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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n. 15920 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 15,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Parte_1 discendenza paterna e post unità d'Italia
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza.
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12920/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15920 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DO Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5 CP_4
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.04.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso 31.10.2023
1. (C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._1 a Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile), ivi residente in [...]ÃO US (cap
89980),
2. (C.F. ), nato il [...] a Controparte_2 C.F._2
Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile) ed ivi residente in [...]ÃO US (cap 89980),
3. (C.F. ), nato l'[...] a [...], Stato di Controparte_3 C.F._3 NÁ (Brasile) in proprio ed in unione con la coniuge , nata Controparte_11 l'11/11/1975 a Palotina, Stato di NÁ (Brasile) nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori
4. (C.F. ), nata il [...] Controparte_4 C.F._4
a Palotina, Stato di NÁ (Brasile)
5. (C.F. ), nato il [...] a Controparte_5 C.F._5 Palotina, Stato di NÁ (Brasile), tutti ivi residenti in [...]
6. (C.F. ), nata il Controparte_6 C.F._6
25/06/2003 a Palotina, Stato di NÁ (Brasile), ivi residente in [...]
7. (C.F. ), nato il [...] Palotina, Controparte_7 C.F._7 Stato di NÁ (Brasile) in proprio ed in unione con la coniuge Controparte_12
, nata il [...] a [...]ê, Stato di TA TE (Brasile), nella qualità di
[...] esercenti la responsabilità genitoriale sui minori 8. (C.F. ), nata il [...] a Controparte_8 C.F._8 Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile)
9. (C.F. ), nato il [...] Parte_2 C.F._9 Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile) tutti ivi residenti in [...]ÃO US (cap
89980)
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_10 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i Signori , nato il Controparte_1
10/10/2003 a Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile), Controparte_2
, nato il [...] a [...]ê, Stato di TA TE (Brasile),
[...] [...]
, nato l'[...] a [...], Stato di NÁ (Brasile), CP_3 [...]
, nata il [...] a [...], Stato di NÁ (Brasile), Controparte_4 [...]
, nato il [...] a [...], Stato di NÁ (Brasile), Controparte_5 [...]
, nata il [...] a [...], Stato di NÁ (Brasile), Controparte_6
nato il [...] Palotina, Stato di NÁ (Brasile), Controparte_7
, nata il [...] a [...]ê, Stato di TA TE Controparte_8
(Brasile) e , nato il [...] Campo Erê, Stato di Parte_2
TA TE (Brasile) sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_10 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dott. Giovanni Calasso 3
Con vittoria di onorari, competenze e spese.
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il Persona_1 5/7/1863, figlio di e , emigrato in Brasile ove si Persona_2 Persona_3 sposava con il 03/08/1889 e dove moriva in Brasile il 13/06/1950 Persona_4 senza mai avere richiesto la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare a quella italiana.
Ddalla loro unione nasceva:
• a Vila Rica, nello Stato Rio Grande do Sul (Brasile) il 29/10/1894
[...]
il quale si sposava in Brasile con il Per_5 Controparte_13
28/07/1917 e dalla loro unione nasceva:
➢ a Erechim, nello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) il 19/10/1919
[...]
il quale si sposava in Brasile il 23/03/1943 con Persona_6
. Dalla loro unione nasceva: Persona_7
✓ nello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile), il 21/09/1944, il ricorrente il quale si sposava in Brasile il Controparte_7
9/7/1973 con . Dalla loro unione si originavano due CP_14 rami di discendenza:
❖ I ramo: il ricorrente nato a [...], Controparte_3 Stato di NÁ (Brasile) l'8/11/1975 il quale si sposava in Brasile con il 20/10/2000 e Controparte_11 dalla loro unione nascevano i tre ricorrenti:
▪ il Controparte_6
25/06/2003 a Palotina, Stato di NÁ (Brasile)
▪ il Controparte_4
30/11/2010 a Palotina, Stato di NÁ (Brasile)
▪ il 22/12/2015 a Controparte_5
Palotina, Stato di NÁ (Brasile)
❖ II ramo: il ricorrente nato Controparte_7 il 30/03/1979 Palotina, Stato di NÁ (Brasile) che si sposava in Brasile con Controparte_12 l'11/04/2003 e dalla loro unione nascevano i quattro ricorrenti:
▪ DO il Controparte_1
10/10/2003 a Campo Erê, Stato di TA TE
(Brasile)
▪ DO il Controparte_2
22/06/2005 a Campo Erê, Stato di TA TE
(Brasile)
▪ DO il Controparte_8
22/03/2014 a Campo Erê, Stato di TA TE
(Brasile)
▪ DO il Controparte_9
21/03/2016 Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile) -.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e ordinanza nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 4
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 nato a [...] il [...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_10 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_1
Carbonera (TV) il 5/7/1863
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Dott. Giovanni Calasso 5
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_10 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_10 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia, 10-15.04.2025 IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n. 15920 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 15,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Parte_1 discendenza paterna e post unità d'Italia
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza.
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12920/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15920 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DO Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5 CP_4
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.04.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso 31.10.2023
1. (C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._1 a Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile), ivi residente in [...]ÃO US (cap
89980),
2. (C.F. ), nato il [...] a Controparte_2 C.F._2
Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile) ed ivi residente in [...]ÃO US (cap 89980),
3. (C.F. ), nato l'[...] a [...], Stato di Controparte_3 C.F._3 NÁ (Brasile) in proprio ed in unione con la coniuge , nata Controparte_11 l'11/11/1975 a Palotina, Stato di NÁ (Brasile) nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori
4. (C.F. ), nata il [...] Controparte_4 C.F._4
a Palotina, Stato di NÁ (Brasile)
5. (C.F. ), nato il [...] a Controparte_5 C.F._5 Palotina, Stato di NÁ (Brasile), tutti ivi residenti in [...]
6. (C.F. ), nata il Controparte_6 C.F._6
25/06/2003 a Palotina, Stato di NÁ (Brasile), ivi residente in [...]
7. (C.F. ), nato il [...] Palotina, Controparte_7 C.F._7 Stato di NÁ (Brasile) in proprio ed in unione con la coniuge Controparte_12
, nata il [...] a [...]ê, Stato di TA TE (Brasile), nella qualità di
[...] esercenti la responsabilità genitoriale sui minori 8. (C.F. ), nata il [...] a Controparte_8 C.F._8 Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile)
9. (C.F. ), nato il [...] Parte_2 C.F._9 Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile) tutti ivi residenti in [...]ÃO US (cap
89980)
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_10 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i Signori , nato il Controparte_1
10/10/2003 a Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile), Controparte_2
, nato il [...] a [...]ê, Stato di TA TE (Brasile),
[...] [...]
, nato l'[...] a [...], Stato di NÁ (Brasile), CP_3 [...]
, nata il [...] a [...], Stato di NÁ (Brasile), Controparte_4 [...]
, nato il [...] a [...], Stato di NÁ (Brasile), Controparte_5 [...]
, nata il [...] a [...], Stato di NÁ (Brasile), Controparte_6
nato il [...] Palotina, Stato di NÁ (Brasile), Controparte_7
, nata il [...] a [...]ê, Stato di TA TE Controparte_8
(Brasile) e , nato il [...] Campo Erê, Stato di Parte_2
TA TE (Brasile) sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_10 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dott. Giovanni Calasso 3
Con vittoria di onorari, competenze e spese.
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il Persona_1 5/7/1863, figlio di e , emigrato in Brasile ove si Persona_2 Persona_3 sposava con il 03/08/1889 e dove moriva in Brasile il 13/06/1950 Persona_4 senza mai avere richiesto la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare a quella italiana.
Ddalla loro unione nasceva:
• a Vila Rica, nello Stato Rio Grande do Sul (Brasile) il 29/10/1894
[...]
il quale si sposava in Brasile con il Per_5 Controparte_13
28/07/1917 e dalla loro unione nasceva:
➢ a Erechim, nello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) il 19/10/1919
[...]
il quale si sposava in Brasile il 23/03/1943 con Persona_6
. Dalla loro unione nasceva: Persona_7
✓ nello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile), il 21/09/1944, il ricorrente il quale si sposava in Brasile il Controparte_7
9/7/1973 con . Dalla loro unione si originavano due CP_14 rami di discendenza:
❖ I ramo: il ricorrente nato a [...], Controparte_3 Stato di NÁ (Brasile) l'8/11/1975 il quale si sposava in Brasile con il 20/10/2000 e Controparte_11 dalla loro unione nascevano i tre ricorrenti:
▪ il Controparte_6
25/06/2003 a Palotina, Stato di NÁ (Brasile)
▪ il Controparte_4
30/11/2010 a Palotina, Stato di NÁ (Brasile)
▪ il 22/12/2015 a Controparte_5
Palotina, Stato di NÁ (Brasile)
❖ II ramo: il ricorrente nato Controparte_7 il 30/03/1979 Palotina, Stato di NÁ (Brasile) che si sposava in Brasile con Controparte_12 l'11/04/2003 e dalla loro unione nascevano i quattro ricorrenti:
▪ DO il Controparte_1
10/10/2003 a Campo Erê, Stato di TA TE
(Brasile)
▪ DO il Controparte_2
22/06/2005 a Campo Erê, Stato di TA TE
(Brasile)
▪ DO il Controparte_8
22/03/2014 a Campo Erê, Stato di TA TE
(Brasile)
▪ DO il Controparte_9
21/03/2016 Campo Erê, Stato di TA TE (Brasile) -.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e ordinanza nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 4
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 nato a [...] il [...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_10 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_1
Carbonera (TV) il 5/7/1863
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Dott. Giovanni Calasso 5
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_10 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_10 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia, 10-15.04.2025 IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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