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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1843 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1843 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 il patrocinio dell'Avv. CERVESI RI (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nata a [...] ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3
RI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 08/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN) il figlio , maggiorenne, ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente e, in data 11.12.2009, il figlio;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
PRONUNZIA SULLO STATUS
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a Parte_3
OL (RN) il 10 gennaio 1970 e nata a [...] il [...], matrimonio Parte_2
celebrato con rito concordatario in OL (RN) in data 12 ottobre 2002 con Atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di OL all'anno 2002, parte 1, n. 26.
2. Ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e degli altri incombenti di rito.
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
3. Affidare il figlio minore nato a Rimini l'[...] a [...] i genitori i Persona_3
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni inerenti salute, istruzione, residenza e di maggior interesse saranno prese congiuntamente dai genitori.
4. La prole avrà la residenza abituale presso la nuova residenza materna con collocazione a settimane alternate, con tempi paritari, presso ciascun genitore così come attualmente in atto e nel rispetto delle esigenze e volontà espresse dai figli.
5. Disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli (vitto e alloggio e ogni consumo primario) durante i periodi di permanenza presso la rispettiva abitazione. Mensilmente o all'occorrenza, il padre verserà alla madre, o viceversa, a seconda di chi abbia materialmente sostenuto pagina 2 di 3 l'esborso, il 50% delle restanti spese cd. ordinarie (ossia spese per vestiario, scarpe e barbiere per entrambi i figli).
6. Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno indicate a mero titolo esemplificativo in spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive, ricreative, previo accordo nonché spese per bolli, assicurazioni e carburante dei mezzi dei figli. SITUAZIONE PATRIMONIALE
7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale ad eccezione del pagamento posto a carico del sig. della somma di euro 10.000,00 indicata in Pt_1
separazione e che lo stesso continuerà a rimborsare ratealmente con versamenti mensili pari ad euro
100,00 fino al saldo e senza interesse alcuno.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 12.10.2002 in OL (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OL (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 26 Parte I Anno 2002 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1843 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 il patrocinio dell'Avv. CERVESI RI (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nata a [...] ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3
RI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 08/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN) il figlio , maggiorenne, ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente e, in data 11.12.2009, il figlio;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
PRONUNZIA SULLO STATUS
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a Parte_3
OL (RN) il 10 gennaio 1970 e nata a [...] il [...], matrimonio Parte_2
celebrato con rito concordatario in OL (RN) in data 12 ottobre 2002 con Atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di OL all'anno 2002, parte 1, n. 26.
2. Ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e degli altri incombenti di rito.
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
3. Affidare il figlio minore nato a Rimini l'[...] a [...] i genitori i Persona_3
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni inerenti salute, istruzione, residenza e di maggior interesse saranno prese congiuntamente dai genitori.
4. La prole avrà la residenza abituale presso la nuova residenza materna con collocazione a settimane alternate, con tempi paritari, presso ciascun genitore così come attualmente in atto e nel rispetto delle esigenze e volontà espresse dai figli.
5. Disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli (vitto e alloggio e ogni consumo primario) durante i periodi di permanenza presso la rispettiva abitazione. Mensilmente o all'occorrenza, il padre verserà alla madre, o viceversa, a seconda di chi abbia materialmente sostenuto pagina 2 di 3 l'esborso, il 50% delle restanti spese cd. ordinarie (ossia spese per vestiario, scarpe e barbiere per entrambi i figli).
6. Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno indicate a mero titolo esemplificativo in spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive, ricreative, previo accordo nonché spese per bolli, assicurazioni e carburante dei mezzi dei figli. SITUAZIONE PATRIMONIALE
7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale ad eccezione del pagamento posto a carico del sig. della somma di euro 10.000,00 indicata in Pt_1
separazione e che lo stesso continuerà a rimborsare ratealmente con versamenti mensili pari ad euro
100,00 fino al saldo e senza interesse alcuno.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 12.10.2002 in OL (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OL (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 26 Parte I Anno 2002 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3