Ordinanza cautelare 6 luglio 2023
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02820/2023 REG.RIC.
N. 02646/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2820 del 2023, proposto da
IO Di ES, Massima Antifunario, NZ RU, NA Cestrone, Armando Antifunario, GO Di ES, TA CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Tamburrino, Giuseppe Tamburrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2024, proposto da
IO Di ES, Massima Antifunario, NZ RU, NA Cestrone, Armando Antifunario, GO Di ES, TA CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Tamburrino, Giuseppe Tamburrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antimo Buonamano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
quanto al ricorso n. 2820 del 2023:
a) dell'ordinanza del Responsabile p.t. del Settore Assetto del Territorio n. 12/23 del 6/4/2023, avente ad oggetto: “Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino” relativa ad un fabbricato per civile abitazione sito in Sessa Aurunca (CE), frazione Ponte, via Sessa-Cassino, censito in catasto urbano al foglio 49 p.lla 246 sub 12, notificata ai ricorrenti in data 13/4/2023;
b) in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui il verbale di sopralluogo prot. 2605/22PM dell'8/10/2022 e la relazione di sopralluogo acquisita al prot. gen. n. 41612 del 30/11/2022, nonché, per quanto possa occorrere, l'ordinanza di demolizione n. 28/2022, richiamati nella premessa del provvedi-mento impugnato sub a);
quanto al ricorso n. 2646 del 2024:
c) del provvedimento del Responsabile del Settore X SUE del Comune di Sessa Aurunca del 9.1.2024, Prot. n. 0001597 dell’11.1.2024, avente ad oggetto: “Diniego definitivo pratica n. PDC33/2023 del 26/06/2023 Prot. Gen. n. 22355 per “Accertamento di conformità ai sensi dell'Art.36 del D.P.R. 380/2001 di un fabbricato esistente oggetto di ordinanza di demolizione e remissione in pristino (art.31 DPR 380/01) n.12/23 reg. del 06/04/2023” relativa all’immobile sito in Via Sessa - Cassino 15 - Fg. 49 Map. 246 Sub. 5-6-7-8/9-11-13.”;
d) in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui la comunicazione di preavviso di diniego emessa in data 05/12/2023 con prot. 43345, ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge n. 241 del 1990, nonché la relazione del Responsabile del Procedimento ivi richiamata;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sessa Aurunca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. CA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Con il ricorso n. 2820, regolarmente notificato, i ricorrenti, proprietari di distinte porzioni di un fabbricato per civile abitazione sito in Sessa Aurunca (CE), frazione Ponte, via Sessa-Cassino, hanno impugnato l’ordinanza del Responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 12/23 del 6 aprile 2023, recante “Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino” relativa al suddetto fabbricato, censito in catasto urbano al foglio 49, particella 246, sub 12, notificata in data 13 aprile 2023. Con il medesimo gravame, sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il verbale di sopralluogo prot. n. 2605/22PM dell’8 ottobre 2022, la relazione di sopralluogo acquisita al prot. gen. n. 41612 del 30 novembre 2022 nonché, per quanto occorra, l’ordinanza di demolizione n. 28/2022, richiamata nella premessa del provvedimento oggetto di impugnazione.
I ricorrenti espongono di essere proprietari, ciascuno per parti diverse e distinte e non per quote indivise, del fabbricato per civile abitazione sito in Sessa Aurunca (CE), frazione Ponte, via Sessa-Cassino, censito in catasto urbano al foglio 49, particella 246, subalterni 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 13, avendo acquisito le rispettive unità immobiliari in forza di distinti titoli di provenienza (atti di donazione e di compravendita), puntualmente indicati in ricorso. Il fabbricato, di tipo residenziale, è descritto come composto da un piano terra, un piano primo e un piano sottotetto, collegati da vano scala, con struttura portante verticale in muratura di tufo e pilastri e solai in latero-cemento.
In punto di ricostruzione dei presupposti di fatto del provvedimento impugnato, il Comune, nella memoria di costituzione, riferisce che l’attivazione del procedimento sanzionatorio trae origine da una denuncia orale presentata in data 23 settembre 2022 e il 3 ottobre 2022, cui ha fatto seguito un primo intervento del personale della Polizia municipale, quindi il verbale di sopralluogo prot. n. 2605/22PM dell’8 ottobre 2022. In tale contesto si dava atto della presenza di materiali e di lavori in corso, con rinvio ad un successivo accertamento edilizio-urbanistico da parte del Settore Assetto del Territorio.
A seguito di ulteriore accesso, effettuato in data 22 novembre 2022, i tecnici comunali accertavano la presenza di un manufatto sviluppato su tre livelli fuori terra, costituito da struttura in muratura portante di tufo e solai in latero-cemento, con copertura piana a terrazzo praticabile. Dalla relazione di sopralluogo, acquisita al prot. gen. n. 41612 del 30 novembre 2022, risulta che il fabbricato è composto, oltre che dall’unità al piano terra oggetto di specifica verifica, da altre unità abitative ai piani superiori, che sarebbero state oggetto di successivi accertamenti, previa comunicazione ai relativi proprietari.
1.2. Con riguardo alla legittimazione edilizia dell’immobile, la relazione tecnica comunale dà atto che la proprietà risultava solo parzialmente assistita dalla concessione edilizia n. 17/1968, rilasciata per un fabbricato per civile abitazione costituito da un piano terra, un primo piano e un sottotetto con copertura a due falde. Nel corso del sopralluogo venivano tuttavia rilevate plurime difformità rispetto al titolo abilitativo, tra cui: (i) un ampliamento del locale deposito/garage sul lato est, di forma irregolare, di circa 12,50 mq per altezza 2,80 m, qualificato come “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, tale da determinare incremento della volumetria del piano terra e della superficie non residenziale in corrispondenza del piano primo; (ii) la presenza, in fase di demolizione, di un piccolo vano presumibilmente adibito a w.c., posto nell’angolo sud-ovest del garage, realizzato in assenza di titolo edilizio; (iii) la violazione della distanza di 1,5 metri dal ciglio della strada vicinale Festola, prevista dagli elaborati allegati alla concessione, risultando invece il fabbricato edificato sul confine con detta strada; (iv) la circostanza che il fabbricato risulti, nello stato di fatto, sopraelevato rispetto a quanto assentito, con un ulteriore livello rispetto alla licenza edilizia n. 17/1968; (v) un’altezza complessiva superiore a m. 10,50 dal piano di fondazione. Sulla base di tali elementi, la relazione qualifica le opere come eseguite in variazione essenziale rispetto alla concessione n. 17/1968, ai sensi degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/2001, nonché in assenza di titolo edilizio e senza la prescritta denuncia dei lavori in zona sismica.
1.3. Il Comune espone, ancora, che, acquisita la documentazione e le denunce/esposti dei privati, è stata effettuata una visura catastale in relazione alle proprietà degli odierni ricorrenti e che, sulla base degli esiti dell’istruttoria tecnica, veniva comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, con nota prot. n. 3301 del 26 gennaio 2023, nella quale si contestavano le variazioni essenziali rispetto alla concessione edilizia n. 17/1968 e la realizzazione, in completa assenza di titolo, di una mansarda insistente sul sub 11 della medesima particella. I ricorrenti trasmettevano, in data 6 marzo 2023, la nota prot. n. 7940, con cui si limitavano a chiedere la sospensione del procedimento, senza articolare osservazioni di merito o produrre documentazione istruttoria.
1.4. All’esito di tale fase, l’ente locale adottava l’ordinanza n. 12 del 6 aprile 2023, con cui, richiamati gli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 e la disciplina in materia di costruzioni in zona sismica, veniva ordinata ai proprietari delle varie porzioni del fabbricato – e, per ciascuno di essi, “indistintamente e collettivamente” – la demolizione delle opere ritenute abusive e la rimessione in pristino dei luoghi, con contestuale previsione, per il caso di inottemperanza, dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e delle aree di sedime.
1.5. Avverso tale ordinanza, gli odierni ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, articolando diversi motivi di censura. In via preliminare essi insistono sulla ricostruzione storica dell’immobile, richiamando una relazione tecnica asseverata redatta dal loro consulente, secondo cui il fabbricato sarebbe stato realizzato, in parte, anteriormente al 1° settembre 1967 (porzioni censite al foglio 49, particella 246, sub 5 e sub 13) e, per la restante parte, in forza di autorizzazione edilizia rilasciata con atto n. 17/1968, comunque anteriormente all’adozione dello strumento urbanistico comunale (piano di fabbricazione e regolamento edilizio), approvato nel 1971-1972.
1.6. I ricorrenti muovono al provvedimento le censure di seguito descritte.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e ss., 31, comma 2, 93, comma 1, e 97, comma 1, d.P.R. n. 380/2001; violazione dell’art. 2, ultimo comma, l. n. 241/1990 e dei principi di collaborazione, buona fede e “clare loqui”; eccesso di potere per indeterminatezza, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo, sviamento.
I ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata, pur premurandosi in premessa di individuare le distinte posizioni proprietarie, ingiunge a tutti i destinatari, indistintamente, la demolizione di “tutte” le opere ritenute abusive, senza distinguere le singole responsabilità e senza correlare il precetto demolitorio alle specifiche porzioni immobiliari di relativa titolarità. Secondo la prospettazione attorea, in tal modo verrebbe violato l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che impone di indirizzare l’ingiunzione di demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso, indicando nel provvedimento l’area da acquisire. Aggiungono che l’ordinanza non individua le particelle e i subalterni interessati dalle singole opere abusive e risulta quindi intrinsecamente indeterminata ed ineseguibile, poiché imporrebbe ad alcuni destinatari di intervenire su porzioni di fabbricato altrui. Sottolineano, infine, che lo stesso Comune avrebbe riconosciuto l’estraneità di alcune proprietà rispetto ad alcune contestazioni (in particolare, ampliamento del deposito/garage al piano terra e demolizione del vano w.c.), il che confermerebbe l’illegittimo cumulo soggettivo e oggettivo del comando demolitorio.
II) Violazione dell’art. 10 l. n. 765/1967; violazione degli artt. 83 e 93 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 17 e 19 l. n. 64/1974; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà.
In tale motivo si contesta la ricostruzione operata dal Comune in ordine all’epoca di realizzazione delle opere e, conseguentemente, all’obbligo di munirsi del titolo edilizio e della denuncia al Genio civile. I ricorrenti sostengono che la porzione principale del fabbricato sarebbe stata edificata in epoca anteriore alla piena operatività dell’obbligo di licenza edilizia generalizzata al di fuori dei centri abitati e della disciplina sulle distanze minime introdotta dal d.m. n. 1444/1968, richiamando la relazione tecnica asseverata che individua l’inizio dei lavori nel gennaio 1968 e la presentazione della domanda di autorizzazione edilizia in data 10 ottobre 1967. A loro avviso, l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato tali elementi, omettendo ogni approfondimento sull’evoluzione normativa e sulla disciplina transitoria in materia edilizia e sismica.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6-bis, 22, 31, 32, 34 e 37 d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per errore nei presupposti, erronea rappresentazione dello stato di fatto, manifesta ingiustizia e sviamento.
Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano l’erroneità della qualificazione giuridica che il Comune ha attribuito alle opere contestate, osservando che l’Amministrazione ha ritenuto necessario il permesso di costruire sulla base di una lettura inesatta dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001. In particolare, l’ordinanza impugnata qualifica come “nuova costruzione” l’ampliamento del locale adibito a deposito/garage, sul lato est, di forma irregolare e di circa mq 12,50 per un’altezza di m 2,80, per un volume complessivo stimato in mc 35. I ricorrenti contestano tale conclusione, evidenziando che l’intervento costituisce pertinenza dell’immobile principale, del quale integra un mero ampliamento funzionale, e che, per le sue ridotte dimensioni — nettamente inferiori al 10% del volume dell’intero fabbricato — non determina alcun aggravio del carico urbanistico né un’alterazione significativa dell’assetto del territorio. Da ciò deducono che l’opera, al più, avrebbe richiesto la presentazione di una S.C.I.A., D.I.A. o C.I.L.A., sicché l’ordine di demolizione risulta illegittimo, dovendo l’eventuale illecito essere sanzionato esclusivamente in via pecuniaria.
I ricorrenti contestano, inoltre, la valutazione comunale relativa alla demolizione del piccolo vano, presumibilmente adibito a w.c., ubicato nell’angolo sud-ovest della parte di garage legittimamente realizzata, di dimensioni pari a circa m 1,24 x 1,80, ritenuto eseguito in assenza di titolo edilizio. Osservano, al riguardo, che la demolizione si era resa necessaria a causa dello stato di fatiscenza dell’opera e che l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, lett. a), del t.u. edilizia, non soggetta a titolo abilitativo e non sanzionabile con misure ripristinatorie.
Con riferimento alle contestazioni di cui ai punti 3 e 4 dell’ordinanza, inerenti al mancato rispetto della distanza di m 1,5 tra il fabbricato e le adiacenti strade “Vicinale Festola” e “Via Montagna di Sessa”, qualificate dal Comune come variazioni essenziali rispetto alla concessione edilizia n. 17/1968, i ricorrenti richiamano la relazione tecnica asseverata, nella quale si precisa che l’edificio venne costruito a confine con le dette vie, le quali, all’epoca, non erano inserite fra le strade pubbliche, e che la normativa sulle distanze — in particolare quella introdotta dalla legge n. 765/1967 e dal d.m. n. 1444/1968 — divenne efficace solo successivamente all’inizio dei lavori, avvenuto nel gennaio 1968, e comunque un anno dopo l’entrata in vigore del decreto del 1968 (1° settembre 1968). Invocano, inoltre, l’art. 879, comma 2, cod. civ., che esclude l’applicabilità delle norme sulle distanze alle costruzioni a confine con vie o piazze pubbliche. Sulla base di tali rilievi, i ricorrenti affermano che non vi è stata violazione della disciplina sulle distanze e che l’eventuale difformità rispetto al progetto assentito sarebbe, in ogni caso, di minima entità e non idonea ad integrare una variazione essenziale, con conseguente inapplicabilità della sanzione demolitoria e applicabilità, al più, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
Per quanto concerne la contestazione n. 5 dell’ordinanza, relativa alla presunta “realizzazione in completa assenza di titolo del piano sottotetto (terzo/mansarda)”, i ricorrenti affermano che si tratta di un refuso presente già nel verbale di sopralluogo e reiterato nel provvedimento impugnato. La relazione tecnica asseverata, infatti, descrive il fabbricato come composto da un piano terra, un piano primo e un piano sottotetto, collegati da vano scala, e precisa che l’attuale piano secondo (ex sottotetto) è stato realizzato contestualmente alla costruzione originaria.
Alla luce di tali elementi, e in particolare dell’asserita incongruenza contenuta nella contestazione relativa al piano sottotetto, i ricorrenti chiedono che sia disposta una verificazione tecnica, al fine di accertare la reale consistenza dei luoghi e la portata effettiva delle opere ritenute abusive.
IV) Eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione del principio dell’affidamento; omessa comparazione dell’interesse pubblico con la posizione dei privati; illogicità.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che l’ordine di demolizione interviene a distanza di oltre cinquant’anni dalla realizzazione dei manufatti, in difetto di qualunque motivazione “rafforzata” in ordine alle ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero il sacrificio di situazioni consolidate nel tempo. Ribadiscono che, secondo la relazione tecnica asseverata, l’immobile è stato realizzato negli anni 1967-1968 ed è pervenuto agli attuali proprietari nella medesima consistenza, senza successivi interventi modificativi, sicché si sarebbe ingenerata una posizione di affidamento meritevole di specifica considerazione. Richiamano, a sostegno, giurisprudenza amministrativa secondo cui, in presenza di un lungo lasso temporale dalla commissione dell’abuso e di difformità di modesta entità, la mera affermazione dell’abusività non è sufficiente a fondare l’ordine di demolizione, occorrendo una motivazione puntuale sull’attuale interesse pubblico alla rimozione del manufatto.
1.7. Si è costituito in giudizio il Comune di Sessa Aurunca, che, con memoria di costituzione, contesta la ricostruzione dei fatti e degli atti operata in ricorso e chiede il rigetto dell’impugnativa. L’amministrazione, dopo aver ripercorso le fasi dell’istruttoria (denunce, sopralluoghi, relazione tecnica, comunicazione di avvio del procedimento e riscontro dei ricorrenti), ribadisce che l’ordinanza n. 12/2023 è stata adottata nel rispetto del quadro normativo di riferimento, in particolare degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 e della legge n. 241/1990.
Il Comune sottolinea che gli accertamenti tecnici hanno evidenziato la sussistenza di variazioni essenziali rispetto alla concessione edilizia n. 17/1968, tali da riguardare l’intero fabbricato (in specie per quanto concerne l’altezza complessiva e la collocazione del manufatto sul confine stradale, in violazione della distanza assentita), nonché la realizzazione di una mansarda in totale assenza di titolo, e la mancata denuncia dei lavori in zona sismica. In tale prospettiva, l’ingiunzione di demolizione rivolta “a tutti i proprietari” viene giustificata dalla natura unitaria dell’intervento e dalla unicità del titolo edilizio di riferimento, ritenendosi tutti i proprietari coinvolti nella situazione abusiva.
1.8. Nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno presentato al Comune di Sessa Aurunca istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, pratica n. 3/2023, prot. n. 22355 del 26 giugno 2023, riferita ai presunti abusi indicati nell’ordinanza di demolizione n. 12/2023. A corredo dell’istanza è stata prodotta relazione tecnica asseverata, nella quale si è ribadita la ricostruzione storica del fabbricato, già richiamata in ricorso, e l’epoca anteriore all’adozione dello strumento urbanistico comunale.
Il Comune si è pronunciato su tale istanza con provvedimento del Responsabile del Settore X SUE, prot. n. 0001597 dell’11 gennaio 2024, comunicando la conclusione del procedimento con rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per mancanza della c.d. “doppia conformità” delle opere allo strumento urbanistico vigente sia al momento della loro realizzazione sia al momento della presentazione della domanda, come già anticipato nella comunicazione prot. n. 43345 del 5 dicembre 2023. Tale provvedimento è stato impugnato dai ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto innanzi a questo Tribunale e iscritto al n. 2646/2024 R.G.
1.9. Il Collegio, con ordinanza n. 1120/2023, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 5 luglio 2023, ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non deducesse motivi suscettibili di probabile accoglimento nel merito, avuto riguardo alla sussistenza di rilevanti difformità rispetto al progetto assentito con concessione edilizia n. 17/1968, integranti variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 380/2001, tali da giustificare l’adozione della misura ripristinatoria. Nella medesima sede è stato altresì evidenziato, quanto al periculum, il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’incolumità, in considerazione della mancata denuncia degli ulteriori lavori eseguiti sul fabbricato al Genio civile.
2.1. Con il ricorso n. 2646/2024, iscritto a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, i medesimi ricorrenti impugnavano, appunto, il diniego dell’istanza dell’accertamento di conformità disposto con provvedimento del 9 gennaio 2024, prot. n. 0001597 dell’11 gennaio 2024. In merito, i ricorrenti esponevano di aver presentato, con riferimento agli abusi sanzionati con l’ordinanza di demolizione 12/23 un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, contraddistinta come pratica n. PDC33/2023, prot. gen. n. 22355 del 26 giugno 2023, riferita al medesimo fabbricato sito in via Sessa-Cassino n. 15, foglio 49, particella 246, subalterni 5, 6, 7, 8/9, 11 e 13. L’istanza era corredata da relazione tecnica asseverata, con cui il professionista incaricato ricostruiva la storia edilizia del manufatto e intendeva dimostrare la conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia all’epoca della loro realizzazione sia al momento della domanda.
Il responsabile del procedimento istruiva la pratica sulla base dello strumento urbanistico vigente, approvato con decreto presidenziale della Giunta regionale n. 10/bis del 12 aprile 1972, nonché degli elaborati di progetto allegati alla domanda e degli atti del procedimento sanzionatorio già in corso. Nella relazione tecnica interna – richiamata nel successivo preavviso di diniego – venivano evidenziate una serie di difformità tra lo stato dei luoghi e l’autorizzazione a costruire n. 17/1968, con riferimento, in sintesi, alla diversa collocazione del nuovo volume nel lotto, al mancato rispetto delle distanze progettuali dalle strade confinanti, alle variazioni di volume, sagoma e copertura e alla realizzazione di un piano sottotetto abitabile non previsto nel progetto assentito.
2.2. All’esito dell’istruttoria, l’ente locale inviava ai ricorrenti la comunicazione di preavviso di diniego del 4 dicembre 2023 (prot. n. 43345 del 5 dicembre 2023), avente ad oggetto la domanda di accertamento di conformità PDC33/2023. Nella nota, dopo aver richiamato la domanda, gli elaborati progettuali e lo strumento urbanistico vigente, veniva precisato che:
– l’intervento era stato proposto a sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001;
– il titolo richiesto riguardava la sanatoria di opere realizzate su un fabbricato costruito in parte in epoca anteriore al settembre 1967 e in parte in forza dell’autorizzazione a costruire n. 17/1968;
– con tale autorizzazione era stato assentito l’ampliamento del preesistente immobile mediante un nuovo corpo di fabbrica, su due piani fuori terra, da realizzare in aderenza al volume originario e a distanza di m 1,50 sia dalla via vicinale Festola sia dalla strada “via Montagna di Sessa”;
– l’accertamento di conformità richiesto aveva ad oggetto opere ritenute in difformità rispetto all’autorizzazione n. 17/1968, consistenti, in particolare, nella diversa ubicazione del nuovo volume all’interno del lotto, nel mancato rispetto delle distanze di progetto dalle due strade a confine, in variazioni volumetriche e di sagoma, nella diversa conformazione della copertura e nella realizzazione di un piano sottotetto abitabile non previsto nel progetto approvato;
– la documentazione prodotta a corredo dell’istanza, e in particolare la relazione tecnica descrittiva, si limitava ad illustrare lo sviluppo della normativa urbanistica all’epoca della costruzione, senza costituire idonea argomentazione a dimostrazione della “doppia conformità” delle opere richieste a sanatoria, dovendo queste risultare conformi anche alla normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza;
– la documentazione stessa non risultava corredata dalla verifica puntuale della doppia conformità degli interventi, ritenuta requisito essenziale per il rilascio del titolo in sanatoria.
Il motivo ostativo ritenuto assorbente consisteva, in sostanza, nella mancata dimostrazione della doppia conformità.
Con provvedimento del 9 gennaio 2024, prot. n. 0001597 dell’11 gennaio 2024, il Responsabile del Settore X – SUE comunicava la conclusione del procedimento relativo all’istanza PDC33/2023, disponendo il rigetto dell’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Nel provvedimento si dava atto che:
– il preavviso di rigetto prot. n. 43345 del 5 dicembre 2023 era stato inviato all’indirizzo PEC del tecnico delegato;
– nel termine concesso non erano pervenute osservazioni o memorie da parte degli interessati;
– il diniego veniva adottato “per le motivazioni riportate nella comunicazione prot. n. 43345 del 05/12/2023, e precisamente in quanto non è stata dimostrata la doppia conformità delle opere richieste a sanatoria allo strumento urbanistico vigente alla data di esecuzione delle opere ed alla data di presentazione della domanda”, qualificando tale ragione come “assorbente rispetto ad eventuali altre motivazioni non evidenziate”.
2.3. Nel ricorso giurisdizionale, i ricorrenti ripropongono integralmente i motivi svolti nel ricorso straordinario, articolandoli in tre doglianze principali.
Ia) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; degli artt. 31 (come sostituito dall’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e 41-quinquies (aggiunto dall’art. 17 della legge n. 765/1967) della legge 17 agosto 1942, n. 1150; del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità e insufficienza della motivazione, errore nei presupposti.
I ricorrenti contestano radicalmente la conclusione comunale nel senso dell’inesistenza dalla doppia conformità, sostenendo che, al contrario, essa risulti dimostrata “per tabulas”. Con riguardo, anzitutto, alla conformità delle opere alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, essi richiamano la relazione tecnica dell’ing. Lefano, dalla quale risulta che, in base all’atto di compravendita del 13 settembre 2000, le porzioni di fabbricato censite al foglio 49, particella 246, sub 5 e sub 13 (già sub 4), sono state realizzate al di fuori del centro urbano prima del 1° settembre 1967.
Soggiungono che, come documentato dalla comunicazione indirizzata alla Prefettura di Caserta con nota n. 17005 del 28 gennaio 1968, il fabbricato sarebbe stato completato, nello stato e nella consistenza attuali, nel mese di gennaio 1968 in esecuzione dell’autorizzazione a costruire n. 17/1968.
Sotto il profilo normativo, i ricorrenti ricordano che l’obbligo di munirsi di licenza edilizia anche per le costruzioni eseguite fuori del perimetro dei centri abitati è stato introdotto solo dall’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha modificato l’art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942. Prima dell’entrata in vigore di tale disposizione – e quindi fino al 31 agosto 1967 – non era necessario alcun titolo abilitativo per la realizzazione di opere edilizie fuori del centro abitato.
Richiamano, inoltre, l’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942, introdotto dall’art. 17 della legge n. 765/1967, che ha previsto, per i Comuni privi di piano regolatore generale o programma di fabbricazione, specifiche limitazioni alla edificazione residenziale, in termini di volumetria massima per metro quadrato, numero dei piani, rapporto tra altezza degli edifici e larghezza degli spazi su cui prospettano, distanze tra edifici e rapporti di copertura, nonché la necessità di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate per edificazioni eccedenti determinati limiti. Essi evidenziano che il comma 7 dello stesso art. 41-quinquies stabilisce espressamente che tali disposizioni si applicano “dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge”, e dunque a decorrere dal 1° settembre 1968.
Rammentano, infine, che in attuazione di tale disciplina è stato emanato il d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, recante i limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza fra i fabbricati.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, poiché il fabbricato per cui è causa è stato completato nel gennaio 1968, ossia prima dell’entrata in vigore sia dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 sia del d.m. n. 1444/1968, eventuali difformità dall’autorizzazione rilasciata non potrebbero, di per sé, comportare l’illegittimità delle opere, atteso che, per la loro realizzazione, non era ancora richiesto – al di fuori dei centri abitati – alcun titolo abilitativo fondato sulle successive limitazioni introdotte dalla normativa sopravvenuta. In tal senso, essi deducono che il Comune avrebbe erroneamente applicato tali parametri alla valutazione della conformità delle opere, incorrendo in errore nei presupposti e in difetto di istruttoria.
IIa) Eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, degli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione; violazione del giusto procedimento; violazione del principio del clare loqui.
Si deduce che la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente, poiché si esaurisce nel richiamo alla formula “non è stata dimostrata la doppia conformità” e all’assorbente natura di tale motivo, senza illustrare le ragioni di contrasto tra le opere e le specifiche previsioni urbanistiche e edilizie vigenti. Richiamando consolidata giurisprudenza in tema di motivazione dei provvedimenti negativi in materia edilizia, i ricorrenti sostengono che il Comune avrebbe dovuto esternare l’iter logico-giuridico seguito, indicando puntualmente quali aspetti del progetto o dello stato dei luoghi risultassero incompatibili con la disciplina vigente; diversamente, l’atto non consentirebbe ai destinatari di comprendere le reali ragioni del diniego né di esercitare in modo effettivo il diritto di difesa in giudizio.
IIIa) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6-bis, 22, 31, 32, 34 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; eccesso di potere per errore nei presupposti, erronea rappresentazione dello stato di fatto, manifesta ingiustizia e sviamento.
Con tale motivo, i ricorrenti censurano la ricostruzione fattuale e la valutazione delle opere compiuta dall’Amministrazione, osservando che il diniego richiama in maniera generica le contestazioni già formulate nell’ordinanza di demolizione n. 12/23, senza tuttavia confrontarsi con le puntuali controdeduzioni svolte nella relazione tecnica asseverata e nel ricorso avverso l’ordinanza, pendente con R.G. n. 2820/2023. Lamentano, in sostanza, che il Comune abbia trasfuso nel diniego di accertamento di conformità – in forma riassuntiva – le contestazioni già poste a base dell’ordinanza di demolizione, senza operare un autonomo scrutinio della compatibilità urbanistica delle opere alla luce della disciplina vigente, né dar conto delle specifiche ragioni per cui la documentazione prodotta non sarebbe idonea a dimostrare la doppia conformità. Confermano, quindi, gli argomenti già spesi nella terza censura del ricorso n. 2820/2023.
2.4. Il Comune, nelle proprie difese richiama la comunicazione di preavviso di diniego del 5 dicembre 2023 e il successivo provvedimento prot. n. 0001597 dell’11 gennaio 2024, rimarcando che:
– i motivi ostativi erano stati compiutamente esposti nel preavviso, con puntuale elencazione delle difformità rispetto all’autorizzazione n. 17/1968;
– i ricorrenti non avevano presentato osservazioni né integrazioni documentali nel termine concesso, sicché il diniego definitivo si era limitato a recepire le motivazioni già formulate, reputate di per sé dirimenti;
– la motivazione fondata sulla mancata dimostrazione della doppia conformità doveva ritenersi sufficiente, trattandosi di presupposto indefettibile e di carattere vincolante per il rilascio del titolo in sanatoria.
L’Amministrazione sostiene, inoltre, che le allegazioni tecniche prodotte dai ricorrenti si risolverebbero in una mera contestazione di principio delle risultanze istruttorie comunali, senza fornire la rigorosa dimostrazione della piena compatibilità delle opere con lo strumento urbanistico vigente, né all’epoca della loro realizzazione né al momento della domanda.
Nella medesima memoria, il Comune contesta la prospettazione difensiva secondo cui le difformità avrebbero carattere parziale o di minima rilevanza, ribadendo che, già in sede cautelare nel giudizio n. 2820/2023, questo Tribunale aveva valorizzato la sussistenza di rilevanti difformità rispetto al progetto assentito nel 1968, tali da integrare variazioni essenziali ex art. 32 del d.P.R. n. 380/2001. Da ciò l’Amministrazione desume la piena coerenza del diniego di accertamento di conformità con il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di sanatoria, insistendo per il rigetto del ricorso.
2.5. Con istanza di riunione depositata il 22 luglio 2024, i ricorrenti hanno formalizzato la richiesta che il presente giudizio venga trattato congiuntamente al ricorso n. 2820/2023, richiamando la coincidenza delle parti, il comune oggetto sostanziale (fabbricato di via Sessa-Cassino e relative opere) e l’intimo collegamento tra i provvedimenti impugnati (ordine di demolizione e diniego di accertamento di conformità), nonché la già fissata udienza di discussione del ricorso n. 2820/2023.
3. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la parte ricorrente eccepiva la tardività della memoria depositata dal Comune in data 13 dicembre 2025; all’esito della discussione la causa era, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
4.1. In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe in quanto connessi dal punto di vista oggettivo oltre che soggettivo. In tal senso, rileva, oltre che l’identità dei ricorrenti, il rapporto di pregiudizialità logica tra i provvedimenti impugnati, relativi alle medesime opere asseritamente abusive. L’eventuale accoglimento del ricorso proposto successivamente (n.r.g. n. 2646/2024) avverso il diniego dell’accertamento di conformità (ex art. 36 D.P.R. n.380/2001) porterebbe, del resto, alla necessità di rimeditare l’intera fattispecie alla luce della definizione del procedimento.
4.2. Sempre in via preliminare, occorre dare atto della tardività della memoria depositata dall’ente locale in data 13 dicembre 2025, come eccepito dalla parte ricorrente, in violazione dei termini prescritti dall’art. 73 c.p.a.
5. Nel merito, occorre, innanzitutto pronunciarsi sul ricorso n. 2646/2024 che è prioritario dal punto di vista logico poiché l’eventuale accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità comporterebbe il superamento, e quindi l’inefficacia, dell’ordinanza di demolizione n. 12/2023, impugnata con ricorso n. 2820/2023.
6.1. La motivazione del provvedimento di diniego si presenta, invero, alquanto laconica; essa si riferisce esclusivamente alla mancata dimostrazione della « doppia conformità delle opere richieste a sanatoria allo strumento urbanistico vigente alla data di esecuzione delle opere ed alla data di presentazione della domanda » e alle considerazioni riportate nel preavviso di diniego prot. n. 43345 del 5 dicembre 2023.
Il preavviso di diniego reca, in sostanza: una elencazione degli abusi edilizi, ossia delle difformità del manufatto in essere rispetto a quanto autorizzato con provvedimento n. 17/1968; l’affermazione che « nella relazione tecnica descrittiva » allegata all’istanza « ci si limita ad esporre un excursus sulla normativa urbanistica vigente all’epoca della costruzione »; la considerazione che tale excursus « non è argomentazione valida per dimostrare la “doppia conformità” delle opere richieste a sanatoria, che … devono essere conformi anche alla normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza a sanatoria ».
6.2. Nell’istanza di sanatoria e nell’allegata relazione tecnica, invero, si afferma che le norme in tema di distanza dalle vie confinanti con l’immobile non sarebbero applicabili poiché, all’epoca della realizzazione, tali assi viari neppure erano da considerare strade pubbliche e, inoltre, che il secondo piano del manufatto altro non sarebbe che il sottotetto previsto nell’originario progetto (mentre sarebbe assente un terzo piano, erroneamente riportato nel verbale di sopralluogo). La parte ricorrente sostiene, inoltre, che le limitazioni derivanti dall’entrata in vigore, in data primo settembre 1968, delle disposizioni della cd. legge ponte (L. n. 765/1967) e del D.M. n. 1444/1968 non sarebbero applicabili al fabbricato poiché realizzato in epoca precedente e in ambito extra urbano.
6.3. La tesi della parte ricorrente è, quindi, che parte delle opere, per quanto difformi dall’autorizzazione edilizia n. 17/1968, siano legittime poiché costruite – al di fuori del centro abitato - in epoca antecedente alle sopravvenienze normative sopra indicate e al Piano di Fabbricazione, con annesso regolamento edilizio, entrato in vigore solo nel 1972 (delibera consiliare del 15 febbraio 1971 n. 120, successivamente approvato dalla Regione Campania).
Non sembra essere contestato, peraltro, che il fabbricato – realizzato nel lontano 1968 – non abbia subito rilevanti modifiche strutturali dall’epoca della sua realizzazione.
7.1. In presenza dei descritti elementi, la motivazione del provvedimento impugnato rivela la propria carenza.
I ricorrenti, infatti, affermano una tesi, sopra riassunta, che meritava di essere confutata in modo puntuale, dovendo l’ente locale individuare gli aspetti di contrasto dell’opera rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente tanto al momento di realizzazione dell’opera quanto a quello di presentazione dell’istanza (cd. doppia conformità ).
Pertanto, in sede di delibazione dell’istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, non può essere ritenuto utile né sufficiente il mero richiamo agli elementi di difformità dall’originario titolo edilizio: è necessario confutare le specifiche deduzioni tecniche operate dagli istanti in merito all’asserita doppia conformità delle opere.
In altri termini, rispetto alla descritta prospettazione della parte ricorrente, sarebbe stato necessario precisare quanto meno: a) se le opere difformi dall’autorizzazione edilizia n. 17/1968 richiedessero o meno un titolo edilizio sebbene, asseritamente, realizzate in epoca precedente al primo settembre 1968 e al di fuori del centro urbano; b) se le opere che necessitavano, appunto, di permesso di costruire all’epoca della realizzazione, eseguite in difformità dal titolo edilizio rilasciato, contrastassero, e in quali aspetti, con la normativa urbanistico-edilizia vigente all’epoca della realizzazione dell’opera e all’epoca della presentazione dell’istanza.
7.2. L’istanza di accertamento di conformità, infatti, va riferita alle opere che si presentino difformi dal titolo edilizio del 1968 e, inoltre, che non siano altrimenti legittime (poiché, in tesi, all’epoca realizzabili anche senza titolo edilizio): ove ve ne siano, le opere, ab origine , legittime poiché realizzabili senza titolo alcuno, con tutta evidenza, non necessiterebbero di una sanatoria postuma (i.e. accertamento di conformità).
7.3. Conclusivamente, sono fondate le censure relative al difetto di motivazione del provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria poichè, come lamentato, ci si limita a richiamare le difformità del manufatto rispetto a quanto autorizzato nel 1968, già sanzionate con l’ordinanza di demolizione n. 12 del 6 aprile 2023 (impugnata con il ricorso n. 2820/2023) senza aggiungere alcun altro elemento di valutazione.
Va detto, invece, che, seppure non sia stata espressa in modo del tutto esaustivo, la tesi dei ricorrenti nel senso che il manufatto fosse in parte già legittimo e, comunque, nel senso che presentasse il carattere della “doppia conformità” avrebbe meritato una più puntuale confutazione nel senso sopra precisato.
All’opposto, come si è detto, il Comune si è limitato del tutto apoditticamente a contestare la “validità” delle argomentazioni proposte senza confutarle nel merito.
7.4. L’ente locale dovrà, quindi, rideterminarsi sull’istanza di accertamento di conformità considerando tutti gli elementi addotti dalla parte ricorrente e conformandosi alle indicazioni riportate ai capi che precedono.
8. Le considerazioni sopra esposte comportano l’assorbimento della censura sub Ia) del ricorso n. 2646/2024, dovendo precisarsi che l’incompletezza dell’istruttoria non consente delibare compiutamente la tesi ivi esposta; essa, in pratica, è la medesima alla base dell’istanza di accertamento di conformità. Sarà l’amministrazione a doversi pronunciare in merito secondo quanto si è esposto al capo precedente.
9. Il ricorso n. 2646/2024 va, quindi, accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di accertamento di conformità n. 1597 dell’11 gennaio 2024 (sub c dell’epigrafe).
10. L’annullamento del provvedimento sub c), impugnato con ricorso n. 2646/2024, implica l’improcedibilità del ricorso n. 2820 del 2023 in quanto all’esito della nuova determinazione adottata riguardo all’istanza di accertamento di conformità, l’amministrazione dovrà rideterminarsi anche rispetto alle residue opere da sanzionare. L’ordinanza n. 12/2023 deve, quindi, ritenersi superata dai successivi passaggi procedimentali e processuali e, perciò, inefficace.
11. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 2820/2023 e n. 2646/2024, come in epigrafe proposti:
1) ne dispone la riunione;
2) accoglie il ricorso n. 2646/2024;
per l’effetto,
3) annulla il provvedimento sub c) dell’epigrafe adottato dal Comune di Sessa Aurunca in data 9.1.2024, Prot. n. 0001597 dell’11.1.2024, avente ad oggetto: “Diniego definitivo pratica n. PDC33/2023 del 26/06/2023 Prot. Gen. n. 22355 per “Accertamento di conformità ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 380/2001”, fatti salvi i provvedimenti ulteriori;
4) dichiara improcedibile il ricorso n. 2820/2023;
5) condanna il Comune di Sessa Aurunca al pagamento delle spese legali in favore dei ricorrenti che si liquidano in euro 4.000,00 oltre agli accessori di legge e al contributo unificato nella misura effettivamente versata, con attribuzione ai procuratori dei ricorrenti dichiaratisi anticipatari;
6) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA IU, Presidente
CA CE, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CE | PA IU |
IL SEGRETARIO