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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 419/2020 R.G. + 420/2020 R.G.
REPUBBLICA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello spirare del termine perentorio fissato per il depo- sito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 419 e 420 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertenti
TRA
) in persona del Presidente pro tempore, rap- Parte_1 P.IVA_1
presentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Biagio Giuseppe Pansardi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Lauria (Pz), via Cairoli n.107;
OPPONENTE
E
), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Papaleo, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Lauria
(PZ) alla TR NT IA 161;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 447/2019 ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e op- posizione precetto;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/03/2020, la in persona del Parte_1
Presidente pro tempore, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il de- creto ingiuntivo n. 447/2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma
1
di € 6.500,00, oltre interessi e spese del procedimento, in favore dell'
[...]
, con sede in Venosa (Pz) alla piazza Orazio Flacco n.23. A Controparte_2
sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione, sosteneva la nullità della notifica del de- creto ingiuntivo, in quanto effettuata presso un indirizzo sbagliato, ossia Via Roma - Pa- lazzo Favazza, in luogo dell'indirizzo corretto di via Roma n.104 c/o Palazzo Comuna- le. Deduceva, pertanto, di essere venuta a conoscenza dell'atto solamente in data
04/03/2020, allorquando veniva rinvenuto nella cassetta postale presso la sede di Via
Roma n.104 c/o Palazzo Comunale l'avviso di giacenza.
Nel merito contestava la pretesa creditoria cristallizzata nel decreto ingiuntivo opposto per le ragioni meglio indicate in citazione.
La causa veniva iscritta al numero di ruolo 419/2020 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 01/09/2020, si costituiva in giudi- zio l' eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'avversa opposizione, essendo il decreto ingiuntivo stato ritualmente notificato, pre- vie opportune verifiche, presso la sede legale risultante presso l'Agenzia delle Entrate - alla quale, per legge, le associazioni non riconosciute sono obbligate a comunicare la sede legale al momento dell'attribuzione del codice fiscale ai sensi del DPR n.605/73, nonché a comunicare ogni eventuale sua variazione, perché possa essere opponibile ai Cont terzi -, nonché dal sito dell' Basilicata.
Deduceva, inoltre, la contraddittorietà dell'avversa ricostruzione, avendo ammesso la stessa parte opponente di aver ricevuto la notificazione, essendo venuta a conoscenza, - senza fornirne prova - del decreto opposto solo in data 04/03/2020, allorquando veniva rinvenuto in cassetta l'avviso di giacenza proprio presso la sede che si assume essere quella legale, ovvero in Via Roma n. 104 – Palazzo Comunale. Evidenziava, in ogni ca- so, come il ritardo con cui controparte prendeva visione dell'atto fosse imputabile alla stessa ingiunta, per imperizia ed incuria nella gestione della corrispondenza.
Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'avversa opposizione, avendo ampiamente do- cumentato il proprio credito.
Concludeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo altresì la condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese ed onorari del giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi an- ticipatario.
Con ordinanza del 23/09/2020 la causa veniva rinviata all'udienza del 12/07/2021 per la precisazione delle conclusioni, non essendo stati richiesti i termini ex art. 183 c.p.c. A
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seguito di alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, con provvedimento del
18/01/2022 veniva disposta la riunione al giudizio n. 419/2020 R.G. del procedimento n. 420/2020 R.G., avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il precetto notificato dall , fondato Controparte_1
sul titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 447/2019.
A sostegno dell'opposizione a precetto, parte opponente sollevava i medesimi posti a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opposta, costituitasi anche nel giudizio n. 420/2020, eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, non potendo tale do- glianza essere fatta valere in sede di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., nonché la inammissibilità delle eccezioni attinenti al merito della pretesa creditoria, essendo quest'ultima ormai cristallizzatasi nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo e inoppu- gnabile.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione a precetto proposta da controparte, chiedendo altresì la condanna di quest'ultima al risarcimento ex art. 96 c.p.c. con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Respinta la richiesta di sospensione formulata da parte opponente, la causa veniva rin- viata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 12/07/2021 e, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio, la causa veniva riunita, come detto, al giudizio n.
419/2020 R.G.
I giudizi così riuniti, a seguito del subentro dello scrivente sul ruolo, venivano così rin- viati per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
18/11/2025.
Spirato il termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 18/11/2025, la cau- sa viene decisa nei seguenti termini.
Tanto l'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto in- giuntivo n. 447/2019, quanto l'opposizione a precetto vanno dichiarate inammissibili.
In particolare, con riferimento all'opposizione ex art. 650 c.p.c. oggetto del giudizio n.
419/2020, giova premettere come ai fini della ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non solo occorre l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non ab- bia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di propor-
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re una tempestiva opposizione (Cassazione civile , sez. VI , 27/09/2021 , n. 26155; Cor- te di Cassazione, ordinanza n. 2608 del 02/02/2018).
Ebbene, nella vicenda in esame, non solo l'opponente non ha assolto all'onere di prova- re il nesso di causalità che legherebbe la presunta irregolarità della notifica alla tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto, ma le sue deduzioni sono state altresì smen- tite per tabulas da parte opposta, che ha dimostrato, mediante la documentazione versa- ta in atti, la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, parte opposta ha dato prova di aver provveduto a notificare il decreto ingiuntivo n. 447/2019 presso la sede legale risultante presso l'Agenzia delle Entrate, interrogata in data 25/07/2020 (all. 3 comparsa di costituzione), alla quale le associazioni non ricono- sciute sono obbligate, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 605/73, a comunicare la sede legale al momento dell'attribuzione del codice fiscale, nonché a comunicare ogni even- tuale sua variazione, perché possa essere opponibile ai terzi.
Inoltre, è la stessa opponente ad affermare nel proprio atto di citazione di aver rinvenuto l'avviso di giacenza relativo al tentativo di notifica del decreto monitorio effettuato da controparte, nella cassetta postale presso via Roma 104 – Palazzo Comunale, ovvero proprio quella che la assume essere la propria sede legale. Tale cir- Parte_1
costanza impone di ritenere, in mancanza di ricostruzioni alternative fornite dall'opponente, la quale ha finanche omesso di articolare mezzi di prova in proposito, che la notifica dell'opposto decreto ingiuntivo sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, al quale solo può essere imputata, per il principio generale di autorespon- sabilità, la mancata tempestiva verifica del contenuto della cassetta postale.
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta avver- so il decreto ingiuntivo n. 447/2019, già dichiarato esecutivo, che pertanto va conferma- to.
Essendo stata accertata la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, va di- chiarata altresì inammissibile, per giurisprudenza pacifica e costante, l'opposizione a precetto oggetto del giudizio n. 420/2020 R.G., avendo parte opponente sollevato, in uno all'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, esclusivamente motivi attinenti al merito della pretesa creditoria. Ed invero, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la con- testazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provve-
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dimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, es- ser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (Trib. Benevento, sez. I, 07.01.2021, n. 8; cfr. anche Trib. Castrovillari, sez. I, 05.01.2021, n. 21 che afferma che: “quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provviso- riamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico pagina 7 di 8 ri- medio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fat- te valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella ine- sistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella pre- senza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”). Anche la
Suprema Corte di legittimità ha chiarito che nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi,
“la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono es- sere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è sta- ta (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277; conforme a Cass.
Civ. ordinanza 2 agosto 2021, n. 22090).
In sostanza, è precluso al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedot- ti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (così Cass.
n. 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000). Diversamente opi- nando, si minerebbe alla radice il concetto di titolo esecutivo come strutturato dall'art. 474 c.p.c.
Dal momento che, nel caso di specie, l'opponente nel merito si è limitato esclusivamen- te ad affidare all'opposizione contestazioni relative alla fondatezza della pretesa credito- ria che avrebbero dovuto, al contrario, essere fatte valere nel diverso giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo che, si ribadisce, è stato regolarmente notificato dal creditore opposto presso la sede legale risultante dalle informazioni anagrafiche disponibili pres- so l'Agenzia delle Entrate, non può che concludersi anche sotto tale profilo per l'assoluta inammissibilità della spiegata opposizione.
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Da ultimo, va rigettata la domanda con la quale parte opposta ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., atteso che per giurisprudenza pacifica "in tema di respon- sabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'uffi- cio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr. ex plurimis,
Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007;
Cass. sez. un. n. 7583/2004).
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone infatti l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento pro- cessuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. ex plurimis Cass. nn. 3464/2017;19298/2016; 7726/2016;
3376/2016; 22289/2015; 3003/2014).
Nella fattispecie in esame, alcun elemento concreto può al riguardo desumersi dagli atti di causa, non risultando, in particolare, dimostrato - e prima ancora allegato - il pregiu- dizio asseritamente sofferto e non emergendo elementi di fatto in base ai quali even- tualmente operare una liquidazione equitativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in di- spositivo sulla base del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando le tariffe minime di cui al D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede in ordine ai procedimenti riuniti nn. 419 e 420/2020 R.G.:
- dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione pro- mossa ai sensi dell'art. 650 c.p.c. nel giudizio n. 419/2020 R.G. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 44/2019 già esecutivo;
- dichiara inammissibile, per quanto in motivazione, l'opposizione a precetto og- getto del giudizio n. 420/2020 R.G.;
- condanna la , in persona del Presidente pro tempore, alla re-Parte_1
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fusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da di- strarsi in favore dell'avv. Rosa Papaleo, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Lagonegro, 01/12/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello spirare del termine perentorio fissato per il depo- sito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 419 e 420 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertenti
TRA
) in persona del Presidente pro tempore, rap- Parte_1 P.IVA_1
presentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Biagio Giuseppe Pansardi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Lauria (Pz), via Cairoli n.107;
OPPONENTE
E
), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Papaleo, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Lauria
(PZ) alla TR NT IA 161;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 447/2019 ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e op- posizione precetto;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/03/2020, la in persona del Parte_1
Presidente pro tempore, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il de- creto ingiuntivo n. 447/2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma
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di € 6.500,00, oltre interessi e spese del procedimento, in favore dell'
[...]
, con sede in Venosa (Pz) alla piazza Orazio Flacco n.23. A Controparte_2
sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione, sosteneva la nullità della notifica del de- creto ingiuntivo, in quanto effettuata presso un indirizzo sbagliato, ossia Via Roma - Pa- lazzo Favazza, in luogo dell'indirizzo corretto di via Roma n.104 c/o Palazzo Comuna- le. Deduceva, pertanto, di essere venuta a conoscenza dell'atto solamente in data
04/03/2020, allorquando veniva rinvenuto nella cassetta postale presso la sede di Via
Roma n.104 c/o Palazzo Comunale l'avviso di giacenza.
Nel merito contestava la pretesa creditoria cristallizzata nel decreto ingiuntivo opposto per le ragioni meglio indicate in citazione.
La causa veniva iscritta al numero di ruolo 419/2020 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 01/09/2020, si costituiva in giudi- zio l' eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'avversa opposizione, essendo il decreto ingiuntivo stato ritualmente notificato, pre- vie opportune verifiche, presso la sede legale risultante presso l'Agenzia delle Entrate - alla quale, per legge, le associazioni non riconosciute sono obbligate a comunicare la sede legale al momento dell'attribuzione del codice fiscale ai sensi del DPR n.605/73, nonché a comunicare ogni eventuale sua variazione, perché possa essere opponibile ai Cont terzi -, nonché dal sito dell' Basilicata.
Deduceva, inoltre, la contraddittorietà dell'avversa ricostruzione, avendo ammesso la stessa parte opponente di aver ricevuto la notificazione, essendo venuta a conoscenza, - senza fornirne prova - del decreto opposto solo in data 04/03/2020, allorquando veniva rinvenuto in cassetta l'avviso di giacenza proprio presso la sede che si assume essere quella legale, ovvero in Via Roma n. 104 – Palazzo Comunale. Evidenziava, in ogni ca- so, come il ritardo con cui controparte prendeva visione dell'atto fosse imputabile alla stessa ingiunta, per imperizia ed incuria nella gestione della corrispondenza.
Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'avversa opposizione, avendo ampiamente do- cumentato il proprio credito.
Concludeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo altresì la condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese ed onorari del giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi an- ticipatario.
Con ordinanza del 23/09/2020 la causa veniva rinviata all'udienza del 12/07/2021 per la precisazione delle conclusioni, non essendo stati richiesti i termini ex art. 183 c.p.c. A
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seguito di alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, con provvedimento del
18/01/2022 veniva disposta la riunione al giudizio n. 419/2020 R.G. del procedimento n. 420/2020 R.G., avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il precetto notificato dall , fondato Controparte_1
sul titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 447/2019.
A sostegno dell'opposizione a precetto, parte opponente sollevava i medesimi posti a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opposta, costituitasi anche nel giudizio n. 420/2020, eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, non potendo tale do- glianza essere fatta valere in sede di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., nonché la inammissibilità delle eccezioni attinenti al merito della pretesa creditoria, essendo quest'ultima ormai cristallizzatasi nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo e inoppu- gnabile.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione a precetto proposta da controparte, chiedendo altresì la condanna di quest'ultima al risarcimento ex art. 96 c.p.c. con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Respinta la richiesta di sospensione formulata da parte opponente, la causa veniva rin- viata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 12/07/2021 e, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio, la causa veniva riunita, come detto, al giudizio n.
419/2020 R.G.
I giudizi così riuniti, a seguito del subentro dello scrivente sul ruolo, venivano così rin- viati per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
18/11/2025.
Spirato il termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 18/11/2025, la cau- sa viene decisa nei seguenti termini.
Tanto l'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto in- giuntivo n. 447/2019, quanto l'opposizione a precetto vanno dichiarate inammissibili.
In particolare, con riferimento all'opposizione ex art. 650 c.p.c. oggetto del giudizio n.
419/2020, giova premettere come ai fini della ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non solo occorre l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non ab- bia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di propor-
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re una tempestiva opposizione (Cassazione civile , sez. VI , 27/09/2021 , n. 26155; Cor- te di Cassazione, ordinanza n. 2608 del 02/02/2018).
Ebbene, nella vicenda in esame, non solo l'opponente non ha assolto all'onere di prova- re il nesso di causalità che legherebbe la presunta irregolarità della notifica alla tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto, ma le sue deduzioni sono state altresì smen- tite per tabulas da parte opposta, che ha dimostrato, mediante la documentazione versa- ta in atti, la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, parte opposta ha dato prova di aver provveduto a notificare il decreto ingiuntivo n. 447/2019 presso la sede legale risultante presso l'Agenzia delle Entrate, interrogata in data 25/07/2020 (all. 3 comparsa di costituzione), alla quale le associazioni non ricono- sciute sono obbligate, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 605/73, a comunicare la sede legale al momento dell'attribuzione del codice fiscale, nonché a comunicare ogni even- tuale sua variazione, perché possa essere opponibile ai terzi.
Inoltre, è la stessa opponente ad affermare nel proprio atto di citazione di aver rinvenuto l'avviso di giacenza relativo al tentativo di notifica del decreto monitorio effettuato da controparte, nella cassetta postale presso via Roma 104 – Palazzo Comunale, ovvero proprio quella che la assume essere la propria sede legale. Tale cir- Parte_1
costanza impone di ritenere, in mancanza di ricostruzioni alternative fornite dall'opponente, la quale ha finanche omesso di articolare mezzi di prova in proposito, che la notifica dell'opposto decreto ingiuntivo sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, al quale solo può essere imputata, per il principio generale di autorespon- sabilità, la mancata tempestiva verifica del contenuto della cassetta postale.
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta avver- so il decreto ingiuntivo n. 447/2019, già dichiarato esecutivo, che pertanto va conferma- to.
Essendo stata accertata la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, va di- chiarata altresì inammissibile, per giurisprudenza pacifica e costante, l'opposizione a precetto oggetto del giudizio n. 420/2020 R.G., avendo parte opponente sollevato, in uno all'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, esclusivamente motivi attinenti al merito della pretesa creditoria. Ed invero, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la con- testazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provve-
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dimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, es- ser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (Trib. Benevento, sez. I, 07.01.2021, n. 8; cfr. anche Trib. Castrovillari, sez. I, 05.01.2021, n. 21 che afferma che: “quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provviso- riamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico pagina 7 di 8 ri- medio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fat- te valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella ine- sistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella pre- senza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”). Anche la
Suprema Corte di legittimità ha chiarito che nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi,
“la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono es- sere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è sta- ta (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277; conforme a Cass.
Civ. ordinanza 2 agosto 2021, n. 22090).
In sostanza, è precluso al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedot- ti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (così Cass.
n. 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000). Diversamente opi- nando, si minerebbe alla radice il concetto di titolo esecutivo come strutturato dall'art. 474 c.p.c.
Dal momento che, nel caso di specie, l'opponente nel merito si è limitato esclusivamen- te ad affidare all'opposizione contestazioni relative alla fondatezza della pretesa credito- ria che avrebbero dovuto, al contrario, essere fatte valere nel diverso giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo che, si ribadisce, è stato regolarmente notificato dal creditore opposto presso la sede legale risultante dalle informazioni anagrafiche disponibili pres- so l'Agenzia delle Entrate, non può che concludersi anche sotto tale profilo per l'assoluta inammissibilità della spiegata opposizione.
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Da ultimo, va rigettata la domanda con la quale parte opposta ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., atteso che per giurisprudenza pacifica "in tema di respon- sabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'uffi- cio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr. ex plurimis,
Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007;
Cass. sez. un. n. 7583/2004).
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone infatti l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento pro- cessuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. ex plurimis Cass. nn. 3464/2017;19298/2016; 7726/2016;
3376/2016; 22289/2015; 3003/2014).
Nella fattispecie in esame, alcun elemento concreto può al riguardo desumersi dagli atti di causa, non risultando, in particolare, dimostrato - e prima ancora allegato - il pregiu- dizio asseritamente sofferto e non emergendo elementi di fatto in base ai quali even- tualmente operare una liquidazione equitativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in di- spositivo sulla base del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando le tariffe minime di cui al D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede in ordine ai procedimenti riuniti nn. 419 e 420/2020 R.G.:
- dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione pro- mossa ai sensi dell'art. 650 c.p.c. nel giudizio n. 419/2020 R.G. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 44/2019 già esecutivo;
- dichiara inammissibile, per quanto in motivazione, l'opposizione a precetto og- getto del giudizio n. 420/2020 R.G.;
- condanna la , in persona del Presidente pro tempore, alla re-Parte_1
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fusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da di- strarsi in favore dell'avv. Rosa Papaleo, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Lagonegro, 01/12/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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