Art. 59.
La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. ((20a)) Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilita' la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:
sette annualita' della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle, G e H, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;
sei annualita', se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;
cinque annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;
quattro annualita', se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni.
Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilita' la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualita della pensione.
Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni.
La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio e' avvenuto anteriormente.
-------------- AGGIORNAMENTO (20a) La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-8 luglio 1975, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1975, n. 188) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648 , "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare."
La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. ((20a)) Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilita' la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:
sette annualita' della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle, G e H, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;
sei annualita', se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;
cinque annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;
quattro annualita', se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni.
Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilita' la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualita della pensione.
Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni.
La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio e' avvenuto anteriormente.
-------------- AGGIORNAMENTO (20a) La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-8 luglio 1975, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1975, n. 188) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648 , "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare."