altresì l'ascolto del minore ed il Giudice ha pertanto dichiarato la Per_1 contumacia della resistente e ha autorizzato i coniugi a vivere separati, riservando nel resto la decisione.
Il Giudice con ordinanza resa in pari data a scioglimento della riserva assunta a tale udienza ha rinviato all'udienza del 11.12.2025 per sentire il minore Per_1 A tale udienza il Giudice Delegato ha provveduto all'audizione del minore all'esito Per_1 il difensore di parte ricorrente ha discusso la causa precisando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice ha pertanto rimesso la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte ricorrente, in quanto gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, la documentazione depositata da parte ricorrente e le dichiarazioni rese dalla parte e dal minore in sede di sua audizione consentono a Per_1 questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della prole minore.
Quanto alle questioni economiche, pur non disponendo il Tribunale di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali della resistente, deve tuttavia ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che la stessa abbia integra capacità lavorativa, ed essendo possibile quanto al ricorrente ricostruire la relativa capacità reddituale, ben potendosi quindi adottare una motivata decisione.
Le parti e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 7 Parte_1 Controparte_1 maggio 2005 in Briosco (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Briosco –
Atto n. 2, Parte I, Anno 2005) in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 24.06.2005) maggiorenne ma non Per_2 economicamente indipendente e (in data 5.04.2009). Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Tanto considerato, quanto alla questione concernente la responsabilità genitoriale, la legge n.
54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, di talchè il Giudice, per disporre l'affidamento condiviso, deve ritenere i genitori in grado di comunicare tra loro, in un comune impegno progettuale per le scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima, nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
è necessaria “una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento” (ex multis, cfr. Cass. Civile, Sez. VI, 27/09/2010, n. 24841).
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di una condizione di fragilità personale in capo alla resistente, in considerazione dell'abituale assunzione di sostanze alcoliche da parte della stessa, per la quale ella aveva avviato anche un percorso presso il Sert competente che non risulta essere stato poi proseguito.
alla prima udienza di comparizione ha dichiarato: e vivono Parte_1 Per_2 Per_1 con me a casa mia da quando sono nati, il grande fa il politecnico al primo anno mentre il piccolo fa il liceo scientifico. La mamma vive ancora con noi, lei sapeva di un'altra data di udienza lei non voleva presentarsi e non vuole venire. Lei ha un problema di abuso di sostanze Part alcoliche io credo che sia anche depressa. E stata seguita per un anno dal e poi un mese di riabilitazione a Trezzo ma dopo quel mese ha ripreso tutto. La casa dove viviamo è di mia proprietà per 1/3 mentre le restanti quote appartengono a mia mamma e mio fratello. Io lavoro come grafico pubblicitario e guadagno al mese 2200 euro per 14 mesi circa. La mamma lavora come cassiera all' con part time verticale e guadagna al mese circa 1100 euro per CP_2
14 mesi. Io h piccoli finanziamenti per piccoli beni. Io pago il mutuo della casa dove vivo e lo pago integralmente io di 360 euro mensili. I ragazzi stanno bene, va bene a scuola e Per_1 non da nessun tipo di problemi. Ci sono dei giorni in cui la mamma non fa nulla e dei giorni in cui è iper attiva cucina per tutti, sposta mobili imbianca e non è equilibrato, spesso capita che non riesce ad andare a prendere a scuola per via delle sue condizioni. mi Per_1 Per_1 ha chiesto di cercare di risolvere la situazione e mi ha chiesto d far andare via la mamma da casa perché è arrivato al limite. Lui è cresciuto con una mamma così. La mamma ha qui la sorella e la mamma che è in casa di cura. Due tre anni fa ha venduto la casa della sua famiglia.
Mio figlio mi ha detto che avrebbe dialogato serenamente con il Giudice”.
Il minore di anni 16, in sede di audizione giudiziale ha dichiarato: “sto bene. Per_1 frequento il terzo anno del liceo scienze applicate. Ho 16 anni. La mia materia preferita è educazione fisica. Vado dalle 8.10 fino alle 13.10. poi prendo l'autobus e torno e ci metto mezz'ora. poi dormo e studio. Poi mi alleno, gioco a calcio. Mi alleno tre volte a settimana. c'è mio fratello a casa con noi che ha 21 anni. Va all'università ma nel weekend fa qualche lavoretto. Vivo ancora a casa con mamma e papà. Quando torno a casa ho un po' di ansia perché non so come è la situazione. A volte preferisco non tornare e andare con gli amici in giro. Questo per mia mamma. A volte spero che proprio non ci sia. la vedo bene poche volte.
Il cambiamento tra mattina e pomeriggio è evidente. Col papà va tutto bene. voglio stare a casa col papà. Io preferisco stare a casa con lui, perché il nostro rapporto va benissimo. Anche con mio fratello va tutto bene. vorrei vedere mia madre alcune volte ma deve stare bene. Io sono disponibile a vederla anche con i servizi Sociali, non ho problemi su questo l'importante è vederla quando lei è a posto”.
Ritiene il Collegio che non risultano nel caso di specie ragioni né segnalati motivi per derogare alla regola generale dell'affido condiviso (cfr. ex plurimis, cfr. Cass. Civile, 17.12.2009, n.
26587; Cass. Civ. 19.05.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.06.2009, n. 16593), tenuto conto delle risultanze processuali in atti, in adesione anche alla domanda di parte ricorrente sul punto, risultando pertanto conforme all'esclusivo interesse del minore disporsi l'affido Per_1 condiviso dello stesso ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Ritiene inoltre il Collegio che debba essere previsto il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, tenuto conto delle condizioni di fragilità materna come emersa e Per_1 considerate le dichiarazioni e volontà manifestate dal minore in sede di sua audizione, Per_1 le quali possono certamente essere tenute in debito conto in considerazione dell'età dello stesso e del fatto che lo stesso è apparso dotato di capacità di discernimento e in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali.
E' noto invero, come nella scelta del genitore collocatario e del regime di visite con il genitore non collocatario, vanno certamente tenute in considerazione le dichiarazioni rese dal minore in sede di sua audizione, alla luce del disposto dell'art. 337 octies c.c., che non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento (Cass. Civ., Sez. Un., 21.10.2009, n. 22238), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto, laddove eventuali valutazioni del giudice difformi dalle opinioni manifestate dal minore – che, in quanto doverosamente orientate a realizzare l'interesse del minore, possono non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate – impongono un onere di motivazione la cui entità deve ritenersi direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al figlio.
Con riferimento ai tempi di visita del minore con la madre, tenuto conto delle risultanze processuali in atti e dell'abituale assunzione di sostanze alcoliche da parte della stessa come emersa, deve prevedersi che la madre possa vedere e incontrare il figlio minore secondo tempi e modalità che dovranno essere indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti in
Spazio Neutro o comunque alla presenza di un operatore sociale, tenuto conto delle esigenze e volontà del minore medesimo, al fine di assicurare lo svolgimento di un rapporto sereno ed equilibrato tra la madre ed il figlio minore in un contesto di garanzia per il minore medesimo, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Deve inoltre essere prevista l'assegnazione a dell'abitazione familiare sita in Parte_1
ES MA (MB) alla Via Resinelli n. 18 con tutto quanto l'arreda, con termine per il rilascio alla resistente sino al 12.01.2026.
Tale provvedimento si ritiene necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).
Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n.
9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n. 785/2012).
Tanto premesso, ha riferito di svolgere attività lavorativa come grafico Parte_1 pubblicitario con retribuzione netta mensile di euro 2200,00 per 14 mensilità (cfr. verbale d'udienza del 2.12.2025).
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti egli risulta aver percepito nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) redditi lordi annui di € 49.813,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.090,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) un reddito lordo annuo di € 53.505,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.411,58 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) un reddito lordo annuo di € 45.538,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.978,83 netti mensili.
Egli risulta vivere in un immobile in comproprietà con il rispettivo fratello ed il rispettivo padre, allo stesso assegnato, gravato da mutuo con rata mensile di euro 360,00 (cfr. doc. 7 estratto c/c
). Parte_3
, secondo quanto riferito dal ricorrente, risulta lavorare a tempo parziale con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato presso con una retribuzione mensile pari a circa € CP_2
1.100,00 netti mensili per 14 mensilità.
Ella dovrà reperire nuova soluzione abitativa in considerazione dell'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, con conseguente esigua disponibilità residua mensile.
Viene dunque determinato come in dispositivo il contributo al mantenimento dovuto per i figli
, maggiorenne ma non indipendente economicamente, e da parte della Per_2 Per_1 resistente, considerata la situazione reddituale delle parti come emersa caratterizzata da disparita reddituale tra le parti atteso anche che la resistente dovrà reperire nuova soluzione abitativa, con previsione della percezione integrale dell'assegno unico dovuto per i figli da parte del padre.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Briosco in data 7.5.2005 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Briosco– Atto n. 2 Parte I, Anno 2005) in regime di separazione dei beni;
2. Affida il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che la madre possa vedere e incontrare il figlio minore secondo i tempi e Per_1 le modalità indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti (individuati nei Servizi
Sociali del Comune di ES MA in ragione della residenza anagrafica del minore) in
Spazio Neutro o comunque alla presenza di un operatore sociale, tenuto conto delle esigenze e volontà del minore medesimo, previa verifica della condizione personale della madre;
4. Assegna a la casa coniugale sita in ES MA (MB) Via Resinelli n. 18 con CP_3 tutto quanto l'arreda con termine per il rilascio alla resistente sino al 12.01.2026;
5. Incarica il Servizio Sociale del Comune di ES MA di concerto con i Servizi
Specialistici e dell'Asst (con facoltà di trasferimento delle attribuzioni in caso di modifica della residenza anagrafica ad opera delle parti) di regolamentare i tempi e modalità delle visite tra madre e figlio minore in Spazio Neutro o comunque alla presenza di un operatore sociale, previa verifica della condizione personale della madre, tenuto conto delle volontà del minore medesimo, avviando ogni intervento necessario o anche solo opportuno a favore del minore e/o Part a supporto dei genitori qualora vi aderiscano, quali un percorso presso il a favore della madre;
6. Pone a carico di con decorrenza da dicembre 2025 (data della decisione) il Controparte_1
40% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza spese scolastiche, mediche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
7. Dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico dovuto per i figli;
CP_3
8. Dichiara non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del
Comune di ES MA.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente
RM CH
Il Giudice est.
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