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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025 , svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA elett. dom.to in Indirizzo
Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINI NATALINO elett.te Controparte_1 dom.to in CORSO V. EMANUELE, 21 C/O AVV. M. RAZZE' 63100 ASCOLI PICENO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il propone appello avverso la sentenza n. 394/2024 del 5.12.2024 del Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, notificata in data 9.12.2024 la quale, nella contumacia del , Parte_1 accoglieva il ricorso proposto da collaboratrice scolastica assunta con contratto a Controparte_1 tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2011. In particolare, il Tribunale condannava l'Amministrazione scolastica ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte pagina 1 di 4 ricorrente, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n.
1999/70/CE, concordando con la tesi della ricorrente secondo cui “alla data del 1.9.2011 (data di conferma in ruolo) l'anzianità di servizio della ricorrente era pari ad anni 10, mesi 9 e giorni 9, con conseguente applicazione della fascia retributiva 9 già a far data dal 22.03.2009, così maturando
l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 15 dal 22.03.2016 (già escluso l'anno 2013 per espressa disposizione di legge) e l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 21 dal 22.3.2022”, con conseguente condanna del ad adeguarne la posizione e progressione stipendiale in base al Parte_1 vigente CCNL Comparto Scuola e a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 4.291,87, con gli interessi dalla data della pronuncia al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado limitatamente al capo con il quale il Tribunale ha statuito che la ha diritto al passaggio alla 2^ fascia stipendiale (da 9 a 14 CP_1 anni) a far data dal 24.11.2009 anzichè dal 22.3.2009, nonché in relazione alla non corretta quantificazione delle differenze retributive spettanti, calcolate dal in € 1.963,29 e non nella Parte_1 somma di € 4.291,87 che il Tribunale ha statuito le debbano essere corrisposte a titolo di risarcimento del danno.
Chiede, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia accertato: - “che il passaggio alla 2^ fascia stipendiale (da 9 a 14 anni) della sig.ra è avvenuto in data CP_1
24.11.2009 e non in data 22.3.2009 con le conseguenziali variazioni delle date dei successivi passaggi alle ulteriori fasce stipendiali;
- e, per l'effetto, che l'importo spettante alla sig.ra a titolo CP_1 risarcitorio ammonta alla complessiva somma di € 1.963,29 e non già di € 4.291,87 come statuito dal
Tribunale di Ascoli Piceno. . Con vittoria o quanto meno compensazione delle spese di lite”.
Nel processo di appello si è costituita l'appellata, rilevando l'inammissibilità dell'appello, in quanto l'errore compiuto dal primo giudice avrebbe potuto emendarsi con la procedura di correzione, e contestando, comunque, la sua fondatezza, nonché l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Si premette che non è in contestazione il diritto affermato dalla sentenza impugnata al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata dalla prima della sua CP_1 assunzione nel ruolo del personale A.T.A. appartenente al profilo professionale dei collaboratori scolastici, con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2011. pagina 2 di 4 Dunque, è passata in giudicato l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui, a tutti gli effetti giuridici, alla data dell'1/09/2011 l'anzianità di servizio della ricorrente era di complessivi anni
10, mesi 9 e giorni 9.
Ciò che il contesta è, infatti, la decorrenza del passaggio alla 2^ fascia stipendiale (da Parte_1
9 a 14 anni) che, secondo l'appellante, deve accertarsi essere avvenuto in data 24.11.2009 e non in data
22.3.2009, nonché il conteggio delle conseguenti differenze retributive calcolate dal primo giudice.
In proposito, va, innanzitutto, escluso che l'appello sia inammissibile atteso che ciò che si lamenta non è la mera commissione di un errore materiale che, come noto, consiste in un difetto di corrispondenza tra il contenuto “ideale” della sentenza e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici, non incidendo sul contenuto sostanziale della decisione.
Nel caso in esame non vi è alcuna divergenza tra quanto deciso e quanto rappresentato graficamente, ovvero non vi è stata alcuna svista del giudice che ha, infatti, accolto la domanda aderendo alla tesi della ricorrente che esattamente chiedeva di calcolarsi la decorrenza del passaggio alla seconda fascia stipendiale dal 22.3.2009.
Di qui, correttamente, il si è avvalso dell'appello per emendare l'errore concettuale Parte_1 commesso dal giudice.
Ebbene, sul punto la parte appellata nessuna specifica contestazione ha mosso, limitandosi a riproporre le difese di cui al primo grado in merito al principio di non discriminazione, questione che, tuttavia, non è toccata dall'avversa impugnazione.
Al contrario, l'appellante ha correttamente evidenziato che, se alla data dell'1.9.2011,
l'anzianità di servizio della ricorrente era pari a 10 anni 9 mesi e 9 giorni (così come statuito in sentenza), la doveva avere raggiunto l'anzianità di 9 anni 0 mesi e 0 giorni (con il CP_1 conseguente diritto all'inquadramento nella 2^ fascia stipendiale) un anno 9 mesi 9 giorni prima, ovvero in data 24 novembre 2009. La diversa decorrenza al 22.3.2009 non trova spiegazione né in sentenza né nell'atto di costituzione della parte appellata, sicché, alla luce dell'incontestabile conteggio matematico rappresentato nell'atto di appello, lo stesso deve ritenersi corretto.
Dall'errore commesso dal primo giudice sulla scorta di una erronea rappresentazione nel ricorso introduttivo in primo grado, discende anche un diverso conteggio delle differenze retributive spettanti alla ricorrente.
In proposito, il appellante ha prodotto un apposito conteggio che la parte appellata ha Parte_1 omesso di contestare specificamente, limitandosi genericamente ad opporre l'inammissibilità della produzione di nuova documentazione in grado di appello, stante la contumacia in primo grado del
. Parte_1
pagina 3 di 4 Tuttavia, il conteggio allegato all'atto di appello non costituisce propriamente un documento di nuova produzione, avendo la mera funzione di sviluppare ed illustrare il conteggio delle differenze retributive già esposto nell'atto introduttivo, tant'è che poteva in esso essere integrato, come già fatto dalla parte ricorrente nel proprio ricorso introduttivo.
La stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 22670 del 19/10/2020) ha osservato come “Nel rito del lavoro, l'acquisizione di conteggi di parte ad opera del giudice di appello non integra violazione dell'art. 437 c.p.c., perché attraverso detta acquisizione il giudice non dà ingresso d'ufficio a nuovi mezzi di prova, ma invita la parte a compiere un'attività contabile che ben potrebbe essere svolta dal medesimo o affidata ad un consulente tecnico d'ufficio”.
D'altronde, a ben vedere il conteggio proposto dalla ricorrente in primo grado e fatto proprio dal primo giudice non appare neppure corretto (vedi mensilità di marzo 2023 che in busta paga riporta un lordo di euro 1702,77 mentre il conteggio pone tra il percepito la minor somma di euro 1657,18) né risulta verificabile in toto, avendo la ricorrente prodotto solo alcune delle buste paga necessarie.
Di conseguenza, in assenza di specifiche contestazioni, deve ritenersi corretto il nuovo conteggio proposto dal che porta a quantificare le differenze retributive spettanti alla Parte_1 ricorrente, calcolate, per il periodo 1.9.2028/31.12.2024, nella minor somma di euro € 1.963,29.
L'appello va, dunque, accolto con conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado.
Considerato il parziale accoglimento della domanda dell'originario ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio, ponendo la restante metà in capo al soccombente. Parte_1
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto conferma, accerta e dichiara il diritto di al passaggio alla 2^ fascia Controparte_1 stipendiale (da 9 a 14 anni) con decorrenza dal 24.11.2009 con le conseguenziali variazioni delle date dei successivi passaggi alle ulteriori fasce stipendiali;
2) condanna il appellante al pagamento Parte_1 in favore di delle differenze retributive pari ad euro 1.963,29 oltre interessi legali;
Controparte_1
3) compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna il a Parte_1 rifondere all'appellato la restante metà che liquida, per l'intero e per il primo grado, come da sentenza impugnata e per l'intero e per il secondo grado, in euro 2.000,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA
e CPA come per legge.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025 , svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA elett. dom.to in Indirizzo
Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINI NATALINO elett.te Controparte_1 dom.to in CORSO V. EMANUELE, 21 C/O AVV. M. RAZZE' 63100 ASCOLI PICENO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il propone appello avverso la sentenza n. 394/2024 del 5.12.2024 del Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, notificata in data 9.12.2024 la quale, nella contumacia del , Parte_1 accoglieva il ricorso proposto da collaboratrice scolastica assunta con contratto a Controparte_1 tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2011. In particolare, il Tribunale condannava l'Amministrazione scolastica ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte pagina 1 di 4 ricorrente, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n.
1999/70/CE, concordando con la tesi della ricorrente secondo cui “alla data del 1.9.2011 (data di conferma in ruolo) l'anzianità di servizio della ricorrente era pari ad anni 10, mesi 9 e giorni 9, con conseguente applicazione della fascia retributiva 9 già a far data dal 22.03.2009, così maturando
l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 15 dal 22.03.2016 (già escluso l'anno 2013 per espressa disposizione di legge) e l'ulteriore scatto stipendiale della fascia 21 dal 22.3.2022”, con conseguente condanna del ad adeguarne la posizione e progressione stipendiale in base al Parte_1 vigente CCNL Comparto Scuola e a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 4.291,87, con gli interessi dalla data della pronuncia al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado limitatamente al capo con il quale il Tribunale ha statuito che la ha diritto al passaggio alla 2^ fascia stipendiale (da 9 a 14 CP_1 anni) a far data dal 24.11.2009 anzichè dal 22.3.2009, nonché in relazione alla non corretta quantificazione delle differenze retributive spettanti, calcolate dal in € 1.963,29 e non nella Parte_1 somma di € 4.291,87 che il Tribunale ha statuito le debbano essere corrisposte a titolo di risarcimento del danno.
Chiede, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia accertato: - “che il passaggio alla 2^ fascia stipendiale (da 9 a 14 anni) della sig.ra è avvenuto in data CP_1
24.11.2009 e non in data 22.3.2009 con le conseguenziali variazioni delle date dei successivi passaggi alle ulteriori fasce stipendiali;
- e, per l'effetto, che l'importo spettante alla sig.ra a titolo CP_1 risarcitorio ammonta alla complessiva somma di € 1.963,29 e non già di € 4.291,87 come statuito dal
Tribunale di Ascoli Piceno. . Con vittoria o quanto meno compensazione delle spese di lite”.
Nel processo di appello si è costituita l'appellata, rilevando l'inammissibilità dell'appello, in quanto l'errore compiuto dal primo giudice avrebbe potuto emendarsi con la procedura di correzione, e contestando, comunque, la sua fondatezza, nonché l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Si premette che non è in contestazione il diritto affermato dalla sentenza impugnata al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata dalla prima della sua CP_1 assunzione nel ruolo del personale A.T.A. appartenente al profilo professionale dei collaboratori scolastici, con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2011. pagina 2 di 4 Dunque, è passata in giudicato l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui, a tutti gli effetti giuridici, alla data dell'1/09/2011 l'anzianità di servizio della ricorrente era di complessivi anni
10, mesi 9 e giorni 9.
Ciò che il contesta è, infatti, la decorrenza del passaggio alla 2^ fascia stipendiale (da Parte_1
9 a 14 anni) che, secondo l'appellante, deve accertarsi essere avvenuto in data 24.11.2009 e non in data
22.3.2009, nonché il conteggio delle conseguenti differenze retributive calcolate dal primo giudice.
In proposito, va, innanzitutto, escluso che l'appello sia inammissibile atteso che ciò che si lamenta non è la mera commissione di un errore materiale che, come noto, consiste in un difetto di corrispondenza tra il contenuto “ideale” della sentenza e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici, non incidendo sul contenuto sostanziale della decisione.
Nel caso in esame non vi è alcuna divergenza tra quanto deciso e quanto rappresentato graficamente, ovvero non vi è stata alcuna svista del giudice che ha, infatti, accolto la domanda aderendo alla tesi della ricorrente che esattamente chiedeva di calcolarsi la decorrenza del passaggio alla seconda fascia stipendiale dal 22.3.2009.
Di qui, correttamente, il si è avvalso dell'appello per emendare l'errore concettuale Parte_1 commesso dal giudice.
Ebbene, sul punto la parte appellata nessuna specifica contestazione ha mosso, limitandosi a riproporre le difese di cui al primo grado in merito al principio di non discriminazione, questione che, tuttavia, non è toccata dall'avversa impugnazione.
Al contrario, l'appellante ha correttamente evidenziato che, se alla data dell'1.9.2011,
l'anzianità di servizio della ricorrente era pari a 10 anni 9 mesi e 9 giorni (così come statuito in sentenza), la doveva avere raggiunto l'anzianità di 9 anni 0 mesi e 0 giorni (con il CP_1 conseguente diritto all'inquadramento nella 2^ fascia stipendiale) un anno 9 mesi 9 giorni prima, ovvero in data 24 novembre 2009. La diversa decorrenza al 22.3.2009 non trova spiegazione né in sentenza né nell'atto di costituzione della parte appellata, sicché, alla luce dell'incontestabile conteggio matematico rappresentato nell'atto di appello, lo stesso deve ritenersi corretto.
Dall'errore commesso dal primo giudice sulla scorta di una erronea rappresentazione nel ricorso introduttivo in primo grado, discende anche un diverso conteggio delle differenze retributive spettanti alla ricorrente.
In proposito, il appellante ha prodotto un apposito conteggio che la parte appellata ha Parte_1 omesso di contestare specificamente, limitandosi genericamente ad opporre l'inammissibilità della produzione di nuova documentazione in grado di appello, stante la contumacia in primo grado del
. Parte_1
pagina 3 di 4 Tuttavia, il conteggio allegato all'atto di appello non costituisce propriamente un documento di nuova produzione, avendo la mera funzione di sviluppare ed illustrare il conteggio delle differenze retributive già esposto nell'atto introduttivo, tant'è che poteva in esso essere integrato, come già fatto dalla parte ricorrente nel proprio ricorso introduttivo.
La stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 22670 del 19/10/2020) ha osservato come “Nel rito del lavoro, l'acquisizione di conteggi di parte ad opera del giudice di appello non integra violazione dell'art. 437 c.p.c., perché attraverso detta acquisizione il giudice non dà ingresso d'ufficio a nuovi mezzi di prova, ma invita la parte a compiere un'attività contabile che ben potrebbe essere svolta dal medesimo o affidata ad un consulente tecnico d'ufficio”.
D'altronde, a ben vedere il conteggio proposto dalla ricorrente in primo grado e fatto proprio dal primo giudice non appare neppure corretto (vedi mensilità di marzo 2023 che in busta paga riporta un lordo di euro 1702,77 mentre il conteggio pone tra il percepito la minor somma di euro 1657,18) né risulta verificabile in toto, avendo la ricorrente prodotto solo alcune delle buste paga necessarie.
Di conseguenza, in assenza di specifiche contestazioni, deve ritenersi corretto il nuovo conteggio proposto dal che porta a quantificare le differenze retributive spettanti alla Parte_1 ricorrente, calcolate, per il periodo 1.9.2028/31.12.2024, nella minor somma di euro € 1.963,29.
L'appello va, dunque, accolto con conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado.
Considerato il parziale accoglimento della domanda dell'originario ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio, ponendo la restante metà in capo al soccombente. Parte_1
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto conferma, accerta e dichiara il diritto di al passaggio alla 2^ fascia Controparte_1 stipendiale (da 9 a 14 anni) con decorrenza dal 24.11.2009 con le conseguenziali variazioni delle date dei successivi passaggi alle ulteriori fasce stipendiali;
2) condanna il appellante al pagamento Parte_1 in favore di delle differenze retributive pari ad euro 1.963,29 oltre interessi legali;
Controparte_1
3) compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna il a Parte_1 rifondere all'appellato la restante metà che liquida, per l'intero e per il primo grado, come da sentenza impugnata e per l'intero e per il secondo grado, in euro 2.000,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA
e CPA come per legge.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini pagina 4 di 4