Versione
20 febbraio 1952
20 febbraio 1952
Art. 52.
La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.
Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.
La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.
La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.
Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.
La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.
Commentario • 1
- 1. Tutela giudiziaria e amministrativa in materia di obbligazione contributiva nella previdenza forenseArcangela Maria Tamburro · https://www.filodiritto.com/ · 1 giugno 2019 · 0.9014772
Abstract Le controversie tra l'avvocato e la Cassa forense sono di competenza del Tribunale del luogo in cui risiede l'avvocato, in funzione di giudice del lavoro, ma devono essere precedute dal reclamo avverso le deliberazioni adottate dalla Giunta al Consiglio di Amministrazione della Cassa forense. In materia di obbligazione contributiva nella previdenza forense, come è noto la Cassa forense provvede alla riscossione dei contributi minimi e di quelli non versati e, in genere, delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, a mezzo MAV o ruoli esattoriali. Le controversie tra l'avvocato e la Cassa forense, con riguardo alle questioni inerenti le prestazioni previdenziali, …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 18/07/1986, n. 201Provvedimento: N. 201 SENTENZA 1 LUGLIO 1986 Deposito in cancelleria: 18 luglio 1986. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 36/1 s.s. del 25 luglio 1986. Pres. IN - Rel. EC LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LIVIO IN, Presidente - Prof. ON LA PE - Prof. IR ND - Prof. PE ER - Prof. AN ON - Prof. ET LL - Dott. LD SA - Prof. PE EL - Dott. SC EC - Prof. AB PE - Avv. GO AG - Prof. SC LO CASAVOLA, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 (Istituzione della Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) nel testo sostituito dall'art. 21 della …Leggi di più...
- previdenza forense·
- detrazione dell'intero importo dei contributi non versati e relativi interessi·
- condizioni·
- pensione di anzianita'·
- corresponsione·
- avvocato e procuratore·
- sent. 201/86 d. pensioni·
- sent. 201/86 c. pensioni·
- irragionevolezza·
- omissione·
- contrasto con il principio di uguaglianza·
- assunta violazione dei principi costituzionali in materia previdenziale·
- sent. 201/86 b. pensioni·
- cassa nazionale di previdenza e assistenza·
- inammissibilita' della questione.