Articolo 52 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 51Articolo 53
Versione
20 febbraio 1952
Art. 52.
La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.
Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.
La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952
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