Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 1022/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10/12/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “altre ipotesi”, promossa da:
, , (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TORTORA ADRIANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
Controparte_3
(C.F. )
[...] P.IVA_4 Resistenti contumaci
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
Con ricorso notificato il 29 marzo 2024 l , ha Parte_1 adito il Giudice del Lavoro chiedendo di «accertare e dichiarare
l'illegittimità/inefficacia/nullità del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore
Sanitario alla Dott.ssa stipulato in forza della Deliberazione del Parte_2
Direttore Generale n. 516 del 20.06.2019, delle proroghe di detto incarico di cui alla
Deliberazione n. 1543/22 e alla DDG n. 3074/2022 nonché dei relativi addendum contrattuali a tal uopo stipulati per tutti i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare ex art. 2033 c.c. la natura indebita delle somme percepite a titolo di retribuzione per
l'incarico di Direttore Sanitario in ragione dei suddetti atti;
- per l'effetto, condannare la
Dott.ssa e per quanto di competenza gli enti resistenti alla Parte_2 ripetizione della complessiva somma di € 585.302,72 sostenuta dall per Parte_1
l'incarico di Direttore Sanitario dal 01.10.2019 (data di posizionamento in quiescenza),
1
Il suddetto ricorso è stato iscritto nel proc. n. 395/2024 RG.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti i resistenti sono stati dichiarati contumaci non essendosi costituiti sebbene ritualmente citati in giudizio.
All'udienza del 27.6.2024 è stato disposto lo stralcio e la formazione di un nuovo procedimento iscritto al n. 1022/2024.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione e dopo un differimento per carico di ruolo è stata rinviata all'udienza del 10/12/2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
Deve evidenziarsi come sia assorbente ai fini del decidere la questione del difetto di legittimazione passiva degli enti resistenti.
Infatti la disamina del ricorso e delle conclusioni palesa come le domande siano Cont propriamente dirette alla lavoratrice e non agli enti a cui l ha corrisposto somme a titolo di tributi nella sua veste di sostituto di imposta, oppure di contributi previdenziali. Cont Del resto, se l avesse proposto domande di restituzione dei tributi versati, sarebbe stato evidente il difetto di giurisdizione visto che il diritto al rimborso al fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo e ricade nella sfera applicativa dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973 (ex plurimis Sez. L - , Sentenza n. 19735 del
25/07/2018, Sez. L - , Ordinanza n. 21196 del 02/10/2020).
Si aggiunga che la domanda di rimborso di imposte dirette in relazione alle quali l'imposta versata, pur legittimamente corrisposta a mezzo di ritenuta alla fonte, risulta indebita nel successivo accertamento spetta al contribuente, ovvero alla lavoratrice e non al sostituto di imposta. (v. Cass. Sez. 5, 25/03/2024, n. 7936, con riferimento al diritto di rimborso)
Sulla scorta di siffatta considerazione non si pone neppure la questione della opponibilità delle decisioni assunte con riguardo al rapporto di lavoro.
Per tali ragioni deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle
Amministrazioni resistenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
2 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_5
Nulla per le spese.
Caltanissetta, 10/12/2024
Il Giudice Angela Latorre
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