TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 13
TAR
Ordinanza cautelare 6 luglio 2023
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e ss., 31, comma 2, 93, comma 1, e 97, comma 1, d.P.R. n. 380/2001; violazione dell’art. 2, ultimo comma, l. n. 241/1990 e dei principi di collaborazione, buona fede e “clare loqui”; eccesso di potere per indeterminatezza, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo, sviamento.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile in quanto l'ordinanza di demolizione è stata ritenuta superata dai successivi passaggi procedurali e processuali, in particolare dall'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità.

  • Improcedibile
    Violazione dell’art. 10 l. n. 765/1967; violazione degli artt. 83 e 93 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 17 e 19 l. n. 64/1974; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile in quanto l'ordinanza di demolizione è stata ritenuta superata dai successivi passaggi procedurali e processuali, in particolare dall'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6-bis, 22, 31, 32, 34 e 37 d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per errore nei presupposti, erronea rappresentazione dello stato di fatto, manifesta ingiustizia e sviamento.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile in quanto l'ordinanza di demolizione è stata ritenuta superata dai successivi passaggi procedurali e processuali, in particolare dall'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione del principio dell’affidamento; omessa comparazione dell’interesse pubblico con la posizione dei privati; illogicità.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile in quanto l'ordinanza di demolizione è stata ritenuta superata dai successivi passaggi procedurali e processuali, in particolare dall'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; degli artt. 31 e 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150; del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità e insufficienza della motivazione, errore nei presupposti.

    La motivazione del provvedimento di diniego dell'istanza di sanatoria è carente, poiché si limita a richiamare le difformità del manufatto rispetto a quanto autorizzato nel 1968, senza confutare le specifiche deduzioni tecniche operate dagli istanti in merito all'asserita doppia conformità delle opere. L'ente locale dovrà rideterminarsi sull'istanza considerando tutti gli elementi addotti dalla parte ricorrente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, degli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione; violazione del giusto procedimento; violazione del principio del clare loqui.

    La motivazione del provvedimento di diniego dell'istanza di sanatoria è carente, poiché si limita a richiamare le difformità del manufatto rispetto a quanto autorizzato nel 1968, senza confutare le specifiche deduzioni tecniche operate dagli istanti in merito all'asserita doppia conformità delle opere. L'ente locale dovrà rideterminarsi sull'istanza considerando tutti gli elementi addotti dalla parte ricorrente.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6-bis, 22, 31, 32, 34 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; eccesso di potere per errore nei presupposti, erronea rappresentazione dello stato di fatto, manifesta ingiustizia e sviamento.

    La motivazione del provvedimento di diniego dell'istanza di sanatoria è carente, poiché si limita a richiamare le difformità del manufatto rispetto a quanto autorizzato nel 1968, senza confutare le specifiche deduzioni tecniche operate dagli istanti in merito all'asserita doppia conformità delle opere. L'ente locale dovrà rideterminarsi sull'istanza considerando tutti gli elementi addotti dalla parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 13
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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